Ordinanza cautelare 27 settembre 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Erika Galati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, via Gerolamo Forni, 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
- del decreto del Questore della Provincia di Milano, n. -OMISSIS-del 22 dicembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della ricorrente;
- dell’atto del Prefetto di Milano Ufficio Territoriale del Governo, Prot. -OMISSIS-del 20 aprile 2022, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico della ricorrente;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
nonché per la condanna
dell’amministrazione resistente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 16 giugno 2022 e depositato il successivo 21 giugno, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il 31 dicembre 2021 l’amministrazione procedente ha respinto la sua istanza di volta a ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (perché ella era stata condannata, con sentenza ex art. 444 c.p.p., a due anni di reclusione e a 300,00 euro di multa per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di 4 ragazze che operavano in un centro massaggi) nonché il successivo provvedimento del 10 marzo 2023 con cui la Prefettura ha respinto il proprio ricorso gerarchico.
2. All’udienza camerale del 27 settembre 2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente e all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il proprio ricorso la ricorrente censura il provvedimento impugnato asserendo che l’amministrazione procedente avrebbe applicato un mero automatismo senza considerare né la lunga permanenza sul territorio nazionale né i suoi legami famigliari.
In particolare, la straniera evidenzia che non sarebbe stato adeguatamente valutato che i propri figli residenti in [...]sarebbero maggiorenni e che ella convivrebbe con un cittadino italiano, tra l’altro affetto da una grave patologia -OMISSIS-.
4. Il ricorso infondato.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286 « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
Il precedente art. 4, comma 3, prevede, invece, che « l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « Il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disposto nei confronti di uno straniero condannato per reati direttamente ostativi ai sensi dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998, per i quali la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un'occupazione regolare, dal momento che in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore; l'automatismo del diniego è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati che impongano una valutazione comparativa tra l'interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 maggio 2024, n. 485).
Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie posto che la ricorrente si è limitata ad asserire di convivere con un cittadino italiano affetto da una grave patologia -OMISSIS-; legame, questo, che non può integrare gli estremi di un qualificato rapporto familiare in grado di inficiare il giudizio di pericolosità effettuato dal legislatore.
5. In conclusione, il Collegio reputa che l’ iter motivazionale dell’amministrazione procedente sia immune da censure di ordine logico in quanto fondato sia sulla gravità dei reati commessi sia sulla prevalenza della necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica rispetto all’interesse della straniera di permanere nel territorio nazionale.
6. Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. In virtù delle peculiarità della vicenda il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
TE EL ZZ, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
UC PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | TE EL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.