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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 05/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sciurpa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1030 /2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso il Difensore Avv. METRA STEFANO ATTORE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1 C.F._2
Telematico presso il Difensore Avv. CALTABIANO SALVATORE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice “piaccia al Tribunale intestato, accertata la responsabilità, in termini di colpa professionale- contrattuale, del convenuto, ovvero, in solo subordine, di colpa ex art 2043 c.c., del medesimo, condannare il Dott. a risarcire il danno patito dal comparente, pari ad € 25.548,00, oltre CP_1 interessi nella misu c.c., dalla messa in mora al saldo, per i titoli di cui alla narrativa. Vittoria di spese, competenze, rimb. forf. iva e cna come per legge.” parte convenuta “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata e non provata, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il Dott. al fine di sentirne Parte_1 CP_1 pronunciare la condanna al pagamento della somma di € 25.548,00 assumendone la colpa professionale in relazione agli omessi consigli operativi in occasione della vendita di quote di partecipazione societaria di cui era proprietario.
2. In particolare, l'attore narra che nel 2019, intenzionato a vendere le proprie quote della società “Detertraspo Srl”, si rivolgeva al convenuto – commercialista della società da pagina 1 di 4 anni- il quale gli rappresentava la possibilità di un beneficio fiscale introdotto dalla legge finanziaria del 2019 in base al quale, attualizzando il valore delle quote societarie, la relativa cessione non avrebbe prodotto plusvalenza, con un innegabile vantaggio economico per il cedente in termini di tassazione, operazione per la quale era necessaria una previa perizia valutativa. Il convenuto procedeva alla redazione della perizia consegnandone una copia informale all'attore in data 24.04.2019 senza indicare all'attore che l'operazione doveva essere conclusa entro il 30.6.2019 previo il versamento da parte del cedente persona fisica, dell'imposta sostitutiva dovuta (nel caso pari all'11%) o in un'unica soluzione oppure in 3 rate annue di pari importo, con applicazione di un tasso di interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima, adempimenti prescritti a pena di decadenza. In data 02.05.2019 il sig. , stipulava il rogito di vendita delle Parte_1 quote societarie al prezzo di € 187.800,00. Solo in occasione della redazione della dichiarazione dei redditi dell'attore quale persona fisica per l'anno d'imposta 2020, ci si avvedeva che, non essendo stata seguita la procedura richiesta per legge per avere il beneficio in parola, lo stesso non poteva applicarsi con la conseguenza che, in rapporto all'originario valore dichiarato della quota di partecipazione pari ad €.10.000,00, la vendita stipulata a maggio 2019 aveva prodotto una plusvalenza di €.177.800,00 che tassata con l'aliquota ordinaria del 26%, aveva comportato imposta IRPEF pari ad
€.46.228,00 in luogo di quella che sarebbe risultata, se si fosse correttamente adempiuto l'iter all'accesso del beneficio fiscale ipotizzato, pari ad €. 20.680,00, con una differenza a proprio svantaggio di €. 25.548,00. Chieste spiegazioni al convenuto, questi avrebbe dichiarato che il suo compito era stato solamente quello della redazione di perizia, che, veniva appurato, era stata consegnata al notaio rogante in forma firmata ed asseverata.
Sotto il profilo della sussistenza della responsabilità professione, sono state richiamate diverse pronunce giurisprudenziali dalle quali emerge, come nel caso di specie, la colpa del professionista sia ravvisabile anche in relazione all'obbligo informativo del medesimo.
3. Si è costituito in giudizio il Dott. affermando l'infondatezza delle CP_1 avverse pretese in quanto al professionista era stato unicamente richiesto di redigere una relazione di stima della per procedere alla rivalutazione delle Controparte_2 partecipazioni societarie, in virtù della riapertura dei termini ad hoc disposti dalla L. n. 145/2019, compito puntualmente adempiuto con la consegna dell'elaborato redatto nei modi richiesti dalla normativa ed asseverato a mezzo giuramento avanti il Notaio rogante il giorno 24 aprile 2019. Nega di essere stato il commercialista della società o dell'attore e di essere stato richiesto di dare informazioni in merito alla possibilità di fruizione del beneficio fiscale in parola o di essere stato incaricato di curare per conto dell'attore le operazioni di vendita delle quote. Non incombendo dunque sul Dott. altri obblighi rispetto alla redazione della perizia di stima, con la sua esecuzione CP_1 il professionista aveva esaurito diligentemente e totalmente l'incarico ricevuto, chiamandosi conseguentemente estraneo ad ogni responsabilità a lui riferita da parte attrice.
4. La causa, previa l'istruttoria, attraverso l'escussione di testi e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva tratta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 4 5. Dalla condotta istruttoria è emerso: a) il teste impiegata Testimone_1 amministrativa dello studio ha dichiarato che “Per quanto a mia conoscenza la ditta CP_1
Detertraspo era seguita per la contabilità dal Rag. non so dire chi dello studio Persona_1 provvedesse alla redazione del bilancio di tale ditta” che “Confermo come ho già detto che il sig. è venuto nello studio ma i contatti li ha ivi avuti sempre con il Testimone_2 CP_1
Rag. nel cui studio lo facevo accomodare io stessa” ed ancora “Debbo premettere Persona_1
e precisare che, siccome sono io a gestire le telefonate in ingresso dello studio, non ho mai passato telefonicamente il sig. al dott. perché le sue telefonate Parte_1 CP_1 venivano inoltrate al Rag. che seguiva la Detertraspo. Preciso ancora che io Persona_1 passavo le telefonate al socio interessato ma non conosco il contenuto delle conversazioni” e “Non ricordo se il e l'acquirente delle sue quote che è stato il sig. siano mai venuti Parte_1 Tes_3 insieme in to è che ci sono stati entrambi, sono però sic iano stati da me accompagnati sempre dal Rag. e mai dal Dott. ; b) il teste Persona_1 CP_1
– acquirente delle quote cedute dall'attore- ha dichiarato “ Sono stato Testimone_4 nello Studio per le questioni legate all'acquisto della Detertraspo almeno 5/6 volte;
in tali CP_1 occasioni ho parlato con un mi sembra che si chiamasse ma è passato tanto tempo CP_1 CP_1
e non ricordo più, comun attava di un signore picc izzolato e mi sembra di riconoscerlo nella persona che oggi vedo in quest'aula a fianco dell'avv. Caltabiano” poi precisando “Non ho memoria di altre persone che ho incontrato nello studio e, come ho CP_1 detto, la persona che è in aula mi sembra quella con cui ho parlato ma non ne ho la certezza al 100%”, confermando che l'incarico conferito al professionista consisteva nell' individuare il miglior strumento di vendita delle quote, che comportasse, per il sig.
, il minor esborso tributario/fiscale e che il professionista individuò le Parte_1 modalità, ovvero la perizia estimativa asseverata indicando anche il nome del Notaio, seppure con la precisazione sui capitoli 6 e 7 della memoria di parte attrice (il cui contenuto è stato riportato) che “Non ricordo con esattezza le parole ma il concetto era quello che mi è stato letto” e che “Non ricordo le parole ma la modalità indicata è poi stata quella applicata nell'atto e fu lui ad indicare il notaio- se non ricordo male ; c) il teste Persona_2 Tes_5
– commercialista operante presso la , sentito a prova
[...] Controparte_3 contraria sulla circostanza afferente la gestione della posizione fiscale riferita alla persona fisica del dell'attore ha dichiarato “E' vero ma non l'ho fatto io personalmente ma un collega della stessa organizzazione che era a Fornovo ovvero . Preciso Controparte_4 inoltre che io vi lavoro dal novembre 2020 e quindi ho seguito personalmente il a far Parte_1 data da marzo 2021 per la sua dichiarazione personale dei redditi.” ed in relazione alla vendita delle quote societarie “Io non mi sono occupato dell'acquisto delle quote societarie, ho solo preso in esame tale vendita che era avvenuta nel 2019 per calcolare la plusvalenza che doveva essere inserita nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 da presentare nel 2021.”
6. Dalle dichiarazioni sopra riportate deve trarsi la conclusione che parte attrice non ha fornito la prova dell'aver conferito al Dott. l'asserito incarico di CP_1 assistenza fiscale finalizzata alla vendita delle proprie quote societarie al fine di individuare la miglior forma per un risparmio dell'imposta che ne sarebbe scaturita.
7. Al riguardo appaiono significative le circostanze riferite dalla teste di parte attrice che, quale soggetto interno allo studio ha chiaramente Testimone_1 CP_1 individuato nella persona del Rag. colui che si era occupato delle Persona_1 questioni riguardanti l'attore escludendo categoricamente che vi fossero stati rapporti pagina 3 di 4 con la diversa persona del convenuto.
Non sufficientemente significativo appare, invece, l'apparente riconoscimento del convenuto presente in aula da parte del teste , sia perché reso in forma Testimone_4 dubitativa sia perché lo stesso ha rappresentato di non avere più ricordi precisi visto il tempo trascorso.
Né può ritenersi dirimente la circostanza che sia stato il convenuto a redigere la perizia giurata di valutazione delle quote della cedenda azienda poiché tale fatto, che non è contestato neppure con riferimento alla sua corretta esecuzione, da solo non è sufficiente ad integrare l'esistenza del conferimento a questi di un incarico più ampio posto che è stato diversamente dimostrato che la parte informativa, oggetto della dedotta responsabilità professionale, semmai è stata operata da altro soggetto.
In altri termini, anche se l'incarico professionale conferito dall'attore fosse stato rivolto allo Studio Fantini s.a.s. nel quale operano diversi professionisti, ciascuno di essi può essere chiamato a rispondere unicamente del proprio personale operato, non potendosi estendere la responsabilità professionale al di là del contenuto dell'incarico effettivamente provato come ricevuto e tantomeno all'operato di altro diverso professionista dello stesso studio commercialistico.
8. La mancanza di prova, il cui onere ricadeva sull'attore, che fra le parti si fosse instaurato un contratto professionale del tipo indicato dall'attore, risulta assorbente rispetto all'esame delle doglianze di parte attrice per insussistenza del nesso causale fra le stesse e la condotta del convenuto stesso.
9. Le spese del giudizio, vengono regolate nel dispositivo secondo il principio della soccombenza ed in aderenza ai parametri fissati dal D.M. n.55/14 come ad oggi modificato nonché in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Parte_1
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali, CP_1 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Piacenza, 05/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Sciurpa
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