Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1678/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) sia in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1 che nella qualità di legale rappresentante della società “IMPRESA DI COSTRUZIONI DI VELLA PIETRO E DIEGO” s.r.l.;
VELLA DIEGO, nato a [...] il [...], (C.F. ); CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2 C.F._3
);
[...]
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_3 C.F._4
);
[...]
tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via Quintino Sella n. 77 (presso lo studio dell'avv. Maurizio Liotta), rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Di Benedetto e Carmelo Bruno, per procura in atti;
– appellanti –
CONTRO
(C.F. E_
; P.IVA_1
-appellata contumace-
E NEI CONFRONTI DI
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante p.t., (C.F. e P. IVA;
P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Palermo, via Resuttana Colli n. 366 presso lo studio dell'avv. Marilena Filpi, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– successore a titolo particolare nel credito –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 639/2021 emessa in data 18/05/2021 nell'ambito del giudizio n.r.g. 1752/2019 ha rigettato la domanda proposta dagli odierni appellanti ed avente ad oggetto l'improcedibilità dell'esecuzione proposta dalla Controparte_4 pure pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento e recante n.r.g. 160/2018,
[...] ed ha condannato gli stessi al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.972,00 oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello anche n.q. di rappresentante Parte_1 legale dell'Impresa di Costruzioni di LA PI e IE s.r.l., LA IE, Parte_2
e deducendo che: 1) l'esecuzione opposta si fonda sul contratto di mutuo Parte_3 fondiario stipulato con atto in Notar del 20 gennaio 2011, rep. 75076 e racc. 26928, Persona_1 condizionato all'esecuzione di un programma di lavori, rispetto al quale parte opposta non ha depositato le quietanze di pagamento relative ai versamenti successivi alla stipula del contratto di mutuo e causalmente connessi ai relativi SAL, sicchè tale contratto non può ritenersi valido titolo esecutivo;
2)il predetto contratto di mutuo non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti dei fideiussori , LA IE, e 3) il contratto Parte_1 Parte_4 Parte_3 di mutuo è nullo perché affetto da usura oggettiva, con la conseguenza che occorre dichiarare la gratuità dello stesso e provvedere alla rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti previo esperimento di CTU contabile.
Avverso il predetto gravame ha resistito e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3
dichiarando di essere cessionaria dei crediti pecuniari vantati dalla
[...] E_
, giusto contratto stipulato ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla
[...] cartolarizzazione come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 5 dicembre 20193.
In corso di causa è stata disposta CTU contabile affidata alla dott.ssa Persona_2
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni quarantasei per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di mutuo fondiario stipulato per atto in notar del Persona_1
10 gennaio 2011, rep. n. 75076, costituisca titolo esecutivo idoneo a consentire l'intrapresa esecuzione. Secondo la prospettazione degli appellanti, in particolare, tale contratto prevedeva l'erogazione del finanziamento in più soluzioni, in relazione allo stato di avanzamento del programma dei lavori di costruzione degli immobili per i quali era stato concesso. Il testo contrattuale, pertanto, prevedeva l'immediata erogazione della somma di € 20.000,00, a sua volta depositata presso la Banca mutuante a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ed il versamento dei restanti € 380.000,00 previa stipula “di atti pubblici di quietanza, da annotare presso l'Agenzia del Territorio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 2 del Decreto Legislativo 385/93”. Poiché nessun atto pubblico di erogazione e quietanza risulta essere stato depositato dalla Banca opposta, il giudice di primo grado avrebbe dovuto concludere che il contratto oggetto di causa non fosse idoneo titolo esecutivo da porre a fondamento dell'esecuzione immobiliare intrapresa.
2.Con il secondo motivo di appello si censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il contratto di mutuo titolo esecutivo opponibile ai fideiussori.
3.Con il terzo motivo di appello viene contestata la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario in quanto affetto da usura genetica. Ed infatti, con il superiore contratto, si è pattuito un “Indicatore Sintetico di Costo” (I.S.C.) pari al 4,567%, superiore al tasso soglia individuato per il medesimo periodo con decreto ministeriale nella misura del 4,380%.
4. Con il quarto motivo si impugna il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese.
1 e 2. I primi due motivi di appello sono parzialmente fondati. Il procedimento esecutivo opposto risulta essere fondato tanto sul decreto ingiuntivo n. 277/2017, emesso dal Tribunale di Agrigento il 17.03.2017 per la somma di € 105.425,92, dichiarato definitivamente esecutivo il 13.06.2017; quanto sul contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio. Tale circostanza è di per sé sufficiente a rigettare la domanda di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare per carenza di titolo esecutivo. Peraltro, il contratto di mutuo fondiario, quantomeno con riferimento alla somma di € 20.000,00 costituisce anch'esso autonomo titolo esecutivo. Ed infatti, dalla lettura del contratto di mutuo agli atti, si evince che la concedeva a titolo di CP_1 mutuo ex art. 38 TUB alla parte finanziata la somma di € 400.000,00, da erogarsi in più soluzioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori degli immobili di cui nelle premesse contrattuali, e pertanto la somma veniva così pagata: quanto ad € 20.000,00 al momento del rogito, con contestuale quietanza rilasciata dal mutuatario;
quanto ai restanti € 380.000,00 in più soluzioni entro il periodo di preammortamento massimo di 24 mesi “mediante la stipula di atti pubblici di quietanza da annotare presso l'Agenzia del Territorio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 co. 2 TUB”. La parte mutuataria, pertanto, si doveva intendere costituita certa, effettiva e liquida debitrice solo dopo aver conseguito il pagamento di ciascuna somministrazione e mediante la stipula di atti pubblici di erogazione e quietanza.
Ora, per quanto riguarda la somma di € 20.000,00, deve ritenersi che la stessa sia stata effettivamente erogata e che di tale erogazione vi sia pubblica quietanza, costituita dal contratto di mutuo agli atti. Il contestuale deposito di tale somma a titolo cauzionale ed a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal contratto di mutuo, non priva tale versamento del requisito della c.d. realità, dovendosi al contrario ritenere che con lo stesso il mutuatario abbia acquisito l'immediata disponibilità materiale della somma di € 20.000,00 tanto da poterla concedere in garanzia alla banca stessa per l'erogazione della restante parte di mutuo.
Una diversa valutazione merita, invece, l'obbligazione avente ad oggetto il versamento dei restanti
€ 380.000,00. A questo proposito, trova applicazione il principio di diritto in base al quale “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17194). Nel caso che ci occupa, sebbene la Banca opposta abbia depositato gli estratti del conto corrente sul quale sono state erogate le somme mutuate, mancano gli atti pubblici di erogazione e quietanza, mai depositati in giudizio. Deve, pertanto, ritenersi che il contratto, pure se stipulato con atto pubblico notarile, non possa essere utilizzato come titolo esecutivo dalla banca mutuante per l'intero credito ivi indicato, atteso che, con riferimento alla somma di € 380.000,00 difetta dei requisiti previsti dall'art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c. Nè il contratto medesimo può assumere valore di titolo esecutivo, per effetto della sua integrazione con il deposito degli estratti del conto corrente ove le somme sono state accreditate, trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte del notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari. (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/07/1979, n.4293).
In definitiva, deve ritenersi che il contratto di mutuo fondiario stipulato per atto in notar
[...]
del 10 gennaio 2011, rep. n. 75076, costituisca titolo esecutivo sia pure limitatamente Per_1 alla somma di € 20.000,00, tanto nei confronti del debitore principale, quanto nei confronti dei fideiussori.
3. Il terzo motivo di appello è fondato nei termini che seguono. Gli appellanti deducono che il TAEG contrattualmente previsto (pari al 4,567%) è superiore al TSU previsto con decreto ministeriale nel periodo di riferimento (pari al 4,380%) con la conseguenza che il contratto sarebbe affetto da usura genetica, e quindi nullo.
La CTU espletata nel corso del giudizio di appello ha, in effetti, accertato che il TEG (Tasso Effettivo Globale) calcolato sulla base delle condizioni economiche pattuite risulta superiore al tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del contratto. In particolare, sulla base di conteggi e prospetti contabili che questo Collegio reputa di condividere in quanto coerenti tanto con le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, quanto con la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, n. 22380), il CTU ha accertato che il TEG applicato al contratto oggetto di causa fosse pari al 4,533% e, dunque, superiore al tasso soglia previsto per la categoria “MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE”, (pari al 4.020% al momento della sottoscrizione del contratto). In applicazione del disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. deve, pertanto, dichiararsi la gratuità del mutuo. Di conseguenza, poiché la mutuataria ha corrisposto nel corso del rapporto esclusivamente importi a titolo di interessi di preammortamento, per un ammontare complessivo di € 9.942,18 ed il credito vantato da parte appellata ammonta ad € 400.000,00, pari all'importo erogato a titolo di capitale e non restituito, deve concludersi che il saldo residuo dovuto dalla mutuataria alla banca (per il “contratto di finanziamento fondiario a stati di avanzamento” del 20.01.2011) è pari a € 390.057,82.
Sulle spese di lite. Ritenuto che, in ragione dell'esito complessivo della lite, non vi siano ragioni per compensare parzialmente le spese di lite, le stesse devono essere poste integralmente a carico degli appellanti nella misura che viene liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. n. 639/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento il 18/05/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 1752/2019:
- Accerta che il saldo residuo dovuto dagli appellanti alla Controparte_5
e per essa alla cessionaria in virtù del “contratto
[...] Controparte_2 di finanziamento fondiario a stati di avanzamento” stipulato il 20.01.2011, è pari a € 390.057,82;
- Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_2 lite che liquida in € 12.000,00 oltre accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 30.04.2025.
Palermo, 30/04/2025
La Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe PO