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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 652 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 652/2025 avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 cpc
TRA
(CF: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 con l'Avv. CASANO FABRIZIO Reclamanti E
(CF ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(RM) con l'Avv. VERONI BARBARA Creditore procedente Reclamato
NONCHE'
(CF e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
, CF e P. IVA entrambi con l'avvocato Parte_3 P.IVA_1
Maria Teresa Santangelo, CHE BANCA! con l'avv. Federico Belloni, del Foro di Rieti, fax 0746/252189, CP_3
Creditore intervenuto
Conclusioni: parte reclamante e i resistenti e hanno trasmesso note CP_1 CP_2 scritte contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c., 9 aprile 20251, le odierne reclamanti hanno chiesto a questo Tribunale, di annullare il provvedimento emesso in data 12.3.2025 dal GE di rigetto la dichiarazione di estinzione la procedura esecutiva RGE 135/2022, e di “
1. Dichiarare l'inefficacia del pignoramento per inattività del creditore procedente e l'estinzione del processo esecutivo immobiliare RGE 135/2022 del Tribunale di Viterbo;
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo iscritto alla nota del 02/07/2018, Registro Generale n. 9132 e Registro Particolare n. 6786, riferito all'immobile della IG.ra , sito in Nepi, via Parte_1 degli Orti n. 628, nonché della successiva annotazione trascritta a margine nell'ordinanza di sequestro conservativo alla nota del 26 luglio 2022 Registro Generale n. 12693 e Registro Particolare n. 1124. E condannare alle spese per la relativa procedura di Controparte_1 cancellazione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo.
2. Dichiarare l'inefficacia del pignoramento per inattività del creditore procedente e l'estinzione del processo esecutivo immobiliare RGE 135/2022 del Tribunale di Viterbo;
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo iscritto alla nota del 02/07/2018, Registro Generale n. 9133 e Registro Particolare n. 6787, riferito all'immobile della IG.ra , sito in Nepi, via degli Orti Parte_2
n. 662, nonché della successiva annotazione trascritta a margine nell'ordinanza di sequestro conservativo alla nota del 26 luglio 2022 Registro Generale n. 12694 e Registro Particolare n. 1125. e condannare alle spese per la relativa procedura di Controparte_1 cancellazione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo.
Costituendosi nel presente procedimento le parti e hanno Controparte_1 CP_2 chiesto il rigetto del reclamo in quanto inammissibile oltre che infondato, deducendo, in particolare, quanto alla rilevata inammissibilità (il , il non corretto utilizzo del mezzo CP_1 di impugnativa avendo dovuto le parti procedere ex art. 617 cpc oltre che, (la parte CP_2
[...
la inammissibilità del ricorso per la preclusione esistente nel caso in esame considerando il giudicato sostanzialmente già formatosi in ragione della medesima decisione adottata dal Tribunale sulla medesima questione, decisione mai impugnata. Sulle note trasmesse la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il reclamo è inammissibile.
Giova premettere che in relazione alla istanza di estinzione, le odierne reclamanti in più occasioni avevano avanzato analoghe istanze, segnalandosi, in particolare che: a) le odierne reclamanti in data 30.10.2023, avevano avanzato due istanze di estinzione della procedura esecutiva, ex art. 630 c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 686 c.p.c. in relazione all'art. 156 disp. att. c.p.c.. In relazione a tale procedura, veniva fissata l'udienza del l'1.2.2024 per la discussione (dr.Bonato); b) nel frattempo nella procedura esecutiva la GE (Dott.ssa Crescentini) a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza del 02.11.2023 con provvedimento del 09.11.2023, rinviava la procedura all'udienza 9.5.2024 in attesa delle determinazioni da assumere in merito alle indicate istanze di estinzione e per le quali, come detto, era stata fissata udienza all'01.2.2024; c) nel corsi di tale ultima udienza, fissata sia per la trattazione dell'opposizione all'esecuzione proposta da , sia delle due Parte_2 istanze di estinzione ex art. 630 c.p.c. il giudice (dr. Bonato) rigettava il ricorso in quanto
“..inammissibile costituendo opposizione agli atti 617 cpc e non all'esecuzione 615 cpc trattandosi di asserito mancato rispetto delle norme di rito e non sussistendo il periculum;
non concede la sospensione e concede termine di tre mesi per proporre il giudizio di merito”. Tale provvedimento, giova rilevare, non veniva in alcun modo impugnato dalle debitrici;
d) successivamente all'esito dell'udienza del 9.5.2024 la GE (dr.ssa Crescentini) a fronte della riproposizione delle medesime istanze di estinzione già in precedenza esaminate dal dr. Bonato (lamentando, al tal riguardo, proprio la mancata decisione sul punto ex art. 630 c.p.c da parte del GE all'esito dell'udienza dell'1.2.2024) la dr.ssa Crescentini, rimetteva gli atti al GE dr.
Bonato, il quale, in data 12.03.2025, emetteva l'ordinanza oggi reclamata così decidendo : “il Giudice…respinte le istanze della parte esecutata concede termine di sessanta giorni al creditore procedete per integrare il deposito 567 cpc e fissa per provvedimenti vendita l'udienza del 02.07.2025 ore 10:45”. Co Ciò posto appaiono fondati i motivi di inammissibilità rilevati per violazione del principio del ne bis in idem. Tanto in ragione del fatto che l'oggetto del presente reclamo riguarda le medesime ragioni e fatti oggetto dell'opposizione ex art 615 c.cp., opposizione proposta dalle odierne istanti e poi respinta in data 01/02/2024.
Infatti, la indicata opposizione riguardava la dedotta violazione da parte del creditore procedente del termine di cui all'art 156 disp att.cpc. con rilevata inefficacia del sequestro conservativo in pignoramento e richiesta di estinzione della procedura esecutiva immobiliare RG 135/2022. Tale opposizione era stata poi dichiarata inammissibile con decreto dell' 01/02/2024 (dr.Bonato) per le ragioni in precedenza indicate. Avverso tale decisione alcuna impugnativa è stata mai proposta. Oggi, con il reclamo in esame, essendosi riproposte le medesime questioni già in precedenza decise si è di fatto utilizzato uno strumento con la finalità di far rivalutare istanze non più riesaminabili avendo dovuto la parte attivarsi diversamente per far valere le questioni relative alla istanze di estinzione, utilizzando strumenti a ciò preposti.
In tale contesto può, quindi, ritenersi che il provvedimento che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione, ove non impugnato, produceva un effetto di preclusione alla riproposizione delle stesse ragioni nel presente procedimento ex art 630 cpc. Al contrario, ove il ricorso ex art 630 cpc si fosse fondato su fatti sopravvenuti rispetto alla decisione sull'opposizione e tali da configurare una nuova e autonoma causa di estinzione per inattività, solo in tale ipotesi il reclamo poteva ritenersi ammissibile. Nel caso in esame, al contrario, le ragioni del reclamo, come detto, sono le stesse di quelle oggetto dell'opposizione ex art 615 cpc. Alla luce di tali considerazione il reclamo deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali in favore di ogni parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Rigetta il reclamo
2. Condanna e al pagamento delle spese processuali della Parte_1 Parte_2 presente procedura, spese che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, in favore di ogni parte costituita. Così deciso in Viterbo il 06.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 652/2025 avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 cpc
TRA
(CF: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 con l'Avv. CASANO FABRIZIO Reclamanti E
(CF ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(RM) con l'Avv. VERONI BARBARA Creditore procedente Reclamato
NONCHE'
(CF e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
, CF e P. IVA entrambi con l'avvocato Parte_3 P.IVA_1
Maria Teresa Santangelo, CHE BANCA! con l'avv. Federico Belloni, del Foro di Rieti, fax 0746/252189, CP_3
Creditore intervenuto
Conclusioni: parte reclamante e i resistenti e hanno trasmesso note CP_1 CP_2 scritte contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c., 9 aprile 20251, le odierne reclamanti hanno chiesto a questo Tribunale, di annullare il provvedimento emesso in data 12.3.2025 dal GE di rigetto la dichiarazione di estinzione la procedura esecutiva RGE 135/2022, e di “
1. Dichiarare l'inefficacia del pignoramento per inattività del creditore procedente e l'estinzione del processo esecutivo immobiliare RGE 135/2022 del Tribunale di Viterbo;
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo iscritto alla nota del 02/07/2018, Registro Generale n. 9132 e Registro Particolare n. 6786, riferito all'immobile della IG.ra , sito in Nepi, via Parte_1 degli Orti n. 628, nonché della successiva annotazione trascritta a margine nell'ordinanza di sequestro conservativo alla nota del 26 luglio 2022 Registro Generale n. 12693 e Registro Particolare n. 1124. E condannare alle spese per la relativa procedura di Controparte_1 cancellazione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo.
2. Dichiarare l'inefficacia del pignoramento per inattività del creditore procedente e l'estinzione del processo esecutivo immobiliare RGE 135/2022 del Tribunale di Viterbo;
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo iscritto alla nota del 02/07/2018, Registro Generale n. 9133 e Registro Particolare n. 6787, riferito all'immobile della IG.ra , sito in Nepi, via degli Orti Parte_2
n. 662, nonché della successiva annotazione trascritta a margine nell'ordinanza di sequestro conservativo alla nota del 26 luglio 2022 Registro Generale n. 12694 e Registro Particolare n. 1125. e condannare alle spese per la relativa procedura di Controparte_1 cancellazione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo.
Costituendosi nel presente procedimento le parti e hanno Controparte_1 CP_2 chiesto il rigetto del reclamo in quanto inammissibile oltre che infondato, deducendo, in particolare, quanto alla rilevata inammissibilità (il , il non corretto utilizzo del mezzo CP_1 di impugnativa avendo dovuto le parti procedere ex art. 617 cpc oltre che, (la parte CP_2
[...
la inammissibilità del ricorso per la preclusione esistente nel caso in esame considerando il giudicato sostanzialmente già formatosi in ragione della medesima decisione adottata dal Tribunale sulla medesima questione, decisione mai impugnata. Sulle note trasmesse la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il reclamo è inammissibile.
Giova premettere che in relazione alla istanza di estinzione, le odierne reclamanti in più occasioni avevano avanzato analoghe istanze, segnalandosi, in particolare che: a) le odierne reclamanti in data 30.10.2023, avevano avanzato due istanze di estinzione della procedura esecutiva, ex art. 630 c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 686 c.p.c. in relazione all'art. 156 disp. att. c.p.c.. In relazione a tale procedura, veniva fissata l'udienza del l'1.2.2024 per la discussione (dr.Bonato); b) nel frattempo nella procedura esecutiva la GE (Dott.ssa Crescentini) a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza del 02.11.2023 con provvedimento del 09.11.2023, rinviava la procedura all'udienza 9.5.2024 in attesa delle determinazioni da assumere in merito alle indicate istanze di estinzione e per le quali, come detto, era stata fissata udienza all'01.2.2024; c) nel corsi di tale ultima udienza, fissata sia per la trattazione dell'opposizione all'esecuzione proposta da , sia delle due Parte_2 istanze di estinzione ex art. 630 c.p.c. il giudice (dr. Bonato) rigettava il ricorso in quanto
“..inammissibile costituendo opposizione agli atti 617 cpc e non all'esecuzione 615 cpc trattandosi di asserito mancato rispetto delle norme di rito e non sussistendo il periculum;
non concede la sospensione e concede termine di tre mesi per proporre il giudizio di merito”. Tale provvedimento, giova rilevare, non veniva in alcun modo impugnato dalle debitrici;
d) successivamente all'esito dell'udienza del 9.5.2024 la GE (dr.ssa Crescentini) a fronte della riproposizione delle medesime istanze di estinzione già in precedenza esaminate dal dr. Bonato (lamentando, al tal riguardo, proprio la mancata decisione sul punto ex art. 630 c.p.c da parte del GE all'esito dell'udienza dell'1.2.2024) la dr.ssa Crescentini, rimetteva gli atti al GE dr.
Bonato, il quale, in data 12.03.2025, emetteva l'ordinanza oggi reclamata così decidendo : “il Giudice…respinte le istanze della parte esecutata concede termine di sessanta giorni al creditore procedete per integrare il deposito 567 cpc e fissa per provvedimenti vendita l'udienza del 02.07.2025 ore 10:45”. Co Ciò posto appaiono fondati i motivi di inammissibilità rilevati per violazione del principio del ne bis in idem. Tanto in ragione del fatto che l'oggetto del presente reclamo riguarda le medesime ragioni e fatti oggetto dell'opposizione ex art 615 c.cp., opposizione proposta dalle odierne istanti e poi respinta in data 01/02/2024.
Infatti, la indicata opposizione riguardava la dedotta violazione da parte del creditore procedente del termine di cui all'art 156 disp att.cpc. con rilevata inefficacia del sequestro conservativo in pignoramento e richiesta di estinzione della procedura esecutiva immobiliare RG 135/2022. Tale opposizione era stata poi dichiarata inammissibile con decreto dell' 01/02/2024 (dr.Bonato) per le ragioni in precedenza indicate. Avverso tale decisione alcuna impugnativa è stata mai proposta. Oggi, con il reclamo in esame, essendosi riproposte le medesime questioni già in precedenza decise si è di fatto utilizzato uno strumento con la finalità di far rivalutare istanze non più riesaminabili avendo dovuto la parte attivarsi diversamente per far valere le questioni relative alla istanze di estinzione, utilizzando strumenti a ciò preposti.
In tale contesto può, quindi, ritenersi che il provvedimento che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione, ove non impugnato, produceva un effetto di preclusione alla riproposizione delle stesse ragioni nel presente procedimento ex art 630 cpc. Al contrario, ove il ricorso ex art 630 cpc si fosse fondato su fatti sopravvenuti rispetto alla decisione sull'opposizione e tali da configurare una nuova e autonoma causa di estinzione per inattività, solo in tale ipotesi il reclamo poteva ritenersi ammissibile. Nel caso in esame, al contrario, le ragioni del reclamo, come detto, sono le stesse di quelle oggetto dell'opposizione ex art 615 cpc. Alla luce di tali considerazione il reclamo deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali in favore di ogni parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Rigetta il reclamo
2. Condanna e al pagamento delle spese processuali della Parte_1 Parte_2 presente procedura, spese che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, in favore di ogni parte costituita. Così deciso in Viterbo il 06.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco