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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6562/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 21.02.2024, al n. 6562/2022 R.G., giusta istanza telematica depositata su PCT il 19.02.2022, promossa da: (P.I.: , già con sede legale in Avellino, via _1 P.IVA_1 CP_2
Cesare Uva 10/12, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: _1 rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo FOLLO e Livio LIGUORI del foro di Avellino e con gli stessi elettivamente domiciliata in Avellino, corso Vittorio Emanuele 87, presso e nello studio dei medesimi, nonché agli indirizzi digitali dei medesimi e giusta Email_1 Email_2 procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: (C.F./P.I.: , già ONroparte_3 P.IVA_2 CP_4
e quale incorporante in forza di atto di fusione del 12/12/2019 per
[...] CP notaio dott.ssa di Milano, rep. 4292-racc. 2851, con sede legale in Persona_1
Milano, corso Venezia 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, ON per brevità: “ , rappresentata e difesa dall'avv. Corrado BOLOGNA e dall'avv. stab. Francesco MASTANDREA, ambedue del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Ippolito Pindemonte 2, presso e nello studio del secondo, nonché agli indirizzi digitali dei detti Difensori e Email_3
giusta procura speciale alle liti ed elezione Email_4 di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 20.01.2025. pagina 1 di 8 * * * OMDETTO: contratto di compravendita di cose mobili.
* * * CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che la _1 già a seguito di forniture di prodotti gastronomici di cui alle fatture agli atti CP_2 allegate, è creditrice nei confronti della società in ONroparte_3 persona del L.R.p.t., già e quale incorporante la in virtù di atto CP_4 CP di fusione del 12.12.2019.
2) Condannare, per l'effetto, la soc. in persona del ONroparte_3
L.R.p.t., al pagamento in favore della Società istante della somma di € 7.075,72 per le causale di cui in premessa, oltre interessi moratori al tasso commerciale di cui al D. lgs. 231/2002. 3) Vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge da attribuirsi ai sottoscritti proc. e difensori.”
* * * CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: - in via principale, nel merito;
- respingere le domande avversarie, in quanto destituite di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e diritto. - in ogni caso, spese e compensi professionali, oltre oneri ed accessori di legge, interamente rifusi. Questa difesa si oppone fermamente all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, in quanto generici, indeterminati e, pertanto, del tutto inammissibili, posto che, come si è visto, non esiste coincidenza alcuna tra tali fatture e gli importi dei quali viene chiesto il pagamento, chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitata alla prova contraria. Ci si oppone, inoltre, all'ammissione della consulenza tecnica contabile in quanto del tutto esplorativa e certamente inidonea a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico di controparte.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo ON con atto di citazione notificato il 9.02.2022 ha evocato in giudizio contro cui _1 ha svolto la domanda di condanna sopra riportata, a sostegno deducendo:
- in forza di un accordo quadro di somministrazione del 15.05.2018, ha _1 venduto prodotti gastronomici ai supermercati di e CP CP_7 ON
società poi confluite in;
[...]
- da una verifica contabile è emerso che il prezzo fatturato in totale alla cliente è stato di € 76.885,76, mentre quest'ultima ha pagato con bonifico la minore somma di € 66.111,75, onde è creditrice della differenza, pari a € 10.774,01, importo richiesto _1 ex art. 1219 cc alle predette società il 6.11.2020;
pagina 2 di 8 ON
- ha risposto il 16.12.2020, confermando di avere acquisito ed CP eccependo un controcredito di di € 1.882,21 e, del pari, ha CP CP_8 ON eccepito un controcredito di di € 31.543,93;
- il 30.12.2020 l'Attrice ha promosso un procedimento di negoziazione assistita, a cui la Convenuta, già incorporante ha aderito e nel corso CP_4 CP del procedimento, con la collaborazione dei rispettivi consulenti che hanno disaminato le scritture contabili, è emerso che il credito residuo di è pari a € 7.075,72 ma il _1 tentativo di negoziazione si è concluso con esito negativo. ONr si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 13.06.2022 rispetto a prima udienza differita dal Giudice al 6.07.2022, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, svolgendo le seguenti difese:
- nel verbale della negoziazione assistita del 4.06.2021 si è concordato che _1 ON avrebbe trasmesso il dettaglio contabile della propria pretesa, onde consentire a di assumere le proprie determinazioni;
- non ha ottemperato a questa richiesta, preferendo invece notificare un atto _1 ON di citazione di tal che l'esito negativo della negoziazione assistita non è imputabile a
- si contesta che abbia regolarmente effettuato le forniture, evidenziando la _1 carenza di prova della consegna di cui alle fatture allegate all'atto di citazione, onde la domanda di condanna al pagamento del prezzo è infondata. Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 6.07.2022, ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 cpc, dalle parti regolarmente fruiti. Alla successiva udienza, tenuta il 23.01.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha rigettato le istanze attoree di prova orale e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 26.09.2024, in trattazione scritta, con ordinanza riservata del 27.10.2024, comunicata il 29.10.2024, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 190 cpc (60 giorni per deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per deposito delle comparse conclusionali di replica) a far data dalla comunicazione dell'ordinanza, spirati rispettivamente il lunedì 30.12.2024 e il lunedì 20.01.2025, dalle parti regolarmente fruiti, all'esito trattenendo la causa in decisione, quindi dal 21.01.2025.
2. Thema decidendum ed emergenze probatorie
ON ha svolto contro una domanda contrattuale di adempimento, diretta alla _1 condanna di quest'ultima a pagare € 7.075,02, a titolo di saldo del prezzo per la vendita di
ON merce (generi alimentari) verso ora portato dalle 18 fatture CP_4 allegate all'atto di citazione, datate dal 31.10.2018 al 28.01.2019.
ON ha resistito, negando la debenza del credito, contestando la carenza di prova del credito sotto il profilo della mancanza di prova della consegna della merce.
ON Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, ha per la prima volta altresì dedotto di avere pagato il dovuto mediante compensazione cd “impropria” (o “atecnica”) con proprio controcredito verso testualmente scrivendo: “Si osserva al riguardo che tali fatture _1
(e relativi DDT) per complessivi Euro 9.222,31, pari dunque ad un importo superiore rispetto a quello richiesto, risultano correttamente da (ora con CP ONroparte_3
pagina 3 di 8 disposizione di pagamento n. 9007004806 del 07/02/2019 sotto la voce “giroconto” di complessivi Euro 31.543,93 relativo alla cessione del credito da a favore di CP_4 CP
n. 9013003991 effettuata in data 31/01/2019 (come da documentazione allegata)”. L'Attrice ha negato di avere ricevuto alcun pagamento, contestando la carenza di prova dell'asserita compensazione. La causa è stata istruita con il compendio documentale versato in causa dalle parti e il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia sufficiente a decidere la lite. In particolare, tra gli altri documenti, le parti hanno prodotto:
- 17 fatture accompagnatorie emesse da dal 31.10.2018 al 28.01.2019 _1 relative a vendita di merce a segnatamente si tratta delle fatture nn. CP_4
645, 646 e 649 emesse il 31.10.2018, le fatture nn. 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733 e 734 emesse il 28.11.2018 e le fatture nn. 43 e 44 emesse il 28.01.2019 (documenti allegati all'atto di citazione);
- 16 fatture accompagnatorie emesse da nel periodo 31.10.2018-28.01.2019 _1 relative a vendita di merce a tutte recanti il timbro per ricevuta merce CP_4 della destinataria;
segnatamente si tratta delle fatture nn. 645, 646 e 649 emesse il 31.10.2018, le fatture nn. 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733 e 734 emesse il 28.11.2018 e le fatture nn. 43 e 44 emesse il 28.01.2019; tali 16 fatture espongono complessivamente il prezzo di € 9.222,31 (documenti allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc); si evidenzia che tali fatture sono esattamente coincidenti con le fatture allegate all'atto di citazione, con la sola eccezione della fattura n. 726 del 28.11.2018, per la quale _1 non ha prodotto evidenza del timbro di avvenuta consegna;
- evidenza della negoziazione assistita svolta dalle parti (documenti allegati alla citazione e alla comparsa di costituzione).
3. Diritto Quanto al criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di ON adempimento, svolta da contro è quello derivante dal combinato disposto _1 degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto ed eguale criterio probatorio, a parti invertite, si applica ove, a sua volta, il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento dell'altro contraente (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629). Ancora, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio (vendita di cose mobili), deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 1510 cc “In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta
pagina 4 di 8 deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
…”. ON Quanto all'eccezione di compensazione che è stata svolta da si osserva che il preteso ON controcredito opposto da in compensazione deriva -in tesi- dal medesimo rapporto continuativo di somministrazione, onde si tratta di compensazione impropria ovvero a- tecnica, secondo la nota distinzione posta dalla Corte di legittimità: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o a-tecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.” (Cass. civ., sez. 1, n. 33872 del 17.11.2022). L'onere della prova dell'esistenza del diritto di credito contrattuale, vantato in ON compensazione da grava sull'eccipiente, ex art. 2697 cc, onde spetta alla Convenuta allegare e dimostrare la fonte legale o negoziale del suo credito e allegare l'inadempimento avversario, in conformità ai principi già sopra visti. Infine, il Tribunale evidenza che tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate da una parte produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione specifica, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica sia espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declini specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
4. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali, la domanda attorea è risultata fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. Infatti, si rileva che l'Attrice ha fornito idonea prova del sorgere del suo diritto (e della contrapposta obbligazione a carico della controparte) al pagamento del prezzo per la ON vendita di prodotti gastronomici, consegnati a ora pari a CP_4 complessivi € 9.222,31, ed ha allegato l'inadempimento del saldo di € 7.057,72.
pagina 5 di 8 Di contro, la Convenuta non ha fornito idonea prova di avere estinto tale obbligazione né con il pagamento di denaro, né a mezzo dell'eccepita compensazione con proprio asserito controcredito. In particolare, quanto all'Attrice, si evidenzia che la stessa ha prodotto in allegato all'atto ON di citazione complessive 17 fatture di vendita ad ora CP_4 ON ha confermato che la propria precedente denominazione era non CP_4 ha contestato specificamente di avere ordinato tale merce da cioè non ha _1 contestato specificamente l'esistenza del contratto di vendita stipulato inter partes relativamente a tali fatture, ma si è limitata a contestare unicamente il fatto dell'avvenuta consegna della merce da parte di _1
Orbene, a fronte di tale contestazione, ha fornito prova di avere consegnato la _1 merce di 16 delle 17 fatture azionate per un prezzo complessivo (per le 16 fatture in relazione a cui ha provato la consegna) di € 9.222,31. Con ciò, l'Attrice ha fornito prova del sorgere del suo diritto di credito per € 9.222,31. ha poi allegato l'inadempimento dell'acquirente all'obbligazione di pagamento _1 del saldo di € 7.075,72, onde in definitiva ha assolto integralmente l'onere _1 assertivo e probatorio sulla stessa gravante in relazione alla pretesa di condanna della controparte di € 7.075,72. La Convenuta, a sua volta, ha allegato di avere pagato tale saldo a mezzo compensazione con proprio controcredito di € 31.543,93. Tale eccezione è ammissibile in rito, ma infondata nel merito, onde è inidonea a paralizzare la pretesa attorea. L'eccezione è ammissibile, in quanto, come visto, si tratta di un'eccezione impropria, cioè fondata sullo stesso rapporto dedotto in giudizio, onde non risulta soggetta a preclusioni. L'eccezione in parola è, tuttavia, infondata nel merito, in quanto affetta da insuperabili carenze assertive e probatorie. Difatti, la Convenuta non ha dedotto da quale atto o patto o fatto derivi tale preteso suo controcredito, cioè quale sia la ragione della pretesa;
sul piano ON probatorio, ha prodotto a sostegno di tale eccezione un atto di cessione datato 31.01.2019 da a del credito verso di € 31.543.93 CP_4 CP _1
(so. 3 fasc. MD) e una missiva, datata 1^.02.2019, diretta da a CP _1 recante comunicazione di pagamento di fatture a mezzo compensazione (“giroconto”) con credito di € 31.543,93 (doc. 2 fasc. MD). Orbene, il Giudice osserva che l'eccipiente non ha allegato né provato la fonte legale o negoziale di tale preteso credito contro onde l'esistenza dell'asserito credito, _1 contestata da non può dirsi ammessa da e non è stata provata in causa. _1 _1
E', infatti, il caso di evidenziare che la circostanza che e abbiano CP_4 CP concluso tra loro un contratto di cessione dell'asserito credito della prima verso _1 non vale a dimostrare l'esistenza del credito: in altre parole, il contratto tra e CP_4
res inter alios acta inopponibile all'asserito debitore ceduto. CP
Del pari, la circostanza che abbia scritto a di voler pagare debiti di CP _1
, ora MD, verso a mezzo di compensazione con il controcredito CP_4 _1 cedutole è una dichiarazione di terzo che non prova né l'esistenza del credito di € 31.543,93 né, men che meno, l'estinzione del debito di , ora MD. CP_4
pagina 6 di 8 In conclusione, la domanda attorea è risultata fondata mentre l'eccezione della Convenuta è infondata onde la domanda di deve essere accolta come da dispositivo, con _1 condanna della Convenuta a pagare la sorte pretesa, oltre interessi come richiesti, nella specie decorrenti al tasso di cui al d. lgs 231/2002 dalla scadenza delle 16 fatture azionate e sino al saldo effettivo.
5. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. ON Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di che deve, quindi, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di a mani dei _1 due Difensori attorei dichiaratosi antistatari per la stessa, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e al tenore delle difese svolte, si reputano congrui i parametri medi delle fasi introduttiva, di studio e decisionale e dimezzati per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta istruttoria orale, per complessivi € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta, così decide: dichiara che è creditrice di già _1 ONroparte_3 ella somma di € 7.075,72, a titolo di saldo del prezzo per la vendita di CP_4 prodotti gastronomici, come da 16 fatture emesse dal 31.10.2018 al 28.01.2019; per l'effetto, condanna
pagare a la detta somma di € ONroparte_3 _1
7.075,72 a titolo di prezzo, oltre interessi moratori al tasso commerciale di cui al D. lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna delle 16 fatture azionate sino al saldo. letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore degli avv. Vincenzo ONroparte_3
FOLLO e Livio LIGUORI del foro di Avellino, dichiaratisi antistatari per _1 con solidarietà attiva tra i medesimi, a titolo di refusione integrale delle spese di lite della causa, la somma di € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali pagina 7 di 8 forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale degli aventi diritto. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 19.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 21.02.2024, al n. 6562/2022 R.G., giusta istanza telematica depositata su PCT il 19.02.2022, promossa da: (P.I.: , già con sede legale in Avellino, via _1 P.IVA_1 CP_2
Cesare Uva 10/12, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: _1 rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo FOLLO e Livio LIGUORI del foro di Avellino e con gli stessi elettivamente domiciliata in Avellino, corso Vittorio Emanuele 87, presso e nello studio dei medesimi, nonché agli indirizzi digitali dei medesimi e giusta Email_1 Email_2 procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: (C.F./P.I.: , già ONroparte_3 P.IVA_2 CP_4
e quale incorporante in forza di atto di fusione del 12/12/2019 per
[...] CP notaio dott.ssa di Milano, rep. 4292-racc. 2851, con sede legale in Persona_1
Milano, corso Venezia 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, ON per brevità: “ , rappresentata e difesa dall'avv. Corrado BOLOGNA e dall'avv. stab. Francesco MASTANDREA, ambedue del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Ippolito Pindemonte 2, presso e nello studio del secondo, nonché agli indirizzi digitali dei detti Difensori e Email_3
giusta procura speciale alle liti ed elezione Email_4 di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 20.01.2025. pagina 1 di 8 * * * OMDETTO: contratto di compravendita di cose mobili.
* * * CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che la _1 già a seguito di forniture di prodotti gastronomici di cui alle fatture agli atti CP_2 allegate, è creditrice nei confronti della società in ONroparte_3 persona del L.R.p.t., già e quale incorporante la in virtù di atto CP_4 CP di fusione del 12.12.2019.
2) Condannare, per l'effetto, la soc. in persona del ONroparte_3
L.R.p.t., al pagamento in favore della Società istante della somma di € 7.075,72 per le causale di cui in premessa, oltre interessi moratori al tasso commerciale di cui al D. lgs. 231/2002. 3) Vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge da attribuirsi ai sottoscritti proc. e difensori.”
* * * CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: - in via principale, nel merito;
- respingere le domande avversarie, in quanto destituite di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e diritto. - in ogni caso, spese e compensi professionali, oltre oneri ed accessori di legge, interamente rifusi. Questa difesa si oppone fermamente all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, in quanto generici, indeterminati e, pertanto, del tutto inammissibili, posto che, come si è visto, non esiste coincidenza alcuna tra tali fatture e gli importi dei quali viene chiesto il pagamento, chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitata alla prova contraria. Ci si oppone, inoltre, all'ammissione della consulenza tecnica contabile in quanto del tutto esplorativa e certamente inidonea a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico di controparte.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo ON con atto di citazione notificato il 9.02.2022 ha evocato in giudizio contro cui _1 ha svolto la domanda di condanna sopra riportata, a sostegno deducendo:
- in forza di un accordo quadro di somministrazione del 15.05.2018, ha _1 venduto prodotti gastronomici ai supermercati di e CP CP_7 ON
società poi confluite in;
[...]
- da una verifica contabile è emerso che il prezzo fatturato in totale alla cliente è stato di € 76.885,76, mentre quest'ultima ha pagato con bonifico la minore somma di € 66.111,75, onde è creditrice della differenza, pari a € 10.774,01, importo richiesto _1 ex art. 1219 cc alle predette società il 6.11.2020;
pagina 2 di 8 ON
- ha risposto il 16.12.2020, confermando di avere acquisito ed CP eccependo un controcredito di di € 1.882,21 e, del pari, ha CP CP_8 ON eccepito un controcredito di di € 31.543,93;
- il 30.12.2020 l'Attrice ha promosso un procedimento di negoziazione assistita, a cui la Convenuta, già incorporante ha aderito e nel corso CP_4 CP del procedimento, con la collaborazione dei rispettivi consulenti che hanno disaminato le scritture contabili, è emerso che il credito residuo di è pari a € 7.075,72 ma il _1 tentativo di negoziazione si è concluso con esito negativo. ONr si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 13.06.2022 rispetto a prima udienza differita dal Giudice al 6.07.2022, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, svolgendo le seguenti difese:
- nel verbale della negoziazione assistita del 4.06.2021 si è concordato che _1 ON avrebbe trasmesso il dettaglio contabile della propria pretesa, onde consentire a di assumere le proprie determinazioni;
- non ha ottemperato a questa richiesta, preferendo invece notificare un atto _1 ON di citazione di tal che l'esito negativo della negoziazione assistita non è imputabile a
- si contesta che abbia regolarmente effettuato le forniture, evidenziando la _1 carenza di prova della consegna di cui alle fatture allegate all'atto di citazione, onde la domanda di condanna al pagamento del prezzo è infondata. Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 6.07.2022, ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 cpc, dalle parti regolarmente fruiti. Alla successiva udienza, tenuta il 23.01.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha rigettato le istanze attoree di prova orale e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 26.09.2024, in trattazione scritta, con ordinanza riservata del 27.10.2024, comunicata il 29.10.2024, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 190 cpc (60 giorni per deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per deposito delle comparse conclusionali di replica) a far data dalla comunicazione dell'ordinanza, spirati rispettivamente il lunedì 30.12.2024 e il lunedì 20.01.2025, dalle parti regolarmente fruiti, all'esito trattenendo la causa in decisione, quindi dal 21.01.2025.
2. Thema decidendum ed emergenze probatorie
ON ha svolto contro una domanda contrattuale di adempimento, diretta alla _1 condanna di quest'ultima a pagare € 7.075,02, a titolo di saldo del prezzo per la vendita di
ON merce (generi alimentari) verso ora portato dalle 18 fatture CP_4 allegate all'atto di citazione, datate dal 31.10.2018 al 28.01.2019.
ON ha resistito, negando la debenza del credito, contestando la carenza di prova del credito sotto il profilo della mancanza di prova della consegna della merce.
ON Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, ha per la prima volta altresì dedotto di avere pagato il dovuto mediante compensazione cd “impropria” (o “atecnica”) con proprio controcredito verso testualmente scrivendo: “Si osserva al riguardo che tali fatture _1
(e relativi DDT) per complessivi Euro 9.222,31, pari dunque ad un importo superiore rispetto a quello richiesto, risultano correttamente da (ora con CP ONroparte_3
pagina 3 di 8 disposizione di pagamento n. 9007004806 del 07/02/2019 sotto la voce “giroconto” di complessivi Euro 31.543,93 relativo alla cessione del credito da a favore di CP_4 CP
n. 9013003991 effettuata in data 31/01/2019 (come da documentazione allegata)”. L'Attrice ha negato di avere ricevuto alcun pagamento, contestando la carenza di prova dell'asserita compensazione. La causa è stata istruita con il compendio documentale versato in causa dalle parti e il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia sufficiente a decidere la lite. In particolare, tra gli altri documenti, le parti hanno prodotto:
- 17 fatture accompagnatorie emesse da dal 31.10.2018 al 28.01.2019 _1 relative a vendita di merce a segnatamente si tratta delle fatture nn. CP_4
645, 646 e 649 emesse il 31.10.2018, le fatture nn. 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733 e 734 emesse il 28.11.2018 e le fatture nn. 43 e 44 emesse il 28.01.2019 (documenti allegati all'atto di citazione);
- 16 fatture accompagnatorie emesse da nel periodo 31.10.2018-28.01.2019 _1 relative a vendita di merce a tutte recanti il timbro per ricevuta merce CP_4 della destinataria;
segnatamente si tratta delle fatture nn. 645, 646 e 649 emesse il 31.10.2018, le fatture nn. 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733 e 734 emesse il 28.11.2018 e le fatture nn. 43 e 44 emesse il 28.01.2019; tali 16 fatture espongono complessivamente il prezzo di € 9.222,31 (documenti allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc); si evidenzia che tali fatture sono esattamente coincidenti con le fatture allegate all'atto di citazione, con la sola eccezione della fattura n. 726 del 28.11.2018, per la quale _1 non ha prodotto evidenza del timbro di avvenuta consegna;
- evidenza della negoziazione assistita svolta dalle parti (documenti allegati alla citazione e alla comparsa di costituzione).
3. Diritto Quanto al criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di ON adempimento, svolta da contro è quello derivante dal combinato disposto _1 degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto ed eguale criterio probatorio, a parti invertite, si applica ove, a sua volta, il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento dell'altro contraente (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629). Ancora, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio (vendita di cose mobili), deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 1510 cc “In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta
pagina 4 di 8 deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
…”. ON Quanto all'eccezione di compensazione che è stata svolta da si osserva che il preteso ON controcredito opposto da in compensazione deriva -in tesi- dal medesimo rapporto continuativo di somministrazione, onde si tratta di compensazione impropria ovvero a- tecnica, secondo la nota distinzione posta dalla Corte di legittimità: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o a-tecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.” (Cass. civ., sez. 1, n. 33872 del 17.11.2022). L'onere della prova dell'esistenza del diritto di credito contrattuale, vantato in ON compensazione da grava sull'eccipiente, ex art. 2697 cc, onde spetta alla Convenuta allegare e dimostrare la fonte legale o negoziale del suo credito e allegare l'inadempimento avversario, in conformità ai principi già sopra visti. Infine, il Tribunale evidenza che tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate da una parte produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione specifica, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica sia espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declini specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
4. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali, la domanda attorea è risultata fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. Infatti, si rileva che l'Attrice ha fornito idonea prova del sorgere del suo diritto (e della contrapposta obbligazione a carico della controparte) al pagamento del prezzo per la ON vendita di prodotti gastronomici, consegnati a ora pari a CP_4 complessivi € 9.222,31, ed ha allegato l'inadempimento del saldo di € 7.057,72.
pagina 5 di 8 Di contro, la Convenuta non ha fornito idonea prova di avere estinto tale obbligazione né con il pagamento di denaro, né a mezzo dell'eccepita compensazione con proprio asserito controcredito. In particolare, quanto all'Attrice, si evidenzia che la stessa ha prodotto in allegato all'atto ON di citazione complessive 17 fatture di vendita ad ora CP_4 ON ha confermato che la propria precedente denominazione era non CP_4 ha contestato specificamente di avere ordinato tale merce da cioè non ha _1 contestato specificamente l'esistenza del contratto di vendita stipulato inter partes relativamente a tali fatture, ma si è limitata a contestare unicamente il fatto dell'avvenuta consegna della merce da parte di _1
Orbene, a fronte di tale contestazione, ha fornito prova di avere consegnato la _1 merce di 16 delle 17 fatture azionate per un prezzo complessivo (per le 16 fatture in relazione a cui ha provato la consegna) di € 9.222,31. Con ciò, l'Attrice ha fornito prova del sorgere del suo diritto di credito per € 9.222,31. ha poi allegato l'inadempimento dell'acquirente all'obbligazione di pagamento _1 del saldo di € 7.075,72, onde in definitiva ha assolto integralmente l'onere _1 assertivo e probatorio sulla stessa gravante in relazione alla pretesa di condanna della controparte di € 7.075,72. La Convenuta, a sua volta, ha allegato di avere pagato tale saldo a mezzo compensazione con proprio controcredito di € 31.543,93. Tale eccezione è ammissibile in rito, ma infondata nel merito, onde è inidonea a paralizzare la pretesa attorea. L'eccezione è ammissibile, in quanto, come visto, si tratta di un'eccezione impropria, cioè fondata sullo stesso rapporto dedotto in giudizio, onde non risulta soggetta a preclusioni. L'eccezione in parola è, tuttavia, infondata nel merito, in quanto affetta da insuperabili carenze assertive e probatorie. Difatti, la Convenuta non ha dedotto da quale atto o patto o fatto derivi tale preteso suo controcredito, cioè quale sia la ragione della pretesa;
sul piano ON probatorio, ha prodotto a sostegno di tale eccezione un atto di cessione datato 31.01.2019 da a del credito verso di € 31.543.93 CP_4 CP _1
(so. 3 fasc. MD) e una missiva, datata 1^.02.2019, diretta da a CP _1 recante comunicazione di pagamento di fatture a mezzo compensazione (“giroconto”) con credito di € 31.543,93 (doc. 2 fasc. MD). Orbene, il Giudice osserva che l'eccipiente non ha allegato né provato la fonte legale o negoziale di tale preteso credito contro onde l'esistenza dell'asserito credito, _1 contestata da non può dirsi ammessa da e non è stata provata in causa. _1 _1
E', infatti, il caso di evidenziare che la circostanza che e abbiano CP_4 CP concluso tra loro un contratto di cessione dell'asserito credito della prima verso _1 non vale a dimostrare l'esistenza del credito: in altre parole, il contratto tra e CP_4
res inter alios acta inopponibile all'asserito debitore ceduto. CP
Del pari, la circostanza che abbia scritto a di voler pagare debiti di CP _1
, ora MD, verso a mezzo di compensazione con il controcredito CP_4 _1 cedutole è una dichiarazione di terzo che non prova né l'esistenza del credito di € 31.543,93 né, men che meno, l'estinzione del debito di , ora MD. CP_4
pagina 6 di 8 In conclusione, la domanda attorea è risultata fondata mentre l'eccezione della Convenuta è infondata onde la domanda di deve essere accolta come da dispositivo, con _1 condanna della Convenuta a pagare la sorte pretesa, oltre interessi come richiesti, nella specie decorrenti al tasso di cui al d. lgs 231/2002 dalla scadenza delle 16 fatture azionate e sino al saldo effettivo.
5. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. ON Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di che deve, quindi, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di a mani dei _1 due Difensori attorei dichiaratosi antistatari per la stessa, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e al tenore delle difese svolte, si reputano congrui i parametri medi delle fasi introduttiva, di studio e decisionale e dimezzati per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta istruttoria orale, per complessivi € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta, così decide: dichiara che è creditrice di già _1 ONroparte_3 ella somma di € 7.075,72, a titolo di saldo del prezzo per la vendita di CP_4 prodotti gastronomici, come da 16 fatture emesse dal 31.10.2018 al 28.01.2019; per l'effetto, condanna
pagare a la detta somma di € ONroparte_3 _1
7.075,72 a titolo di prezzo, oltre interessi moratori al tasso commerciale di cui al D. lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna delle 16 fatture azionate sino al saldo. letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore degli avv. Vincenzo ONroparte_3
FOLLO e Livio LIGUORI del foro di Avellino, dichiaratisi antistatari per _1 con solidarietà attiva tra i medesimi, a titolo di refusione integrale delle spese di lite della causa, la somma di € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali pagina 7 di 8 forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale degli aventi diritto. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 19.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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