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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/10/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6696/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, CF Parte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in Sarno (SA) alla Via Nunziante, rappresentati e difesi dall'Avv. ANNA ZITO (c.f. , in virtù CodiceFiscale_3 di mandato in calce all'atto di citazione, nello studio del quale elettivamente domiciliano, in PAGANI ALLA VIA MADONNA DI FATIMA N. 88 OPPONENTI E (P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VERONA AL VICOLO S. BERNARDINO N. 5/A, presso lo studio dell'Avv. MARCO ROSSI (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio
di Venezia-Mestre (repertorio n. 44581, raccolta n. Persona_1
16956) OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1212/16, del 31/8/2016, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in solido ed in favore della , della CP_2 somma di € 38.410,57, oltre interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento stipulato con ES, poi ceduto alla successivamente ceduto alla CP_3 Controparte_4 ed infine ceduto alla . CP_1
Parte opponente eccepiva:
1. l'inefficacia delle cessioni del contratto di finanziamento;
2. la vessatorietà delle clausole del contratto ex art. 33 lett. f) Codice del Consumo: a. per eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori di cui alla clausola n. 20, fissati al tasso 30% annuo e per illeggibilità della clausola che li prevede;
b. per costi eccessivi ed illeggibilità della clausola n. 15 in relazione alle spese accessorie;
c. per la previsione di penali e interessi in aggiunta a quelli di cui alla clausola n. 15;
3. la mancata allegazione del piano di ammortamento:
Tanto premesso, gli opponenti concludevano chiedendo:
1) di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e di accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della , in CP_2 relazione al contratto di finanziamento n. 40035134 ES e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) di accertare e dichiarare la violazione, da parte della
, dei principi di correttezza, buona fede e CP_2 trasparenza, in relazione al contratto di finanziamento e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) di condannare la al risarcimento dei danni CP_2 subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuire al procuratore antistatario.
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 In data 28/2/2017 si costituiva eccependo: CP_2
1. in via preliminare, la mancata contestazione di taluni fatti dedotti in ricorso per ingiunzione e contenuti nei documenti ivi allegati ex art. 115 c.p.c.: a) che le somme oggetto di finanziamento sono state erogate e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione;
b) che le risultanze contabili dell'estratto conto sono corrette ed evidenziano in maniera chiara quante rate sono state pagate, il residuo in linea capitale al 25/08/2011 (data decadenza beneficio del termine “CAPITALE ANTIC CONTENZIOSO”), le rate scadute e impagate e quelle a scadere, gli interessi di mora maturati: tali annotazioni non sono state oggetto di specifica contestazione, dovendo ritenersi controparte decaduta da ogni successiva contestazione in merito alle poste indicate;
c) che l'opponente non ha restituito le somme finanziate, sia in punto di capitale, sia in punto di interessi.
2. sul merito, l'efficacia della cessione del credito intervenuta tra e 130, che CP_2 CP_4 soggiace alla disciplina speciale prevista dal comma secondo e quarto dell'art. 58 D.Lgs. 385/93, secondo cui “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana […] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, con ciò rendendo, quindi, irrilevante l'accettazione o la notifica al singolo debitore atteso che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata a tutti gli obbligati. In particolare,
- in relazione alla prima cessione del suddetto credito, intervenuta tra ES e , risulta prodotto l'atto CP_3 di cessione concluso tra le parti e risulta depositato sia l'annex - ossia l'elenco dei crediti ceduti tra cui quello azionato nei confronti del sig. - sia le lettere di Parte_1 cessione inviate al debitore ex art. 1264 c.c.;
- in relazione alla seconda cessione del suddetto credito, intervenuta tra e SPV PRJECT 130, risulta in atti la CP_3
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 D.Lgs. n. 385/93 in cui si legge che “ ha ceduto pro soluto e in CP_3 blocco alla Società e la Società ha acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia dal 30 aprile 2013 (incluso) (la “Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori dovuti dai relativi debitori (i “Debitori”) in forza di contratti di credito al consumo (i “Contratti”) stipulati dai Debitori con ES S.p.A. che rispondono ai seguenti criteri: a ) sono stati ceduti pro soluto da ES a ai sensi di un CP_3 contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16 aprile 2013 e i cui relativi debitori sono stati o saranno destinatari di notifica per iscritto dell'avvenuta cessione da parte di
”; CP_3
- in relazione alla terza e ultima cessione del suddetto credito, intervenuta tra e , risulta in atti CP_3 CP_2 sia l'atto di cessione concluso tra le parti, sia l'elenco dei crediti ceduti tra cui quello azionato, sia, da ultimo, la lettera di notifica della cessione ex art. 1264 c.c., che risulta consegnata per compiuta giacenza in data 19/10/2015 alla stessa residenza in cui è stato successivamente notificato il decreto opposto;
3. con riguardo all'asserita vessatorietà della clausola n. 20 in punto interessi di mora, evidenziava che nel contratto di finanziamento non esisteva alcuna clausola n. 20; che le condizioni generali di finanziamento prevedevano, alla clausola n. III-12, in caso di decadenza dal beneficio del termine per mancato o ritardato pagamento delle rate, l'applicazione di un tasso di mora giornaliero dello 0.040%, ossia del 14.60% rapporto su base annua (anno civile 365 giorni: 0.040*365=14.60%); che, pertanto era infondata l'eccezione di vessatorietà della clausola sugli interessi di mora, che non è prevista tra le clausole vessatorie, non costituendo, la previsione all'interno di un contratto di finanziamento della corresponsione, a carico del debitore, di interessi maturati relativi a rate scadute impagate e/o di interessi di mora da calcolare sulla linea capitale residua, uno squilibrio del sinallagma contrattuale tale da essere ricompreso nell'ipotesi racchiusa alla lettera f) dell'art. 33;
4. il tasso annuo del 14.60% non è usurario;
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 5. il contenuto delle clausole oggetto di doglianza non è riconducibili ad alcuna delle ipotesi vessatorie codificate all'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo, né, ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole oggetto di censura (n. 11 e n. 12 delle Condizioni Generali di Contratto) sono idonee ad integrare uno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo e sono state oggetto di sottoscrizione autonoma e separata.
6. il credito risulta adeguatamente provato sia nell'an che nel quantum, avendo , dato prova: CP_2
- dell'esistenza del rapporto di finanziamento, mediante deposito del contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti e delle condizioni generali di finanziamento;
- dell'ammontare del credito azionato, mediante deposito dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993, che evidenzia in maniera chiara quante rate sono state pagate, il residuo in linea capitale al 25/08/2011 (data decadenza beneficio del termine “CAPITALE ANTIC CONTENZIOSO”), le rate scadute e impagate e quelle a scadere, gli interessi di mora maturati;
- delle cessioni del credito che si sono succedute nel tempo;
- dell'ammontare degli interessi di mora azionati con il tasso di mora applicato e la specificazione che lo stesso si attesta sempre al di sotto del tasso soglia trimestralmente vigente.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione opposta, di rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine: di ritenere e dichiarare che l'opponente è debitore nei confronti di della somma di € 38.410,57 o, comunque, di Controparte_2 quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare gli odierni opponenti al pagamento della somma di € 38.410,57, o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese.
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Con vittoria di spese e compenso professionale.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito. In particolare, parte opposta ha provveduto a depositare il contratto di finanziamento, il rendiconto integrale e analitico del finanziamento, che descrive nel dettaglio l'andamento del piano di rimborso per tutta la durata del rapporto, con indicazione analitica di tutte le rate, quelle pagate e quelle rimaste insolute. Va altresì rilevato che parte opponente non ha contestato né la stipula del contratto azionato, né l'erogazione del finanziamento, né di aver dato un principio d'esecuzione, salvo poi interrompere i pagamenti, come emerge dall'e/c versato in atti (anch'esso mai contestato specificamente ex art. 115 cpc nelle singole voci indicate). Con riguardo all'eccepita inefficacia della cessione, tale eccezione è infondata. In primo luogo, va rilevato che la cessione del credito è un negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (Cass. ord. 10200/2021, 4713/2019).
ha provato la cessione del credito in proprio favore, CP_1 comunicata a mezzo di lettera raccomandata ed ha altresì depositato anche la comunicazione relativa alla cessione intermedia tra ES e e ha fornito la prova CP_3 dell'inclusione dei crediti nel perimetro di cessione, attraverso l'elenco di crediti. L'estratto dell'allegato alla cessione, contenente gli elenchi dei crediti ceduti ad , riporta chiaramente i riferimenti numerici CP_2 dei contratti azionati nei confronti del debitore, e i dati personali del debitore principale, nonché l'importo del credito ceduto, così provando che il credito azionato nei confronti dell'opponente rientra nel perimetro di cessione. Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 L 130 del 1999, La pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del TU NC (legge 385/1993) Ha funzione di esonerare dalla
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 notificazione stabilità in generale dall'articolo 1264 cc. (Cass. 20495/2020, 5997/2006). Con riguardo all'eccepita vessatorietà delle clausole relative al tasso di mora, va premesso che anche la clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo debba essere ricompresa nel novero delle c.d. clausole abusive: si tratta, difatti, di una frequente declinazione pratica della clausola penale. In punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale
“manifestamente eccessivo”, premesso che ai sensi dell'art. 4 Direttiva n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”, si sono registrati nella giurisprudenza di merito plurimi orientamenti, per lo più univocamente diretti alla individuazione di parametri in base ai quali acclarare l'eccessiva misura del tasso di mora. Sotto tale profilo, si è rilevata una apprezzabile convergenza sul fatto che possa reputarsi “manifestamente eccessivo” il tasso di mora convenzionale pari o superiore al tasso di cui al d. lgs 231/2002. Pur tuttavia, il tasso da ultimo richiamato è stato fatto proprio dal legislatore a far data dal 2014, con la modifica dell'art. 1284 c.c., il cui quarto comma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Ed allora, se il tasso dei cc.dd.
“interessi europei”, come vengono comunemente definiti quelli divisati dal D. Lgs. n. 231/2002, è stato assunto a parametro di
“interesse legale”, sia pure con riferimento ai frutti maturati nelle more del contenzioso, torna estremamente difficile parametrare la misura eccessiva del tasso di mora con la verifica comparativa di detto saggio di interesse. Inoltre, occorre considerare (ed è l'argomentazione più pregnante) che per i contratti bancari, soprattutto quelli aventi ad oggetto (come nel caso di specie) crediti al consumo, i tassi corrispettivi sono generalmente superiori al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002. La previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. È ben nota la differente ratio che ha ispirato il legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura. Nel caso di specie, dunque, a risentire della abusività della clausola relativa agli interessi di mora oltre alla differenza tra interessi corrispettivi ed interessi mora, è la misura di questi ultimi nel loro complesso, fissata in percentuali pari ad al 14,60% a risultare inficiata, secondo i criteri ermeneutici convenzionalmente orientati. A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, cod. cons., la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al “professionista” dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cfr. Cass. n. 14410/2024). Si è, al riguardo, sottolineato (Cfr. Cass. n. 25914/2019) che in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola, è da precisare che le Sezioni Unite (Cfr. Cass. n. 19597/2020), muovendo dal principio che il prezzo del denaro va comunque preservato, hanno fatto salvo, anche nell'ipotesi di mora usuraria, l'interesse corrispettivo, se rispettoso della soglia dell'usura. Secondo, invece, la CGUE in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità. La Corte di Giustizia ha statuito che
“quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile”. Il giudice sovrannazionale spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero “di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti”. Tuttavia, non vi è unitarietà, nella giurisprudenza, in relazione agli effetti della declaratoria di nullità della clausola abusiva degli interessi di mora. Accertata, infatti, la nullità del patto, si possono ipotizzare diverse soluzioni:
• una “pura” obliterazione della clausola, con il corollario della
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 esclusione di qualsivoglia diritto agli interessi;
• l'operatività, in sostituzione del patto nullo, della disciplina dispositiva derogata (abusivamente) dal patto sugli interessi, reputando a tale stregua dovuti interessi nella misura legale;
• infine, si può affidare al giudice il compito di ricostruire un regolamento alternativo non abusivo – ma non necessariamente modulato sulla disciplina legale dispositiva
– correggendo il contratto. La Corte Europea sembra essere orientata per la nuda caducazione, dal momento che solo la pura obliterazione del patto sarebbe realmente idonea a privare di “forza vincolante” la clausola vessatoria;
sicché il contratto depurato della clausola abusiva dovrebbe conservarsi “in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive”, anche se non sono mancati interventi che sembrerebbero militare – in casi particolari – alla integrazione c.d. dispositiva. È evidente che tali considerazioni non valgono invece nel caso in cui la clausola abusiva (e pertanto nulla) sia quella che determina il tasso degli interessi moratori, perché il contratto è allora perfettamente suscettibile di sussistere senza tale clausola, restando vincolante per il resto (come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE). Non sono mancati in giurisprudenza interventi che in simili fattispecie hanno fatto ricorso all'art. 1224 c.c. (Cass n. 14410/2024). A ben vedere, l'applicazione della disposizione codicistica da ultimo richiamata conduce ad una situazione diversa da quella che si creerebbe a seguito dell'applicazione dell'art. 1384 c.c. In quest'ultimo caso, infatti, a seguito della riduzione dell'ammontare eccessivo della clausola penale sugli interessi moratori gli stessi continuano ad essere dovuti sebbene in misura inferiore a quanto pattuito;
con l'applicazione dell'art. 1224 c.c., invece, si ottiene l'effetto pratico di estendere al periodo di mora il tasso degli interessi legali. In altri termini, applicando l'art. 1384 c.c., effettivamente si priverebbe la clausola penale abusiva della sanzione deterrente della nullità protettiva, poiché gli interessi moratori in quanto tali continuano ad essere dovuti sebbene in misura inferiore a quella pattuita. Nel secondo caso, invece, il
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 professionista che inserisca nel contratto tassi di interessi moratori sproporzionati resta sempre esposto al rischio di perdere per tutta la durata dell'inadempimento del debitore il diritto a percepire il tasso degli interessi moratori abusivamente inseriti nel contratto. Del resto, l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. f), cod. cons., con gli effetti previsti al successivo art. 36, comma 1, non comporta formalmente alcuna sostituzione (vietata dalla direttiva 93/13 che prevede come conseguenza la “non vincolatività”) di clausole contrattuali, come diversamente avviene nell'ipotesi di cui all'art. 1384 c.c. Nel contempo, anche la possibilità per la banca di esigere dopo la mora il pagamento di interessi nella misura concordata per gli interessi corrispettivi rischierebbe di far privare di efficacia deterrente la sanzione di nullità della clausola abusiva. Come pure, cancellare totalmente l'obbligo di pagamento degli interessi moratori nel caso in cui risultino eccessivi e sproporzionati rischierebbe per creare un inverso squilibrio tra le parti, favorendo l'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, con conseguente sconvolgimento del sistema del credito, portando non ad una modifica conformativa del rapporto di credito, ma ad un capovolgimento del sistema degli incentivi e disincentivi che regolano il sistema creditizio. Di conseguenza, all'esito della declaratoria di nullità della clausola abusiva inerente la misura del tasso di mora, deve ritenersi legittimo il ricorso all'art. 1224, in combinato disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., pervenendo a considerare come non dovuti gli interessi moratori, con loro sostituzione non mediante il riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto, ma con la misura degli interessi legali, secondo il modello previsto, ad altri fini, dall'art. 125-bis, comma 7, TUB. Invero, l'obbligazione derivante dall'art. 1224 c.c., non solo non ha fondamento nel contratto, essendo evidentemente una obbligazione ex lege, ma non ha la propria causa nella volontà delle parti di predeterminare la misura del risarcimento che deve compensare il sacrifico imposto al creditore dall'inadempimento del debitore – essendo l'effetto giuridico di tale manifestazione di volontà completamente eliminato – ma ha la propria causa sostanziale nella considerazione che il sacrificio imposto al creditore deluso non può essere riparato in misura inferiore al tasso legale ancorato ai richiamati indici normativi. Spettano, pertanto, gli interessi legali sul capitale di € 20.451,38,
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 pari ad € 1475,64. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposto, attore in senso sostanziale, gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 21.927,02, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, sia della fase monitoria, che della presente opposizione, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum.
P.Q.M.
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6696/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 Pt_2
, , ogni contraria istanza disattesa così
[...] CP_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1212/16 del 31/8/2016;
3. accoglie parzialmente la domanda proposta dall'opposta;
4. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento, in favore di . della CP_2 CP_2 complessiva somma di € 21.927,02, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
5. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento, in favore di . delle spese CP_2 CP_2 di giudizio monitorio che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento, in favore di . delle spese CP_2 CP_2 di giudizio di opposizione che si liquidano in € 3397,00 per compensi (con esclusione della fase istruttoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'1/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6696/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, CF Parte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in Sarno (SA) alla Via Nunziante, rappresentati e difesi dall'Avv. ANNA ZITO (c.f. , in virtù CodiceFiscale_3 di mandato in calce all'atto di citazione, nello studio del quale elettivamente domiciliano, in PAGANI ALLA VIA MADONNA DI FATIMA N. 88 OPPONENTI E (P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VERONA AL VICOLO S. BERNARDINO N. 5/A, presso lo studio dell'Avv. MARCO ROSSI (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio
di Venezia-Mestre (repertorio n. 44581, raccolta n. Persona_1
16956) OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1212/16, del 31/8/2016, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in solido ed in favore della , della CP_2 somma di € 38.410,57, oltre interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento stipulato con ES, poi ceduto alla successivamente ceduto alla CP_3 Controparte_4 ed infine ceduto alla . CP_1
Parte opponente eccepiva:
1. l'inefficacia delle cessioni del contratto di finanziamento;
2. la vessatorietà delle clausole del contratto ex art. 33 lett. f) Codice del Consumo: a. per eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori di cui alla clausola n. 20, fissati al tasso 30% annuo e per illeggibilità della clausola che li prevede;
b. per costi eccessivi ed illeggibilità della clausola n. 15 in relazione alle spese accessorie;
c. per la previsione di penali e interessi in aggiunta a quelli di cui alla clausola n. 15;
3. la mancata allegazione del piano di ammortamento:
Tanto premesso, gli opponenti concludevano chiedendo:
1) di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e di accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della , in CP_2 relazione al contratto di finanziamento n. 40035134 ES e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) di accertare e dichiarare la violazione, da parte della
, dei principi di correttezza, buona fede e CP_2 trasparenza, in relazione al contratto di finanziamento e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) di condannare la al risarcimento dei danni CP_2 subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuire al procuratore antistatario.
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 In data 28/2/2017 si costituiva eccependo: CP_2
1. in via preliminare, la mancata contestazione di taluni fatti dedotti in ricorso per ingiunzione e contenuti nei documenti ivi allegati ex art. 115 c.p.c.: a) che le somme oggetto di finanziamento sono state erogate e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione;
b) che le risultanze contabili dell'estratto conto sono corrette ed evidenziano in maniera chiara quante rate sono state pagate, il residuo in linea capitale al 25/08/2011 (data decadenza beneficio del termine “CAPITALE ANTIC CONTENZIOSO”), le rate scadute e impagate e quelle a scadere, gli interessi di mora maturati: tali annotazioni non sono state oggetto di specifica contestazione, dovendo ritenersi controparte decaduta da ogni successiva contestazione in merito alle poste indicate;
c) che l'opponente non ha restituito le somme finanziate, sia in punto di capitale, sia in punto di interessi.
2. sul merito, l'efficacia della cessione del credito intervenuta tra e 130, che CP_2 CP_4 soggiace alla disciplina speciale prevista dal comma secondo e quarto dell'art. 58 D.Lgs. 385/93, secondo cui “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana […] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, con ciò rendendo, quindi, irrilevante l'accettazione o la notifica al singolo debitore atteso che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata a tutti gli obbligati. In particolare,
- in relazione alla prima cessione del suddetto credito, intervenuta tra ES e , risulta prodotto l'atto CP_3 di cessione concluso tra le parti e risulta depositato sia l'annex - ossia l'elenco dei crediti ceduti tra cui quello azionato nei confronti del sig. - sia le lettere di Parte_1 cessione inviate al debitore ex art. 1264 c.c.;
- in relazione alla seconda cessione del suddetto credito, intervenuta tra e SPV PRJECT 130, risulta in atti la CP_3
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 D.Lgs. n. 385/93 in cui si legge che “ ha ceduto pro soluto e in CP_3 blocco alla Società e la Società ha acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia dal 30 aprile 2013 (incluso) (la “Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori dovuti dai relativi debitori (i “Debitori”) in forza di contratti di credito al consumo (i “Contratti”) stipulati dai Debitori con ES S.p.A. che rispondono ai seguenti criteri: a ) sono stati ceduti pro soluto da ES a ai sensi di un CP_3 contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16 aprile 2013 e i cui relativi debitori sono stati o saranno destinatari di notifica per iscritto dell'avvenuta cessione da parte di
”; CP_3
- in relazione alla terza e ultima cessione del suddetto credito, intervenuta tra e , risulta in atti CP_3 CP_2 sia l'atto di cessione concluso tra le parti, sia l'elenco dei crediti ceduti tra cui quello azionato, sia, da ultimo, la lettera di notifica della cessione ex art. 1264 c.c., che risulta consegnata per compiuta giacenza in data 19/10/2015 alla stessa residenza in cui è stato successivamente notificato il decreto opposto;
3. con riguardo all'asserita vessatorietà della clausola n. 20 in punto interessi di mora, evidenziava che nel contratto di finanziamento non esisteva alcuna clausola n. 20; che le condizioni generali di finanziamento prevedevano, alla clausola n. III-12, in caso di decadenza dal beneficio del termine per mancato o ritardato pagamento delle rate, l'applicazione di un tasso di mora giornaliero dello 0.040%, ossia del 14.60% rapporto su base annua (anno civile 365 giorni: 0.040*365=14.60%); che, pertanto era infondata l'eccezione di vessatorietà della clausola sugli interessi di mora, che non è prevista tra le clausole vessatorie, non costituendo, la previsione all'interno di un contratto di finanziamento della corresponsione, a carico del debitore, di interessi maturati relativi a rate scadute impagate e/o di interessi di mora da calcolare sulla linea capitale residua, uno squilibrio del sinallagma contrattuale tale da essere ricompreso nell'ipotesi racchiusa alla lettera f) dell'art. 33;
4. il tasso annuo del 14.60% non è usurario;
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 5. il contenuto delle clausole oggetto di doglianza non è riconducibili ad alcuna delle ipotesi vessatorie codificate all'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo, né, ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole oggetto di censura (n. 11 e n. 12 delle Condizioni Generali di Contratto) sono idonee ad integrare uno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo e sono state oggetto di sottoscrizione autonoma e separata.
6. il credito risulta adeguatamente provato sia nell'an che nel quantum, avendo , dato prova: CP_2
- dell'esistenza del rapporto di finanziamento, mediante deposito del contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti e delle condizioni generali di finanziamento;
- dell'ammontare del credito azionato, mediante deposito dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993, che evidenzia in maniera chiara quante rate sono state pagate, il residuo in linea capitale al 25/08/2011 (data decadenza beneficio del termine “CAPITALE ANTIC CONTENZIOSO”), le rate scadute e impagate e quelle a scadere, gli interessi di mora maturati;
- delle cessioni del credito che si sono succedute nel tempo;
- dell'ammontare degli interessi di mora azionati con il tasso di mora applicato e la specificazione che lo stesso si attesta sempre al di sotto del tasso soglia trimestralmente vigente.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione opposta, di rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine: di ritenere e dichiarare che l'opponente è debitore nei confronti di della somma di € 38.410,57 o, comunque, di Controparte_2 quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare gli odierni opponenti al pagamento della somma di € 38.410,57, o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese.
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Con vittoria di spese e compenso professionale.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito. In particolare, parte opposta ha provveduto a depositare il contratto di finanziamento, il rendiconto integrale e analitico del finanziamento, che descrive nel dettaglio l'andamento del piano di rimborso per tutta la durata del rapporto, con indicazione analitica di tutte le rate, quelle pagate e quelle rimaste insolute. Va altresì rilevato che parte opponente non ha contestato né la stipula del contratto azionato, né l'erogazione del finanziamento, né di aver dato un principio d'esecuzione, salvo poi interrompere i pagamenti, come emerge dall'e/c versato in atti (anch'esso mai contestato specificamente ex art. 115 cpc nelle singole voci indicate). Con riguardo all'eccepita inefficacia della cessione, tale eccezione è infondata. In primo luogo, va rilevato che la cessione del credito è un negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (Cass. ord. 10200/2021, 4713/2019).
ha provato la cessione del credito in proprio favore, CP_1 comunicata a mezzo di lettera raccomandata ed ha altresì depositato anche la comunicazione relativa alla cessione intermedia tra ES e e ha fornito la prova CP_3 dell'inclusione dei crediti nel perimetro di cessione, attraverso l'elenco di crediti. L'estratto dell'allegato alla cessione, contenente gli elenchi dei crediti ceduti ad , riporta chiaramente i riferimenti numerici CP_2 dei contratti azionati nei confronti del debitore, e i dati personali del debitore principale, nonché l'importo del credito ceduto, così provando che il credito azionato nei confronti dell'opponente rientra nel perimetro di cessione. Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 L 130 del 1999, La pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del TU NC (legge 385/1993) Ha funzione di esonerare dalla
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 notificazione stabilità in generale dall'articolo 1264 cc. (Cass. 20495/2020, 5997/2006). Con riguardo all'eccepita vessatorietà delle clausole relative al tasso di mora, va premesso che anche la clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo debba essere ricompresa nel novero delle c.d. clausole abusive: si tratta, difatti, di una frequente declinazione pratica della clausola penale. In punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale
“manifestamente eccessivo”, premesso che ai sensi dell'art. 4 Direttiva n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”, si sono registrati nella giurisprudenza di merito plurimi orientamenti, per lo più univocamente diretti alla individuazione di parametri in base ai quali acclarare l'eccessiva misura del tasso di mora. Sotto tale profilo, si è rilevata una apprezzabile convergenza sul fatto che possa reputarsi “manifestamente eccessivo” il tasso di mora convenzionale pari o superiore al tasso di cui al d. lgs 231/2002. Pur tuttavia, il tasso da ultimo richiamato è stato fatto proprio dal legislatore a far data dal 2014, con la modifica dell'art. 1284 c.c., il cui quarto comma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Ed allora, se il tasso dei cc.dd.
“interessi europei”, come vengono comunemente definiti quelli divisati dal D. Lgs. n. 231/2002, è stato assunto a parametro di
“interesse legale”, sia pure con riferimento ai frutti maturati nelle more del contenzioso, torna estremamente difficile parametrare la misura eccessiva del tasso di mora con la verifica comparativa di detto saggio di interesse. Inoltre, occorre considerare (ed è l'argomentazione più pregnante) che per i contratti bancari, soprattutto quelli aventi ad oggetto (come nel caso di specie) crediti al consumo, i tassi corrispettivi sono generalmente superiori al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002. La previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. È ben nota la differente ratio che ha ispirato il legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura. Nel caso di specie, dunque, a risentire della abusività della clausola relativa agli interessi di mora oltre alla differenza tra interessi corrispettivi ed interessi mora, è la misura di questi ultimi nel loro complesso, fissata in percentuali pari ad al 14,60% a risultare inficiata, secondo i criteri ermeneutici convenzionalmente orientati. A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, cod. cons., la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al “professionista” dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cfr. Cass. n. 14410/2024). Si è, al riguardo, sottolineato (Cfr. Cass. n. 25914/2019) che in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola, è da precisare che le Sezioni Unite (Cfr. Cass. n. 19597/2020), muovendo dal principio che il prezzo del denaro va comunque preservato, hanno fatto salvo, anche nell'ipotesi di mora usuraria, l'interesse corrispettivo, se rispettoso della soglia dell'usura. Secondo, invece, la CGUE in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità. La Corte di Giustizia ha statuito che
“quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile”. Il giudice sovrannazionale spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero “di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti”. Tuttavia, non vi è unitarietà, nella giurisprudenza, in relazione agli effetti della declaratoria di nullità della clausola abusiva degli interessi di mora. Accertata, infatti, la nullità del patto, si possono ipotizzare diverse soluzioni:
• una “pura” obliterazione della clausola, con il corollario della
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 esclusione di qualsivoglia diritto agli interessi;
• l'operatività, in sostituzione del patto nullo, della disciplina dispositiva derogata (abusivamente) dal patto sugli interessi, reputando a tale stregua dovuti interessi nella misura legale;
• infine, si può affidare al giudice il compito di ricostruire un regolamento alternativo non abusivo – ma non necessariamente modulato sulla disciplina legale dispositiva
– correggendo il contratto. La Corte Europea sembra essere orientata per la nuda caducazione, dal momento che solo la pura obliterazione del patto sarebbe realmente idonea a privare di “forza vincolante” la clausola vessatoria;
sicché il contratto depurato della clausola abusiva dovrebbe conservarsi “in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive”, anche se non sono mancati interventi che sembrerebbero militare – in casi particolari – alla integrazione c.d. dispositiva. È evidente che tali considerazioni non valgono invece nel caso in cui la clausola abusiva (e pertanto nulla) sia quella che determina il tasso degli interessi moratori, perché il contratto è allora perfettamente suscettibile di sussistere senza tale clausola, restando vincolante per il resto (come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE). Non sono mancati in giurisprudenza interventi che in simili fattispecie hanno fatto ricorso all'art. 1224 c.c. (Cass n. 14410/2024). A ben vedere, l'applicazione della disposizione codicistica da ultimo richiamata conduce ad una situazione diversa da quella che si creerebbe a seguito dell'applicazione dell'art. 1384 c.c. In quest'ultimo caso, infatti, a seguito della riduzione dell'ammontare eccessivo della clausola penale sugli interessi moratori gli stessi continuano ad essere dovuti sebbene in misura inferiore a quanto pattuito;
con l'applicazione dell'art. 1224 c.c., invece, si ottiene l'effetto pratico di estendere al periodo di mora il tasso degli interessi legali. In altri termini, applicando l'art. 1384 c.c., effettivamente si priverebbe la clausola penale abusiva della sanzione deterrente della nullità protettiva, poiché gli interessi moratori in quanto tali continuano ad essere dovuti sebbene in misura inferiore a quella pattuita. Nel secondo caso, invece, il
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 professionista che inserisca nel contratto tassi di interessi moratori sproporzionati resta sempre esposto al rischio di perdere per tutta la durata dell'inadempimento del debitore il diritto a percepire il tasso degli interessi moratori abusivamente inseriti nel contratto. Del resto, l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. f), cod. cons., con gli effetti previsti al successivo art. 36, comma 1, non comporta formalmente alcuna sostituzione (vietata dalla direttiva 93/13 che prevede come conseguenza la “non vincolatività”) di clausole contrattuali, come diversamente avviene nell'ipotesi di cui all'art. 1384 c.c. Nel contempo, anche la possibilità per la banca di esigere dopo la mora il pagamento di interessi nella misura concordata per gli interessi corrispettivi rischierebbe di far privare di efficacia deterrente la sanzione di nullità della clausola abusiva. Come pure, cancellare totalmente l'obbligo di pagamento degli interessi moratori nel caso in cui risultino eccessivi e sproporzionati rischierebbe per creare un inverso squilibrio tra le parti, favorendo l'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, con conseguente sconvolgimento del sistema del credito, portando non ad una modifica conformativa del rapporto di credito, ma ad un capovolgimento del sistema degli incentivi e disincentivi che regolano il sistema creditizio. Di conseguenza, all'esito della declaratoria di nullità della clausola abusiva inerente la misura del tasso di mora, deve ritenersi legittimo il ricorso all'art. 1224, in combinato disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., pervenendo a considerare come non dovuti gli interessi moratori, con loro sostituzione non mediante il riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto, ma con la misura degli interessi legali, secondo il modello previsto, ad altri fini, dall'art. 125-bis, comma 7, TUB. Invero, l'obbligazione derivante dall'art. 1224 c.c., non solo non ha fondamento nel contratto, essendo evidentemente una obbligazione ex lege, ma non ha la propria causa nella volontà delle parti di predeterminare la misura del risarcimento che deve compensare il sacrifico imposto al creditore dall'inadempimento del debitore – essendo l'effetto giuridico di tale manifestazione di volontà completamente eliminato – ma ha la propria causa sostanziale nella considerazione che il sacrificio imposto al creditore deluso non può essere riparato in misura inferiore al tasso legale ancorato ai richiamati indici normativi. Spettano, pertanto, gli interessi legali sul capitale di € 20.451,38,
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 pari ad € 1475,64. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposto, attore in senso sostanziale, gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 21.927,02, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, sia della fase monitoria, che della presente opposizione, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum.
P.Q.M.
N.R.G. 6696/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6696/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 Pt_2
, , ogni contraria istanza disattesa così
[...] CP_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1212/16 del 31/8/2016;
3. accoglie parzialmente la domanda proposta dall'opposta;
4. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento, in favore di . della CP_2 CP_2 complessiva somma di € 21.927,02, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
5. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento, in favore di . delle spese CP_2 CP_2 di giudizio monitorio che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento, in favore di . delle spese CP_2 CP_2 di giudizio di opposizione che si liquidano in € 3397,00 per compensi (con esclusione della fase istruttoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'1/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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