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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Maria Aversano Consigliere relatore dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa all'udienza del 23 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
(P.Iva Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo e Alice Bassoli
Appellanti
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tatarelli
Appellata
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, l.n. 689/1991
1 CONCLUSIONI
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. , in proprio e quale legale rappresentante della , Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 284/2021, che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/19 emessa il 25 gennaio 2019 dalla CP_1
(in forza del verbale n. 700011100065 del 26 novembre 2014 elevato dalla Polizia
[...]
Stradale di ), con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di 516,67 € a titolo di CP_1 sanzione amministrativa, perché “smontava e distruggeva veicoli a motore senza adempiere agli obblighi di legge”, in violazione degli artt. 231, comma 7, e 256, comma 7, del d.lgs. n. 152 del
2006.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha errato ritenendo di non dover disporre la riunione del procedimento con gli altri giudizi (cinque) instaurati dai ricorrenti avverso sanzioni amministrative analoghe, elevate nella stessa data e in un contesto unitario perché originate dalla stessa indagine e dagli stessi sopralluoghi del 1° ottobre 2014, nonostante l'evidente connessione delle cause;
2) il tribunale ha erroneamente applicato gli artt. 231, comma 7 e 256, comma 7 del d.lgs. 152 del
2006 in quanto la società non ha acquistato veicoli da rottamare bensì motori e altri pezzi Pt_2 di ricambio provenienti da veicoli cancellati dal PRA e già smontanti da parte del fornitore (come documentato dalla fattura n. 27 del 12 agosto 2014, prot. 50315). Parte_3
Gli appellanti hanno concluso domandando – previa riunione con gli altri giudizi di appello avverso le altre ordinanze ingiunzione opposte – l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
1/19.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
§2. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di appello – con il quale gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 274 c.p.c., per non aver il giudice di primo grado disposto la riunione dei diversi giudizi di opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione emesse nei loro confronti – si osserva quanto segue.
I diversi giudizi di opposizione di cui si lamenta l'omessa riunione riguardano distinte sanzioni amministrative (n. 2/19; n. 3/19; n. 4/19; n. 5/19; n. 6/19), emesse dalla Controparte_1
(seppure in unico contesto di tempo) per violazioni eterogenee, riferibili a distinte previsioni di legge (cfr. verbali di accertamento n. 700011100066; n. 700011100067; n. 700011100068; n.
700011100069; n. 700011100070).
Il giudice di primo grado ha quindi correttamente rigettato l'istanza di riunione avendo “rilevato che trattasi di giudizio di impugnazione avverso ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto differenti
2 violazioni” (v. ordinanza del Tribunale di Latina del 6 febbraio 2020).
Sul punto, infatti, merita richiamare le condivisibili argomentazioni del Tribunale là dove, in merito alla questione ha statuito: Preliminarmente deve osservarsi l'infondatezza della deduzione dell'illegittima contestazione di più fattispecie, che, invece sarebbero da ricondurre, secondo la prospettazione di parte ricorrente ad un'unica azione violativa di più disposizioni (peraltro tardivamente sollevata solo nelle note di trattazione scritta ex D.L 34/2020 conv. L. 77/2020). Ed invero, ai sensi dell'art. 8 della Legge 689/1981, è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti). Considerato che sono state contestate plurime condotte diversificate, in violazione di una pluralità di norme a tutela di beni giuridici differenti, ogni violazione rappresenta una condotta a sé autonomamente sanzionabile.
D'altronde alle medesime conclusioni è già pervenuta anche questa Corte in merito al rapporto tra la contestazione sottesa al presente giudizio (ordinanza n. 1/2019) e quella di cui all'ordinanza n.
6/2019 ( v. CdA Roma n. 2254/2025: “La conclusione deve essere ribadita anche con riguardo ai verbali nn. 700011100065 e 700011100068, di cui alle ordinanze sopra menzionate nn. 1 e
6/2019 (mentre le altre analogie di cui si dà conto in ricorso si riferiscono a contestazioni del tutto esulanti da quella oggetto del presente giudizio, ovvero quelle relative all'omessa restituzione dei documenti dei veicoli o alla violazione degli obblighi informativi e di registrazione) tra i quali gli appellanti adducono essere presenti “profonde analogie, se non identità”, essendo in entrambi contestata la circostanza di aver smontato i veicoli ancor prima della cancellazione dal PRA. Nel primo caso, infatti, è stata contestata la violazione dell'art. 231, comma 7, del d.lgs. 152/2006, mentre con il secondo verbale, oggetto dell'odierno giudizio, quella dell'art. 5, comma 9, del
d.lgs., norme che disciplinano il trattamento dei veicoli fuori uso a seconda della tipologia dei mezzi”)
Del resto, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 273 c.p.c. (secondo il quale la riunione è appunto imposta dall'identità delle cause), la riunione delle cause connesse, a norma dell'art. 274
c.p.c., costituiva una facoltà del giudice, dal che discende che il suo mancato esercizio non può determinare alcuna invalidità processuale.
Come noto, infatti, “nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell'art. 274, comma 2 c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell'ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice;
peraltro, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità” (v., ex multis, Cass. 29757/2024).
Si rileva inoltre che gli appellanti non hanno addotto alcuno specifico pregiudizio conseguente all'omessa riunione tale da determinare un vizio della pronuncia (quale, in ipotesi, l'applicabilità
3 di un unitario trattamento sanzionatorio, che anzi hanno espressamente escluso essere la causa sottesa alla richiesta di riunione, come evidenziato nella narrativa che precede), essendosi limitati a sostenere genericamente che la trattazione congiunta dei procedimenti avrebbe condotto alla loro
“piena assoluzione”.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Con riferimento al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia mal valutato la documentazione prodotta, ritenendo che la società avesse acquistato veicoli da rottamare (come accertato dagli Pt_2 agenti della Polizia Stradale) anziché motori e altri pezzi di ricambio provenienti da veicoli cancellati dal PRA e già smontanti da parte del fornitore (come documentato dalla fattura n. 27 del 12 agosto 2014, prot. 50315). Parte_3
In particolare, parte appellante deduce che il tribunale ha confuso il “significato delle dichiarazioni rilasciate dal signor in sede di audizione (vedi verbale del 6/11/2017) e della prodotta Pt_1 fattura n. 27 del 12/08/2014, Prot. 50315, che documenta la dazione del Parte_3 fornitore alla società di motori e altri pezzi di ricambio (così definita dal Giudice: Pt_2
“acquisto in blocco sul mercato”) scambiandola per fornitura di autoveicoli da rottamare. Va precisato, infatti, che l'azienda di autodemolizione in questione non solo riceve veicoli al fine della loro demolizione, ma effettua numerosissime operazioni commerciali di altra natura (cfr.: pag. 8 del ricorso originario), lavorando anche su materiali e pezzi appartenenti a veicoli già demoliti e cancellati dal PRA che vengono sistematicamente forniti da venditori esistenti sul mercato di riferimento” (v. pag. 9 dell'atto di appello).
A tal riguardo si osserva che gli agenti della Polizia Stradale – come attestato nel verbale di ispezione e constatazione (v. doc.4 del fascicolo tribunale di parte della ) nel Controparte_1 corso dell'ispezione effettuata presso la società appellante – hanno rinvenuto targhe, carte di circolazione e certificati di proprietà di veicoli demoliti (v. documentazione allegata al fascicolo di parte della ). Controparte_1
La presenza di targhe e documenti nella sede della e la loro mancata consegna Parte_2 all'Ufficio competente – come prescritto dall'art. 231 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare dal comma 5, che prevede che “la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario
o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA”, e dal comma 7, secondo cui “i gestori dei centri di raccolta […] non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5” – costituisce prova evidente
4 dell'omessa preventiva cancellazione dal PRA dei veicoli demoliti, contestata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Benché il verbale di accertamento del pubblico ufficiale “fa[ccia] piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese” (v., ex multis, Cass. 31107/2022), tale circostanza, è stata altresì confermata anche dall'Amministratore Unico della società appellante, , che Parte_1 nel corso dell'ispezione ha riferito ai verbalizzanti: “Non ho provveduto alla consegna delle targhe
e dei documenti in quanto, per ogni situazione, o mancava la carta di circolazione o il certificato di proprietà oppure mancava il documento del proprietario stesso. I rispettivi proprietari, in seguito, non si sono mai preoccupati di sanare la situazione. Alcuni dei mezzi di cui conservo le targhe o i documenti, sono stati demoliti avendo problemi di spazio” (v. doc.4 del fascicolo di parte della ). Controparte_1
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non solo non risultano esservi elementi idonei a far ritenere che i motori e gli altri pezzi di ricambio rinvenuti dagli agenti della Polizia Stradale presso la ditta di demolizione fossero gli unici beni rinvenuti e, soprattutto, provenienti esclusivamente Pt_2 da altri fornitori in quanto appartenenti a veicoli già cancellati dal PRA, ma le stesse dichiarazioni rese dall'amministratore unico in sede di ispezione sono sostanzialmente indicative del contrario e della condotta contestata, cui va aggiunto che non è stata offerta alcuna specifica spiegazione in merito alla presenza sui luoghi di carte di circolazione e di targhe, che ai sensi dell'art. 231 dlg n.
152/2006 dovrebbero essere consegnati al PRA in occasione della rottamazione del veicolo.
Per i motivi esposti l'appello non può essere accolto.
§3. Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della , liquidate come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 284/2021;
2) condanna e la al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 700,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. in Roma, 23.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Maria Aversano Consigliere relatore dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa all'udienza del 23 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
(P.Iva Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo e Alice Bassoli
Appellanti
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tatarelli
Appellata
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, l.n. 689/1991
1 CONCLUSIONI
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. , in proprio e quale legale rappresentante della , Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 284/2021, che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/19 emessa il 25 gennaio 2019 dalla CP_1
(in forza del verbale n. 700011100065 del 26 novembre 2014 elevato dalla Polizia
[...]
Stradale di ), con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di 516,67 € a titolo di CP_1 sanzione amministrativa, perché “smontava e distruggeva veicoli a motore senza adempiere agli obblighi di legge”, in violazione degli artt. 231, comma 7, e 256, comma 7, del d.lgs. n. 152 del
2006.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha errato ritenendo di non dover disporre la riunione del procedimento con gli altri giudizi (cinque) instaurati dai ricorrenti avverso sanzioni amministrative analoghe, elevate nella stessa data e in un contesto unitario perché originate dalla stessa indagine e dagli stessi sopralluoghi del 1° ottobre 2014, nonostante l'evidente connessione delle cause;
2) il tribunale ha erroneamente applicato gli artt. 231, comma 7 e 256, comma 7 del d.lgs. 152 del
2006 in quanto la società non ha acquistato veicoli da rottamare bensì motori e altri pezzi Pt_2 di ricambio provenienti da veicoli cancellati dal PRA e già smontanti da parte del fornitore (come documentato dalla fattura n. 27 del 12 agosto 2014, prot. 50315). Parte_3
Gli appellanti hanno concluso domandando – previa riunione con gli altri giudizi di appello avverso le altre ordinanze ingiunzione opposte – l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
1/19.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
§2. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di appello – con il quale gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 274 c.p.c., per non aver il giudice di primo grado disposto la riunione dei diversi giudizi di opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione emesse nei loro confronti – si osserva quanto segue.
I diversi giudizi di opposizione di cui si lamenta l'omessa riunione riguardano distinte sanzioni amministrative (n. 2/19; n. 3/19; n. 4/19; n. 5/19; n. 6/19), emesse dalla Controparte_1
(seppure in unico contesto di tempo) per violazioni eterogenee, riferibili a distinte previsioni di legge (cfr. verbali di accertamento n. 700011100066; n. 700011100067; n. 700011100068; n.
700011100069; n. 700011100070).
Il giudice di primo grado ha quindi correttamente rigettato l'istanza di riunione avendo “rilevato che trattasi di giudizio di impugnazione avverso ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto differenti
2 violazioni” (v. ordinanza del Tribunale di Latina del 6 febbraio 2020).
Sul punto, infatti, merita richiamare le condivisibili argomentazioni del Tribunale là dove, in merito alla questione ha statuito: Preliminarmente deve osservarsi l'infondatezza della deduzione dell'illegittima contestazione di più fattispecie, che, invece sarebbero da ricondurre, secondo la prospettazione di parte ricorrente ad un'unica azione violativa di più disposizioni (peraltro tardivamente sollevata solo nelle note di trattazione scritta ex D.L 34/2020 conv. L. 77/2020). Ed invero, ai sensi dell'art. 8 della Legge 689/1981, è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti). Considerato che sono state contestate plurime condotte diversificate, in violazione di una pluralità di norme a tutela di beni giuridici differenti, ogni violazione rappresenta una condotta a sé autonomamente sanzionabile.
D'altronde alle medesime conclusioni è già pervenuta anche questa Corte in merito al rapporto tra la contestazione sottesa al presente giudizio (ordinanza n. 1/2019) e quella di cui all'ordinanza n.
6/2019 ( v. CdA Roma n. 2254/2025: “La conclusione deve essere ribadita anche con riguardo ai verbali nn. 700011100065 e 700011100068, di cui alle ordinanze sopra menzionate nn. 1 e
6/2019 (mentre le altre analogie di cui si dà conto in ricorso si riferiscono a contestazioni del tutto esulanti da quella oggetto del presente giudizio, ovvero quelle relative all'omessa restituzione dei documenti dei veicoli o alla violazione degli obblighi informativi e di registrazione) tra i quali gli appellanti adducono essere presenti “profonde analogie, se non identità”, essendo in entrambi contestata la circostanza di aver smontato i veicoli ancor prima della cancellazione dal PRA. Nel primo caso, infatti, è stata contestata la violazione dell'art. 231, comma 7, del d.lgs. 152/2006, mentre con il secondo verbale, oggetto dell'odierno giudizio, quella dell'art. 5, comma 9, del
d.lgs., norme che disciplinano il trattamento dei veicoli fuori uso a seconda della tipologia dei mezzi”)
Del resto, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 273 c.p.c. (secondo il quale la riunione è appunto imposta dall'identità delle cause), la riunione delle cause connesse, a norma dell'art. 274
c.p.c., costituiva una facoltà del giudice, dal che discende che il suo mancato esercizio non può determinare alcuna invalidità processuale.
Come noto, infatti, “nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell'art. 274, comma 2 c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell'ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice;
peraltro, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità” (v., ex multis, Cass. 29757/2024).
Si rileva inoltre che gli appellanti non hanno addotto alcuno specifico pregiudizio conseguente all'omessa riunione tale da determinare un vizio della pronuncia (quale, in ipotesi, l'applicabilità
3 di un unitario trattamento sanzionatorio, che anzi hanno espressamente escluso essere la causa sottesa alla richiesta di riunione, come evidenziato nella narrativa che precede), essendosi limitati a sostenere genericamente che la trattazione congiunta dei procedimenti avrebbe condotto alla loro
“piena assoluzione”.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Con riferimento al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia mal valutato la documentazione prodotta, ritenendo che la società avesse acquistato veicoli da rottamare (come accertato dagli Pt_2 agenti della Polizia Stradale) anziché motori e altri pezzi di ricambio provenienti da veicoli cancellati dal PRA e già smontanti da parte del fornitore (come documentato dalla fattura n. 27 del 12 agosto 2014, prot. 50315). Parte_3
In particolare, parte appellante deduce che il tribunale ha confuso il “significato delle dichiarazioni rilasciate dal signor in sede di audizione (vedi verbale del 6/11/2017) e della prodotta Pt_1 fattura n. 27 del 12/08/2014, Prot. 50315, che documenta la dazione del Parte_3 fornitore alla società di motori e altri pezzi di ricambio (così definita dal Giudice: Pt_2
“acquisto in blocco sul mercato”) scambiandola per fornitura di autoveicoli da rottamare. Va precisato, infatti, che l'azienda di autodemolizione in questione non solo riceve veicoli al fine della loro demolizione, ma effettua numerosissime operazioni commerciali di altra natura (cfr.: pag. 8 del ricorso originario), lavorando anche su materiali e pezzi appartenenti a veicoli già demoliti e cancellati dal PRA che vengono sistematicamente forniti da venditori esistenti sul mercato di riferimento” (v. pag. 9 dell'atto di appello).
A tal riguardo si osserva che gli agenti della Polizia Stradale – come attestato nel verbale di ispezione e constatazione (v. doc.4 del fascicolo tribunale di parte della ) nel Controparte_1 corso dell'ispezione effettuata presso la società appellante – hanno rinvenuto targhe, carte di circolazione e certificati di proprietà di veicoli demoliti (v. documentazione allegata al fascicolo di parte della ). Controparte_1
La presenza di targhe e documenti nella sede della e la loro mancata consegna Parte_2 all'Ufficio competente – come prescritto dall'art. 231 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare dal comma 5, che prevede che “la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario
o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA”, e dal comma 7, secondo cui “i gestori dei centri di raccolta […] non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5” – costituisce prova evidente
4 dell'omessa preventiva cancellazione dal PRA dei veicoli demoliti, contestata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Benché il verbale di accertamento del pubblico ufficiale “fa[ccia] piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese” (v., ex multis, Cass. 31107/2022), tale circostanza, è stata altresì confermata anche dall'Amministratore Unico della società appellante, , che Parte_1 nel corso dell'ispezione ha riferito ai verbalizzanti: “Non ho provveduto alla consegna delle targhe
e dei documenti in quanto, per ogni situazione, o mancava la carta di circolazione o il certificato di proprietà oppure mancava il documento del proprietario stesso. I rispettivi proprietari, in seguito, non si sono mai preoccupati di sanare la situazione. Alcuni dei mezzi di cui conservo le targhe o i documenti, sono stati demoliti avendo problemi di spazio” (v. doc.4 del fascicolo di parte della ). Controparte_1
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non solo non risultano esservi elementi idonei a far ritenere che i motori e gli altri pezzi di ricambio rinvenuti dagli agenti della Polizia Stradale presso la ditta di demolizione fossero gli unici beni rinvenuti e, soprattutto, provenienti esclusivamente Pt_2 da altri fornitori in quanto appartenenti a veicoli già cancellati dal PRA, ma le stesse dichiarazioni rese dall'amministratore unico in sede di ispezione sono sostanzialmente indicative del contrario e della condotta contestata, cui va aggiunto che non è stata offerta alcuna specifica spiegazione in merito alla presenza sui luoghi di carte di circolazione e di targhe, che ai sensi dell'art. 231 dlg n.
152/2006 dovrebbero essere consegnati al PRA in occasione della rottamazione del veicolo.
Per i motivi esposti l'appello non può essere accolto.
§3. Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della , liquidate come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 284/2021;
2) condanna e la al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 700,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. in Roma, 23.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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