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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 18 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 31919 /2023
promossa da:
Parte_1
con l'avv.PISTRITTO GIUSEPPE RICORRENTE
contro
Controparte_1
Con l'avv Controparte_2
resistente eCon gli avv.ti Emanuele De Rose e Massimiliano Morelli
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 esponeva di aver ricevuto, Parte_1 in data 6.9.2023 la notifica di un atto di intimazione di pagamento N 097 2023
90725933004000, per l'importo di euro 10.899,779 ; di aver ottenuto il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.5.2021 in assenza di debiti nei confronti dell . In questa sede proponeva opposizione avverso l' CP_3 intimazione di pagamento (chiedendo che fosse dichiarata nulla, per carenza processuale passiva nonché intervenuta prescrizione dei crediti di cui è causa.
L si costituiva ed eccepiva il difetto di Controparte_4 legittimazione in ordine all'avviso di addebito sotteso all'atto di intimazione impugnata e deduceva di aver in data 5.12.2022 notificato preavviso di fermo n 097
80202200069777000 e pertanto nessuna prescrizione era maturata. Concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in ordine all'avviso di addebito sotteso all'intimazione nonché il rigetto, nel merito, del ricorso con condanna alle spese di lite.
L' costituitosi ha eccepito che l'avviso di addebito n 397 2017 CP_3
0019062308000 sotteso all'atto di intimazione impugnato e relativo a Parte_2 commerciante anni 2010,2011 e 2012 pur regolarmente notificato in data 8.1.2018 non è stato impugnato dal ricorrente;
che pertanto non è maturata la prescrizione nemmeno quella successiva perché in data 5.12.2022 l' ha Controparte_1 notificato atto interruttivo ovvero il preavviso di fermo n n 097 80202200069777000.
Chiedeva comunque rigettarsi l'opposizione in quanto infondata con vittoria di spese e competenze .
All'udienza odierna, la causa, previa discussione veniva decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' documentato che in data 6.9.2023 l abbia Controparte_5 notificato al ricorrente atto di intimazione n 097 2023 90725933004000 per il mancato pagamento di contributi IVS gestione commercianti anni 2010,2011 e 2012 relativi all'avviso di addebito n 397 2017 0019062308000 .
Con la presente opposizione, sostanzialmente, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione nonché l'insussistenza di debiti contributivi con l'istituto per aver ottenuto il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
Le suddette eccezione risultano entrambe infondata per le seguenti argomentazioni.
L' ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n 397 2017 CP_3
0019062308000 sotteso all'intimazione impugnata in data 8 gennaio 2028. Ha all'uopo depositato -doc 2 e 3 fascicolo istituto- le ricevute AR;
documentazione , tra l'altro, non contestata, dall'opponente.
Tale avviso di addebito non è stato opposto nel termine di cui all'art 24 D.Lgs 46/99.
Né d'altro canto può ritenersi maturata la prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito posto che l ha documentato che in data Controparte_1
5.12.2022 è stato notificato , sempre relativamente all'avviso di addebito di cui è causa il preavviso di fermo , quale atto interruttivo della prescrizione. Nessun rilievo, infine, può assumere l'eccezione del ricorrente in ordine al riconoscimento della pensione di vecchiaia che avrebbe implicitamente accertato l'insussistenza di qualsiasi debito con l posto che tale prestazione prescinde da CP_3 qualsiasi collegamento con l'obbligo contributivo IVS gestione commercianti di cui all'avviso di addebito sotteso all'atto di intimazione impugnato .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere le spese di lite nei confronti dell' e CP_3 dell' che liquida, in euro 2000,00 oltre accessori se Controparte_5 previsti per legge in favore dell' ed euro 2000, oltre IVA, CPA e spese generali CP_3 nella misura del 15% in favore dell' con Controparte_5 attribuzione.
Roma, 18.2.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 18 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 31919 /2023
promossa da:
Parte_1
con l'avv.PISTRITTO GIUSEPPE RICORRENTE
contro
Controparte_1
Con l'avv Controparte_2
resistente eCon gli avv.ti Emanuele De Rose e Massimiliano Morelli
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 esponeva di aver ricevuto, Parte_1 in data 6.9.2023 la notifica di un atto di intimazione di pagamento N 097 2023
90725933004000, per l'importo di euro 10.899,779 ; di aver ottenuto il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.5.2021 in assenza di debiti nei confronti dell . In questa sede proponeva opposizione avverso l' CP_3 intimazione di pagamento (chiedendo che fosse dichiarata nulla, per carenza processuale passiva nonché intervenuta prescrizione dei crediti di cui è causa.
L si costituiva ed eccepiva il difetto di Controparte_4 legittimazione in ordine all'avviso di addebito sotteso all'atto di intimazione impugnata e deduceva di aver in data 5.12.2022 notificato preavviso di fermo n 097
80202200069777000 e pertanto nessuna prescrizione era maturata. Concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in ordine all'avviso di addebito sotteso all'intimazione nonché il rigetto, nel merito, del ricorso con condanna alle spese di lite.
L' costituitosi ha eccepito che l'avviso di addebito n 397 2017 CP_3
0019062308000 sotteso all'atto di intimazione impugnato e relativo a Parte_2 commerciante anni 2010,2011 e 2012 pur regolarmente notificato in data 8.1.2018 non è stato impugnato dal ricorrente;
che pertanto non è maturata la prescrizione nemmeno quella successiva perché in data 5.12.2022 l' ha Controparte_1 notificato atto interruttivo ovvero il preavviso di fermo n n 097 80202200069777000.
Chiedeva comunque rigettarsi l'opposizione in quanto infondata con vittoria di spese e competenze .
All'udienza odierna, la causa, previa discussione veniva decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' documentato che in data 6.9.2023 l abbia Controparte_5 notificato al ricorrente atto di intimazione n 097 2023 90725933004000 per il mancato pagamento di contributi IVS gestione commercianti anni 2010,2011 e 2012 relativi all'avviso di addebito n 397 2017 0019062308000 .
Con la presente opposizione, sostanzialmente, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione nonché l'insussistenza di debiti contributivi con l'istituto per aver ottenuto il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
Le suddette eccezione risultano entrambe infondata per le seguenti argomentazioni.
L' ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n 397 2017 CP_3
0019062308000 sotteso all'intimazione impugnata in data 8 gennaio 2028. Ha all'uopo depositato -doc 2 e 3 fascicolo istituto- le ricevute AR;
documentazione , tra l'altro, non contestata, dall'opponente.
Tale avviso di addebito non è stato opposto nel termine di cui all'art 24 D.Lgs 46/99.
Né d'altro canto può ritenersi maturata la prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito posto che l ha documentato che in data Controparte_1
5.12.2022 è stato notificato , sempre relativamente all'avviso di addebito di cui è causa il preavviso di fermo , quale atto interruttivo della prescrizione. Nessun rilievo, infine, può assumere l'eccezione del ricorrente in ordine al riconoscimento della pensione di vecchiaia che avrebbe implicitamente accertato l'insussistenza di qualsiasi debito con l posto che tale prestazione prescinde da CP_3 qualsiasi collegamento con l'obbligo contributivo IVS gestione commercianti di cui all'avviso di addebito sotteso all'atto di intimazione impugnato .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere le spese di lite nei confronti dell' e CP_3 dell' che liquida, in euro 2000,00 oltre accessori se Controparte_5 previsti per legge in favore dell' ed euro 2000, oltre IVA, CPA e spese generali CP_3 nella misura del 15% in favore dell' con Controparte_5 attribuzione.
Roma, 18.2.2025