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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8458 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, nata a [...] il [...] e res.te in Selargius nella via San Pietro n. 41, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Cagliari, via G. Deledda n.39, presso lo C.F._1
studio dell'avv.to Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...], l'[...], c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Selargius, nella Via San Pietro n. 41 ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Cimarosa
n.123, presso lo studio dell'avv. Simona Spada, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Giudice
1) Disporre l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre Parte_1
2) Determinare un adeguato assegno per il mantenimento dei figli non inferiore a quello in essere e l'assegnazione della casa coniugale;
3) Stabilire che i figli possano stare presso il padre durante la settimana previo accordo con gli stessi e con la madre e nei fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica alle ore 20,00.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'ill.mo Giudice:
1) Disporre l'affido dei minori tenuto conto dell'interesse preminente degli stessi;
2) Domanda la determinazione di un assegno per i minori nella misura ritenuta equa;
3) Concorda sui tempi di permanenza dei minori presso il padre.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia del divorzio, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del regime di affido e la determinazione di un contributo a carico del resistente nella misura ritenuta di giustizia,
comunque non inferiore all'importo stabilito con il decreto 29.11.201 de procedimento di separazione pendente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Monserrato il 13.02.2010; che dalla loro unione sono nati due figli: e Persona_1 che nel luglio 2017 il resistente ha serbato gravi condotte che l'hanno indotta ad Persona_2
allontanarsi dal domicilio coniugale con i figli;
che con decreto del 3.08.18 il Tribunale per i
Minorenni ha sospeso, provvisoriamente e con urgenza, l'esercizio della responsabilità genitoriale al resistente;
che dopo un lungo percorso, il Tribunale ha stabilito la ripresa di incontri liberi t padre e figli, incaricando il CSM di proseguire con i percorsi di sostegno e cura;
di aver incardinato il procedimento di separazione ( tutt'ora pendente) e che con ordinanza presidenziale dell' 8
maggio 2020 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e che con sentenza n. 64/2020 del 09/01/2020 è stata pronunciata la separazione;
che recentemente, i provvedimenti presidenziali assunti in sede di separazione sono stati modificati ed è stato disposto che, salvo diversa indicazione del Servizio sociale che segue il nucleo familiare, il padre possa vedere i figli secondo i tempi e le modalità in atto( il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne) e l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio); che all'attualità il convenuto è ancora formalmente sospeso dalla responsabilità genitoriale e può incontrare i figli il martedì e il giovedì,
dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne.
Per quanto concerne le proprie condizioni economiche ha dedotto di essere allo stato priva di occupazione;
di essere gravata dal pagamento dei ratei di mutuo con un esborso mensile di euro
600,00 mensili e di non ricevere dal convenuto il contributo previsto per il mantenimento dei minori e la quota del mutuo. sull'abitazione coniugale. CP_2
*****
Con memoria difensiva depositata il 4.03.2022, si è costituito, non opponendosi alla CP_1
pronuncia del divorzio, ma domandando l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole.
Il resistente ha confermato la sussistenza della sospensione della responsabilità genitoriale disposta a suo carico dal tribunale per i Minorenni, sostenendo che nel corso del procedimento è emerso comunque il suo buon rapporto con i figli;
che, difatti, dopo circa un anno dall'apertura del procedimento sono iniziati gli incontri con gli stessi, dapprima in forma protetta e successivamente in forma libera;
che all'attualità tiene con sé i figli due pomeriggi a settimana ed il fine settimana in alternanza con la madre e si è in attesa del provvedimento che dovrebbe reintegrarlo nella responsabilità genitoriale;
di essersi allontanato nel 2018 dalla casa coniugale e di dimorare con la propria madre;
di non essere riuscito a reperire un'occupazione stabile e di svolgere saltuariamente qualche giornata di lavoro;
di occuparsi anche della cura dell'anziana madre dal mese di agosto
2021 e che ciò gli impedisce di poter reperire una qualche attività lavorativa.
Parte resistente ha rilevato, infine, la sua preoccupazione per il compagno della che avrebbe colpito al capo il figlio minore( per evitare, nel corso di una conversazione telefonica, di fare il suo nome)
e di aver informato dell'episodio i Servizi Sociali di Selargius, il Tribunale per i Minori e la
Procura della Repubblica.
*****
All'udienza presidenziale del 9.03.2022 parte ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato: “
È ancora pendente il procedimento di separazione nell'ambito del quale è stato disposto l'affido esclusivo dei figli , nato il [...] e il 26.10.2016; ciò perché il TdM Per_1 Per_2
nell'ambito di un procedimento tuttora pendente per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ha sospeso l'esercizio della stessa in capo al padre. Il vede dovrebbe vedere i figli il martedì CP_1
e il giovedì dall'uscita da scuola alle 16,30 fino alle 20,00 cena compresa e a settimane alterne il sabato fino alla domenica sera. Non sempre li prende per impegni suoi. Inoltre non ha un'automobile e pertanto glieli devo portare sempre io. Sto abitando a Selargius via San Pietro 41
nella casa ex coniugale a me assegnata. Lui non so dove abita forse con la madre a Monserrato.
Sulla casa coniugale insiste un mutuo di euro 600,00 mensili. Lui deve versare su provvedimento reso in sede di separazione la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento dei soli figli. Io
vivo con il nuovo compagno che svolge l'attività di fotografo. io sono formalmente disoccupata o CP_ meglio lavoro per sole 4 ore la settimana. Preciso che per 23 anni ho lavorato da e in altri negozi di calzature.”
Il resistente ha invece affermato: “ confermo il contenuto della comparsa. Attualmente abito un po'
da un amico a Ballao e un po' da mia madre che ha l'Alzheimer, a Monserrato. Lavoro a giornata nell'edilizia. Da due settimane non vedo i figli, dovevo prenderli ma il più grande non è voluto venire. Però posso vederli due pomeriggi la settimana e il fine settimana alternato dal sabato alla domenica. Sono disponibile a tenerli anche di più.”
Con ordinanza resa in data 11.04.2022, il Presidente f.f., in via provvisoria ha disposto la conferma delle condizioni in essere stabilite in sede di separazione.
****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha domandato che l'assegno per il mantenimento dei figli sia determinato in una misura non superiore ad euro
200,00 e di poter tenere con sé i minori almeno due pomeriggi a settimana ed il fine settimana in alternanza con la madre;
una settimana durante le vacanze natalizie;
tre durante le vacanze pasquali e 15 consecutivi durante le vacanze estive.
****
Alla successiva udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla questione relativa allo status. Con sentenza non definitiva n. 2073/2022 del 25.07.2022 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del G.I designato per il proseguo dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
****
Con ordinanza del 7.11.2022 il Giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183,
comma 6, c.p.c. e, con successivo provvedimento del 27.02.2023 ha dato mandato ai Servizi Sociali
di Selargius per il prosieguo dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare. Ha, altresì, disposto la comparizione delle parti al fine di rendere i chiarimenti indicati relativi due files audio allegati con riferimento al figlio minore delle parti Per_2
*****
All'udienza del 17.10.2023 parte resistente, presente personalmente, ha riferito di avere trovato dei
lavori e pertanto cercherà di versare quanto dovuto a titolo di mantenimento dei figli È vero che ho
insultato mia moglie sul telefono di nostro figlio in quanto ho sentito il ragazzino trascinato Per_1
da un adulto che gli impone anche di stare zitto. Tale fatto è stato riferito da un assistente sociale.
Anch'io sono stato insultato da mia moglie.”
La ricorrente ha confermato l'atteggiamento del resistente.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha disposto il deposito da parte dei Servizi Sociali di Selargius di una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori (nei rapporti con il padre e la madre e in ordine ai rapporti tra i due e con il nuovo compagno della signora . Pt_1
****
All'udienza del 16 dicembre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di avere depositato il verbale dell'udienza del TDM nel procedimento per pronuncia dell'eventuale decadenza dalla
Parte responsabilità genitoriale del che risulta sospeso. Ha precisato che il si è riservato di CP_1
nominare un curatore speciale per i figli minori.
Ha domandato, quindi, che il Tribunale voglia valutare di disporre l'affido super esclusivo dei figli minori.
Il procuratore di parte resistente si è rimesso alla decisione del Tribunale nel superiore interesse dei minori, con riferimento alla decisione sull'affido degli stessi e sulla determinazione del loro assegno di mantenimento .
I procuratori hanno, quindi, precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza termini per espressa rinuncia. *****
Richiamata la sentenza n. 2073/2022 del 25.07.2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, passando all'esame del merito delle questioni devolute all'attenzione del Collegio, deve rilevarsi che per quanto concerne le modalità di affidamento dei minori risulta ancora pendente il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre che allo stato può vedere i figli il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne;
la madre ha l'affidamento esclusivo e l'assegnazione della casa coniugale.
Deve rilevarsi che anche dalle più recenti relazioni dei servizi sociali in atti è emerso il proseguo del rapporto conflittuale tra le parti e che il resistente non è riuscito, a fare riflessioni più ampie sui
bisogni dei figli che, supportati dal servizio socio-educativo con il sostegno psicologico, hanno manifestato più volte il disagio che provano quando restano con il padre che, spesso ed in maniera insistente, farebbe loro domande sulla madre, su presunti maltrattamenti e che lo stesso li registrerebbe in cerca di prove contro la ricorrente.
L'ultima relazione depositata in atti dai Servizi Sociali del comune di Selargius, rileva che il malessere dei figli ha raggiunto l'apice nel mese di agosto 2023 allorquando, dopo le accuse del padre che li ha colpevolizzati con toni spiacevoli di non voler stare lui, avrebbero iniziato a maturare un rifiuto della figura paterna ed a non voler andare da lui. Inoltre , secondo quanto riferito dalla sig.ra il non chiamerebbe più i figli ogni giorno e proseguirebbe l'inerzia nel Pt_1 CP_1
mancato pagamento del mantenimento (e anzi avrebbe fatto la richiesta per ricevere l'assegno unico danneggiandoli ulteriormente dal punto di vista economico).
I servizi hanno dato atto, altresì, che da un esame della documentazione pregressa è emerso come il sig. non abbia mai aderito ai percorsi di sostegno alla genitorialità nemmeno in passato, e CP_1
come lo stesso diffidi l'attività dei Servizi. Alla luce della situazione complessivamente considerata, considerata la sospensione dalla responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i minorenni ( ove risulta pendente il procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale) e le relazioni sociali in atti, deve confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà assumere in autonomia tutte le decisioni inerenti i figli.
I minori saranno collocati presso il domicilio materno e il padre potrà continuare a vedere i minori previo accordo con la madre il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne.
È rimessa al giudizio del Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento per la pronuncia delle decadenza dall'esercizio delle responsabilità genitoriale la prosecuzione degli interventi disposti a sostegno dei minori e di monitoraggio della situazione del CP_1
*****
Deve confermarsi, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Per quanto concerne il contributo di mantenimento da porre a carico del deve rilevarsi che CP_1
all'udienza del 17.10.2023 lo stesso ha dichiarato di aver trovato dei lavoretti che le avrebbero consentito di contribuire al mantenimento dei figli.
Il Collegio osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerarlo dall'obbligo di mantenimento degli stessi.
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti,
eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia in ordine al quantum, va tenuto conto dell'età dei figli dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi ed in secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi di presenza dei figli presso un genitore
, nonché l'impegno nella cura degli stessi (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio
2013, n. 17089).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo confermare, a carico del resistente in favore della ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 300,00
(150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e alla rivalutazione annuale maturata e maturanda.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e le ragioni sottese alla decisione, devono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. n. 2073/2022 del 25.07.2022 con la quale il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. Dispone l'affido in via esclusiva alla madre dei figli minori e con Per_1 Persona_3
collocazione presso il domicilio paterno e possibilità per la madre di adottare ogni decisione che riguardi gli stessi;
2. Il padre potrà vedere i minori previo accordo con la madre il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne;
3. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a CP_1 Pt_1
la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per i figli, oltre rivalutazione
[...] annuale, maturata e maturanda, in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 29.05.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina
Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8458 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, nata a [...] il [...] e res.te in Selargius nella via San Pietro n. 41, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Cagliari, via G. Deledda n.39, presso lo C.F._1
studio dell'avv.to Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...], l'[...], c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Selargius, nella Via San Pietro n. 41 ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Cimarosa
n.123, presso lo studio dell'avv. Simona Spada, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Giudice
1) Disporre l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre Parte_1
2) Determinare un adeguato assegno per il mantenimento dei figli non inferiore a quello in essere e l'assegnazione della casa coniugale;
3) Stabilire che i figli possano stare presso il padre durante la settimana previo accordo con gli stessi e con la madre e nei fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica alle ore 20,00.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'ill.mo Giudice:
1) Disporre l'affido dei minori tenuto conto dell'interesse preminente degli stessi;
2) Domanda la determinazione di un assegno per i minori nella misura ritenuta equa;
3) Concorda sui tempi di permanenza dei minori presso il padre.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia del divorzio, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del regime di affido e la determinazione di un contributo a carico del resistente nella misura ritenuta di giustizia,
comunque non inferiore all'importo stabilito con il decreto 29.11.201 de procedimento di separazione pendente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Monserrato il 13.02.2010; che dalla loro unione sono nati due figli: e Persona_1 che nel luglio 2017 il resistente ha serbato gravi condotte che l'hanno indotta ad Persona_2
allontanarsi dal domicilio coniugale con i figli;
che con decreto del 3.08.18 il Tribunale per i
Minorenni ha sospeso, provvisoriamente e con urgenza, l'esercizio della responsabilità genitoriale al resistente;
che dopo un lungo percorso, il Tribunale ha stabilito la ripresa di incontri liberi t padre e figli, incaricando il CSM di proseguire con i percorsi di sostegno e cura;
di aver incardinato il procedimento di separazione ( tutt'ora pendente) e che con ordinanza presidenziale dell' 8
maggio 2020 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e che con sentenza n. 64/2020 del 09/01/2020 è stata pronunciata la separazione;
che recentemente, i provvedimenti presidenziali assunti in sede di separazione sono stati modificati ed è stato disposto che, salvo diversa indicazione del Servizio sociale che segue il nucleo familiare, il padre possa vedere i figli secondo i tempi e le modalità in atto( il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne) e l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio); che all'attualità il convenuto è ancora formalmente sospeso dalla responsabilità genitoriale e può incontrare i figli il martedì e il giovedì,
dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne.
Per quanto concerne le proprie condizioni economiche ha dedotto di essere allo stato priva di occupazione;
di essere gravata dal pagamento dei ratei di mutuo con un esborso mensile di euro
600,00 mensili e di non ricevere dal convenuto il contributo previsto per il mantenimento dei minori e la quota del mutuo. sull'abitazione coniugale. CP_2
*****
Con memoria difensiva depositata il 4.03.2022, si è costituito, non opponendosi alla CP_1
pronuncia del divorzio, ma domandando l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole.
Il resistente ha confermato la sussistenza della sospensione della responsabilità genitoriale disposta a suo carico dal tribunale per i Minorenni, sostenendo che nel corso del procedimento è emerso comunque il suo buon rapporto con i figli;
che, difatti, dopo circa un anno dall'apertura del procedimento sono iniziati gli incontri con gli stessi, dapprima in forma protetta e successivamente in forma libera;
che all'attualità tiene con sé i figli due pomeriggi a settimana ed il fine settimana in alternanza con la madre e si è in attesa del provvedimento che dovrebbe reintegrarlo nella responsabilità genitoriale;
di essersi allontanato nel 2018 dalla casa coniugale e di dimorare con la propria madre;
di non essere riuscito a reperire un'occupazione stabile e di svolgere saltuariamente qualche giornata di lavoro;
di occuparsi anche della cura dell'anziana madre dal mese di agosto
2021 e che ciò gli impedisce di poter reperire una qualche attività lavorativa.
Parte resistente ha rilevato, infine, la sua preoccupazione per il compagno della che avrebbe colpito al capo il figlio minore( per evitare, nel corso di una conversazione telefonica, di fare il suo nome)
e di aver informato dell'episodio i Servizi Sociali di Selargius, il Tribunale per i Minori e la
Procura della Repubblica.
*****
All'udienza presidenziale del 9.03.2022 parte ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato: “
È ancora pendente il procedimento di separazione nell'ambito del quale è stato disposto l'affido esclusivo dei figli , nato il [...] e il 26.10.2016; ciò perché il TdM Per_1 Per_2
nell'ambito di un procedimento tuttora pendente per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ha sospeso l'esercizio della stessa in capo al padre. Il vede dovrebbe vedere i figli il martedì CP_1
e il giovedì dall'uscita da scuola alle 16,30 fino alle 20,00 cena compresa e a settimane alterne il sabato fino alla domenica sera. Non sempre li prende per impegni suoi. Inoltre non ha un'automobile e pertanto glieli devo portare sempre io. Sto abitando a Selargius via San Pietro 41
nella casa ex coniugale a me assegnata. Lui non so dove abita forse con la madre a Monserrato.
Sulla casa coniugale insiste un mutuo di euro 600,00 mensili. Lui deve versare su provvedimento reso in sede di separazione la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento dei soli figli. Io
vivo con il nuovo compagno che svolge l'attività di fotografo. io sono formalmente disoccupata o CP_ meglio lavoro per sole 4 ore la settimana. Preciso che per 23 anni ho lavorato da e in altri negozi di calzature.”
Il resistente ha invece affermato: “ confermo il contenuto della comparsa. Attualmente abito un po'
da un amico a Ballao e un po' da mia madre che ha l'Alzheimer, a Monserrato. Lavoro a giornata nell'edilizia. Da due settimane non vedo i figli, dovevo prenderli ma il più grande non è voluto venire. Però posso vederli due pomeriggi la settimana e il fine settimana alternato dal sabato alla domenica. Sono disponibile a tenerli anche di più.”
Con ordinanza resa in data 11.04.2022, il Presidente f.f., in via provvisoria ha disposto la conferma delle condizioni in essere stabilite in sede di separazione.
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha domandato che l'assegno per il mantenimento dei figli sia determinato in una misura non superiore ad euro
200,00 e di poter tenere con sé i minori almeno due pomeriggi a settimana ed il fine settimana in alternanza con la madre;
una settimana durante le vacanze natalizie;
tre durante le vacanze pasquali e 15 consecutivi durante le vacanze estive.
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Alla successiva udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla questione relativa allo status. Con sentenza non definitiva n. 2073/2022 del 25.07.2022 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del G.I designato per il proseguo dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
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Con ordinanza del 7.11.2022 il Giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183,
comma 6, c.p.c. e, con successivo provvedimento del 27.02.2023 ha dato mandato ai Servizi Sociali
di Selargius per il prosieguo dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare. Ha, altresì, disposto la comparizione delle parti al fine di rendere i chiarimenti indicati relativi due files audio allegati con riferimento al figlio minore delle parti Per_2
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All'udienza del 17.10.2023 parte resistente, presente personalmente, ha riferito di avere trovato dei
lavori e pertanto cercherà di versare quanto dovuto a titolo di mantenimento dei figli È vero che ho
insultato mia moglie sul telefono di nostro figlio in quanto ho sentito il ragazzino trascinato Per_1
da un adulto che gli impone anche di stare zitto. Tale fatto è stato riferito da un assistente sociale.
Anch'io sono stato insultato da mia moglie.”
La ricorrente ha confermato l'atteggiamento del resistente.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha disposto il deposito da parte dei Servizi Sociali di Selargius di una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori (nei rapporti con il padre e la madre e in ordine ai rapporti tra i due e con il nuovo compagno della signora . Pt_1
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All'udienza del 16 dicembre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di avere depositato il verbale dell'udienza del TDM nel procedimento per pronuncia dell'eventuale decadenza dalla
Parte responsabilità genitoriale del che risulta sospeso. Ha precisato che il si è riservato di CP_1
nominare un curatore speciale per i figli minori.
Ha domandato, quindi, che il Tribunale voglia valutare di disporre l'affido super esclusivo dei figli minori.
Il procuratore di parte resistente si è rimesso alla decisione del Tribunale nel superiore interesse dei minori, con riferimento alla decisione sull'affido degli stessi e sulla determinazione del loro assegno di mantenimento .
I procuratori hanno, quindi, precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza termini per espressa rinuncia. *****
Richiamata la sentenza n. 2073/2022 del 25.07.2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, passando all'esame del merito delle questioni devolute all'attenzione del Collegio, deve rilevarsi che per quanto concerne le modalità di affidamento dei minori risulta ancora pendente il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre che allo stato può vedere i figli il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne;
la madre ha l'affidamento esclusivo e l'assegnazione della casa coniugale.
Deve rilevarsi che anche dalle più recenti relazioni dei servizi sociali in atti è emerso il proseguo del rapporto conflittuale tra le parti e che il resistente non è riuscito, a fare riflessioni più ampie sui
bisogni dei figli che, supportati dal servizio socio-educativo con il sostegno psicologico, hanno manifestato più volte il disagio che provano quando restano con il padre che, spesso ed in maniera insistente, farebbe loro domande sulla madre, su presunti maltrattamenti e che lo stesso li registrerebbe in cerca di prove contro la ricorrente.
L'ultima relazione depositata in atti dai Servizi Sociali del comune di Selargius, rileva che il malessere dei figli ha raggiunto l'apice nel mese di agosto 2023 allorquando, dopo le accuse del padre che li ha colpevolizzati con toni spiacevoli di non voler stare lui, avrebbero iniziato a maturare un rifiuto della figura paterna ed a non voler andare da lui. Inoltre , secondo quanto riferito dalla sig.ra il non chiamerebbe più i figli ogni giorno e proseguirebbe l'inerzia nel Pt_1 CP_1
mancato pagamento del mantenimento (e anzi avrebbe fatto la richiesta per ricevere l'assegno unico danneggiandoli ulteriormente dal punto di vista economico).
I servizi hanno dato atto, altresì, che da un esame della documentazione pregressa è emerso come il sig. non abbia mai aderito ai percorsi di sostegno alla genitorialità nemmeno in passato, e CP_1
come lo stesso diffidi l'attività dei Servizi. Alla luce della situazione complessivamente considerata, considerata la sospensione dalla responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i minorenni ( ove risulta pendente il procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale) e le relazioni sociali in atti, deve confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà assumere in autonomia tutte le decisioni inerenti i figli.
I minori saranno collocati presso il domicilio materno e il padre potrà continuare a vedere i minori previo accordo con la madre il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne.
È rimessa al giudizio del Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento per la pronuncia delle decadenza dall'esercizio delle responsabilità genitoriale la prosecuzione degli interventi disposti a sostegno dei minori e di monitoraggio della situazione del CP_1
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Deve confermarsi, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Per quanto concerne il contributo di mantenimento da porre a carico del deve rilevarsi che CP_1
all'udienza del 17.10.2023 lo stesso ha dichiarato di aver trovato dei lavoretti che le avrebbero consentito di contribuire al mantenimento dei figli.
Il Collegio osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerarlo dall'obbligo di mantenimento degli stessi.
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti,
eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia in ordine al quantum, va tenuto conto dell'età dei figli dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi ed in secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi di presenza dei figli presso un genitore
, nonché l'impegno nella cura degli stessi (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio
2013, n. 17089).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo confermare, a carico del resistente in favore della ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 300,00
(150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e alla rivalutazione annuale maturata e maturanda.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e le ragioni sottese alla decisione, devono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. n. 2073/2022 del 25.07.2022 con la quale il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. Dispone l'affido in via esclusiva alla madre dei figli minori e con Per_1 Persona_3
collocazione presso il domicilio paterno e possibilità per la madre di adottare ogni decisione che riguardi gli stessi;
2. Il padre potrà vedere i minori previo accordo con la madre il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20,30 cena inclusa, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne;
3. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a CP_1 Pt_1
la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per i figli, oltre rivalutazione
[...] annuale, maturata e maturanda, in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 29.05.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina
Il Presidente
Giorgio Latti