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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Enrico Colognesi consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 3581/2025 R.G. e pendente
TRA
(P. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Cardosi per delega in atti reclamante
E
(C.F. e P.I.V.A. ), in persona dell'amministratore unico " CP_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. , e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_4
DI TT in forza di procura in atti reclamata
E
della società in persona del Controparte_4 Parte_1
curatore, contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni Per la reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello , in via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di atti di gestione, e nel merito dichiarare inammissibile o rigettare in quanto infondato il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio , revocando l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
Con vittoria di spese del doppio grado da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
Per “si conclude affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, reietta ogni contraria istanza, CP_1
voglia
a) respingere l'avverso reclamo, dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, o comunque rigettarlo poiché nel merito infondato;
b) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, ritenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Latina, determinata esclusivamente dal comportamento gravemente negligente della parte debitrice reclamante, addossando alla stessa ogni e qualsivoglia onere e spesa derivante dall'apertura della procedura;
c) in ogni caso, condannare la parte reclamante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di reclamo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 62/2025 emessa dal Tribunale di Latina Parte_1
in data 9 giugno 2025, con la quale era stata disposta la sua liquidazione giudiziale.
A fondamento del reclamo ha addotto:
i)il difetto della legittimazione attiva in capo all'originaria ricorrente la quale non aveva CP_1
dimostrato di aver acquistato del credito già vantato nei suoi confronti dalle società Santander
Consumer Finanzia e Totally Italian Generated Receivebles s.r.l., per effetto della serie di cessioni elencate nel ricorso introduttivo del giudizio;
ii) la prescrizione dell'eventuale credito in ipotesi acquistato dalla ricorrente, credito contestato ed in tesi insorto diciassette anni prima e come tale estinto, in assenza di alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione;
iii) l'insussistenza dei limiti dimensionali: a tal fine ha rilevato di essersi cancellata dal registro delle imprese nel 2009 per trasferimento all'estero e di essere stata poi reiscritta nell'anno 2024,
a fronte della sua mancata iscrizione in altro Stato;
in tale contesto, considerato lo stato di inattività protratto per quindici anni, non esisteva alcun attivo o reddito, ritratto nei tre esercizi anteriori alla domanda, tale da consentire di ritenere superati i limiti di cui all'art. 2, lett. d, ccii, come comprovato dai bilanci da ultimo redatti e depositati in atti. Alla luce delle considerazioni che precedono, la società ha concluso per la Parte_1
revoca della sentenza di apertura della propria liquidazione giudiziale e per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'originaria ricorrente si è costituita nella presente fase di giudizio contestando il CP_1
fondamento del reclamo, di cui ha dunque chiesto il rigetto.
A tal fine la reclamata: ha ribadito la propria legittimazione attiva, per aver acquistato il credito cedutole;
ha rilevato come il credito dovesse essere accertato in via solo incidentale, dovendo poi essere rimessa alla verifica del passivo la compiuta delibazione dell'eccezione di prescrizione;
ha infine eccepito l'inattendibilità dei bilanci, in quanto depositati solo in corso di giudizio.
In ogni caso ha evidenziato come l'apertura della liquidazione giudiziale fosse conseguita al comportamento gravemente negligente della debitrice, la quale aveva omesso di depositare i bilanci di esercizio nei termini, di modo che alcun addebito di responsabilità per l'intrapresa iniziativa giudiziaria poteva esserle mosso.
La procedura di liquidazione giudiziale, alla quale il reclamo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, non si è costituita nel presente giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 10 ottobre 2025.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve darsi atto del mancato superamento dei limiti di cui all'art. 2, lett. d), ccii, essendo fondato il relativo motivo di reclamo.
Dalla visura camerale storica di risulta effettivamente che la società sia Parte_1
stata cancellata dal registro delle imprese nel 2009, in vista del suo trasferimento in Romania;
dalla stessa visura emerge poi come la società sia stata reiscritta nel registro delle imprese nel luglio 2024, a fronte dell'accertamento della sua mancata iscrizione nello Stato estero.
Ebbene, non è controverso, tra le parti, che nel periodo dal 2009 al 2024 la società sia rimasta inattiva, talché per definizione non ha potuto produrre redditi e attivo patrimoniale, come comprovato dai bilanci degli ultimi tre esercizi redatti dalla reclamante in pendenza di giudizio
(la cui efficacia probatoria è stata contestata dalla resistente solo in ragione del loro tardivo deposito, in assenza di concrete e specifiche contestazioni in ordine aella veridicità dei dati da essi risultanti).
Le esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario emerse in esito all'istruttoria, pari a circa
72.000,00 euro e riferibili a pretese insorte negli anni 2007 e 2008, quand'anche non prescritte
(come eccepito dalla reclamante), sono nettamente inferiori alla soglia di cui all'art. 2, lett. d), ccii.
Per quanto necessario, i crediti sottesi alla domanda proposta da (volendo dare per CP_1
ammesso il loro effettivo acquisto da parte dell'ultima cessionaria) sarebbero prescritti.
Trattandosi di crediti al consumo insorti negli anni 2007 e 2008, di cui era previsto il rimborso rispettivamente nell'anno 2012 e nell'anno 2011, in assenza di prova di alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione gli stessi non possono che ritenersi prescritti, dal che discende il difetto di legittimazione della ricorrente a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale di
Parte_1
Le contrarie considerazioni svolte dalla resistente, la quale sostiene che l'eccezione di prescrizione debba essere valutata solo in sede di amissione al passivo, non consentono di diversamente opinare, posto che, all'evidenza, nello svolgimento della necessaria valutazione incidentale dell'esistenza del credito sotteso alla domanda di apertura della procedura concorsuale l'ufficio è tenuto a delibare l'eccezione di prescrizione che sia formulata dal debitore e, per questa via, l'attuale esistenza del credito vantato dalla parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società deve essere revocata. Parte_1
Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti, posto che l'originaria ricorrente non poteva avere contezza del mancato superamento dei limiti dimensionali di Parte_1
che, come detto, ha depositato i bilanci solo in pendenza del giudizio.
Per le stesse ragioni, agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia, deve essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura concorsuale qui revocata alla condotta della debitrice. Infine, a norma dell'art. 53, quarto comma, del codice della crisi, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza la società è tenuta a depositare presso il Tribunale Parte_1
di Latina una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia, trasmettendone contestualmente una copia al curatore, e ad assolvere agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 30 giorni, sino alla definitività della presente pronuncia;
con la stessa cadenza la reclamante è tenuta ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
infine si rammenta che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del Tribunale e che, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCII e dal presente provvedimento, il debitore potrà essere privato della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
3581/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) accerta l'imputabilità alla reclamante dell'apertura della procedura concorsuale;
4) visto l'art. 53, quarto comma, CCII, dispone che depositi presso il Parte_1
Tribunale di Latina una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro
30 giorni dal deposito della presente pronuncia e che la stessa assolva agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società con la medesima periodicità, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
dispone altresì che la società, con la stessa cadenza temporale, invii al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
5) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Enrico Colognesi consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 3581/2025 R.G. e pendente
TRA
(P. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Cardosi per delega in atti reclamante
E
(C.F. e P.I.V.A. ), in persona dell'amministratore unico " CP_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. , e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_4
DI TT in forza di procura in atti reclamata
E
della società in persona del Controparte_4 Parte_1
curatore, contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni Per la reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello , in via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di atti di gestione, e nel merito dichiarare inammissibile o rigettare in quanto infondato il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio , revocando l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
Con vittoria di spese del doppio grado da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
Per “si conclude affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, reietta ogni contraria istanza, CP_1
voglia
a) respingere l'avverso reclamo, dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, o comunque rigettarlo poiché nel merito infondato;
b) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, ritenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Latina, determinata esclusivamente dal comportamento gravemente negligente della parte debitrice reclamante, addossando alla stessa ogni e qualsivoglia onere e spesa derivante dall'apertura della procedura;
c) in ogni caso, condannare la parte reclamante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di reclamo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 62/2025 emessa dal Tribunale di Latina Parte_1
in data 9 giugno 2025, con la quale era stata disposta la sua liquidazione giudiziale.
A fondamento del reclamo ha addotto:
i)il difetto della legittimazione attiva in capo all'originaria ricorrente la quale non aveva CP_1
dimostrato di aver acquistato del credito già vantato nei suoi confronti dalle società Santander
Consumer Finanzia e Totally Italian Generated Receivebles s.r.l., per effetto della serie di cessioni elencate nel ricorso introduttivo del giudizio;
ii) la prescrizione dell'eventuale credito in ipotesi acquistato dalla ricorrente, credito contestato ed in tesi insorto diciassette anni prima e come tale estinto, in assenza di alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione;
iii) l'insussistenza dei limiti dimensionali: a tal fine ha rilevato di essersi cancellata dal registro delle imprese nel 2009 per trasferimento all'estero e di essere stata poi reiscritta nell'anno 2024,
a fronte della sua mancata iscrizione in altro Stato;
in tale contesto, considerato lo stato di inattività protratto per quindici anni, non esisteva alcun attivo o reddito, ritratto nei tre esercizi anteriori alla domanda, tale da consentire di ritenere superati i limiti di cui all'art. 2, lett. d, ccii, come comprovato dai bilanci da ultimo redatti e depositati in atti. Alla luce delle considerazioni che precedono, la società ha concluso per la Parte_1
revoca della sentenza di apertura della propria liquidazione giudiziale e per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'originaria ricorrente si è costituita nella presente fase di giudizio contestando il CP_1
fondamento del reclamo, di cui ha dunque chiesto il rigetto.
A tal fine la reclamata: ha ribadito la propria legittimazione attiva, per aver acquistato il credito cedutole;
ha rilevato come il credito dovesse essere accertato in via solo incidentale, dovendo poi essere rimessa alla verifica del passivo la compiuta delibazione dell'eccezione di prescrizione;
ha infine eccepito l'inattendibilità dei bilanci, in quanto depositati solo in corso di giudizio.
In ogni caso ha evidenziato come l'apertura della liquidazione giudiziale fosse conseguita al comportamento gravemente negligente della debitrice, la quale aveva omesso di depositare i bilanci di esercizio nei termini, di modo che alcun addebito di responsabilità per l'intrapresa iniziativa giudiziaria poteva esserle mosso.
La procedura di liquidazione giudiziale, alla quale il reclamo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, non si è costituita nel presente giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 10 ottobre 2025.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve darsi atto del mancato superamento dei limiti di cui all'art. 2, lett. d), ccii, essendo fondato il relativo motivo di reclamo.
Dalla visura camerale storica di risulta effettivamente che la società sia Parte_1
stata cancellata dal registro delle imprese nel 2009, in vista del suo trasferimento in Romania;
dalla stessa visura emerge poi come la società sia stata reiscritta nel registro delle imprese nel luglio 2024, a fronte dell'accertamento della sua mancata iscrizione nello Stato estero.
Ebbene, non è controverso, tra le parti, che nel periodo dal 2009 al 2024 la società sia rimasta inattiva, talché per definizione non ha potuto produrre redditi e attivo patrimoniale, come comprovato dai bilanci degli ultimi tre esercizi redatti dalla reclamante in pendenza di giudizio
(la cui efficacia probatoria è stata contestata dalla resistente solo in ragione del loro tardivo deposito, in assenza di concrete e specifiche contestazioni in ordine aella veridicità dei dati da essi risultanti).
Le esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario emerse in esito all'istruttoria, pari a circa
72.000,00 euro e riferibili a pretese insorte negli anni 2007 e 2008, quand'anche non prescritte
(come eccepito dalla reclamante), sono nettamente inferiori alla soglia di cui all'art. 2, lett. d), ccii.
Per quanto necessario, i crediti sottesi alla domanda proposta da (volendo dare per CP_1
ammesso il loro effettivo acquisto da parte dell'ultima cessionaria) sarebbero prescritti.
Trattandosi di crediti al consumo insorti negli anni 2007 e 2008, di cui era previsto il rimborso rispettivamente nell'anno 2012 e nell'anno 2011, in assenza di prova di alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione gli stessi non possono che ritenersi prescritti, dal che discende il difetto di legittimazione della ricorrente a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale di
Parte_1
Le contrarie considerazioni svolte dalla resistente, la quale sostiene che l'eccezione di prescrizione debba essere valutata solo in sede di amissione al passivo, non consentono di diversamente opinare, posto che, all'evidenza, nello svolgimento della necessaria valutazione incidentale dell'esistenza del credito sotteso alla domanda di apertura della procedura concorsuale l'ufficio è tenuto a delibare l'eccezione di prescrizione che sia formulata dal debitore e, per questa via, l'attuale esistenza del credito vantato dalla parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società deve essere revocata. Parte_1
Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti, posto che l'originaria ricorrente non poteva avere contezza del mancato superamento dei limiti dimensionali di Parte_1
che, come detto, ha depositato i bilanci solo in pendenza del giudizio.
Per le stesse ragioni, agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia, deve essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura concorsuale qui revocata alla condotta della debitrice. Infine, a norma dell'art. 53, quarto comma, del codice della crisi, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza la società è tenuta a depositare presso il Tribunale Parte_1
di Latina una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia, trasmettendone contestualmente una copia al curatore, e ad assolvere agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 30 giorni, sino alla definitività della presente pronuncia;
con la stessa cadenza la reclamante è tenuta ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
infine si rammenta che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del Tribunale e che, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCII e dal presente provvedimento, il debitore potrà essere privato della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
3581/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) accerta l'imputabilità alla reclamante dell'apertura della procedura concorsuale;
4) visto l'art. 53, quarto comma, CCII, dispone che depositi presso il Parte_1
Tribunale di Latina una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro
30 giorni dal deposito della presente pronuncia e che la stessa assolva agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società con la medesima periodicità, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
dispone altresì che la società, con la stessa cadenza temporale, invii al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
5) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino