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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1279 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
23/05/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), difesa dall'Avv. CALCIOLI FILIPPO (c.f. ); P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
, difesa dall'Avv. PAMPHILI LUIGI (c.f. ); P.IVA_2 C.F._2
APPELLATA
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. TANDOI MARIA CP_2 P.IVA_3
CRISTINA (c.f. ), unitamente all'Avv. MAZZOLI C.F._3
GABRIELLA ( ; C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data
29/01/2021 nella causa n. 54607/2019 R.G..
Conclusioni dell'appellante: “1) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, ai sensi degli artt. 283.e 351 c.p.c.;
r.g. n. 1 2) nel merito, in riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale Civile di Roma, oggetto del presente gravame, condannare il terzo chiamato/appellato
[...]
a corrispondere la Controparte_3
somma di 131.100,28 Euro, oltre interessi come richiesti, all' in Parte_2
favore della struttura resistente/appellante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inammissibile o respingere l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 702 bis Parte_3
pronunciata dal Tribunale di Roma in data 24 gennaio 2021 o, comunque, respingere tutte le domande proposte nei confronti dell'
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari Controparte_3 del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP”.
Conclusioni dell'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello CP_2
adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preventiva, dichiarare manifestamente infondata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata e condannare la Parte_1 alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, comma 2, c.p.c; in via principale, rigettare l'appello proposto dalla contro Parte_1
l'impugnata ordinanza del 24/01/2021 e dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002”. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado.”.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata il tribunale di Roma ha condannato la
[...]
” al pagamento in favore della Parte_1 [...]
”, già “ ” della somma di euro 131.100,28, oltre Controparte_4 CP_5 interessi legali dall'1.8.2018 e respinto la domanda della Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_3
; ha quindi compensato le spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
[...]
Tanto in forza dell'obbligo di restituzione in favore della Parte_4
[...] della somma di euro 131.100,28 sancito nella sentenza della Corte di
[...]
Cassazione n. 17587/2018, che aveva definitivamente “caducato il decreto ingiuntivo posto a fondamento della pretesa della “ ”, Parte_1 riconoscendo la legittimazione passiva della
[...]
e non della “ .”. Controparte_3 CP_5
Per il primo giudice il d.l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, trova applicazione non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel regime anteriore alla riforma di cui al Pt_5
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche per quelle successive autorizzate dalle aziende sanitarie locali.
Pertanto la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti, farmacie, medici specialisti e strutture private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la Regione spetta “all'ente “incaricato del pagamento” e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge e che
è proprio quello di ciò incaricato”, nella fattispecie con delibere della Giunta
Regionale del Lazio n. 1761/03 e n. 602 del 9.7.2004 che avevano disposto l'accentramento presso l'azienda ospedaliera “S. Giovanni Addolorata” delle procedure di pagamento e liquidazione delle fatture.
ha proposto Parte_1
appello al quale hanno resistito l' Controparte_1
e la
[...] CP_2
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene un solo articolato motivo che denuncia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza, che pur stabilendo la legittimazione passiva in capo all' ha Controparte_1
rigettato la domanda dell'appellante sull'assunto dell'inesistenza degli accordi di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.
Ritiene la Corte che la domanda di condanna del soggetto effettivamente dotato di legittimazione passiva sia stata irritualmente introdotta nella causa avente un oggetto del tutto diverso, vale a dire l'obbligo di restituzione di somme percepite in esecuzione di r.g. n. 3 una sentenza poi caducata nei gradi di impugnazione.
La chiamata in causa dell' era stata Controparte_1 così illustrata in primo grado dal “Oggi la Controparte_6
struttura resistente si trova nella condizione di essere chiamata alla restituzione di somme legittimamente ad essa spettanti e per tale motivo non può far altro che invocare la chiamata in causa dell , in virtù Controparte_1
dell'ormai consolidata interpretazione fornita dalla Magistratura Civile, come sopra richiamata. Proprio evidenti ragioni di economia processuale impongono la richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio dell , che si formula in Controparte_1
questa sede. Attesa, infatti, la debenza delle somme in questione, ove si restituisse
l'importo all , la struttura sanitaria procederebbe immediatamente ad Controparte_4
incardinare il giudizio nei confronti dell , introducendo un nuovo Controparte_1
procedimento che può essere ovviato proprio con la chiamata in causa del soggetto legittimato passivo, definitivamente individuato dalla Corte di Cassazione con la sentenza invocata dalla controparte a sostegno delle proprie ragioni. Appare infatti innegabile ed immodificabile, a seguito della sentenza di Cassazione n. 17587/2018, versata in atti dalla controparte all'allegato 10, che l' Controparte_1
sia stata individuata quale soggetto passivo dell'azione promossa
[...]
dalla struttura sanitaria e pertanto la chiamata in causa della stessa si rivela più che legittima.”.
Il tribunale, pur ammessa la chiamata in causa, ha poi respinto la domanda di condanna dell' perché il creditore non aveva Controparte_1
documentato il contratto in forza del quale aveva erogato le prestazioni il cui corrispettivo pretendeva in pagamento.
Il motivo di appello rimarca che solo dal 2008 la Regione Lazio aveva dato corso al nuovo sistema introdotto dalla legge regionale n. 4 del 2003 basato sul contratto e che sino ad allora i pagamenti avvenivano sulla base del solo accreditamento (anche solo provvisorio) della struttura, tenuta unicamente al rispetto del budget di spesa ad essa preassegnato.
L contrappone la prescrizione del Controparte_1 credito nella parte eccedente gli euro 1.586,53 posto che l'unico atto interruttivo del 18 febbraio 2016 determinava la sopravvivenza dei credito sorti dopo il 18 aprile 2006 e r.g. n. 4 comunque, nel merito, ribadisce la necessità del contratto nella specie mancante.
Sulla questione della prescrizione il così ha argomentato Parte_1
“L'odierna appellante contestava la prescrizione quinquennale, citando pacifica giurisprudenza sul punto che stabilisce la prescrizione decennale per tali tipi di crediti,
e contestava altresì il compimento della prescrizione, atteso che il conguaglio del 10% delle fatture era divenuto esigibile solo con il completamento dei conteggi da parte della Regione Lazio, avvenuto nel gennaio 2007, data dalla quale il termine prescrizionale poteva iniziare ad essere computato, ed era stato poi interrotto dalla del 18 febbraio 2016, inviata dal proprio per Parte_6 Parte_1
l'interruzione della prescrizione.” (pagg.
3-4 della memoria conclusionale).
Osserva la Corte che il di analisi aveva Parte_1 Pt_1 Parte_1 sostanzialmente affidato all'avverso ricorso in prime cure della la CP_2 allegazione dei suoi crediti che risultavano così descritti “un credito pari ad euro
114.100,91, agendo in giudizio per il recupero dei conguagli del 10% relativi a prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento provvisorio negli anni 2005 e
2006, depositando, a tal fine, n. 12 fatture per l'anno 2005 e n. 12 fatture per l'anno
2006 tutte intestate all' . Parte_7
L'odierna appellante si è limitata a chiedere la chiamata in causa dell'
[...]
sulla quale, in sostanza, “riversare” la condanna già emessa ma Parte_8
Cont poi annullata contro la
Va, in tale quadro, notato che ove anche la prescrizione (di durata decennale) dovesse decorrere dalla data indicata dal Laboratorio (gennaio 2007) la domanda contro l' è stata posta per la prima volta con la notifica della Parte_7
chiamata di terzo del 13 dicembre 2019 ed il credito è quindi prescritto.
Risulta allora evidente l'equivoco dell'appellante che ha ancorato la proposizione della domanda contro il legittimato passivo (del dicembre 2019) all'antecedente Cont instaurazione del giudizio contro la col ricorso per decreto ingiuntivo del 2008. Ma
l'atto interruttivo rivolto ad un soggetto che non era il debitore non interrompe la prescrizione contro l'effettivo debitore.
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e r.g. n. 5 l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore di ciascuna del controparti, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/12/2024.
Il Presidente
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6