Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8844/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 8844/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Napoli al Viale Villa Santa Maria n. 14, presso lo studio dell'Avv. PEZONE VINCENZO (c.f.: dal quale è rappr.to e C.F._1
difeso in virtù di procura in atti.
- Opponente
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to alla Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA MUNICIPIO PAL.SAN GIACOMO 80100 NAPOLI unitamente all'Avv. DI MAURO
NUVOLA (c.f.: ) dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in C.F._2
atti.
- Opposto
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 8.04.2022, il Parte_2
ha depositato ricorso in riassunzione avente ad oggetto l'opposizione
[...]
avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. IS20960051218, con la quale il ingiungeva il pagamento della somma di euro 514,50, a titolo di Controparte_1
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Più precisamente, l'ingiunzione traeva origine dal verbale di accertamento ex art. 14 L.
n. 689/1981 n. VV/17990106851, redatto dalla Polizia Locale U.O. Vomero in data
19.03.2019 alle ore 17:00, che accertava quanto segue: “i bidoni dati in carico al con- dominio sopra descritto da utilizzare per la raccolta dei rifiuti organici erano sul mar- ciapiede di via M. De Vito Piscicelli n. 128 in orario non consentito”.
Il Condominio ha proposto opposizione avverso la predetta ordinanza-ingiunzione di pagamento, ritenendola inammissibile, illegittima, nulla ed infondata in fatto e in dirit- to, ed ha lamentato l'omessa notifica al del verbale di accertamento e Parte_1
contestazione dell'illecito amministrativo, ossia del suo atto presupposto, da cui deriverebbe l'inammissibilità della domanda. Il Condominio ha rilevato infatti che dalla lettura della copia del verbale impugnato, emerge che lo stesso è stato “consegnato” nelle mani di un “condomino” genericamente individuato, tale sig. , da Controparte_2
considerarsi soggetto non legittimato alla ricezione degli atti del , inficiando Parte_1
in tal modo la validità della notifica e determinando la consequenziale nullità dell'atto impugnato.
Il ha, inoltre, eccepito l'infondatezza dell'ingiunzione emessa, non essendo Parte_1
imputabile l'asserita violazione per illecito amministrativo al , quale mero Parte_1
“ente di gestione”, trattandosi di sanzioni conseguenti ad una responsabilità di natura personale e in assenza dell'individuazione dell'effettivo autore.
Infine ha evidenziato l'incompetenza dell'organo che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, non rientrando nei poteri dei Dirigenti quello di emettere ingiunzioni sindacali, stante la competenza esclusiva del Sindaco.
Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della pretesa, evidenziando la circostanza per cui il condominio avrebbe sottoscritto regolare contratto con l'impresa di pulizia Limor
S.r.L., al fine di garantire la pulizia e il corretto spostamento dei contenitori per rifiuti, versando in atti il relativo contratto.
Costituitosi in giudizio, il ha impugnato le avverse pretese, rilevando Controparte_1
la fondatezza della pretesa creditoria del e la piena legittimità Controparte_1
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dell'avviso impugnato.
In diritto, il ha contestato la dedotta “illegittimità ed infondatezza CP_1
dell'ingiunzione di pagamento – mancata regolare notifica dell'atto presupposto” rappresentando che la notifica del verbale risulta assolutamente valida e che gli agenti accertatori hanno correttamente indicato il responsabile della violazione nel Condomi- nio Via M. De Vito Piscicelli e notificato al sig. , in qualità di condomino Controparte_2
presente al momento dell'accertamento.
Ha sostenuto che, ai fini impositivi, rileva solo la puntuale ed esaustiva identificazione del soggetto responsabile della violazione.
Infine, il ha eccepito la piena legittimità dell'operato dell' CP_1 Controparte_3
citando l'art. 44 del Regolamento del per la Gestione del
[...] Controparte_1
Ciclo Integrato, secondo cui “Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari della competenti alle guardie ecologiche volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni con il personale di CP_1
altri enti, preposti alla vigilanza”.
Inoltre ha richiamato l'art. 13 comma 4 del predetto Regolamento che stabilisce, che
“quando il è coinvolto nel conferimento e nella separazione dei rifiuti, allo Parte_1
stesso compete l'osservanza delle disposizioni comunali e delle prescrizioni del gestore del servizio, nonché l'organizzazione del conferimento separato dei rifiuti...”.
Nella fattispecie, il ha rilevato che i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti CP_1
erano stati assegnati in carico al , che è tenuto ad osservare tutte le disposi- Parte_1
zioni regolamentari in materia di conferimento dei rifiuti.
In assenza di istruttoria la causa è stata rinviata alla data del 23.01.2025, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
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L'opposizione è risultata fondata e va, pertanto, accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In tema di sanzioni amministrative, è responsabile di una violazione amministrativa solo
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la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazio- ne.
Infatti, gli art. 2, 3 e 7 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, postulano che autore dell'illecito amministrativo può essere esclusivamente la persona fisica, con esclusione di entità astratte come società o enti in genere (Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2000,
n. 9975), in quanto l'art. 3, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che nelle violazioni in cui sia applicabile una sanzione amministrativa ciascuno sia responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
In tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della Legge 24 novembre 1981,
n. 689, l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della Legge citata (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2000, n. 12497).
Nel caso di specie il verbale (cui rinvia l'ordinanza ingiunzione) contiene un generico richiamo alla violazione delle ordinanze sindacali n.662 del 07 settembre 2018 e n.306 del 6 marzo 2019 sicchè non è dato finanche comprendere quale sia il precetto concre- tamente violato, circostanza da cui trarsi chi possa considerarsene responsabile.
La condotta incriminata oggetto di accertamento risulta, infatti, essere la collocazione sulla strada pubblica dei bidoni per la raccolta differenziata (organico) in orario non consentito;
tuttavia difetta qualsivoglia specifica individuazione della norma incrimina- trice e sanzionatoria, non essendo sufficiente, allo scopo il generico ed indifferenziato richiamo ad ordinanze sindacali.
A ciò si aggiunge la concreta impossibilità, per le ragioni sopra individuate, di individuare il quale soggetto trasgressore di condotte materiali quale quella appena Parte_1
individuata.
Le ragioni di cui sopra conducono all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese di Controparte_1
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lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
IS20960051218, con la quale il ha ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di euro 514,50, a titolo di sanzione amministrativa, per l'asserita violazione dell'ordinanza sindacale n. 662/2018 e n.306/ 2019, recante “Disposizioni urgenti per ridurre le criticità del ciclo dei rifiuti”;
• Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del rico- Controparte_1
rente condominio che si liquidano in euro 600,00 per onorari, oltre rimborso for- fettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, spese esenti docu- mentate, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi an- tistatario.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 30 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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