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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 815/2024 R.G. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Rieti, Via Arco dei Parte_1 C.F._1
Ciechi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Carla AMADEI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrente contro
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, Via Controparte_1 C.F._2
Contigliano n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mariella Cari che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.7.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_2
08.12.1991, in Castelli (TE), trascritto nel Registro di Stato Civile del detto Comune (atto n. 10, Parte
II, Serie A, Anno 1991).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio sono nate in data 04/09/1994 ed Per_1
in data 16/09/1997; l'ultimo domicilio coniugale eletto è stato in Rieti, Largo Iacoboni CP_2
pagina 1 di 3 n. 15/C , in immobile già in piena proprietà esclusiva del ricorrente;
negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità
caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
con decreto n. cron.
5889/2016, pronunciato il 15-17.11.2016, il Tribunale di Rieti ha omologato la separazione tra i coniugi;
le condizioni omologate sono state puntualmente eseguite dalle parti, le quali, a partire dal
01.09.2015, hanno cessato la convivenza che da allora non è più ripresa.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito aderendo alla domanda di divorzio ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa chiedendo soprattutto la conferma dell'obbligo paterno di corrispondere in favore della figlia a titolo di contributo per il mantenimento, la somma CP_2 di € 400 e la contribuzione alle spese straordinarie.
Alla udienza del 2.12.2024 le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
l'assegno di mantenimento corrisposto alla madre per la figlia viene ridotto ad euro 150 CP_2 mensili, con decorrenza dal seguente mese (dicembre 2024) e verrà corrisposto fino al mese di
dicembre 2025;
il signor rinuncia alla richiesta di restituzione degli arretrati corrisposti dalla data Parte_1
della domanda.
spese di lite compensate.
Il giudice istruttore si è riservato di riferire al collegio per la decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., avendovi i difensori delle parti concordemente rinunciato.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
pagina 2 di 3 definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 815/2024 promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
l'08.12.1991, in Castelli (TE), trascritto nel Registro di Stato Civile del detto Comune CP_1
(atto n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1991);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dispone che l'assegno di mantenimento corrisposto da a per la figlia Parte_1 Controparte_1
venga ridotto ad euro 150 mensili, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e verrà CP_2
corrisposto fino al mese di dicembre 2025;
- dà atto che il signor rinuncia alla richiesta di restituzione degli arretrati corrisposti Parte_1 dalla data della domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 815/2024 R.G. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Rieti, Via Arco dei Parte_1 C.F._1
Ciechi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Carla AMADEI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrente contro
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, Via Controparte_1 C.F._2
Contigliano n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mariella Cari che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.7.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_2
08.12.1991, in Castelli (TE), trascritto nel Registro di Stato Civile del detto Comune (atto n. 10, Parte
II, Serie A, Anno 1991).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio sono nate in data 04/09/1994 ed Per_1
in data 16/09/1997; l'ultimo domicilio coniugale eletto è stato in Rieti, Largo Iacoboni CP_2
pagina 1 di 3 n. 15/C , in immobile già in piena proprietà esclusiva del ricorrente;
negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità
caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
con decreto n. cron.
5889/2016, pronunciato il 15-17.11.2016, il Tribunale di Rieti ha omologato la separazione tra i coniugi;
le condizioni omologate sono state puntualmente eseguite dalle parti, le quali, a partire dal
01.09.2015, hanno cessato la convivenza che da allora non è più ripresa.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito aderendo alla domanda di divorzio ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa chiedendo soprattutto la conferma dell'obbligo paterno di corrispondere in favore della figlia a titolo di contributo per il mantenimento, la somma CP_2 di € 400 e la contribuzione alle spese straordinarie.
Alla udienza del 2.12.2024 le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
l'assegno di mantenimento corrisposto alla madre per la figlia viene ridotto ad euro 150 CP_2 mensili, con decorrenza dal seguente mese (dicembre 2024) e verrà corrisposto fino al mese di
dicembre 2025;
il signor rinuncia alla richiesta di restituzione degli arretrati corrisposti dalla data Parte_1
della domanda.
spese di lite compensate.
Il giudice istruttore si è riservato di riferire al collegio per la decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., avendovi i difensori delle parti concordemente rinunciato.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
pagina 2 di 3 definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 815/2024 promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
l'08.12.1991, in Castelli (TE), trascritto nel Registro di Stato Civile del detto Comune CP_1
(atto n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1991);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dispone che l'assegno di mantenimento corrisposto da a per la figlia Parte_1 Controparte_1
venga ridotto ad euro 150 mensili, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e verrà CP_2
corrisposto fino al mese di dicembre 2025;
- dà atto che il signor rinuncia alla richiesta di restituzione degli arretrati corrisposti Parte_1 dalla data della domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
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