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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 417/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri ConIGliere rel.
dott. Luca Marani ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante e Parte_2
personalmente da (c.f. ), difesi Parte_3 C.F._1
dall'avv. Danilo Griffo del foro di Nola, dall'avv. Luca Odoardi e dall'avv. Alessandra Balata del foro di Roma, domiciliati in Roma presso lo studio degli ultimi due difensori
(appellanti)
nei confronti di
1
persona del legale rappresentante , difesa dall'avv. Controparte_2
Alessio Vianello e dall'avv. Aldo Veglianiti del foro di Venezia, domiciliata in Venezia presso lo studio dei difensori
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
a) In via istruttoria, riportandosi alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 del fascicolo di primo grado, ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: A) IG. presso Ditta Nuova Europ Testimone_1
Metalli, via Terrenato, 10 - 36010 Carrè (VI) a1) “Vero che, nel gennaio
2019 intercorse una telefonata tra il IG. ed il IG. Testimone_1 [...]
nella quale il IG. dicharava al proprio interlocutore Pt_3 Tes_1
di sapere, per averlo appreso dal IG. , che l'acquisto dei Parte_4
beni della OR s.n.c. era concluso e che lui era diventato il padrone di tutto”; a2) “Vero che, nel corso della medesima telefonata di gennaio
2019, il IG. si dichiarò interessato ad acquistare il Testimone_1
capannone della OR s.n.c.”; a3) “Vero che in data 5 marzo 2019 intercorse una telefonata tra il IG. ed il IG. Testimone_1 [...]
nella quale il IG. comunicò al proprio interlocutore Pt_3 Tes_1
che il IG. «ha comprato tutto ed è venuto a tagliare Controparte_3
l'erba a casa tua… », con riferimento all'azienda OR s.n.c.”; a4)
“Vero che in data 8 marzo 2019 intercorse una telefonata tra il IG. ed il IG. nella quale il IG. Testimone_1 Parte_3 Tes_1
2 dicharava al proprio interlocutore di essere riuscito a parlare con il IG.
della compravendita e del coinvolgimento del IG. Controparte_2
, e di essersi in ogni caso proposto quale terzo acquirente”. Parte_4
B) SI. , via G. Marconi, n. 35/A - 35010 San Pietro in Gu CP_4
(PD) b1) “Vero che, in data 29 gennaio 2019 intercorse una telefonata tra il IG. ed il IG. ”; b2) “Vero che, in detta CP_4 Parte_3
telefonata il IG. comunicò al IG. che CP_4 Parte_3
(scil. ) gli aveva detto che il IG. CP_2 Controparte_2
era a conoscenza dell'accordo perché aveva fatto una Parte_4
visura camerale”. C) SI. , via Granezza, n. 9/c - Tes_2 Parte_5
36030 Sarcedo (VI) c1) “Vero che, in data 27 febbraio 2019 intercorse una telefonata tra il IG. ed il IG. ”; c2) Parte_6 Parte_3
“Vero che in detta telefonata il IG. dichiarava al proprio Parte_5
interlocutore di sapere che il IG. era riuscito a Controparte_3
portargli via l'azienda (scil. del IG. )”. D) Dott. Pt_3 [...]
, presso p.le delle Medaglie d'Oro, n. Tes_3 Controparte_5 Pt_1
7 - 00136 Roma;
d1) “Vero che, in data 30 gennaio 2019, il dott.
[...]
, nella sua qualità di consulente fiscale e finanziario del IG. Tes_3
e della OR s.n.c. partecipò alla riunione che si tenne Parte_3
presso la sede di quest'ultima, presenti il IG. ed il Controparte_2
IG. ”; d2) “Vero che, in quell'incontro (scil. il 30 Controparte_3
gennaio 2019 ), la presenza del IG. venne giustificata Parte_4
presentandolo quale consulente della;
d3) “Vero Controparte_1
che, in quella occasione (scil. il 30 gennaio 2019 ), essendogli stato negato il permesso di fare un giro nell'Azienda, il IG. , Parte_4
rivolgendosi al IG. , esclamò di aver già versato 650.000,00 CP_2
€uro a per l'acquisizione della OR S.n.c.”. E) Controparte_1
SI.ra , c/o OR s.n.c., via Lago di Misurina, 41 - Testimone_4
3 36015 Schio (VI) e1) “Vero che il IG. in azienda, Parte_3
mantenne il più stretto riserbo sul l'operazione di cessione intrapresa con tacendone l'esistenza ed i contenuti, anche con Controparte_1
i propri dipendenti”. F) IG.ra , via Bassano, n. 9/f - 36034 Parte_7
Malo (VI) f1) “Vero che, a gennaio 2019, vi fu uno scambio di messaggi tramite WhatsApp tra la IG.ra e la IG.ra Parte_7 Tes_4
, nella quale la prima comunicava a quest'ultima che, già prima di
[...]
Natale (scil. 2018 ), la aveva annunciato ai propri Parte_4
dipendenti che si sarebbero trasferiti nei capannoni della OR s.n.c.
e che gli uffici dell'amministrazione sarebbero stati spostati in una palazzina del centro di Torrebelvicino”. G) SI. , via Testimone_5
Monte Cengio, n. 114 - 36016 Thiene g1) “Vero che il IG. , Testimone_5
cessò il proprio rapporto con la OR s.n.c. in data 25 maggio
2017”. H) SI. , c/o AR Servizi Ambientali Controparte_3
S.p.A., via dell'Artigianato, n. 21 - h1) “Vero che tra la data di conclusione della L.O.I (scil. 13 dicembre 2018) e Natale 2018, il IG.
annunciò ai propri dipendenti di aver acquisito la Controparte_3
OR s.n.c.”; h2) “Vero che venne a conoscenza della L.O.I. del 13 dicembre 2018 da una visura camerale”; h3) “Vero che, in una data compresa fra il 13 di cembre 2018 ed il 14 gennaio 2019, il IG. devis
venne accompagnato dal IG. a Milano, Parte_4 Controparte_2
per conoscere i rappresentanti di un non meglio individuato Fondo, collegato alla L.O.I. del 13 dicembre 2018”. 2) INTERROGATORIO
FORMALE Del IG. , rappresentante in carica della Controparte_2
viale Verona, n. 47 - 36100 Vicenza, ovvero quale Controparte_1
teste ove non ricoprisse più la carica di amministratore, sui seguenti capitoli: i1) “Vero che, in data 14 gennaio 2019 intercorse una telefonata tra il IG. ed il IG. ”; i2) Controparte_2 Parte_3
4 “Vero che in detta telefonata il IG. dichiarò che quando CP_2 [...]
lo contattò, in epoca successiva al 13 dicembre 2018 ed CP_3
antecedente al 13 gennaio 2019, quest'ultimo aveva già avuto notizia dell'accordo tra e la OR s.n.c. tramite una CP_1 Controparte_1
visura camerale”; i3) “ Vero che, sempre nella medesima telefonata il IG. disse al IG. che lui (scil. CP_2 Parte_3 CP_2
), dopo il 13 dicembre 2018 non aveva più alcuna potere e che
[...]
il suo lavoro era finito lì (scil. il 13 dicembre 2018)”; i4) “Vero che, nella telefonata del 14 gennaio 2019, il IG. disse al Controparte_2
IG. che lui (scil. ) era solamente un Parte_3 Controparte_2
delegato alla chiusura del contratto (scil. la L.O.I. del 13 dicembre
2018)”.
b) In accoglimento del presente appello, annullare, revocare e/o riformare la sentenza n. 156/2023 pubblicata il 24 gennaio 2023 e pronunciata dal Giudice del Tribunale Ordinario di Vicenza, sezione 1^ civile, dott. Silvano Colbacchini, nella causa civile iscritta al n. R.G.
4816/2019, per tutti i suesposti motivi e, per l'effetto, accogliere le domande formulate dalla OR s.n.c. (oggi Parte_1
e dal IG. nei confronti della e per Parte_3 Controparte_1
l'effetto
c) Nel merito, in via preliminare e principale:
- respingere e rigettare ogni avversa eccezione di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello proposto – perché completamente azzardata, pretestuosa e priva di pregio – da intendersi comunque assorbita e superata con l'ordinanza dd. 4/5/2023 dell'adita Corte ma che, per tuziorismo difensivo, si preferisce contestare espressamente anche in questa sede (con riserva di approfondire sul punto in occasione delle concedende memorie ex art. 190 cpc). Per l'effetto, e per gli stessi
5 motivi, respingere e rigettare in ogni caso la richiesta di discussione orale ex art. 350 bis cpc avanzata da controparte;
- accertata, per le ragioni di cui in premessa, la mancanza, nel ricorso della di un thema probandum individuabile e che, Controparte_1
pertanto, gli assunti della ricorrente sono privi di alcun sostegno probatorio, dichiarare la improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 702 ter, comma cinque, c.p.c., rigettare il ricorso proposto, per mancanza dei requisiti probatori idonei
a sostenere la domanda in giudizio;
- condannare alla refusione delle spese di lite, oltre Controparte_1
al 15% per spese generali ed oneri fiscali come per legge, in favore della
OR S.n.c. di UG OR e C. (oggi e Parte_1
del IG. . Parte_3
c) Nel merito, in via preliminare e subordinata:
- accertata, per le ragioni di cui alla presente memoria, la indeterminatezza e la contraddittorietà del petitum del ricorso proposto dalla dichiararne la improcedibilità, e per Controparte_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 702 ter, comma cinque, c.p.c., rigettare il ricorso;
- condannare alla refusione delle spese di lite, oltre Controparte_1
al 15% per spese generali ed oneri fiscali come per legge, in favore della
OR S.n.c. di UG OR e C. (oggi e Parte_1
del IG. . Parte_3
d) Nel merito, in via principale:
- nella denegata ipotesi in cui il ricorso della Controparte_1
dovesse essere dichiarato procedibile, accertato, per le ragioni di cui alla presente memoria, l'inadempimento della ricorrente per violazione del Non Disclosure Agreement contenuto nella L.o.I. del 13 dicembre
6 2018, dichiarare che la risoluzione si è stragiudizialmente verificata, per effetto dell'art.
6.6 dell'accordo, con le lettere del 21 e del 28 marzo
2019, derivata dall'inadempimento imputabile e grave della controparte
e, per gli effetti, dichiarare il diritto di OR Controparte_1
S.n.c. di UG OR e C. (oggi e del IG. Parte_1 [...]
alla ritenzione della caparra di €uro 600.000,00, come Pt_3
conseguenza della legittimità del proprio recesso;
e) Nel merito, in via subordinata:
- infine, nella denegata ipotesi in cui il ricorso della Controparte_1
dovesse trovare pieno accoglimento, stante il reciproco
[...]
inadempimento delle clausole di cui alla L.o.I. del 13 dicembre 2018, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per l'appellata:
Nel merito: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342, n. 2 c.p.c. nonché, rilevata la palese inammissibilità e manifesta infondatezza ex art. 348 bis, fissare udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; in via principale: rigettarsi integralmente l'appello, in quanto inammissibile e, comunque, infondato e conseguentemente confermarsi integralmente la Sentenza
n.156/2023 pubblicata il 24.1.2023, emessa all'esito del giudizio R.G. n.
4816/2019 dal Tribunale di Vicenza, e/o comunque, rigettarsi tutte le domande svolte dagli Appellanti, in quanto inammissibili e infondate;
in via istruttoria:
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto del tutto ultronee e/o inammissibili e/o irrilevanti e in ogni caso esplorative.
7 In via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli come formulati nel giudizio di primo grado:
1) Vero che nel corso della seconda metà del mese di dicembre 2018
[...]
, riferì, ai propri dipendenti di aver concluso con Pt_3 [...]
un contratto per la cessione dell'azienda di OR s.n.c., CP_1
precisando che solo parte di essi sarebbero passati alle dipendenze dell'avente causa;
2) Vero che nella seconda metà di dicembre del 2018, uno dei dipendenti di , il IG. riferiva al IG. , Parte_3 Testimone_6 Persona_1
allora dipendente della Società che OR Parte_8
Snc sarebbe stata acquisita da e che l'operazione si CP_1
sarebbe perfezionata entro la fine di marzo 2019, come da doc.22 che si rammostra al teste;
3) Vero che nella comunicazione whatsapp, dimessa quale doc.22 che si rammostra al teste, il IG. comunicava, altresì, al IG. Testimone_6
che il suo contratto di lavoro era prossimo alla cessazione Persona_1
e che l'indomani sarebbe rimasto privo di occupazione;
4) Vero che OR UG e OR s.n.c. hanno autorizzato la presenza del IG. all'incontro del 30.1.2019 tenutosi Controparte_3
presso la sede di OR s.n.c.;
5) Vero che all'incontro del 30.1.2019 prendeva parte anche il consulente di OR s.n.c., dott. ; Testimone_3
6) Vero che l'art.
3.1. lett. k) della LOI, doc. 4, che si rammostra al teste, imponeva a , a far data dalla sottoscrizione della LOI, di Parte_3
presentare a o a suo delegato i clienti ed i fornitori di CP_1
OR s.n.c.;
8 7) Vero che, successivamente alla sottoscrizione della LOI, di cui al doc.
4 che si rammostra al teste, ometteva di attivarsi per Parte_3
presentare a o a suo delegato i clienti ed i fornitori di CP_1
OR s.n.c.;
8) Vero che, successivamente alla sottoscrizione della LOI, di cui al doc.
4 che si rammostra al teste, si limitava a consegnare a Parte_3
l'elenco dei fornitori e dei clienti di OR s.n.c.; CP_1
- Si indicano sui capitoli di prova sopra formulati i seguenti testimoni:
, ex dipendente della società il Persona_1 Parte_8
IG. , residente in [...] luglio n. Controparte_3
117.
- Ci si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati anche alla prova contraria con i medesimi testi già indicati.
- Si insiste anche in questa sede per l'ammissione del doc. 22 del fascicolo di primo grado di “Comunicazione whatsapp” alla luce della circostanza che il contenuto e la collocazione temporale della conversazione whatsapp potranno essere in ogni caso confermati anche dai testi indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato l'8 luglio 2019,
[...]
chiedeva che il Tribunale di Vicenza, accertato il grave Controparte_1
inadempimento della società (all'epoca s.n.c.) all'obbligazione Pt_3
di cedere alla ricorrente le quote sociali di nuova società che avrebbe acquistato ramo di azienda di OR s.n.c. (obbligazione assunta con
“lettera di intenti vincolante” sottoscritta il 13 dicembre 2018), chiedeva
9 che OR s.n.c. e , in solido tra loro, fossero condannati Parte_3
alla corresponsione di Euro 1.200.000: doppio della caparra ricevuta.
Resistevano OR s.n.c. e , domandando che fosse Parte_3
accertato che l'accordo era già stato risolto per inadempimento di
[...]
(consistito nell'avere violato un patto di riservatezza, Controparte_1
divulgando l'operazione a amministratore di Controparte_3
AR Servizi Ambientali s.p.a., diretta concorrente di OR
s.n.c.), con conseguente diritto di trattenere la caparra di Euro 600.000.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini per lo scambio delle memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., il giudice istruttore con ordinanza del
13 dicembre 2021 riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 156/2023, depositata il 24 gennaio 2023, il Tribunale di
Vicenza condannava e , in solido Parte_9 Parte_3
tra loro, a corrispondere a la somma di Euro Controparte_1
1.200.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e a rifonderle le spese processuali, liquidate in Euro 25.000,00 per compensi.
Il giudice rilevava che il trasferimento delle quote della nuova società sarebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2019 e che i convenuti, anziché accogliere l'invito di presentarsi davanti al notaio per la stipula dell'atto di cessione, avevano comunicato che intendevano risolto l'accordo contenuto nella lettera d'intenti. Aggiungeva che l'attrice aveva interesse a dare attuazione all'accordo (interesse confermato dal ricorso per sequestro giudiziario dalla stessa proposto ante causam, rigettato poiché l'azienda non era stata ceduta alla costituita nuova società e non vi era possibilità di ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo di cessione).
Il giudice escludeva poi che fosse stata Controparte_1
inadempiente, così motivando: “Il 'gravissimo inadempimento' di cui si
10 sarebbe resa colpevole sarebbe consistito nella CP_1
violazione degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 5 della Lettera di Intenti. Su tale prospettata violazione il convenuto si dilunga alle pagine 7/12 della comparsa di risposta (punti B1 e B2). Su tale punto il giudicante osserva:
1. Riguardo la portata del 'Non Disclosure Agreement', la complessità dell'accordo stipulato tra le parti richiedeva inevitabilmente il coinvolgimento di altri soggetti (consulenti, legali, funzionari di banca, fornitori e clienti). Inoltre, dal momento che il trasferimento delle quote poteva essere fatto anche a favore di un terzo da nominare, era del tutto evidente che tale eventuale 'terzo' non poteva non essere messo al corrente, anche in modo dettagliato, delle caratteristiche dell'affare.
2. Con lettera 21/3/2019 (doc. 8 attoreo) gli odierni convenuti contestavano a la presenza, in occasione dell'incontro CP_1
del 30 gennaio 2019 ('perchè convocato dallo stesso dott. di CP_2
il quale 'lungi dall'essere un fornitore o un cliente Controparte_3
della OR S.n.c., è l'amministratore unico e legale rappresentante della AR Servizi Ambientali S.p.A., diretta concorrente della
OR S.n.c., che, proprio in virtù del N.D.A. di cui all'art. 5 della
L.o.I., non sarebbe mai dovuto essere presente all'incontro'.
3. Il coinvolgimento del nell'affare era ben noto alla Parte_4
OR snc e al dal momento che con Pec 23/1/2019 il Pt_3
(legale rappresentante di aveva chiesto CP_2 CP_1
'formalmente di dare immediatamente la possibilità ad un incaricato della società identificato nella persona del SI. Controparte_1
di fissare una visita presso la sede di Schio e di poter Controparte_3
essere messo in contatto con i clienti ed i fornitori indicati negli allegati al LOI, oltre che ad autorizzarlo ad effettuare tutti gli altri adempimenti
11 che si rendono necessari al fine di poter adempiere agli impegni sottoscritti nel contratto...' (doc.9 attoreo). A tale richiesta il , Pt_3
lungi dal contestare la richiesta, proponeva per la visita del Parte_4
le date del 30/31 gennaio (doc.10 attoreo).
4. La doglianza dei convenuti appare, oltre che generica, del tutto pretestuosa e non costituisce in alcun modo una giusta causa per recedere dall'accordo”.
Si dolevano della decisione e , Parte_9 Parte_3
formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) il giudice non aveva ammesso le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, pur mutando il rito affermando che la controversia richiedesse un'istruzione non sommaria;
le prove avrebbero dimostrato “la fuga di notizie da parte proprio di quel che, come si vedrà più avanti, avrebbe Controparte_3
partecipato all'incontro del 30 gennaio 2019 presso OR s.n.c., asseritamente come incaricato della ; “la predetta Controparte_1
fuga di notizie provocata dal comportamento della CP_1
prima, e del poi, non può che essere qualificata quale fatto Parte_4
estintivo, impeditivo e/o modificativo dell'obbligazione. Pertanto, al di là di qualsivoglia onere procedurale a carico della parte che se ne voglia avvalere, essa va qualificata come fatto sempre rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”; 2) il giudice aveva omesso di considerare che non vi era stata una lettera di contestazione dell'inadempimento di OR s.n.c. e di , i quali avevano Parte_3
costituito la newco di cui era divenuto Parte_1 Parte_3
amministratore unico, e “attraverso l'esame complessivo e non parziale, come invece avvenuto, della corrispondenza, il Giudice di prime cure avrebbe potuto, e dovuto, interpretare come una vera e propria contestazione – unica presente in atti! – (cfr. Doc. 15 della
12 documentazione di controparte) la lettera inviata alla Controparte_1
dagli odierni appellanti e non come una banale “ripicca” all'invito
[...]
a presentarsi innanzi al TA , peraltro in anticipo rispetto alla Per_2
data prevista nell'accordo”; 3) il giudice aveva “inopinatamente ritenuto di poter introdurre e dedurre una presunta e precedente malafede contrattuale della OR s.n.c. e del IG. fondando il Parte_3
proprio convincimento su un'azione giudiziaria intrapresa da
[...]
(scil. il giudizio per sequestro) incardinata Controparte_1
successivamente al fallimento delle trattative ed alla risoluzione dell'accordo al fine, dichiaratamente palese, di non perdere la garanzia dei 600.000,00 €uro versati quale caparra e, non certo, con lo scopo di concludere l'affare”; 4) il Tribunale avrebbe dovuto accertare il grave inadempimento di controparte, che legittimava l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., poiché non era un Parte_4
semplice incaricato di bensì il vero interessato Controparte_1
all'operazione e futuro acquirente delle quote sociali per le quali aveva già corrisposto a la somma di Euro 650.000; 5) il Controparte_1
giudice aveva omesso di valutare il comportamento di Controparte_1
ed in particolare: che il contratto avrebbe dovuto essere sottoscritto
[...]
il 31 marzo 2019; che l'assegno di Euro 700.000, depositato presso il notaio , non era circolare, come invece stabilito;
che davanti al Per_2
notaio non era presente BA
, il cui assenso all'operazione era essenziale;
che era stata CP_6
costituita la newco avendo con ciò gli appellanti Parte_1
adempiuto “ai propri doveri” previsti dalla lettera d'intenti; che all'incontro del 30 gennaio 2019 aveva esclamato di avere Parte_4
già versato Euro 650.000 e così “si magnificò la violazione dell'accordo di riservatezza da parte di e fu chiaro, quindi, a Controparte_1
13 tutti i presenti, chi fosse a muovere le leve 1”; 6) Controparte_1
non si era comportata in buona fede, poiché non aveva rispettato il patto di riservatezza: “nel nascondere la reale natura del Parte_4
all'interno del rapporto tra le parti, ha posto in essere un comportamento che sotto un primo profilo palesemente violava il più basilare principio di lealtà e buona fede contrattuale, e conseguentemente ha comportato il gravissimo inadempimento legittimante il passo indietro compiuto da
OR s.n.c.”; 7) l'errata valutazione dei fatti aveva comportato un'ingiusta condanna alle spese processuali.
Gli appellanti chiedevano che fossero ammesse le istanze istruttorie da loro formulate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e che, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, fosse dichiarata
“l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.” “per mancanza dei requisiti probatori idonei a sostenere la domanda in giudizio” e per
“indeterminatezza e contraddittorietà del petitum del ricorso”; nel merito, che fosse accertato che l'accordo era stato risolto nel marzo 2019 per inadempimento di controparte, con diritto di OR s.n.c. alla ritenzione della caparra;
in subordine, che, accertato il reciproco inadempimento, fosse disposta la compensazione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello Controparte_1
fosse dichiarato inammissibile e comunque rigettato, opponendosi alle istanze istruttorie dell'appellante e, in subordine, formulando proprie richieste.
L'appellata affermava che , già nel dicembre 2018, aveva Pt_3
comunicato ai suoi dipendenti l'operazione, che era divenuta di dominio pubblico, mentre non vi era stata alcuna fuga di notizie da parte di
[...]
e la presenza di alla riunione del 30 gennaio Controparte_1 Parte_4
2019 era stata autorizzata da;
inoltre, si Pt_3 Controparte_1
14 era impegnata “a non contattare” soggetti in qualche modo riferibili a
OR s.n.c., tra i quali non figurava . L'appellata Parte_4
aggiungeva che spettava a controparte convocare la banca, che avrebbe dovuto acconsentire alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile e che la newco fu iscritta nel registro delle Parte_1
imprese solamente il 4 aprile 2019, e comunque essa non era amministrata da , ma da , e non le venne ceduto entro il 31 Parte_3 CP_7
marzo 2019 il ramo di azienda di OR s.n.c.
Con ordinanza del 4 maggio 2023 era accolta l'istanza degli appellanti di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, in quanto non era attiva e non disponeva di un Controparte_1
patrimonio, condizionatamente all'ottenimento di fideiussione bancaria, che tuttavia non era reperita nel termine concesso e più volte prorogato.
Le parti precisavano le conclusioni per l'udienza del 19 dicembre 2024 e scambiavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
1. L'appello è ammissibile, poiché soddisfa i requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. Esso è tuttavia infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. La richiesta degli appellanti che sia dichiarata l'improcedibilità dell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. “per mancanza dei requisiti probatori idonei a sostenere la domanda in giudizio” e per
“indeterminatezza e contraddittorietà del petitum del ricorso” è manifestamente infondata.
In primo luogo, si osserva che il petitum era adeguatamente determinato, avendo la ricorrente domandato che fosse dichiarata l'illegittimità della risoluzione dell'accordo comunicata da controparte con lettere del 21 marzo 2019 e del 28 marzo 2019 e che fosse accertato il diritto di
[...]
al recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c. in Controparte_1
ragione del grave inadempimento di OR s.n.c. e all'ottenimento del
15 doppio della caparra versata, di cui domandava condanna di entrambi i convenuti al pagamento in solido. Dunque, il petitum era preciso e per nulla contraddittorio.
E' appena il caso di aggiungere che la “mancanza dei requisiti probatori”, di cui discorrono gli appellanti, non sarebbe causa di improcedibilità della domanda, ma di rigetto della stessa nel merito.
Della prova dell'inadempimento di si tratterrà ai Parte_9
punti che seguono.
3. La trasformazione del rito, da sommario ad ordinario, non impone al giudice di ammettere le prove formulate dalle parti.
La decisione sull'ammissione delle prove, che può essere compiuta solo dopo il deposito delle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. e perciò tenendo conto del contenuto delle stesse, rientra nella discrezionalità del giudice, il quale non è vincolato a precedenti determinazioni.
Nella specie, le prove orali richieste dall'appellante non sono ammissibili.
Non abbisogna di prova il fatto che l'interessato all'operazione fosse in quanto la circostanza non è mai stata Persona_3
specificatamente contestata da sì che sulla Controparte_1
questione di fatto trova applicazione il 1° co. dell'art. 115 c.p.c. fu costituita il 4 ottobre 2018 e iscritta nel registro Controparte_1
delle imprese il 17 ottobre 2018, per il compimento dell'operazione definita con la lettera di intenti del successivo 13 dicembre 2018, come ammette l'appellata (pag. 17 della memoria di risposta all'istanza ex art. 351, 2° co., c.p.c.). Il capitale di Euro 30.000 era interamente sottoscritto da Imm. Val. s.r.l., la quale aveva fornito la provvista di Euro 600.000 per corrispondere la caparra.
Neppure è contestato che venne a sapere, durante un incontro Pt_3
tenutosi il 30 gennaio 2019, cui partecipò che Controparte_3
16 quest'ultimo aveva sostenuto l'esborso necessario per il pagamento della caparra.
era però già a conoscenza che il vero soggetto interessato Parte_3
all'acquisto delle quote della newco, cui OR s.n.c. avrebbe dovuto cedere ramo di azienda, fosse . Infatti, nulla disse allorché, Parte_4
con pec 23 gennaio 2019, il legale rappresentante di Controparte_1
gli comunicò che era incaricato di visionare lo Controparte_3
stabilimento di Schio e di mettersi in contatto con i clienti e i fornitori. Al contrario, acconsentì con mail del 24 gennaio 2019 alla visita di Pt_3
, suggerendo le date del 30 o 31 gennaio 2019. Parte_4
Se è vero – come affermano gli appellanti – che era il legale Parte_4
rappresentante di AR Servizi Ambientali s.p.a. “diretta concorrente di OR s.n.c.”, non poteva non avere Parte_3
compreso quale fosse il ruolo dell'“incaricato”, e tuttavia acconsentì alla visita.
Gli stessi appellanti, con la richiesta d'interrogatorio formale, vorrebbero provare che il 14 gennaio 2019 amministratore di CP_2 [...]
comunicò telefonicamente a che “non aveva Controparte_1 Pt_3
alcun potere e che il suo lavoro era finito” e che era “solamente un delegato”.
Pertanto, quando gli venne fatto il nome di come “incaricato” Parte_4
di non poteva avere dubbi sull'effettivo ruolo CP_1 Pt_3
del predetto.
Vorrebbero inoltre provare che , in data 5 marzo 2019, Testimone_1
nel corso di una conversazione telefonica, disse a : Pt_3 [...]
'ha comprato tutto ed è venuto a tagliare l'erba a casa tua' CP_3
con riferimento all'azienda OR s.n.c.”.
17 Gli appellanti avrebbe dovuto piuttosto spiegare cosa accadde durante l'incontro del 30 gennaio 2019, che li indusse a non adempiere all'accordo.
Si legge a pag. 37 dell'atto di citazione in appello: “Controparte, nel nascondere la reale natura del all'interno del rapporto tra Parte_4
le parti, ha posto in essere un comportamento che sotto un primo profilo palesemente violava il più basilare principio di lealtà e buona fede contrattuale, e conseguentemente ha comportato il gravissimo inadempimento legittimante il passo indietro compiuto da OR
s.n.c.; il tutto, in aggiunta alla serie di comportamenti sopra elencati e dettagliatamente riportati, indice anch'essi di altrettanti gravi inadempimenti”.
Dunque, gli appellanti riconoscono di avere fatto un “passo indietro”, ossia di avere deciso di non dare esecuzione all'accordo, ma non chiariscono perché tale decisione venne assunta il 30 gennaio 2019, sebbene avesse saputo del coinvolgimento di nelle Pt_3 Parte_4
settimane precedenti.
Per quanto sopra osservato e per quanto si dirà nei punti seguenti, le prove orali, come formulate dagli appellanti, non sono utili per la definizione del giudizio.
4. I motivi di impugnazione 2, 3 e 5 sono infondati.
E' indubbio che OR s.n.c. rifiutò di dare esecuzione all'accordo.
Come si è detto, la circostanza è stata addirittura ammessa negli scritti difensivi.
Non era perciò necessaria alcuna lettera di contestazione. dimostrò il suo persistente interesse a perfezionare Controparte_1
il contratto di cessione delle quote, formalmente invitando controparte a comparire davanti al notaio il giorno 29 marzo 2019 (con mail del 26
18 aprile 2019, il notaio ha attestato a che la Persona_4 CP_2
stipula non avvenne per mancata presenza di parte venditrice e che l'assegno era ancora depositato presso il suo studio).
Il 28 marzo 2019, per mezzo del proprio difensore, OR s.n.c. rispondeva all'invito, comunicando che non si sarebbe presentata e che intendeva risolto il contratto per inadempimento della controparte.
Tale dichiarazione manifestava inequivocabilmente la definitiva volontà di non dare esecuzione all'accordo.
E' perciò del tutto irrilevante: - che il termine dell'operazione fosse il 31 marzo 2019 e non il 29 marzo 2019 (OR s.n.c. dichiarò risolto l'accordo e non disse che sarebbe stata disponibile a presentarsi dal notaio il giorno 31 anziché il 29 marzo); - che l'assegno di Euro 700.000, depositato presso il notaio , non fosse circolare (circostanza che Per_2
apprese successivamente e che non rappresentò la ragione del rifiuto di concludere il contratto di cessione delle quote); - che non fosse presente un funzionario di , il cui assenso non era necessario per la CP_6
cessione delle quote, ma per la cancellazione delle ipoteche sull'immobile, per il cui ottenimento avrebbe dovuto adoperarsi OR
s.n.c. e non (spettava pertanto a OR s.n.c. Controparte_1
convocare, davanti al notaio, la banca con cui era in rapporti); - che fosse stata costituita la newco atteso che ad essa OR s.n.c. Parte_1
non aveva provveduto a cedere il ramo di azienda, come era previsto dall'accordo.
5. Si tratta a questo punto di comprendere se vi fosse stato un inadempimento di giustificante la decisione di Controparte_1
OR s.n.c. di non dare esecuzione all'accordo del 13 dicembre 2018 e dichiararne la risoluzione.
19 Possono perciò essere esaminati congiuntamente i motivi 4 e 5.1., con cui, non senza ripetizioni, gli appellanti sostengono che Controparte_1
è stata inadempiente e si è comportata in mala fede (confondendo,
[...]
peraltro, l'inadempimento, che può consentire la risoluzione del contratto se connotato dalla non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., con la condotta non improntata al canone di buona fede, che potrebbe far sorgere una pretesa risarcitoria, ma non consentirebbe la risoluzione del contratto).
E' poi necessario premettere che OR s.n.c. non ha affatto sollevato l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. Essa non ebbe a dichiarare di sospendere l'esecuzione della propria prestazione in attesa dell'adempimento di controparte, bensì che intendeva il contratto risolto, il che comportava, nella prospettiva della promittente venditrice, il venire meno delle reciproche obbligazione, salvo il diritto all'incameramento della caparra ricevuta.
5.1. Alla clausola 2.1. dell'accordo concluso con la lettera di intenti del
13 dicembre 2018 le parti pattuirono quanto segue: “la soc. OR
s.n.c. ed il IG. si impegnano, anche ai sensi e per gli Parte_3
effetti dell'art. 1381 c.c., affinché od eventualmente CP_1
terzo soggetto (persona fisica e/o giuridica) che la stessa potrà nominare entro la data fissata per la sottoscrizione della scrittura privata autenticata di trasferimento delle quote, possa acquistare, mediante trasferimento a suo favore delle quote di partecipazione pari al 100%
(cento per cento) del capitale sociale (in seguito 'le quote') di una Newco
(con forma di società a responsabilità limitata e nella quale il IG.
[...]
avrà il ruolo di amministratore unico) di nuova e futura Pt_3
costituzione, che (previo conferimento da parte della soc. OR
s.n.c.) avrà piena proprietà dell' composta dei seguenti beni [..]”. Pt_10
20 Alla clausola 4.1. (Obbligo di indennizzo a seguito di cessione di quote), si ribadiva che avrebbe potuto nominare un terzo Controparte_1
soggetto quale acquirente delle quote sociali della newco.
L'accordo non prevedeva alcuna “clausola di gradimento” del soggetto che poteva essere nominato quale cessionario del 100% delle quote della nuova società.
Più in generale, OR UG e OR s.n.c., che non si erano preoccupati di appurare chi fosse il socio di o Controparte_1
meglio a chi facesse capo Imm. Val. s.r.l., non concordarono il divieto per di pervenire ad accordi con imprese concorrenti. Controparte_1
Del resto, cedeva l'intero ramo aziendale, che si occupava della Pt_3
gestione e smaltimento di rifiuti (non è dato sapere se permanevano ulteriori rami aziendali in titolarità di OR s.n.c.) a una società le cui quote sarebbero state interamente cedute a o al Controparte_1
soggetto da questa deIGnato, assumendo i cedenti specifico obbligo di non concorrenza sull'intero territorio nazionale per i cinque anni successivi (v. clausola 5.2.). Pertanto gli appellanti non avevano interesse a selezionare i soggetti che potessero entrare in possesso della nuova società, e comunque tale interesse, se in ipotesi sussistente, non fu manifestato nell'accordo negoziale e non si concretizzò in clausole di salvaguardia.
Ne consegue che e OR s.n.c. non potevano sottrarsi Parte_3
all'esecuzione all'accordo perché avevano appreso che Controparte_3
era interessato all'operazione.
5.2. Gli appellanti lamentano la violazione della clausola 5.1. dell'accordo (Non Disclosure Agreement), che prevedeva l'impegno reciproco a non divulgare i termini dell'operazione e dei successivi accordi, nonché a mantenere riservate le “informazioni riservate”.
21 5.2.1. Quali fossero le “informazioni riservate” non viene precisato dagli appellanti.
Si può ipotizzare che fossero le informazioni economiche del ramo di azienda che doveva essere ceduto alla newco, di cui sarebbe divenuta unica socia o il soggetto da essa deIGnato. CP_1
Non è stata offerta la prova che tali informazioni siano state trasmesse a terzi soggetti.
Quanto al fatto che possano essere state trasmesse a , si Parte_4
osserva che costui, sia che fosse un “incaricato” di Controparte_1
sia che fosse il dominus della predetta società o anche semplicemente il terzo nominato come cessionario delle quote della newco, non poteva non conoscere i termini dell'operazione e la consistenza del ramo di azienda compravenduto.
L'argomentazione difensiva degli appellanti, secondo i quali è vero che erano a conoscenza del coinvolgimento nell'affare di “ma Parte_4
come incaricato e non come acquirente” (sic a pag. 28 dell'atto di citazione in appello), non corrisponde a verità ( , stando a Parte_3
quanto gli stessi appellanti si sono offerti di provare, soprattutto con la testimonianza di era a conoscenza del ruolo di Testimone_1
dal 5 marzo 2019, ben prima di ricevere la mail di Parte_4 [...]
che lo indicava come proprio “incaricato”) ed è Controparte_1
inconcludente poiché - come si è detto al punto che precede - OR
UG e OR s.n.c. non potevano sottrarsi all'esecuzione all'accordo per il fatto di avere appreso che era interessato Controparte_3
all'operazione.
5.2.2. Infine gli appellanti vorrebbero provare che, mentre Pt_3
“mantenne in azienda il più stretto riserbo sull'operazione”, nel gennaio
2019 aveva annunciato ai propri dipendenti che si sarebbero Parte_4
22 trasferiti nei capannoni della OR s.n.c. e che gli uffici dell'amministrazione sarebbero stati spostati in una palazzina del centro di Torrebelvicino” (non vi è allegazione e tantomeno offerta di prova di altre “divulgazioni”).
Non può sostenersi che tale annuncio comportò la divulgazione dei
“termini, condizioni o qualsivoglia altra informazione relativa all'operazione”. Ma anche volendo ipotizzare il contrario, cioè supponendo che si rese inadempiente perché Controparte_1
comunicò ai dipendenti che si sarebbero trasferiti presso i Parte_4
capannoni di OR s.n.c., rimane indimostrata la rilevanza dell'inadempimento per i cedenti e OR s.n.c. Essi non Parte_3
spiegano quale pregiudizio ne ebbero a soffrire. Tale asserito inadempimento non potrebbe pertanto assumere l'importanza richiesta dall'art. 1455 c.c. e non giustificava la dichiarazione di risoluzione del contratto e il rifiuto di portare a compimento l'operazione.
Neppure legittimava la risoluzione del contratto la clausola 6.6. dell'accordo, il quale, in caso di inadempimento di una delle parti, consentiva all'altra non di risolvere immediatamente il contratto, ma di diffidare la controparte e invitarla ad adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni, e solo all'esito dell'invito, non ottemperato, eventualmente dichiarare di avvalersi della clausola (sempre sul presupposto che l'inadempimento avesse leso un interesse apprezzabile di chi lo subiva, atteso che le parti non avevano prestabilito quali fossero gli inadempimenti rilevanti per la risoluzione dell'accordo).
Invero, gli appellanti non hanno dedotto di avere saputo dell'annuncio di ai propri dipendenti prima del 21 marzo 2019, allorché con Parte_4
lettera inviata a contestavano il “grave Controparte_1
inadempimento”, che veniva indicato nel fatto che “non Parte_4
23 avrebbe mai dovuto essere presente all'incontro”. Si è però già detto che la presenza di AR non comportava violazione del “Non
Disclosure Agreement” e non giustificava la determinazione di non eseguire l'accordo.
E' perciò evidente che l'annuncio di ai propri dipendenti è un Parte_4
fatto che gli appellanti hanno ricercato a posteriori per giustificare il proprio inadempimento.
6. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi del d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 417/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da e (appellanti) nei Parte_9 Parte_3
confronti di (appellata), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 24.064,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura di legge;
24 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il ConIGliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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