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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 15239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 15239/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAGLIANO GIULIO, in virtù Pt_1 Parte_2 di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] residente in [...] Controparte_1 convenuto – contumace
e nata a [...] il [...] residente in [...]
Monginevro n. 195 litisconsorte – contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo del 3.9.2024
Per parte resistente - contumace
Per il PM: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.09.2024, parte ricorrente, , , ha Pt_1 Parte_2 adito il Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del
Tribunale di Cuneo n. 435/2022, pubblicata il 11.05.2022 nel procedimento avente r.g. 2201/2020.
Nello specifico, parte ricorrente ha chiesto, in via principale, formulando anche istanze istruttorie, revocarsi la previsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . In Persona_1 subordine, ha chiesto disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
(di anni 30, ancora iscritto a un percorso di studi di laurea triennale e privo di occupazione
[...] lavorativa). In via di ulteriore subordine, ha chiesto quantificarsi la misura del mantenimento in favore del figlio, ponendo il relativo onere in capo agli ascendenti.
Con decreto del 24.9.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al 15.1.2025.
All'udienza del 15.1.2025, dinanzi al Giudice Relatore, è comparsa parte ricorrente, unitamente al proprio difensore;
parte ricorrente, invece, non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza, tenuto conto anche della rinuncia, da parte di parte ricorrente, alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, giova premettere come sia stato correttamente instaurato il contraddittorio, individuando come soggetti legittimati passivi sia il signor sia la NO , CP_3 CP_2 alla luce della pacifica giurisprudenza che si è formata in materia e dalla quale questo Tribunale non intende discostarsi.
Invero, nel caso di specie, la sentenza n. 435/2022 del Tribunale di Cuneo, oltre a dichiarare il divorzio dei ricorrenti, disponeva che “ , corrispondesse a CP_3 Parte_2 Per_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo
[...] gli indici Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento”,” (doc. n. 1 – copia autentica sentenza divorzio). Giusto è, quindi, l'aver instaurato il contraddittorio nei confronti sia del figlio CP_3
(convenuto) sia della NO (litisconsorte necessario) giacché come emerge dagli atti
[...] CP_2 processuali hanno residenza e vivono allo stesso indirizzo in Torino alla via Monginevro n. 195.
Sul tema, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, è pacifica nel senso che “L'art. 337 - septies c.c. dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
“salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Anche questo Tribunale, in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte (cfr. con riferimento alla legittimazione passiva del figlio: Cass. 11320/2005; Cass. 4296/2012; Cass. 22951/2012; Cass.
359/2014; Cass. 18869/2014, cfr. Cass. 359/2014; Cass. 921/2014; Cass. 1805/2014; cfr. con riferimento alla natura di litisconsorte del genitore: Tribunale di Torino, VII sezione civile, decreto
11.04.2016), continua a ritenere che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussista fintanto che il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore (decreto emanato dalla sez.
VII del Tribunale di Torino in data 11 aprile 2016). Nel caso di specie, il signor CP_3
Con riferimento all'attività istruttoria, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita. Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
Le circostanze, poste dal ricorrente a fondamento della propria domanda, sono da ritenersi provate in quanto non contestate.
Invero le parti convenute, alle quali è stato ritualmente notificato il decreto di fissazione della data di udienza per la comparizione personale all'udienza del 15.1.2025 non si sono costitute né sono comparse (come invece è avvenuto dinanzi al Tribunale di Cuneo, laddove nell'ordinanza di incompetenza del 29.8.2024 si legge “Rilevato che il non si è costituito, ma si è Persona_1 costituita la sig ecce-pendo la incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo in CP_2 favore del Tribunale di Torino per essere in Torino la residenza sua (e del figlio)”, nonostante la ritualità della notifica.
La parte ricorrente pone a fondamento della domanda principale di revoca del contributo al mantenimento la circostanza che il sig. ha compiuto 30 anni lo scorso 9 dicembre e Persona_1 per quanto noto al padre, risulta ancora iscritto all'Università di Torino ove da anni sta Per_1 tentando di conseguire una laurea triennale. Gli risulta che risulta privo di occupazione e, Per_1 soprattutto, non ne ricerca alcuna ormai da anni.
Invero, la Suprema Corte, sulla problematica relativa alla definizione dei confini tra il diritto al mantenimento della prole maggiorenne e dello speculare obbligo a carico del genitore a continuare a farsi carico di tale obbligo, ha riaffermato il principio di auto-responsabilità del figlio ed ha confermato il proprio nuovo orientamento in tema di onere probatorio (Cass. Ordinanza n.
17183/2020).
Con riguardo al primo profilo, secondo la Suprema Corte, “… la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (in senso conforme, Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. civ. 22 giugno 2016, n. 12952). Tale obbligo a carico del genitore, secondo la Suprema Corte, non può protrarsi sine die, giacché esso “non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto” (in senso analogo, cfr. Cass. civ., 22 giugno 2016, n.
12952). Ancor più recentemente la Corte regolatrice è tornata a pronunciarsi in tema di riparto dell'onere probatorio in tema di revisione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, statuendo che: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”
(Cassazione civile sez. I - 20/09/2023, n. 26875).
È un dovere del figlio la ricerca, comunque, dell'autosufficienza economica;
questi, in attesa di realizzare le sue aspirazioni, ha il dovere di impegnarsi diligentemente nella ricerca di un lavoro, affinché possa assicurarsi un sostentamento autonomo.
La Suprema Corte, inoltre, individua, quale ulteriore criterio ai fini della valutazione della sussistenza o meno del diritto al mantenimento, l'età al raggiungimento della quale cessa l'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, precisando che i “i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento sono integrati dall'età del figlio “destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” nonché dall'impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro da parte del figlio. La medesima sentenza afferma che “il figlio di genitori divorziati […] abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre (Cass. Civ.
7 ottobre 2022,n. 29264). E ancora secondo la suprema Corte, il diritto al mantenimento “ … si estingue con l'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, le quali, così come la capacità lavorativa, si conseguono al raggiungimento della maggiore età, quando si presume appunto raggiunta l'autonomia, salva la prova a carico del richiedente delle condizioni che giustificano, al contrario, il permanere di tale obbligo. … Il Giudice del merito è tenuto a valutare, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni … “ (cfr. da ultimo Cass. 358/23).
Vi sono, tuttavia, alcune situazioni di tutela che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non autosufficiente: una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, la prosecuzione degli studi ultra-liceali in modo proficuo, da cui si desuma un iter ancora in corso di svolgimento finalizzato alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, dimostrando effettivo impegno ed adeguati risultati;
l'essere trascorso un lasso di tempo breve dopo il conseguimento del titolo di studio durante il quale il figlio si sia adoperato nella ricerca di un lavoro;
la mancanza di un qualsiasi lavoro dopo avere effettuato tutti i tentativi di ricerca.
Con riguardo al secondo profilo, la Corte individua rilevanti conseguenze sul piano dell'onere probatorio in quanto - con il raggiungimento della maggiore età - si verifica una presunzione di idoneità al reddito e, dunque, di autonomia e tale presunzione può essere vinta dal figlio maggiorenne non autosufficiente dimostrando la sussistenza delle circostanze sopra richiamate, che giustificano, al contrario, il permanere del diritto di essere mantenuto dal genitore: “ è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica, che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro (cfr. Cass, ordinanza n. 17183/2020 e Cass. 29779/2020). In altri termini, stante la correlazione tra la funzione educativo-formativa e l'obbligo di mantenimento, quest'ultimo non può che essere connesso alla “concreta condotta di impegno nella personale formazione, o, dove terminata, nella ricerca di un impiego”. Si chiede, dunque, al figlio, dopo avere efficacemente concluso il percorso di studi, di attivarsi per cercare un'occupazione e rendersi economicamente autosufficiente, secondo il principio di auto-responsabilità, contemperando le ambizioni personali con le condizioni concrete del mercato del lavoro. Ed è suo onere, in sede processuale, offrire la prova di tale diligente impegno nello studio ovvero nella ricerca del lavoro.
Ciò è, prosegue la motivazione della richiamata ordinanza, coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass.
25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n.
486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008,
n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Tornando al caso in esame, appare evidente, in conclusione, la perfetta inscrivibilità della situazione del caso che ci occupa nel novero dell'orientamento pretorio ormai consolidato in tema di revoca del contributo al mantenimento al figlio ampiamente maggiorenne: infatti, il signor ha Persona_1 compito gli anni 30 e non ha assolto l' onere probatorio di dimostrare l'incolpevole disoccupazione, avendo le parti convenuta e litisconsorte deciso di non partecipare al presente procedimento.
Sussistono, quindi, i presupposti di fatto e di diritto per revoca l'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di pronuncia di divorzio tra i genitori con la sentenza n. 453/2022 pubblicata il
11/05/2022 RG n. 2201/2020 dal Tribunale di Cuneo.
Quanto alle spese, nulla si dispone, non essendosi la parte convenuta opposta alla domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 453/2022 pubblicata il 11/05/2022 RG n.
2201/2020 dal Tribunale di Cuneo,
Revoca l'assegno di mantenimento che il signor , è tenuto a CP_3 Parte_2 corrispondere al figlio , a titolo di concorso nel suo mantenimento, con decorrenza Persona_1 dal deposito del ricorso.
Conferma nel resto.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 7 marzo 2025 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto
Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 15239/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAGLIANO GIULIO, in virtù Pt_1 Parte_2 di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] residente in [...] Controparte_1 convenuto – contumace
e nata a [...] il [...] residente in [...]
Monginevro n. 195 litisconsorte – contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo del 3.9.2024
Per parte resistente - contumace
Per il PM: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.09.2024, parte ricorrente, , , ha Pt_1 Parte_2 adito il Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del
Tribunale di Cuneo n. 435/2022, pubblicata il 11.05.2022 nel procedimento avente r.g. 2201/2020.
Nello specifico, parte ricorrente ha chiesto, in via principale, formulando anche istanze istruttorie, revocarsi la previsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . In Persona_1 subordine, ha chiesto disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
(di anni 30, ancora iscritto a un percorso di studi di laurea triennale e privo di occupazione
[...] lavorativa). In via di ulteriore subordine, ha chiesto quantificarsi la misura del mantenimento in favore del figlio, ponendo il relativo onere in capo agli ascendenti.
Con decreto del 24.9.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al 15.1.2025.
All'udienza del 15.1.2025, dinanzi al Giudice Relatore, è comparsa parte ricorrente, unitamente al proprio difensore;
parte ricorrente, invece, non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza, tenuto conto anche della rinuncia, da parte di parte ricorrente, alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, giova premettere come sia stato correttamente instaurato il contraddittorio, individuando come soggetti legittimati passivi sia il signor sia la NO , CP_3 CP_2 alla luce della pacifica giurisprudenza che si è formata in materia e dalla quale questo Tribunale non intende discostarsi.
Invero, nel caso di specie, la sentenza n. 435/2022 del Tribunale di Cuneo, oltre a dichiarare il divorzio dei ricorrenti, disponeva che “ , corrispondesse a CP_3 Parte_2 Per_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo
[...] gli indici Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento”,” (doc. n. 1 – copia autentica sentenza divorzio). Giusto è, quindi, l'aver instaurato il contraddittorio nei confronti sia del figlio CP_3
(convenuto) sia della NO (litisconsorte necessario) giacché come emerge dagli atti
[...] CP_2 processuali hanno residenza e vivono allo stesso indirizzo in Torino alla via Monginevro n. 195.
Sul tema, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, è pacifica nel senso che “L'art. 337 - septies c.c. dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
“salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Anche questo Tribunale, in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte (cfr. con riferimento alla legittimazione passiva del figlio: Cass. 11320/2005; Cass. 4296/2012; Cass. 22951/2012; Cass.
359/2014; Cass. 18869/2014, cfr. Cass. 359/2014; Cass. 921/2014; Cass. 1805/2014; cfr. con riferimento alla natura di litisconsorte del genitore: Tribunale di Torino, VII sezione civile, decreto
11.04.2016), continua a ritenere che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussista fintanto che il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore (decreto emanato dalla sez.
VII del Tribunale di Torino in data 11 aprile 2016). Nel caso di specie, il signor CP_3
Con riferimento all'attività istruttoria, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita. Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
Le circostanze, poste dal ricorrente a fondamento della propria domanda, sono da ritenersi provate in quanto non contestate.
Invero le parti convenute, alle quali è stato ritualmente notificato il decreto di fissazione della data di udienza per la comparizione personale all'udienza del 15.1.2025 non si sono costitute né sono comparse (come invece è avvenuto dinanzi al Tribunale di Cuneo, laddove nell'ordinanza di incompetenza del 29.8.2024 si legge “Rilevato che il non si è costituito, ma si è Persona_1 costituita la sig ecce-pendo la incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo in CP_2 favore del Tribunale di Torino per essere in Torino la residenza sua (e del figlio)”, nonostante la ritualità della notifica.
La parte ricorrente pone a fondamento della domanda principale di revoca del contributo al mantenimento la circostanza che il sig. ha compiuto 30 anni lo scorso 9 dicembre e Persona_1 per quanto noto al padre, risulta ancora iscritto all'Università di Torino ove da anni sta Per_1 tentando di conseguire una laurea triennale. Gli risulta che risulta privo di occupazione e, Per_1 soprattutto, non ne ricerca alcuna ormai da anni.
Invero, la Suprema Corte, sulla problematica relativa alla definizione dei confini tra il diritto al mantenimento della prole maggiorenne e dello speculare obbligo a carico del genitore a continuare a farsi carico di tale obbligo, ha riaffermato il principio di auto-responsabilità del figlio ed ha confermato il proprio nuovo orientamento in tema di onere probatorio (Cass. Ordinanza n.
17183/2020).
Con riguardo al primo profilo, secondo la Suprema Corte, “… la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (in senso conforme, Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. civ. 22 giugno 2016, n. 12952). Tale obbligo a carico del genitore, secondo la Suprema Corte, non può protrarsi sine die, giacché esso “non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto” (in senso analogo, cfr. Cass. civ., 22 giugno 2016, n.
12952). Ancor più recentemente la Corte regolatrice è tornata a pronunciarsi in tema di riparto dell'onere probatorio in tema di revisione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, statuendo che: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”
(Cassazione civile sez. I - 20/09/2023, n. 26875).
È un dovere del figlio la ricerca, comunque, dell'autosufficienza economica;
questi, in attesa di realizzare le sue aspirazioni, ha il dovere di impegnarsi diligentemente nella ricerca di un lavoro, affinché possa assicurarsi un sostentamento autonomo.
La Suprema Corte, inoltre, individua, quale ulteriore criterio ai fini della valutazione della sussistenza o meno del diritto al mantenimento, l'età al raggiungimento della quale cessa l'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, precisando che i “i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento sono integrati dall'età del figlio “destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” nonché dall'impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro da parte del figlio. La medesima sentenza afferma che “il figlio di genitori divorziati […] abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre (Cass. Civ.
7 ottobre 2022,n. 29264). E ancora secondo la suprema Corte, il diritto al mantenimento “ … si estingue con l'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, le quali, così come la capacità lavorativa, si conseguono al raggiungimento della maggiore età, quando si presume appunto raggiunta l'autonomia, salva la prova a carico del richiedente delle condizioni che giustificano, al contrario, il permanere di tale obbligo. … Il Giudice del merito è tenuto a valutare, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni … “ (cfr. da ultimo Cass. 358/23).
Vi sono, tuttavia, alcune situazioni di tutela che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non autosufficiente: una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, la prosecuzione degli studi ultra-liceali in modo proficuo, da cui si desuma un iter ancora in corso di svolgimento finalizzato alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, dimostrando effettivo impegno ed adeguati risultati;
l'essere trascorso un lasso di tempo breve dopo il conseguimento del titolo di studio durante il quale il figlio si sia adoperato nella ricerca di un lavoro;
la mancanza di un qualsiasi lavoro dopo avere effettuato tutti i tentativi di ricerca.
Con riguardo al secondo profilo, la Corte individua rilevanti conseguenze sul piano dell'onere probatorio in quanto - con il raggiungimento della maggiore età - si verifica una presunzione di idoneità al reddito e, dunque, di autonomia e tale presunzione può essere vinta dal figlio maggiorenne non autosufficiente dimostrando la sussistenza delle circostanze sopra richiamate, che giustificano, al contrario, il permanere del diritto di essere mantenuto dal genitore: “ è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica, che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro (cfr. Cass, ordinanza n. 17183/2020 e Cass. 29779/2020). In altri termini, stante la correlazione tra la funzione educativo-formativa e l'obbligo di mantenimento, quest'ultimo non può che essere connesso alla “concreta condotta di impegno nella personale formazione, o, dove terminata, nella ricerca di un impiego”. Si chiede, dunque, al figlio, dopo avere efficacemente concluso il percorso di studi, di attivarsi per cercare un'occupazione e rendersi economicamente autosufficiente, secondo il principio di auto-responsabilità, contemperando le ambizioni personali con le condizioni concrete del mercato del lavoro. Ed è suo onere, in sede processuale, offrire la prova di tale diligente impegno nello studio ovvero nella ricerca del lavoro.
Ciò è, prosegue la motivazione della richiamata ordinanza, coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass.
25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n.
486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008,
n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Tornando al caso in esame, appare evidente, in conclusione, la perfetta inscrivibilità della situazione del caso che ci occupa nel novero dell'orientamento pretorio ormai consolidato in tema di revoca del contributo al mantenimento al figlio ampiamente maggiorenne: infatti, il signor ha Persona_1 compito gli anni 30 e non ha assolto l' onere probatorio di dimostrare l'incolpevole disoccupazione, avendo le parti convenuta e litisconsorte deciso di non partecipare al presente procedimento.
Sussistono, quindi, i presupposti di fatto e di diritto per revoca l'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di pronuncia di divorzio tra i genitori con la sentenza n. 453/2022 pubblicata il
11/05/2022 RG n. 2201/2020 dal Tribunale di Cuneo.
Quanto alle spese, nulla si dispone, non essendosi la parte convenuta opposta alla domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 453/2022 pubblicata il 11/05/2022 RG n.
2201/2020 dal Tribunale di Cuneo,
Revoca l'assegno di mantenimento che il signor , è tenuto a CP_3 Parte_2 corrispondere al figlio , a titolo di concorso nel suo mantenimento, con decorrenza Persona_1 dal deposito del ricorso.
Conferma nel resto.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 7 marzo 2025 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto
Tetamo
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