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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2415/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANSUETO Parte_1 C.F._1
IO e domicilio eletto in Manfredonia via Pasubio 1/a
-ricorrente- contro
Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2
SE SC e RO ST e domicilio eletto in via Soderini CP_2
24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.10.2024, a seguito di ordinanza del Tribunale di Milano in data 17.9.2024 dichiarativa dell' incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Monza, esponeva che “l'odierna ricorrente, Parte_1 in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento rilasciato dalla competente autorità diocesana ( doc. 1), ha svolto il ruolo di docente religione a tempo determinato ininterrottamente per 24 anni e precisamente dal 01.09.1998 al 31.08.1999, dal 01.09.1999 al 31.08.2020, dal 01.09.2000 al 31.08.2001, dal 01.09.2001 al 31.08.2002, dal 01.09.2002 al 31.08.2003, dal 01.09.2003 al 31.08.2004, dal 01.09.2004 al 31.08.2005, dal 01.09.2005 al 31.08.2006, dal 01.09.2006 al 31.08.2007, dal 01.09.2007 al 31.08.2008, dal 01.09.2009 al 31.08.2010, dal 01.09.2010 al 31.08.2011, dal 01.09.2011 al 31.08.2012, dal 01.09.2012 al 31.08.2013, dal 01.09.2013 al 31.08.2014 (doc. 2) nonché dal 01.09.2014 al 31.08.2015, dal 01.09.2015 al 31.08.2016, dal 01.09.2016 al 31.08.2017, dal 01.09.2017 al 31.08.2018, dal 01.09.2018 al 31.08.2019, dal 01.09.2019 al 31.08.2020, dal 01.09.2020 al 31.08.2021, dal 01.09.2021 al 31.08.2022, dal 01.09.2022 al 31.08.2023”.
Assumendo la violazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di ricorso reiterato alla contrattazione a termine nei confronti degli insegnanti di religione, formulava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato di contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno
1 conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite massimo dei 36 mesi e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento CP_1 del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato nella misura tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e accessori come per legge”.
Ritualmente evocato in giudizio, il si Controparte_1 costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava argomentazioni e pretese avversarie, deducendo l'esclusione della illegittima reiterazione per i contratti stipulati da differenti Istituti Scolastici e con orario inferiore alle 24 ore settimanali;
l'intervenuta prescrizione decennale per i contratti conclusi sino al 7.6.2024, l'infondatezza della pretesa risarcitoria;
la peculiare posizione della ricorrente immessa in ruolo quale insegnante di sostegno, in data 21.8.2024, presso la scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” di Cusano Milanino, dopo aver presentato le dimissioni quale docente di religione cattolica in data 11.9.2022. Assumeva altresì la possibilità per la ricorrente di essere immessa in ruolo a far tempo dal 2020, e l'efficacia in ogni caso sanante, rispetto a eventuali abusive reiterazioni dei contratti negli anni precedenti, del concorso straordinario riservato ai docenti di religione cattolica indetto con D.M. 19.1.2024.
Dopo il deposito di note di replica di parte ricorrente, la quale espressamente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa 2022/2023, all'udienza del 10.11.2025 cui partecipava solo quest'ultima, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso può essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Il tema, introdotto con il presente giudizio, è quello della legittimità del mantenimento in servizio dei docenti, nello specifico di quelli appartenenti alla categoria degli insegnanti di religione cattolica, attraverso la reiterazione prolungata di contratti a tempo determinato, senza possibilità di stabilizzazione in difetto dell'indizione di apposito bando di concorso, e conseguente prospettato ricorso abusivo allo strumento della reiterazione di quei contratti.
Sul punto, appare opportuno richiamare gli arresti giurisprudenziali, avutisi sia in sede comunitaria che nazionale (Cass. n. 12262/2023; Cass. n. 7518 del 2023, Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022), da cui è possibile ricavare i seguenti principi:
“a) nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
b) i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base
2 di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione CP_1 del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
In tale contesto, si innestano come particolarmente significative le argomentazioni svolte dalla Corte di legittimità nella sentenza cit. n. 18698 del 9.6.2022 , la cui motivazione viene integralmente richiamata e trascritta nelle parti salienti, anche ex art. 118 disp att c.p.c..
In essa, al punto 3 viene dato ampio riscontro della disciplina peculiare che caratterizza il rapporto di lavoro di questi docenti, ripercorrendo la Corte il complesso quadro normativo che regola il sistema di reclutamento dei docenti di religione e la loro permanenza in servizio, e osservando altresì che, all'esito delle modifiche intervenute negli anni e della contrattazione collettiva successiva, “il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
La Corte di legittimità ha quindi evidenziato che a livello europeo “la Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine” (cfr. punto 6.1 sent n. 18698 del 9.6.2022) e così “la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.”.
La Corte, peraltro, non ha omesso di considerare la particolarità dell'utenza destinataria di tale tipologia di insegnamento, del fabbisogno mutevole relativamente all'I.R.C. e della maggiore stabilità dei docenti di I.R.C. con contratto a termine rispetto a quella dei docenti a TD delle ordinarie classi di concorso, essendo prevista per i docenti I.R.C. la proroga automatica salvo revoca, così considerando che laddove fosse considerato “in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti
“annuali” comunque esistenti” ciò si tradurrebbe solo in un danno per i docenti “ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Non potendosi pervenire, per la normativa interna esistente, a una conversione del rapporto Pa di lavoro a termine in rapporto a va comunque ben valutato che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non esclude che tuttavia persistano connotati di precarietà, configurabili nel fatto che a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo 3 ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.) talché, nonostante la tendenziale equiparazione “persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato”.
La Corte di legittimità ha rilevato che l'ultimo concorso per la stabilizzazione degli insegnanti di IRC risale al 2004 e questo si configura come un inadempimento del che, CP_1
“attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”
Ne consegue che: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti (precari n.d.r.) proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e che, in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurocomunitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.”
Osserva ancora la Corte che “l'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale”; per stabilire quando si realizza l'abuso,
“va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico”.
Sviluppati i suddetti principi, la Corte ha affrontato l'ulteriore tema dei criteri di quantificazione del risarcimento, richiamando i “noti principi di cui a Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ..... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto», in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da
4 parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.».”
Osserva al riguardo la Corte che: “analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, Per_1 chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime”.
La Corte pertanto così conclude: “in definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, ha diritto al risarcimento del danno c.d. eurocomunitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive” precisando che: “i predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815)”.
Alla luce di questi principi va risolta la fattispecie dedotta in giudizio.
Agli atti emerge che la ricorrente ha lavorato in qualità di docente di religione alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta dall'a.s. 1998/1999 sino all'a.s. 2021/2022 sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali (fino al 31 agosto). Risulta quindi integrata la fattispecie della illegittima reiterazione di contratti a termine delineata dalla Cassazione, tanto con riguardo al dispiegamento nel tempo dei rinnovi (di durata complessiva superiore a 36 mesi), quanto in relazione alle ragioni per cui le supplenze sono state disposte (per la copertura di posti vacanti su organico di diritto). Deve essere, quindi, dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti, e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione, idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
Nel descritto contesto, si inserisce l'eccezione di prescrizione, formulata dal con CP_1 riferimento al credito risarcitorio – ove riconosciuto – riconducibile ai contratti anteriori 7.6.2024, per i quali è interamente decorso il termine decennale previsto, in ragione della data di notifica del ricorso (7.6.2024). L'eccezione è fondata, dovendosi considerare tale termine come sopra computato, sicchè, avendo presente il primo contratto in data 1.9.2012 da cui va fatto decorrere il suddetto termine di 36 mesi, ai fini del riconoscimento del diritto risarcitorio devono escludersi i contratti conclusi sino al 7.6.2014.
In senso contrario e preclusivo, rispetto al ritenuto riconoscimento, non depongono le obiezioni sollevate dal . In particolare, non può essere di ostacolo all'attribuzione CP_1 del diritto la circostanza che la ricorrente abbia prestato la propria attività, nell'ambito dei plurimi contratti a tempo determinato, per supplenze con orario inferiore a quello di cattedra, nonché presso Istituti scolastici differenti. Invero, ciò che rileva, alla luce dell'illustrazione che precede, è la reiterazione dei contratti, oltre il tempo rappresentato dal decorso delle 36 mensilità, nonché la rispettiva durata, destinata a coprire per ciascuno l'intero anno scolastico.
Il riconoscimento del diritto si fonda – come si è detto – sull'enunciazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia citata nr.18698 del 9.6.2022, che proprio con riferimento alla categoria dei docenti di religione cattolica, ha affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola
5 pubblica, di cui alla legge n.186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno cd. eurounitario”. Non si evince pertanto alcuna distinzione operata sulla base di un particolare status degli insegnanti di religione cattolica, che giustifichi un trattamento diverso in ragione di talune peculiarità dell'incarico, evidenziate da parte resistente.
Infine, non può condividersi l'impostazione difensiva, secondo cui dispiegherebbero effetti sananti di un ipotetico abuso l'attuale stato della ricorrente non più docente di religione cattolica per effetto della dimissioni rassegnate 11.9.2022 in funzione di altro incarico (supplente annuale su posto di sostegno, e successiva immissione in ruolo sul medesimo posto), nonché l'avvenuta indizione con D.M. 19.1.2024 di concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con oltre 36 mesi di servizio a tempo determinato.
Sul punto, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con sentenza nr. 30779 del 23.11.2025, nella quale viene statuito quanto segue: “secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2013 – e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione;
Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049).
In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art.
1-bis, comma 2, del D.L. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 (quale modificato dall'art. 47, co. 9, del D.L. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, e poi dall'art. 20, co. 6, del D.L. n. 75 del 2023, conv. con mod. in L. n. 112 del 2023), poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli, mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da 6 forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l'attribuzione del posto”.
Ne consegue l'ininfluenza sulla pretesa risarcitorio di quanto da ultimo dedotto da parte convenuta.
Quanto alla prova del danno, lo stesso si delinea alla stregua di “danno presunto”, derivante dalla ritenuta abusività del ricorso a uno strumento, quale quello delle reiterazione prolungata dei contratti a tempo determinato, tanto da ricadere in una fattispecie peculiare (cd. danno eurounitario), che prescinde dalla speciale disciplina del rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica. Ciò si ricava dagli stessi parametri prescelti, ai fine della relativa liquidazione, che muovono da un minimo e un massimo predeterminati, con onere probatorio a carico dell'istante solo in caso di allegazione di un pregiudizio maggiore.
Affermato, quindi, nel caso di specie, il diritto di al risarcimento, la relativa Parte_1 quantificazione deve essere affidata al parametro di riferimento, di cui all'art. 32 comma 5 legge 183/210 (oggi, art. 28 comma 2 d.lvo 81/2015), e quindi consiste in un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
In quest'ottica, muovendo dal numero di contratti oggetto di reiterazione pari a otto, passibili di ricadere nel giudizio legittimante la domanda di ristoro, tenuto conto dell'esclusione dell'abuso per i primi 36 mesi e degli effetti della prescrizione, si reputa congrua la determinazione del danno nella misura di 2,5 mensilità per il primo anno “abusivo” e in 0,5 mensilità quello per gli anni successivi. Il convenuto deve quindi essere CP_1 condannato a pagare alla ricorrente la somma corrispondente a 6 mensilità (2,5 mensilità per il primo anno oltre 3,5 mensilità per i successivi sette anni).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del grado (modesto) di complessità della causa, e della definizione in sede processuale senza necessità di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato a far tempo dall'a.s. 2014/2015 sino all'a.s. 2021/2022; condanna parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso CU se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine per il deposito della motivazione in giorni trenta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro 7 Dott.ssa Simona Improta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2415/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANSUETO Parte_1 C.F._1
IO e domicilio eletto in Manfredonia via Pasubio 1/a
-ricorrente- contro
Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2
SE SC e RO ST e domicilio eletto in via Soderini CP_2
24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.10.2024, a seguito di ordinanza del Tribunale di Milano in data 17.9.2024 dichiarativa dell' incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Monza, esponeva che “l'odierna ricorrente, Parte_1 in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento rilasciato dalla competente autorità diocesana ( doc. 1), ha svolto il ruolo di docente religione a tempo determinato ininterrottamente per 24 anni e precisamente dal 01.09.1998 al 31.08.1999, dal 01.09.1999 al 31.08.2020, dal 01.09.2000 al 31.08.2001, dal 01.09.2001 al 31.08.2002, dal 01.09.2002 al 31.08.2003, dal 01.09.2003 al 31.08.2004, dal 01.09.2004 al 31.08.2005, dal 01.09.2005 al 31.08.2006, dal 01.09.2006 al 31.08.2007, dal 01.09.2007 al 31.08.2008, dal 01.09.2009 al 31.08.2010, dal 01.09.2010 al 31.08.2011, dal 01.09.2011 al 31.08.2012, dal 01.09.2012 al 31.08.2013, dal 01.09.2013 al 31.08.2014 (doc. 2) nonché dal 01.09.2014 al 31.08.2015, dal 01.09.2015 al 31.08.2016, dal 01.09.2016 al 31.08.2017, dal 01.09.2017 al 31.08.2018, dal 01.09.2018 al 31.08.2019, dal 01.09.2019 al 31.08.2020, dal 01.09.2020 al 31.08.2021, dal 01.09.2021 al 31.08.2022, dal 01.09.2022 al 31.08.2023”.
Assumendo la violazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di ricorso reiterato alla contrattazione a termine nei confronti degli insegnanti di religione, formulava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato di contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno
1 conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite massimo dei 36 mesi e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento CP_1 del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato nella misura tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e accessori come per legge”.
Ritualmente evocato in giudizio, il si Controparte_1 costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava argomentazioni e pretese avversarie, deducendo l'esclusione della illegittima reiterazione per i contratti stipulati da differenti Istituti Scolastici e con orario inferiore alle 24 ore settimanali;
l'intervenuta prescrizione decennale per i contratti conclusi sino al 7.6.2024, l'infondatezza della pretesa risarcitoria;
la peculiare posizione della ricorrente immessa in ruolo quale insegnante di sostegno, in data 21.8.2024, presso la scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” di Cusano Milanino, dopo aver presentato le dimissioni quale docente di religione cattolica in data 11.9.2022. Assumeva altresì la possibilità per la ricorrente di essere immessa in ruolo a far tempo dal 2020, e l'efficacia in ogni caso sanante, rispetto a eventuali abusive reiterazioni dei contratti negli anni precedenti, del concorso straordinario riservato ai docenti di religione cattolica indetto con D.M. 19.1.2024.
Dopo il deposito di note di replica di parte ricorrente, la quale espressamente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa 2022/2023, all'udienza del 10.11.2025 cui partecipava solo quest'ultima, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso può essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Il tema, introdotto con il presente giudizio, è quello della legittimità del mantenimento in servizio dei docenti, nello specifico di quelli appartenenti alla categoria degli insegnanti di religione cattolica, attraverso la reiterazione prolungata di contratti a tempo determinato, senza possibilità di stabilizzazione in difetto dell'indizione di apposito bando di concorso, e conseguente prospettato ricorso abusivo allo strumento della reiterazione di quei contratti.
Sul punto, appare opportuno richiamare gli arresti giurisprudenziali, avutisi sia in sede comunitaria che nazionale (Cass. n. 12262/2023; Cass. n. 7518 del 2023, Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022), da cui è possibile ricavare i seguenti principi:
“a) nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
b) i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base
2 di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione CP_1 del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
In tale contesto, si innestano come particolarmente significative le argomentazioni svolte dalla Corte di legittimità nella sentenza cit. n. 18698 del 9.6.2022 , la cui motivazione viene integralmente richiamata e trascritta nelle parti salienti, anche ex art. 118 disp att c.p.c..
In essa, al punto 3 viene dato ampio riscontro della disciplina peculiare che caratterizza il rapporto di lavoro di questi docenti, ripercorrendo la Corte il complesso quadro normativo che regola il sistema di reclutamento dei docenti di religione e la loro permanenza in servizio, e osservando altresì che, all'esito delle modifiche intervenute negli anni e della contrattazione collettiva successiva, “il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
La Corte di legittimità ha quindi evidenziato che a livello europeo “la Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine” (cfr. punto 6.1 sent n. 18698 del 9.6.2022) e così “la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.”.
La Corte, peraltro, non ha omesso di considerare la particolarità dell'utenza destinataria di tale tipologia di insegnamento, del fabbisogno mutevole relativamente all'I.R.C. e della maggiore stabilità dei docenti di I.R.C. con contratto a termine rispetto a quella dei docenti a TD delle ordinarie classi di concorso, essendo prevista per i docenti I.R.C. la proroga automatica salvo revoca, così considerando che laddove fosse considerato “in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti
“annuali” comunque esistenti” ciò si tradurrebbe solo in un danno per i docenti “ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Non potendosi pervenire, per la normativa interna esistente, a una conversione del rapporto Pa di lavoro a termine in rapporto a va comunque ben valutato che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non esclude che tuttavia persistano connotati di precarietà, configurabili nel fatto che a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo 3 ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.) talché, nonostante la tendenziale equiparazione “persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato”.
La Corte di legittimità ha rilevato che l'ultimo concorso per la stabilizzazione degli insegnanti di IRC risale al 2004 e questo si configura come un inadempimento del che, CP_1
“attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”
Ne consegue che: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti (precari n.d.r.) proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e che, in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurocomunitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.”
Osserva ancora la Corte che “l'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale”; per stabilire quando si realizza l'abuso,
“va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico”.
Sviluppati i suddetti principi, la Corte ha affrontato l'ulteriore tema dei criteri di quantificazione del risarcimento, richiamando i “noti principi di cui a Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ..... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto», in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da
4 parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.».”
Osserva al riguardo la Corte che: “analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, Per_1 chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime”.
La Corte pertanto così conclude: “in definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, ha diritto al risarcimento del danno c.d. eurocomunitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive” precisando che: “i predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815)”.
Alla luce di questi principi va risolta la fattispecie dedotta in giudizio.
Agli atti emerge che la ricorrente ha lavorato in qualità di docente di religione alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta dall'a.s. 1998/1999 sino all'a.s. 2021/2022 sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali (fino al 31 agosto). Risulta quindi integrata la fattispecie della illegittima reiterazione di contratti a termine delineata dalla Cassazione, tanto con riguardo al dispiegamento nel tempo dei rinnovi (di durata complessiva superiore a 36 mesi), quanto in relazione alle ragioni per cui le supplenze sono state disposte (per la copertura di posti vacanti su organico di diritto). Deve essere, quindi, dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti, e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione, idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
Nel descritto contesto, si inserisce l'eccezione di prescrizione, formulata dal con CP_1 riferimento al credito risarcitorio – ove riconosciuto – riconducibile ai contratti anteriori 7.6.2024, per i quali è interamente decorso il termine decennale previsto, in ragione della data di notifica del ricorso (7.6.2024). L'eccezione è fondata, dovendosi considerare tale termine come sopra computato, sicchè, avendo presente il primo contratto in data 1.9.2012 da cui va fatto decorrere il suddetto termine di 36 mesi, ai fini del riconoscimento del diritto risarcitorio devono escludersi i contratti conclusi sino al 7.6.2014.
In senso contrario e preclusivo, rispetto al ritenuto riconoscimento, non depongono le obiezioni sollevate dal . In particolare, non può essere di ostacolo all'attribuzione CP_1 del diritto la circostanza che la ricorrente abbia prestato la propria attività, nell'ambito dei plurimi contratti a tempo determinato, per supplenze con orario inferiore a quello di cattedra, nonché presso Istituti scolastici differenti. Invero, ciò che rileva, alla luce dell'illustrazione che precede, è la reiterazione dei contratti, oltre il tempo rappresentato dal decorso delle 36 mensilità, nonché la rispettiva durata, destinata a coprire per ciascuno l'intero anno scolastico.
Il riconoscimento del diritto si fonda – come si è detto – sull'enunciazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia citata nr.18698 del 9.6.2022, che proprio con riferimento alla categoria dei docenti di religione cattolica, ha affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola
5 pubblica, di cui alla legge n.186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno cd. eurounitario”. Non si evince pertanto alcuna distinzione operata sulla base di un particolare status degli insegnanti di religione cattolica, che giustifichi un trattamento diverso in ragione di talune peculiarità dell'incarico, evidenziate da parte resistente.
Infine, non può condividersi l'impostazione difensiva, secondo cui dispiegherebbero effetti sananti di un ipotetico abuso l'attuale stato della ricorrente non più docente di religione cattolica per effetto della dimissioni rassegnate 11.9.2022 in funzione di altro incarico (supplente annuale su posto di sostegno, e successiva immissione in ruolo sul medesimo posto), nonché l'avvenuta indizione con D.M. 19.1.2024 di concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con oltre 36 mesi di servizio a tempo determinato.
Sul punto, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con sentenza nr. 30779 del 23.11.2025, nella quale viene statuito quanto segue: “secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2013 – e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione;
Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049).
In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art.
1-bis, comma 2, del D.L. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 (quale modificato dall'art. 47, co. 9, del D.L. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, e poi dall'art. 20, co. 6, del D.L. n. 75 del 2023, conv. con mod. in L. n. 112 del 2023), poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli, mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da 6 forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l'attribuzione del posto”.
Ne consegue l'ininfluenza sulla pretesa risarcitorio di quanto da ultimo dedotto da parte convenuta.
Quanto alla prova del danno, lo stesso si delinea alla stregua di “danno presunto”, derivante dalla ritenuta abusività del ricorso a uno strumento, quale quello delle reiterazione prolungata dei contratti a tempo determinato, tanto da ricadere in una fattispecie peculiare (cd. danno eurounitario), che prescinde dalla speciale disciplina del rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica. Ciò si ricava dagli stessi parametri prescelti, ai fine della relativa liquidazione, che muovono da un minimo e un massimo predeterminati, con onere probatorio a carico dell'istante solo in caso di allegazione di un pregiudizio maggiore.
Affermato, quindi, nel caso di specie, il diritto di al risarcimento, la relativa Parte_1 quantificazione deve essere affidata al parametro di riferimento, di cui all'art. 32 comma 5 legge 183/210 (oggi, art. 28 comma 2 d.lvo 81/2015), e quindi consiste in un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
In quest'ottica, muovendo dal numero di contratti oggetto di reiterazione pari a otto, passibili di ricadere nel giudizio legittimante la domanda di ristoro, tenuto conto dell'esclusione dell'abuso per i primi 36 mesi e degli effetti della prescrizione, si reputa congrua la determinazione del danno nella misura di 2,5 mensilità per il primo anno “abusivo” e in 0,5 mensilità quello per gli anni successivi. Il convenuto deve quindi essere CP_1 condannato a pagare alla ricorrente la somma corrispondente a 6 mensilità (2,5 mensilità per il primo anno oltre 3,5 mensilità per i successivi sette anni).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del grado (modesto) di complessità della causa, e della definizione in sede processuale senza necessità di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato a far tempo dall'a.s. 2014/2015 sino all'a.s. 2021/2022; condanna parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso CU se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine per il deposito della motivazione in giorni trenta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro 7 Dott.ssa Simona Improta
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