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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 991/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
DO UD, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5939/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
RI - CF_RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 RI ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TYXIPRN00318 IRES-ALTRO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. TYXIPRN00318 IVA-ALTRO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. TYXIPRN00318 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate in data 25.07.2025, depositato il 06.08.2025, RI ha impugnato la intimazione di pagamento n. TYXIPRN00318/2025, notificata in data 30/05/2025, emessa per complessivi € 13.011,50, a titolo di IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi per l'annualità di imposta
2014.
Si rassegna che, alla stregua della motivazione dell'atto impugnato, lo stesso sarebbe stato emesso in relazione ad iscrizione a ruolo conseguente alla sentenza n. 1397/10/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di RI, all'esito del giudizio sull'avviso di accertamento n. TYX04H103006/2017 per l'anno 2014 emesso nei confronti della società “Società_1
S.r.l.”, di cui il ricorrente era rappresentante legale e amministratore.
Ciò premesso, è stata argomentata la illegittimità e/o infondatezza dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché la non debenza da parte del contribuente degli importi pretesi a titolo di imposte, sanzioni e interessi per l'annualità 2014, per insussistenza di responsabilità diretta e personale.
Si è evidenziata, a tal fine, la natura di società a responsabilità limitata della “Società_1
S.r.l.”, argomentando quindi dall'articolo 2462 c.c. la insussistenza di una responsabilità diretta dell'amministratore per le obbligazioni tributarie societarie, delle quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Si è inoltre rilevata l'inapplicabilità dell'articolo 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto operante sulla scorta di presupposti e di un iter procedimentale ad hoc, qui non presenti, nonché, in ogni caso, solo per le II.DD.
(escluse IVA e sanzioni).
Con distrazione delle spese.
In data 19.11.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha rassegnato che l'intimazione è intestata alla società di capitali ed è stata notificata al ricorrente non in quanto personalmente iscritto a ruolo ma in quanto legale rappresentante della società stessa. Ha quindi specificato che nessuna iscrizione a ruolo quale coobbligato solidale sussiste nei confronti del ricorrente. E' stato chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Deve premettersi che non sono stati prodotti né l'avviso di accertamento da cui origina la vicenda né la sentenza che è stata emessa all'esito della relativa impugnazione e che motiva l'intimazione. Ciò consente una lettura incompleta della complessiva vicenda sottostante.
Ciò posto, va comunque rilevato che la stessa AE, nelle proprie controdeduzioni, ha dato conto della circostanza che l'indicazione del RI quale destinatario dell'intimazione di pagamento impugnata è stata operata dall'Amministrazione Fiscale ai soli fini della individuazione del destinatario della notifica dell'atto ma non sul presupposto di una responsabilità del ricorrente per il debito fiscale intimato, non sussistendo alcuna iscrizione a ruolo a suo carico per il debito de quo.
Orbene, deve tuttavia notarsi che, nonostante quanto rassegnato e riconosciuto dall'AE, dal tenore letterale dell'intimazione di pagamento consta che la stessa è stata emessa sia nei confronti della società che nei confronti di RI e, per quest'ultimo, tanto nella qualità di rappresentante legale quanto, altresì, “nella qualità di autore della violazione”. Non pare dunque che RI sia rimasto individuato quale mero destinatario della notifica dell'atto per la propria qualità di rappresentante legale, quanto piuttosto come responsabile del debito fiscale intimato.
Ciò posto, deve convenirsi che, al di fuori di ipotesi specifiche qui non ravvisabili, per il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta operante per le società di capitali, dei debiti sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.
Va rammentato, inoltre, che la disciplina di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 opera in modo eccezionale rispetto al principio della separazione patrimoniale perfetta proprio delle società di capitali e si applica solo a specifiche condizioni.
La norma prevede infatti che dei debiti tributari relativi alle imposte sui redditi (non dunque altre imposte) dovute per il periodo della liquidazione e per quelle anteriori, rispondono personalmente i liquidatori (ove questi in fase di liquidazione abbiano provveduto a soddisfare crediti di ordine inferiore a quelli tributari, ovvero abbiano assegnato beni a soci o associati senza aver soddisfatto prima i crediti medesimi), nonché gli amministratori (laddove, in presenza di una causa di scioglimento, non abbiano provveduto alla messa in liquidazione della società con nomina dei liquidatori, ovvero abbiano commesso nel biennio antecedente alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione o atti di occultamento di attività sociali) nonché infine agli stessi soci (limitatamente al denaro e ai beni da questi ricevuti dagli amministratori nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, ed ai beni ricevuti dal liquidatore durante il tempo della liquidazione).
Sul punto, la SC ha reiteratamente affermato che “la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell'integrazione delle distinte fattispecie previste dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche […], è responsabilità per obbligazione propria “ex lege” (per gli organi, in base agli artt. 1176 e
1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese” (cfr. Cass. n. 7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019,
17020/2019. Da ultimo Cass. ord. 15580/24, con richiamo a SU 32790/23).
Nel caso che occupa, oltre al fatto che sono state intimate imposte ulteriori a quelle sui redditi, non pare che si verta nel contesto di cui alla norma citata.
D'altro canto, come anticipato, la sentenza citata nell'intimazione, così come l'avviso di accertamento prodromico, non sono stati prodotti e la stessa AE ha riconosciuto, nelle proprie controdeduzioni, che non
è stata operata alcuna iscrizione a ruolo nei confronti del ricorrente.
Tutto ciò premesso, ritiene il collegio che l'intimazione impugnata debba ritenersi illegittima nella parte in cui si riferisce alla responsabilità diretta del ricorrente (deve ritenersene infatti la perdurante legittimità nei confronti della società).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato con riferimento alla diretta responsabilità di RI nella qualità di autore della violazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge e CU, ove assolto, da distrarsi al difensore.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
DO UD, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5939/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
RI - CF_RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 RI ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TYXIPRN00318 IRES-ALTRO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. TYXIPRN00318 IVA-ALTRO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. TYXIPRN00318 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate in data 25.07.2025, depositato il 06.08.2025, RI ha impugnato la intimazione di pagamento n. TYXIPRN00318/2025, notificata in data 30/05/2025, emessa per complessivi € 13.011,50, a titolo di IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi per l'annualità di imposta
2014.
Si rassegna che, alla stregua della motivazione dell'atto impugnato, lo stesso sarebbe stato emesso in relazione ad iscrizione a ruolo conseguente alla sentenza n. 1397/10/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di RI, all'esito del giudizio sull'avviso di accertamento n. TYX04H103006/2017 per l'anno 2014 emesso nei confronti della società “Società_1
S.r.l.”, di cui il ricorrente era rappresentante legale e amministratore.
Ciò premesso, è stata argomentata la illegittimità e/o infondatezza dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché la non debenza da parte del contribuente degli importi pretesi a titolo di imposte, sanzioni e interessi per l'annualità 2014, per insussistenza di responsabilità diretta e personale.
Si è evidenziata, a tal fine, la natura di società a responsabilità limitata della “Società_1
S.r.l.”, argomentando quindi dall'articolo 2462 c.c. la insussistenza di una responsabilità diretta dell'amministratore per le obbligazioni tributarie societarie, delle quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Si è inoltre rilevata l'inapplicabilità dell'articolo 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto operante sulla scorta di presupposti e di un iter procedimentale ad hoc, qui non presenti, nonché, in ogni caso, solo per le II.DD.
(escluse IVA e sanzioni).
Con distrazione delle spese.
In data 19.11.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha rassegnato che l'intimazione è intestata alla società di capitali ed è stata notificata al ricorrente non in quanto personalmente iscritto a ruolo ma in quanto legale rappresentante della società stessa. Ha quindi specificato che nessuna iscrizione a ruolo quale coobbligato solidale sussiste nei confronti del ricorrente. E' stato chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Deve premettersi che non sono stati prodotti né l'avviso di accertamento da cui origina la vicenda né la sentenza che è stata emessa all'esito della relativa impugnazione e che motiva l'intimazione. Ciò consente una lettura incompleta della complessiva vicenda sottostante.
Ciò posto, va comunque rilevato che la stessa AE, nelle proprie controdeduzioni, ha dato conto della circostanza che l'indicazione del RI quale destinatario dell'intimazione di pagamento impugnata è stata operata dall'Amministrazione Fiscale ai soli fini della individuazione del destinatario della notifica dell'atto ma non sul presupposto di una responsabilità del ricorrente per il debito fiscale intimato, non sussistendo alcuna iscrizione a ruolo a suo carico per il debito de quo.
Orbene, deve tuttavia notarsi che, nonostante quanto rassegnato e riconosciuto dall'AE, dal tenore letterale dell'intimazione di pagamento consta che la stessa è stata emessa sia nei confronti della società che nei confronti di RI e, per quest'ultimo, tanto nella qualità di rappresentante legale quanto, altresì, “nella qualità di autore della violazione”. Non pare dunque che RI sia rimasto individuato quale mero destinatario della notifica dell'atto per la propria qualità di rappresentante legale, quanto piuttosto come responsabile del debito fiscale intimato.
Ciò posto, deve convenirsi che, al di fuori di ipotesi specifiche qui non ravvisabili, per il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta operante per le società di capitali, dei debiti sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.
Va rammentato, inoltre, che la disciplina di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 opera in modo eccezionale rispetto al principio della separazione patrimoniale perfetta proprio delle società di capitali e si applica solo a specifiche condizioni.
La norma prevede infatti che dei debiti tributari relativi alle imposte sui redditi (non dunque altre imposte) dovute per il periodo della liquidazione e per quelle anteriori, rispondono personalmente i liquidatori (ove questi in fase di liquidazione abbiano provveduto a soddisfare crediti di ordine inferiore a quelli tributari, ovvero abbiano assegnato beni a soci o associati senza aver soddisfatto prima i crediti medesimi), nonché gli amministratori (laddove, in presenza di una causa di scioglimento, non abbiano provveduto alla messa in liquidazione della società con nomina dei liquidatori, ovvero abbiano commesso nel biennio antecedente alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione o atti di occultamento di attività sociali) nonché infine agli stessi soci (limitatamente al denaro e ai beni da questi ricevuti dagli amministratori nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, ed ai beni ricevuti dal liquidatore durante il tempo della liquidazione).
Sul punto, la SC ha reiteratamente affermato che “la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell'integrazione delle distinte fattispecie previste dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche […], è responsabilità per obbligazione propria “ex lege” (per gli organi, in base agli artt. 1176 e
1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese” (cfr. Cass. n. 7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019,
17020/2019. Da ultimo Cass. ord. 15580/24, con richiamo a SU 32790/23).
Nel caso che occupa, oltre al fatto che sono state intimate imposte ulteriori a quelle sui redditi, non pare che si verta nel contesto di cui alla norma citata.
D'altro canto, come anticipato, la sentenza citata nell'intimazione, così come l'avviso di accertamento prodromico, non sono stati prodotti e la stessa AE ha riconosciuto, nelle proprie controdeduzioni, che non
è stata operata alcuna iscrizione a ruolo nei confronti del ricorrente.
Tutto ciò premesso, ritiene il collegio che l'intimazione impugnata debba ritenersi illegittima nella parte in cui si riferisce alla responsabilità diretta del ricorrente (deve ritenersene infatti la perdurante legittimità nei confronti della società).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato con riferimento alla diretta responsabilità di RI nella qualità di autore della violazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge e CU, ove assolto, da distrarsi al difensore.