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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7016 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11051/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 11051/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
L.R. pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Simona PACI, con elezione di domicilio in Milano Via Podgora, 15, presso lo studio professionale dell'Avv. suddetta;
PARTE RICORRENTE contro la Signora (C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Luisa BORDEAUX ( ), del Foro di Lecco, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell' Avv. suddetta sito in
Milano Corso di Porta Vittoria nr. 8 (con indirizzo di posta certificata
; Email_1
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 5 OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 10.9.2025 (da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione orale, il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 4.6.2025, 18.6.2025, 25.6.2025, 3.7.2025, 10.9.2025 e 22.9.2025, premesso che: la parte ricorrente (in estrema sintesi) ha agito per ottenere il rilascio dell'immobile occupato dalla resistente, alloggio sito in Milano, Via Gian Battista Bazzoni nr. 2, al quarto piano della S1- contrassegnato al N.C.E.U. di Milano dai seguenti dati: foglio nr.
343, part. nr. 124, sub. nr. 13, cat. A/3, consistenza 6,5 vani, classe 4 -, e la condanna alle spese della occupante medesima;
la resistente (in estrema sintesi), comparendo spontaneamente alla udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c. in data 4.6.2025, ha dichiarato che non intendeva costituirsi in giudizio e che il bene immobile oggetto del contendere le era stato concesso in comodato da , in accordo, a suo dire, con la;
Persona_1 CP_2
che tale Sacerdote era ormai dimorante presso l' Istituto Sacra Famiglia di Cesano
Boscone; che, infine, sua intenzione era quella di trasferirsi in un appartamento sito in
Milano via Sant'Abbondio nr. 14, al settimo piano - appartamento di cui era stata nuda proprietaria sino all'anno 2019, allorchè il di lei Padre, usufruttuario dello medesimo bene, era deceduto -, in relazione al quale precisava essere pendente una procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Milano - Sezione Esecuzioni;
in data 24.6.2025 la parte resistente, invece, si costitutiva formalmente in giudizio
(tardivamente) con l' Avv. Antonio Zenari - Professionista che si era reso disponibile a prestarle assistenza professionale, anche al fine degli accertamenti sulla situazione giuridica del bene immobile suddetto -, evidenziando di essere stata ospite personale di pagina 2 di 5 , al quale prestava assistenza e che non aveva alcun titolo per Persona_1
disporre dello immobile in nome e per conto della , e richiedeva di Parte_1
dichiarare il ricorso improcedibile in quanto promosso con il rito di cui all'art. 447 bis c.p.c. e, nel merito, di accertare come nessuna iniziativa fosse stata mai presa dalla per “regolarizzare la sua posizione” e che non avrebbe mai opposto rifiuto al Parte_1
rilascio del bene immobile, avendo semplicemente manifestato la necessità di disporre di un tempo congruo per reperire una soluzione abitativa alternativa, attese le sue condizioni di difficoltà personale e reddituali;
in data 3.7.2025, essendo emerso, all'esito degli accertamenti sollecitamente esperiti dal difensore di parte resistente, la possibilità della stessa di trasferirsi nell'immobile di
Via Sant'Abbondio nr. 14, veniva esperito un tentativo di conciliazione giudiziale al fine di individuare una data, concordata tra le parti, per il rilascio;
tale tentativo, purtroppo, falliva;
in data 7.7.2025 il predetto difensore di fiducia della parte resistente depositava un atto di rinuncia al mandato difensivo, assunto in data 24.6.2025; in data 8.9.2025 il nuovo difensore della parte resistente Avv. si Controparte_3
costituiva in giudizio depositando copia di scritti di , a comprova del Persona_1
fatto che la Signora avesse svolto il compito di “Perpetua” in favore di tale CP_1
, sostenendo che la stessa avesse un “diritto alla ospitalità di servizio” e Per_2
sottolineando come la stessa fosse disponibile a liberare l'alloggio oggetto del contendere non appena attuata la formale intestazione a sé dell'immobile sito in via
Sant'Abbondio nr. 14 a Milano.
Ritenuto che: la causa matura per la decisione,senza necessità di esperire ulteriori attività istruttorie, posto che dalle dichiarazioni rese dalla Signora e dalle Controparte_1
pagina 3 di 5 produzioni in atti si evince che quest'ultima, in passato assistente personale di uno dei
Sacerdoti della Parrocchia - in seguito trasferitosi, a partire dal Gennaio 2023, presso la
Residenza per i Sacerdoti dell' Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone -, non ha un titolo che la legittimi a fruire attualmente del bene immobile oggetto del contendere: non è di esso proprietaria, né lo detiene forza di validi contratti di locazione o di comodato, stipulati con la Parrocchia ricorrente e regolarmente registrati.
Pertanto, avendo la proprietaria del bene immobile chiesto la restituzione Parte_1
dello stesso, allo stato occupato senza titolo, la Signora dovrà Controparte_1
provvedere all'immediato rilascio del medesimo, libero da persone, da animali e da cose.
Stante la soccombenza, le spese di lite sono poste a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (D.M.
147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte resistente, così provvede:
- accerta e dichiara che la Signora occupa senza titolo Controparte_1
l'appartamento sito al quarto piano - S1 dello stabile di Via Gian Battista Bazzoni nr. 2 a Milano - bene immobile contrassegnato al N.C.E.U. di Milano dai seguenti dati: foglio nr. 343, part. nr. 124, sub. nr. 13, cat. A/3, consistenza 6,5 vani, classe 4 -;
- ordina il rilascio immediato del suddetto bene immobile, che dovrà essere restituito alla di , libero da persone, da animali e Parte_1 Parte_1
da cose (ecc.);
pagina 4 di 5 - condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in Euro 545,00 per spese ed in Euro
4.629,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A.
e C.P.A. secondo le aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 22 Settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 11051/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
L.R. pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Simona PACI, con elezione di domicilio in Milano Via Podgora, 15, presso lo studio professionale dell'Avv. suddetta;
PARTE RICORRENTE contro la Signora (C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Luisa BORDEAUX ( ), del Foro di Lecco, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell' Avv. suddetta sito in
Milano Corso di Porta Vittoria nr. 8 (con indirizzo di posta certificata
; Email_1
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 5 OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 10.9.2025 (da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione orale, il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 4.6.2025, 18.6.2025, 25.6.2025, 3.7.2025, 10.9.2025 e 22.9.2025, premesso che: la parte ricorrente (in estrema sintesi) ha agito per ottenere il rilascio dell'immobile occupato dalla resistente, alloggio sito in Milano, Via Gian Battista Bazzoni nr. 2, al quarto piano della S1- contrassegnato al N.C.E.U. di Milano dai seguenti dati: foglio nr.
343, part. nr. 124, sub. nr. 13, cat. A/3, consistenza 6,5 vani, classe 4 -, e la condanna alle spese della occupante medesima;
la resistente (in estrema sintesi), comparendo spontaneamente alla udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c. in data 4.6.2025, ha dichiarato che non intendeva costituirsi in giudizio e che il bene immobile oggetto del contendere le era stato concesso in comodato da , in accordo, a suo dire, con la;
Persona_1 CP_2
che tale Sacerdote era ormai dimorante presso l' Istituto Sacra Famiglia di Cesano
Boscone; che, infine, sua intenzione era quella di trasferirsi in un appartamento sito in
Milano via Sant'Abbondio nr. 14, al settimo piano - appartamento di cui era stata nuda proprietaria sino all'anno 2019, allorchè il di lei Padre, usufruttuario dello medesimo bene, era deceduto -, in relazione al quale precisava essere pendente una procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Milano - Sezione Esecuzioni;
in data 24.6.2025 la parte resistente, invece, si costitutiva formalmente in giudizio
(tardivamente) con l' Avv. Antonio Zenari - Professionista che si era reso disponibile a prestarle assistenza professionale, anche al fine degli accertamenti sulla situazione giuridica del bene immobile suddetto -, evidenziando di essere stata ospite personale di pagina 2 di 5 , al quale prestava assistenza e che non aveva alcun titolo per Persona_1
disporre dello immobile in nome e per conto della , e richiedeva di Parte_1
dichiarare il ricorso improcedibile in quanto promosso con il rito di cui all'art. 447 bis c.p.c. e, nel merito, di accertare come nessuna iniziativa fosse stata mai presa dalla per “regolarizzare la sua posizione” e che non avrebbe mai opposto rifiuto al Parte_1
rilascio del bene immobile, avendo semplicemente manifestato la necessità di disporre di un tempo congruo per reperire una soluzione abitativa alternativa, attese le sue condizioni di difficoltà personale e reddituali;
in data 3.7.2025, essendo emerso, all'esito degli accertamenti sollecitamente esperiti dal difensore di parte resistente, la possibilità della stessa di trasferirsi nell'immobile di
Via Sant'Abbondio nr. 14, veniva esperito un tentativo di conciliazione giudiziale al fine di individuare una data, concordata tra le parti, per il rilascio;
tale tentativo, purtroppo, falliva;
in data 7.7.2025 il predetto difensore di fiducia della parte resistente depositava un atto di rinuncia al mandato difensivo, assunto in data 24.6.2025; in data 8.9.2025 il nuovo difensore della parte resistente Avv. si Controparte_3
costituiva in giudizio depositando copia di scritti di , a comprova del Persona_1
fatto che la Signora avesse svolto il compito di “Perpetua” in favore di tale CP_1
, sostenendo che la stessa avesse un “diritto alla ospitalità di servizio” e Per_2
sottolineando come la stessa fosse disponibile a liberare l'alloggio oggetto del contendere non appena attuata la formale intestazione a sé dell'immobile sito in via
Sant'Abbondio nr. 14 a Milano.
Ritenuto che: la causa matura per la decisione,senza necessità di esperire ulteriori attività istruttorie, posto che dalle dichiarazioni rese dalla Signora e dalle Controparte_1
pagina 3 di 5 produzioni in atti si evince che quest'ultima, in passato assistente personale di uno dei
Sacerdoti della Parrocchia - in seguito trasferitosi, a partire dal Gennaio 2023, presso la
Residenza per i Sacerdoti dell' Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone -, non ha un titolo che la legittimi a fruire attualmente del bene immobile oggetto del contendere: non è di esso proprietaria, né lo detiene forza di validi contratti di locazione o di comodato, stipulati con la Parrocchia ricorrente e regolarmente registrati.
Pertanto, avendo la proprietaria del bene immobile chiesto la restituzione Parte_1
dello stesso, allo stato occupato senza titolo, la Signora dovrà Controparte_1
provvedere all'immediato rilascio del medesimo, libero da persone, da animali e da cose.
Stante la soccombenza, le spese di lite sono poste a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (D.M.
147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte resistente, così provvede:
- accerta e dichiara che la Signora occupa senza titolo Controparte_1
l'appartamento sito al quarto piano - S1 dello stabile di Via Gian Battista Bazzoni nr. 2 a Milano - bene immobile contrassegnato al N.C.E.U. di Milano dai seguenti dati: foglio nr. 343, part. nr. 124, sub. nr. 13, cat. A/3, consistenza 6,5 vani, classe 4 -;
- ordina il rilascio immediato del suddetto bene immobile, che dovrà essere restituito alla di , libero da persone, da animali e Parte_1 Parte_1
da cose (ecc.);
pagina 4 di 5 - condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in Euro 545,00 per spese ed in Euro
4.629,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A.
e C.P.A. secondo le aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 22 Settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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