TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2024 promossa da:
(CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI NI
e
(CF.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Cristiano Spadoni
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I signori e depositavano in data 19/2/2024 ricorso congiunto Pt_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Volterra in data 18/9/2016 alle medesime
1 condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 30.5.2024 (sent. n.
88/2024 pubblicata il 31.5.2024, divenuta irrevocabile il 9/7/2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (30.5.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio, con la precisazione che deve intendersi che la casa familiare, di proprietà del signor
, resti, non assegnata allo stesso, ma, piuttosto, nella disponibilità del CP_1 medesimo, secondo il regime proprietario.
Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Volterra in data 18/9/2016 tra e e trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Volterra nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016
Parte 1 n.49.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in modo condiviso ed alternato secondo il seguente calendario: il figlio resterà con la madre nei giorni di lunedì e martedì con pernotto fino al mercoledì mattina e con il padre nei giorni di mercoledì dall'uscita da scuola fino a giovedì con pernotto fino al venerdì mattina;
dal venerdì all'uscita da scuola al sabato, con pernotto fino alla domenica mattina,
i genitori resteranno con il figlio a settimane alterne;
la domenica mattina fino al lunedì mattina sarà alternata tra i genitori, in modo da garantire al genitore che non ha avuto il figlio con sé il venerdì e il sabato di averlo con sé la domenica fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola.
Nei giorni di permanenza con il genitore di turno secondo l'alternanza di cui sopra, la madre o il padre si occuperanno in via esclusiva del figlio e di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche. Il genitore che di volta in volta pernotta con il figlio, si impegna la mattina seguente ad occuparsi di accompagnarlo a scuola e di andarlo a riprendere all'orario di uscita.
Il genitore che pernotta il fine settimana con il figlio si impegna inoltre ad occuparsi dei suoi appuntamenti sportivi e per lo svolgimento delle attività sportive o ricreative in genere. Resta inteso che ciascun genitore potrà occuparsi di tutte le incombenze sopra indicate direttamente o tramite i nonni e/o eventuali collaboratori familiari.
Nel periodo extrascolastico varranno analoghi orari e giorni di alternanza, precisando che durante il giorno i genitori potranno alternarsi con il figlio in base alle esigenze del figlio ed ai rispettivi impegni lavorativi.
Per le vacanze del figlio con ciascun genitore si concorda:
d) una settimana consecutiva durante le vacanze estive;
e) tre giorni durante le vacanze natalizie f) due giorni nelle vacanze pasquali;
alternando ogni anno con ciascuno dei genitori il giorno di Natale e quello di
Pasqua, nonché il Capodanno e l'Epifania; anche nel periodo extrascolastico, varranno analoghi orari e giorni di alternanza.
Nel periodo extrascolastico varranno analoghi orari e giorni di alternanza, precisando che durante il giorno i genitori si alterneranno con il figlio in base alle esigenze del figlio ed ai rispettivi impegni lavorativi.
Per le vacanze del figlio con ciascun genitore si concorda:
g) una settimana consecutiva durante le vacanze estive;
h) tre giorni durante le vacanze natalizie i) due giorni nelle vacanze pasquali;
alternando ogni anno con ciascuno dei genitori il giorno di Natale e quello di
Pasqua, nonché il Capodanno e l'Epifania; anche nel periodo extrascolastico, varranno analoghi orari e giorni di alternanza.
2) La casa familiare sita a Cecina Via Novara n. 3, su cui grava un mutuo, resta nella disponibilità di che ne è proprietario esclusivo, con Controparte_1
3 tutti i mobili che la corredano ad eccezione dei seguenti che saranno consegnati a quando ne farà richiesta: n. 2 specchi, n. 1 cassone in Parte_1 vetro, n.1 tavolo in vetro ed altri oggetti che di volta in volta verranno concordati tra le parti;
3) verserà a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 450,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre al
50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida del
CNF” (e quindi a titolo esemplificativo le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e di istruzione compresi i libri di testo, le tasse scolastiche ed universitarie, la mensa, i corsi professionali e di avviamento al lavoro, le gite scolastiche, gli ausili richiesti dalla scuola, le ripetizioni, le spese di trasporto, quelle ricreative e sportive, compreso l'abbigliamento tecnico) da documentare da concordarsi preventivamente, anche nell'importo, salvo si tratti di spese urgenti ovvero obbligatorie;
la madre potrà continuare a percepire per intero l'assegno unico universale per i figli, nella misura massima consentita dalla
Legge.
I coniugi dichiarano di non avere risparmi comuni ad eccezione di n. 1 libretto Per_ postale con vincolo pupillare intestato a di cui euro 5.000,00 investiti in buoni fruttiferi postali in data 11.02.2022, con un saldo attivo di euro 4.133,15 al 06.06.2022, che potranno alimentare liberamente nell'interesse del figlio a cui
è destinato e che sarà consegnato al medesimo al raggiungimento della maggiore età.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Volterra per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2024 promossa da:
(CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI NI
e
(CF.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Cristiano Spadoni
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I signori e depositavano in data 19/2/2024 ricorso congiunto Pt_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Volterra in data 18/9/2016 alle medesime
1 condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 30.5.2024 (sent. n.
88/2024 pubblicata il 31.5.2024, divenuta irrevocabile il 9/7/2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (30.5.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio, con la precisazione che deve intendersi che la casa familiare, di proprietà del signor
, resti, non assegnata allo stesso, ma, piuttosto, nella disponibilità del CP_1 medesimo, secondo il regime proprietario.
Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Volterra in data 18/9/2016 tra e e trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Volterra nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016
Parte 1 n.49.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in modo condiviso ed alternato secondo il seguente calendario: il figlio resterà con la madre nei giorni di lunedì e martedì con pernotto fino al mercoledì mattina e con il padre nei giorni di mercoledì dall'uscita da scuola fino a giovedì con pernotto fino al venerdì mattina;
dal venerdì all'uscita da scuola al sabato, con pernotto fino alla domenica mattina,
i genitori resteranno con il figlio a settimane alterne;
la domenica mattina fino al lunedì mattina sarà alternata tra i genitori, in modo da garantire al genitore che non ha avuto il figlio con sé il venerdì e il sabato di averlo con sé la domenica fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola.
Nei giorni di permanenza con il genitore di turno secondo l'alternanza di cui sopra, la madre o il padre si occuperanno in via esclusiva del figlio e di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche. Il genitore che di volta in volta pernotta con il figlio, si impegna la mattina seguente ad occuparsi di accompagnarlo a scuola e di andarlo a riprendere all'orario di uscita.
Il genitore che pernotta il fine settimana con il figlio si impegna inoltre ad occuparsi dei suoi appuntamenti sportivi e per lo svolgimento delle attività sportive o ricreative in genere. Resta inteso che ciascun genitore potrà occuparsi di tutte le incombenze sopra indicate direttamente o tramite i nonni e/o eventuali collaboratori familiari.
Nel periodo extrascolastico varranno analoghi orari e giorni di alternanza, precisando che durante il giorno i genitori potranno alternarsi con il figlio in base alle esigenze del figlio ed ai rispettivi impegni lavorativi.
Per le vacanze del figlio con ciascun genitore si concorda:
d) una settimana consecutiva durante le vacanze estive;
e) tre giorni durante le vacanze natalizie f) due giorni nelle vacanze pasquali;
alternando ogni anno con ciascuno dei genitori il giorno di Natale e quello di
Pasqua, nonché il Capodanno e l'Epifania; anche nel periodo extrascolastico, varranno analoghi orari e giorni di alternanza.
Nel periodo extrascolastico varranno analoghi orari e giorni di alternanza, precisando che durante il giorno i genitori si alterneranno con il figlio in base alle esigenze del figlio ed ai rispettivi impegni lavorativi.
Per le vacanze del figlio con ciascun genitore si concorda:
g) una settimana consecutiva durante le vacanze estive;
h) tre giorni durante le vacanze natalizie i) due giorni nelle vacanze pasquali;
alternando ogni anno con ciascuno dei genitori il giorno di Natale e quello di
Pasqua, nonché il Capodanno e l'Epifania; anche nel periodo extrascolastico, varranno analoghi orari e giorni di alternanza.
2) La casa familiare sita a Cecina Via Novara n. 3, su cui grava un mutuo, resta nella disponibilità di che ne è proprietario esclusivo, con Controparte_1
3 tutti i mobili che la corredano ad eccezione dei seguenti che saranno consegnati a quando ne farà richiesta: n. 2 specchi, n. 1 cassone in Parte_1 vetro, n.1 tavolo in vetro ed altri oggetti che di volta in volta verranno concordati tra le parti;
3) verserà a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 450,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre al
50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida del
CNF” (e quindi a titolo esemplificativo le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e di istruzione compresi i libri di testo, le tasse scolastiche ed universitarie, la mensa, i corsi professionali e di avviamento al lavoro, le gite scolastiche, gli ausili richiesti dalla scuola, le ripetizioni, le spese di trasporto, quelle ricreative e sportive, compreso l'abbigliamento tecnico) da documentare da concordarsi preventivamente, anche nell'importo, salvo si tratti di spese urgenti ovvero obbligatorie;
la madre potrà continuare a percepire per intero l'assegno unico universale per i figli, nella misura massima consentita dalla
Legge.
I coniugi dichiarano di non avere risparmi comuni ad eccezione di n. 1 libretto Per_ postale con vincolo pupillare intestato a di cui euro 5.000,00 investiti in buoni fruttiferi postali in data 11.02.2022, con un saldo attivo di euro 4.133,15 al 06.06.2022, che potranno alimentare liberamente nell'interesse del figlio a cui
è destinato e che sarà consegnato al medesimo al raggiungimento della maggiore età.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Volterra per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4