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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2272/23 R.G.
Tra
, in qualità di eredi di , elett.te Parte_1 Parte_2 Persona_1 dom.ti in Venosa presso lo studio dell'avv. la prima rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. per mandato in calce al ricorso introduttivo, il secondo Parte_2 difeso da se stesso.
Ricorrenti
e
, elett.te dom.to in Canosa di Puglia presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Cristian Del Vento che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione.
Resistente Oggetto: compenso di avvocato ex art. 14 d. lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 09.06.2023 e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 del defunto avvocato , hanno chiesto la condanna di Persona_2
al pagamento in loro favore della complessiva somma di “€ Controparte_1
21.078,33 ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale adito vorrà liquidare, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 a far data dalla richiesta effettuata con nota del 29/04/2022, ovvero, in subordine, dalla domanda, e fino al soddisfo”, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte dal de cuius in suo favore, oltre che in favore della madre Parte_3
e del fratello , nel procedimento civile di divisione ereditaria _2 iscritto al n. 266/2002 R.G. presso il Tribunale di Melfi.
Hanno dedotto che nel corso del procedimento a quo è deceduta Parte_3
e il processo è stato definito con verbale di conciliazione del 20.06.2016 con l'assegnazione delle relative quote ai coeredi e con la cessione da parte di della propria quota di eredità in beni immobili ai fratelli Controparte_3
e , a fronte del versamento, da parte di costoro, CP _2 di un conguaglio di 23.152,21 euro.
Hanno dedotto che l'asse ereditario ammontava complessivamente a
232.405,00 euro;
che il loro dante causa, dapprima con raccomandata a/r del
09.11.2021 e poi con diffida del 25.06.2022, ha chiesto ai clienti fratelli
DA il compenso professionale di 42.156,66 euro;
che in data 10.06.2022 li ha invitati alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, senza ottenere riscontro;
che ha concordato con essi ricorrenti la _2 rateizzazione della sua quota di debito, pari alla metà del compenso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale - nell'eccepire preliminarmente la non conformità della documentazione prodotta dai ricorrenti agli atti originali del procedimento a quo - ha dedotto di non aver conferito procura alle liti congiunta ai difensori avv.ti e e che, laddove Per_1 Parte_2 rilasciata, essa non è conforme a quella originale;
che con le sue contestazioni
“non si sta negando che sia stata espletata un'attività difensiva”; che non ha mai conferito all'avv. il mandato per l'istanza di correzione del 2019; che, Persona_1 in ogni caso, egli non è entrato in possesso dei beni oggetto dell'azione di divisione.
Ha inoltre eccepito la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c., in quanto il procedimento a quo si è concluso il 20.06.2016 ed egli non ha rilasciato altri mandati per lo svolgimento di ulteriore attività difensiva.
Ha infine contestato il quantum debeatur, poiché la somma richiesta è stata calcolata sulla base del valore dell'intera massa ereditaria e non sulla quota spettante ad esso resistente.
Ha chiesto in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ex art 2956 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 27.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti hanno così concluso:
“Pertanto, il deducente difensore insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese e compensi del giudizio, unitamente alla condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e chiede che la causa venga decisa”.
Il resistente ha così concluso: “Si riporta, pertanto, al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento di tutte le deduzioni, contestazioni, eccezioni e conclusioni ivi rassegnate”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
L'eccezione di prescrizione presuntiva, come formulata dal resistente, non può trovare accoglimento. A norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale deve essere rigettata se il debitore ha ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Ed invero, “La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone
l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (Cass.
30058/2017).
Sulla base del richiamato principio, anche “l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso” (Cass. 14927/2010).
Nella specie, il resistente ha contestato “il sorgere del rapporto e l'effettiva esecuzione della prestazione professionale dedotta nell'atto introduttivo” e ha eccepito che “in ogni caso il credito non può dirsi provato neanche nella parte relativa al quantum debeatur. Non è condivisibile, in effetti, quanto dedotto dal contraddittore circa lo scaglione di riferimento posto a base della determinazione dei compensi maturati nella causa di divisione ereditaria (n. 266/2002 R.G. ex
Tribunale di Melfi) oggetto del presente giudizio…” (v. comparsa di costituzione e risposta), con ciò evidenziando la mancata estinzione del credito dedotto dalla controparte.
L'eccezione è pertanto rigettata, restando assorbite le argomentazioni sul mancato rilascio di procura ad hoc per la richiesta di correzione dell'errore materiale, le quali afferiscono al decorso della prescrizione triennale.
Va altresì rigettata l'eccezione di non conformità all'originale della documentazione allegata al ricorso introduttivo, relativa agli atti del processo a quo.
A seguito dell'eccezione, infatti, i ricorrenti hanno provveduto a depositare gli atti originali del suddetto processo, muniti del visto e del timbro del Cancelliere per quanto riguarda gli atti depositati nel fascicolo in forma cartacea, e con attestazione di conformità agli atti presenti nel fascicolo telematico, per quanto riguarda gli atti depositati telematicamente.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
I dubbi del resistente sul rilascio della procura a due difensori, gli avvocati
[...]
e sono privi di rilievo ai fini del decidere in quanto, da un lato, Per_1 Parte_2
l'avv. agisce nel presente procedimento nella sola qualità di coerede Parte_2 dell'avv. e dall'altro il , nell'esprimere i suoi dubbi, Persona_1 CP ammette di aver conferito l'incarico professionale all'avv. (v. Persona_1 comparsa di costituzione e risposta: “il ricorda di non aver mai CP conferito una procura alle liti congiunta all'Avv. ed all'Avv. Persona_1 Parte_2 che risulta codifensore del nella procura allegata all'atto di citazione CP introduttivo del detto giudizio, in quanto il rapporto professionale si instaurò solo con il primo e non anche con il secondo professionista. Per tali motivi la procura alle liti prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda, ove rilasciata, circostanza che il non ricorda a distanza di 20 anni dall'introduzione CP del giudizio, potrebbe risultare difforme rispetto all'originale…”).
Debbono, pertanto, ritenersi dimostrati il conferimento dell'incarico professionale ed il rilascio della relativa procura ad litem dal resistente all'avv.
Persona_1 Inoltre - sulla base dell'atto di citazione prodotto in originale, delle comparse di costituzione e risposta delle controparti, depositate nel fascicolo e munite di data, firma e timbro del Cancelliere, dell'indice del fascicolo di parte attrice, con l'indicazione degli atti depositati e il timbro e firma del Cancelliere ad ogni deposito, dei verbali di causa e del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti, dai difensori e dal giudice - deve altresì ritenersi dimostrato l'espletamento dell'incarico da parte del professionista, attraverso lo svolgimento delle attività di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, fino alla conciliazione intervenuta con verbale n. 2/2017 del 20.06.2016 (v. documenti allegati dai ricorrenti alla nota di deposito del 07.11.2023).
Il compenso deve essere determinato secondo la tariffa introdotta con il d.m.
55/2014 - in vigore allorché l'attività professionale è cessata - e, vertendosi in materia di divisione ereditaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1, il quale prevede che si abbia riguardo “nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione”.
Il principio è interpretato dalla Suprema Corte nel senso che “ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione
(Cass. 6765/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico (Cass. 10939/2012)” (Cass.
22016/2018, in motivazione).
È dunque fondata l'eccezione del resistente di illegittimità del calcolo del compenso, come eseguito dalla controparte sul valore dell'intera massa ereditaria.
Nella specie, il valore della quota spettante all'odierno resistente è desumibile dal verbale di conciliazione e dalla comparsa conclusionale depositata dall'avv. nel giudizio a quo. Persona_1
Dai richiamati atti emerge che la c.t.u. espletata per la formazione delle quote e del progetto di divisione ha riconosciuto ai ciascuno dei AN CP
, e una quota di valore pari a 23.152,21 euro
[...] Per_2 Parte_4
(“a ciascuno dei figli di secondo letto e cioè a , Controparte_4 CP_2 e spetta un valore pari a 23.152, 21 euro per
[...] Controparte_1 complessivi 69.456,64 euro …; ai AN , Controparte_4 CP_2
e ai quali spetta una quota complessiva pari ad
[...] Controparte_1 euro 69.456 euro potrà essere assegnato, in comune e in ragione di 1/3 ciascuno, l'immobile in via Madonna della Scala catastalmente individuato al foglio 47 p.lla 568 sub 7 avente il valore di euro 72.296 con accollo negativo e conguaglio di euro 2.839,35 euro”).
In sede di conciliazione, in effetti, sono stati assegnati a e _2
, in comune e pro indiviso - con onere a loro carico di Controparte_1 corrispondere alla germana la somma di 23.152,21 euro Controparte_4
- l'appartamento sito in Venosa alla via Madonna della Scala foglio 47 part. 568 sub 1 (piano terra), sub. 5 piano 1°, sub. 6 piano 2°, sub 7 piano 3°, oltre ad un fondo rustico in agro di Venosa, mentre a è stata Controparte_3 attribuita la somma di 23.152,21 euro, a titolo di conguaglio e a carico dei due AN.
Dagli atti sopra riportati discende che il valore della quota spettante all'odierno resistente è di 23.152,21 euro.
Il compenso professionale per l'attività svolta dal difensore va dunque parametrato alla suddetta quota e calcolato nei valori medi, tenuto conto della natura del giudizio, dell'impegno richiesto al difensore e del risultato conseguito per il cliente.
Spetta inoltre al difensore, in quanto espressamente richiesto in parcella e ricorrendone i presupposti, l'aumento del 25% del compenso per la fase decisionale, come previsto dall'art. 4 comma 6 D.M. 55/2014, poiché la causa è stata definita con la conciliazione sottoscritta dalle parti dinanzi al giudice.
L'onorario spettante al difensore va pertanto determinato secondo la tariffa di cui al d.m. 55/2014 nella versione vigente ratione temporis, nella misura media prevista per lo scaglione di valore da 5.201 a 26.000 euro per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione/istruttoria e decisionale e con l'aumento del 25% per la conciliazione, come segue: fase di studio € 875,00 + fase introduttiva € 740,00 + fase istruttoria € 1.600,00
+ fase decisionale € 1.620,00 + aumento 25% su decisionale € 405,00 = €
5.240,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese vive sostenute dal difensore nel processo a quo, chieste dai ricorrenti nella misura di 833,08 euro, debbono ritenersi documentate, sulla base della prodotta documentazione, spese vive per complessivi 671,80 euro, di cui
€ 33,55 per spese UNEP, € 218,58 per la nota di trascrizione della domanda giudiziale, € 413,17 per l'iscrizione della causa a ruolo ed € 6,50 per la messa in mora (v. allegato W alle note di trattazione scritta per l'udienza del 08.11.2023).
Il resistente va pertanto condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, nella dedotta qualità, del compenso come sopra determinato, da lui dovuto in forza del contratto di patrocinio, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione della conciliazione giudiziale che ha definito il processo di divisione.
Gli interessi vanno riconosciuti nella misura legale, poiché gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 non sono applicabili nei rapporti tra l'imprenditore- professionista ed il soggetto privato, ma solo nei rapporti tra imprese, ovvero tra imprese e pubblica amministrazione.
Quanto alla decorrenza degli interessi, ritiene il Tribunale di condividere il più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui, non essendovi ragioni giuridicamente apprezzabili per prevedere sul punto un trattamento dei crediti per compenso professionale di avvocato diverso e deteriore rispetto a quello di ogni altro credito, “…gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. 8611/2022). Nella specie gli interessi decorrono dalla diffida ricevuta dal resistente il
05.05.2022, prima utile ai fini della messa in mora e completa della parcella del professionista.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione della metà, mentre la restante metà va posta a carico del resistente per i principi di causalità e soccombenza.
Le spese sono liquidate per l'intero come in dispositivo specificato, nella misura media e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_2 nei confronti di con ricorso del 09.06.2023, ogni diversa Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, nella qualità, della somma di € 671,80 euro per spese borsuali ed € 5.240,00 per onorario professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge sull'onorario, maggiorata degli interessi legali dal 05.05.2022 all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 276,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza 03.06.2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2272/23 R.G.
Tra
, in qualità di eredi di , elett.te Parte_1 Parte_2 Persona_1 dom.ti in Venosa presso lo studio dell'avv. la prima rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. per mandato in calce al ricorso introduttivo, il secondo Parte_2 difeso da se stesso.
Ricorrenti
e
, elett.te dom.to in Canosa di Puglia presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Cristian Del Vento che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione.
Resistente Oggetto: compenso di avvocato ex art. 14 d. lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 09.06.2023 e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 del defunto avvocato , hanno chiesto la condanna di Persona_2
al pagamento in loro favore della complessiva somma di “€ Controparte_1
21.078,33 ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale adito vorrà liquidare, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 a far data dalla richiesta effettuata con nota del 29/04/2022, ovvero, in subordine, dalla domanda, e fino al soddisfo”, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte dal de cuius in suo favore, oltre che in favore della madre Parte_3
e del fratello , nel procedimento civile di divisione ereditaria _2 iscritto al n. 266/2002 R.G. presso il Tribunale di Melfi.
Hanno dedotto che nel corso del procedimento a quo è deceduta Parte_3
e il processo è stato definito con verbale di conciliazione del 20.06.2016 con l'assegnazione delle relative quote ai coeredi e con la cessione da parte di della propria quota di eredità in beni immobili ai fratelli Controparte_3
e , a fronte del versamento, da parte di costoro, CP _2 di un conguaglio di 23.152,21 euro.
Hanno dedotto che l'asse ereditario ammontava complessivamente a
232.405,00 euro;
che il loro dante causa, dapprima con raccomandata a/r del
09.11.2021 e poi con diffida del 25.06.2022, ha chiesto ai clienti fratelli
DA il compenso professionale di 42.156,66 euro;
che in data 10.06.2022 li ha invitati alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, senza ottenere riscontro;
che ha concordato con essi ricorrenti la _2 rateizzazione della sua quota di debito, pari alla metà del compenso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale - nell'eccepire preliminarmente la non conformità della documentazione prodotta dai ricorrenti agli atti originali del procedimento a quo - ha dedotto di non aver conferito procura alle liti congiunta ai difensori avv.ti e e che, laddove Per_1 Parte_2 rilasciata, essa non è conforme a quella originale;
che con le sue contestazioni
“non si sta negando che sia stata espletata un'attività difensiva”; che non ha mai conferito all'avv. il mandato per l'istanza di correzione del 2019; che, Persona_1 in ogni caso, egli non è entrato in possesso dei beni oggetto dell'azione di divisione.
Ha inoltre eccepito la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c., in quanto il procedimento a quo si è concluso il 20.06.2016 ed egli non ha rilasciato altri mandati per lo svolgimento di ulteriore attività difensiva.
Ha infine contestato il quantum debeatur, poiché la somma richiesta è stata calcolata sulla base del valore dell'intera massa ereditaria e non sulla quota spettante ad esso resistente.
Ha chiesto in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ex art 2956 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 27.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti hanno così concluso:
“Pertanto, il deducente difensore insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese e compensi del giudizio, unitamente alla condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e chiede che la causa venga decisa”.
Il resistente ha così concluso: “Si riporta, pertanto, al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento di tutte le deduzioni, contestazioni, eccezioni e conclusioni ivi rassegnate”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
L'eccezione di prescrizione presuntiva, come formulata dal resistente, non può trovare accoglimento. A norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale deve essere rigettata se il debitore ha ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Ed invero, “La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone
l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (Cass.
30058/2017).
Sulla base del richiamato principio, anche “l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso” (Cass. 14927/2010).
Nella specie, il resistente ha contestato “il sorgere del rapporto e l'effettiva esecuzione della prestazione professionale dedotta nell'atto introduttivo” e ha eccepito che “in ogni caso il credito non può dirsi provato neanche nella parte relativa al quantum debeatur. Non è condivisibile, in effetti, quanto dedotto dal contraddittore circa lo scaglione di riferimento posto a base della determinazione dei compensi maturati nella causa di divisione ereditaria (n. 266/2002 R.G. ex
Tribunale di Melfi) oggetto del presente giudizio…” (v. comparsa di costituzione e risposta), con ciò evidenziando la mancata estinzione del credito dedotto dalla controparte.
L'eccezione è pertanto rigettata, restando assorbite le argomentazioni sul mancato rilascio di procura ad hoc per la richiesta di correzione dell'errore materiale, le quali afferiscono al decorso della prescrizione triennale.
Va altresì rigettata l'eccezione di non conformità all'originale della documentazione allegata al ricorso introduttivo, relativa agli atti del processo a quo.
A seguito dell'eccezione, infatti, i ricorrenti hanno provveduto a depositare gli atti originali del suddetto processo, muniti del visto e del timbro del Cancelliere per quanto riguarda gli atti depositati nel fascicolo in forma cartacea, e con attestazione di conformità agli atti presenti nel fascicolo telematico, per quanto riguarda gli atti depositati telematicamente.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
I dubbi del resistente sul rilascio della procura a due difensori, gli avvocati
[...]
e sono privi di rilievo ai fini del decidere in quanto, da un lato, Per_1 Parte_2
l'avv. agisce nel presente procedimento nella sola qualità di coerede Parte_2 dell'avv. e dall'altro il , nell'esprimere i suoi dubbi, Persona_1 CP ammette di aver conferito l'incarico professionale all'avv. (v. Persona_1 comparsa di costituzione e risposta: “il ricorda di non aver mai CP conferito una procura alle liti congiunta all'Avv. ed all'Avv. Persona_1 Parte_2 che risulta codifensore del nella procura allegata all'atto di citazione CP introduttivo del detto giudizio, in quanto il rapporto professionale si instaurò solo con il primo e non anche con il secondo professionista. Per tali motivi la procura alle liti prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda, ove rilasciata, circostanza che il non ricorda a distanza di 20 anni dall'introduzione CP del giudizio, potrebbe risultare difforme rispetto all'originale…”).
Debbono, pertanto, ritenersi dimostrati il conferimento dell'incarico professionale ed il rilascio della relativa procura ad litem dal resistente all'avv.
Persona_1 Inoltre - sulla base dell'atto di citazione prodotto in originale, delle comparse di costituzione e risposta delle controparti, depositate nel fascicolo e munite di data, firma e timbro del Cancelliere, dell'indice del fascicolo di parte attrice, con l'indicazione degli atti depositati e il timbro e firma del Cancelliere ad ogni deposito, dei verbali di causa e del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti, dai difensori e dal giudice - deve altresì ritenersi dimostrato l'espletamento dell'incarico da parte del professionista, attraverso lo svolgimento delle attività di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, fino alla conciliazione intervenuta con verbale n. 2/2017 del 20.06.2016 (v. documenti allegati dai ricorrenti alla nota di deposito del 07.11.2023).
Il compenso deve essere determinato secondo la tariffa introdotta con il d.m.
55/2014 - in vigore allorché l'attività professionale è cessata - e, vertendosi in materia di divisione ereditaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1, il quale prevede che si abbia riguardo “nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione”.
Il principio è interpretato dalla Suprema Corte nel senso che “ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione
(Cass. 6765/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico (Cass. 10939/2012)” (Cass.
22016/2018, in motivazione).
È dunque fondata l'eccezione del resistente di illegittimità del calcolo del compenso, come eseguito dalla controparte sul valore dell'intera massa ereditaria.
Nella specie, il valore della quota spettante all'odierno resistente è desumibile dal verbale di conciliazione e dalla comparsa conclusionale depositata dall'avv. nel giudizio a quo. Persona_1
Dai richiamati atti emerge che la c.t.u. espletata per la formazione delle quote e del progetto di divisione ha riconosciuto ai ciascuno dei AN CP
, e una quota di valore pari a 23.152,21 euro
[...] Per_2 Parte_4
(“a ciascuno dei figli di secondo letto e cioè a , Controparte_4 CP_2 e spetta un valore pari a 23.152, 21 euro per
[...] Controparte_1 complessivi 69.456,64 euro …; ai AN , Controparte_4 CP_2
e ai quali spetta una quota complessiva pari ad
[...] Controparte_1 euro 69.456 euro potrà essere assegnato, in comune e in ragione di 1/3 ciascuno, l'immobile in via Madonna della Scala catastalmente individuato al foglio 47 p.lla 568 sub 7 avente il valore di euro 72.296 con accollo negativo e conguaglio di euro 2.839,35 euro”).
In sede di conciliazione, in effetti, sono stati assegnati a e _2
, in comune e pro indiviso - con onere a loro carico di Controparte_1 corrispondere alla germana la somma di 23.152,21 euro Controparte_4
- l'appartamento sito in Venosa alla via Madonna della Scala foglio 47 part. 568 sub 1 (piano terra), sub. 5 piano 1°, sub. 6 piano 2°, sub 7 piano 3°, oltre ad un fondo rustico in agro di Venosa, mentre a è stata Controparte_3 attribuita la somma di 23.152,21 euro, a titolo di conguaglio e a carico dei due AN.
Dagli atti sopra riportati discende che il valore della quota spettante all'odierno resistente è di 23.152,21 euro.
Il compenso professionale per l'attività svolta dal difensore va dunque parametrato alla suddetta quota e calcolato nei valori medi, tenuto conto della natura del giudizio, dell'impegno richiesto al difensore e del risultato conseguito per il cliente.
Spetta inoltre al difensore, in quanto espressamente richiesto in parcella e ricorrendone i presupposti, l'aumento del 25% del compenso per la fase decisionale, come previsto dall'art. 4 comma 6 D.M. 55/2014, poiché la causa è stata definita con la conciliazione sottoscritta dalle parti dinanzi al giudice.
L'onorario spettante al difensore va pertanto determinato secondo la tariffa di cui al d.m. 55/2014 nella versione vigente ratione temporis, nella misura media prevista per lo scaglione di valore da 5.201 a 26.000 euro per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione/istruttoria e decisionale e con l'aumento del 25% per la conciliazione, come segue: fase di studio € 875,00 + fase introduttiva € 740,00 + fase istruttoria € 1.600,00
+ fase decisionale € 1.620,00 + aumento 25% su decisionale € 405,00 = €
5.240,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese vive sostenute dal difensore nel processo a quo, chieste dai ricorrenti nella misura di 833,08 euro, debbono ritenersi documentate, sulla base della prodotta documentazione, spese vive per complessivi 671,80 euro, di cui
€ 33,55 per spese UNEP, € 218,58 per la nota di trascrizione della domanda giudiziale, € 413,17 per l'iscrizione della causa a ruolo ed € 6,50 per la messa in mora (v. allegato W alle note di trattazione scritta per l'udienza del 08.11.2023).
Il resistente va pertanto condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, nella dedotta qualità, del compenso come sopra determinato, da lui dovuto in forza del contratto di patrocinio, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione della conciliazione giudiziale che ha definito il processo di divisione.
Gli interessi vanno riconosciuti nella misura legale, poiché gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 non sono applicabili nei rapporti tra l'imprenditore- professionista ed il soggetto privato, ma solo nei rapporti tra imprese, ovvero tra imprese e pubblica amministrazione.
Quanto alla decorrenza degli interessi, ritiene il Tribunale di condividere il più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui, non essendovi ragioni giuridicamente apprezzabili per prevedere sul punto un trattamento dei crediti per compenso professionale di avvocato diverso e deteriore rispetto a quello di ogni altro credito, “…gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. 8611/2022). Nella specie gli interessi decorrono dalla diffida ricevuta dal resistente il
05.05.2022, prima utile ai fini della messa in mora e completa della parcella del professionista.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione della metà, mentre la restante metà va posta a carico del resistente per i principi di causalità e soccombenza.
Le spese sono liquidate per l'intero come in dispositivo specificato, nella misura media e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_2 nei confronti di con ricorso del 09.06.2023, ogni diversa Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, nella qualità, della somma di € 671,80 euro per spese borsuali ed € 5.240,00 per onorario professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge sull'onorario, maggiorata degli interessi legali dal 05.05.2022 all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 276,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza 03.06.2025.
Il Giudice