Articolo 83 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 82Articolo 84
Versione
11 maggio 1966
Art. 83.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . N. 50 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80
Entrata in vigore il 11 maggio 1966