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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Responsabilità
Sigg.ri: professionale
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile r.g. n. 523/2022 promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e con l'avv. Veneziano Vincenzo Parte_2
APPELLANTI
contro
con l'avv. Bertino Lorenzo CP_1
APPELLATA
pagina 1 di 7 In punto appello sentenza del Tribunale di Bergamo, terza sezione civile,
n.702/2022 pubblicata il 22.3.2022
Conclusioni per gli appellanti
In via principale, riformare la sentenza appellata e per l'effetto ritenere e
dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra , per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, sia in relazione alla domanda risarcitoria che a
quella restitutoria dalla medesima spiegate in primo grado, in quanto
infondate in fatto e in diritto, con pieno diritto di a ripetere Pt_1
quanto versato in forza della sentenza appellata;
In ogni caso, con vittoria di spese (inclusa quella di CTU espletata in
primo grado) e compensi professionali del presente così come del primo
grado di giudizio
Conclusioni per l'appellata
In via preliminare: per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiarare
inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi indicati in narrativa,
rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti in quanto
inammissibili e/o illegittime e comunque infondate in fatto e in diritto.
Confermare la sentenza impugnata.
Nel merito, in via subordinata: Per tutti i motivi esposti in narrativa, nel
denegato caso in cui dovesse essere accertata la nullità della CTU,
condannare in ogni caso la e il dott. tra Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 7 di loro eventualmente in solido, al pagamento in favore della OR
dell'importo di € 2.830,81 oltre gli interessi legali dal CP_1
dovuto al saldo, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso
di causa.
In ogni caso, diritti, onorari e spese forfettarie ex lege di causa
interamente rifusi.
In via istruttoria, si chiede ove occorra, l'ammissione di tutte le prove
dedotte in primo grado e non ammesse e/o non espletate.
In caso di accertata nullità della consulenza tecnica d'ufficio se ne
chiede la rinnovazione ai sensi dell'art. 356, comma 3°, c.p.c..
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.4.2019 conveniva in CP_1
giudizio e il dott. invocando la Parte_1 Parte_2
responsabilità sanitaria, atteso che, in data 21.3.2017, per sopperire all'assenza del primo e secondo molare mandibolare sinistro, presso la struttura di il dott. le aveva praticato due impianti a Pt_1 Pt_2
carico differito in regione 36 e 37, il primo dei quali era stato rimosso dallo stesso sanitario il 16.5.2017, avendole l'impianto causato dolori persistenti anche successivamente alla rimozione.
Allegava che una TAC e una visita medica effettuata presso altro sanitario di cui produceva la relazione avevano evidenziato errori del dott. che le avevano procurato lesioni consistenti nella perdita di Pt_2
pagina 3 di 7 osso in regione 36 e alla radice del 35.
Resistevano congiuntamente i convenuti.
Veniva espletata c.t.u. medica dal nominato dott. Persona_1
secondo cui l'intervento effettuato il 21.3.2017 dal dott. non era Pt_2
conforme alle regole della buona tecnica (“l'inclinazione di quello in posizione 36 appare errata per mal posizionamento in senso disto-mesiale rispetto alla corticale ossea disponibile, poiché il pilastro implantare è
stato posizionato con modalità eccessivamente contigue rispetto all'elemento dentario naturale 35, che è stato parzialmente danneggiato…”).
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarava parzialmente risolto il contratto con per inadempimento con riguardo ad Parte_1
uno solo dei due impianti;
condannava alla restituzione della Pt_1
metà dell'acconto ricevuto (€ 750) oltre interessi;
condannava i convenuti in solido al risarcimento del danno (€ 2.030,81) oltre interessi;
condannava i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite dell'attrice; poneva a carico degli stessi le spese di CTU.
Hanno proposto appello i convenuti.
Ha resistito l'attrice.
La causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 9
ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione decorsi i termini di difesa finali.
pagina 4 di 7 MOTIVI della DECISIONE
Con motivo unico gli appellanti censurano la decisione per violazione del disposto di cui all'art. 15 della legge 24/17, commi 1 e 4, secondo cui:
“nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” (comma 1) e “
nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio (comma 4).
Attesa la nullità della CTU, affidata ad un solo medico, sostengono che gli elementi probatori prodotti da controparte (perizia medica) sono irrilevanti, mentre rilevano quelli da essi stessi prodotti secondo cui la paziente sarebbe stata informata dei rischi dell'intervento compreso quello dell'infezione batterica estranea all'operato del sanitario,
prestando il proprio consenso informato (docc. 1-5).
Preso atto dei rilievi difensivi di parte avversaria (il fatto storico è del
23 marzo 2017, data anteriore all'entrata in vigore, il 1° aprile 2017, della legge 24/17; l'eccezione di nullità è stata rilevata tardivamente, per la prima volta in appello con la preclusione dell'art. 157 c.p.c.; in caso diverso, chiede rinnovarsi la CTU) la Corte osserva quanto segue.
La Suprema Corte si è espressa in un caso in cui la c.t.u. era stata espletata da un solo medico e il ricorrente aveva censurato l'operato della pagina 5 di 7 Corte d'Appello che non aveva disposto la rinnovazione, stabilendo che l'art. 15 della l. n. 24 del 2017 è norma processuale e non sostanziale che dispone quindi per il futuro (Cass. n. 13060/2024).
Trattandosi di norma processuale, e quindi applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1° aprile 2017, l'art. 15 della legge n.
24/2017 era applicabile alla causa odierna introdotta con atto di citazione notificato l'8.4.2019.
Tuttavia, né in occasione della nomina del C.t.u. né nel corso dell'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione è
stata rilevata la nullità, che deve ritenersi pertanto sanata.
Sulla rilevabilità di parte della nullità si veda Cass. n. 20636/2013 non senza rilevare che il consulente nominato era in possesso delle competenze specifiche per rispondere al quesito (“medico chirurgo odontoiatra – specialista chirurgia maxillo facciale – perfezionato in odontoiatria forense – professore a.c. Università vita e salute HSR”) ed ha risposto in maniera esaustiva, escludendo l'ipotesi dell'infezione batterica, così che il consenso prestato non ha a che vedere con la causa delle lesioni.
Per effetto del rigetto dell'appello, gli appellanti, in solido, sono tenuti a rifondere all'appellata le spese del grado sostenute e i compensi professionali che si liquidano, secondo il valore della causa, in € 1.923
(di cui € 5.36 per lo studio della controversia, € 536 per l'introduzione pagina 6 di 7 del giudizio, € 851 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza appellata e condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese e i compensi professionali del grado liquidati come sopra;
dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido, il pagamento di somma pari a quella dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia l'8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Responsabilità
Sigg.ri: professionale
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile r.g. n. 523/2022 promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e con l'avv. Veneziano Vincenzo Parte_2
APPELLANTI
contro
con l'avv. Bertino Lorenzo CP_1
APPELLATA
pagina 1 di 7 In punto appello sentenza del Tribunale di Bergamo, terza sezione civile,
n.702/2022 pubblicata il 22.3.2022
Conclusioni per gli appellanti
In via principale, riformare la sentenza appellata e per l'effetto ritenere e
dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra , per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, sia in relazione alla domanda risarcitoria che a
quella restitutoria dalla medesima spiegate in primo grado, in quanto
infondate in fatto e in diritto, con pieno diritto di a ripetere Pt_1
quanto versato in forza della sentenza appellata;
In ogni caso, con vittoria di spese (inclusa quella di CTU espletata in
primo grado) e compensi professionali del presente così come del primo
grado di giudizio
Conclusioni per l'appellata
In via preliminare: per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiarare
inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi indicati in narrativa,
rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti in quanto
inammissibili e/o illegittime e comunque infondate in fatto e in diritto.
Confermare la sentenza impugnata.
Nel merito, in via subordinata: Per tutti i motivi esposti in narrativa, nel
denegato caso in cui dovesse essere accertata la nullità della CTU,
condannare in ogni caso la e il dott. tra Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 7 di loro eventualmente in solido, al pagamento in favore della OR
dell'importo di € 2.830,81 oltre gli interessi legali dal CP_1
dovuto al saldo, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso
di causa.
In ogni caso, diritti, onorari e spese forfettarie ex lege di causa
interamente rifusi.
In via istruttoria, si chiede ove occorra, l'ammissione di tutte le prove
dedotte in primo grado e non ammesse e/o non espletate.
In caso di accertata nullità della consulenza tecnica d'ufficio se ne
chiede la rinnovazione ai sensi dell'art. 356, comma 3°, c.p.c..
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.4.2019 conveniva in CP_1
giudizio e il dott. invocando la Parte_1 Parte_2
responsabilità sanitaria, atteso che, in data 21.3.2017, per sopperire all'assenza del primo e secondo molare mandibolare sinistro, presso la struttura di il dott. le aveva praticato due impianti a Pt_1 Pt_2
carico differito in regione 36 e 37, il primo dei quali era stato rimosso dallo stesso sanitario il 16.5.2017, avendole l'impianto causato dolori persistenti anche successivamente alla rimozione.
Allegava che una TAC e una visita medica effettuata presso altro sanitario di cui produceva la relazione avevano evidenziato errori del dott. che le avevano procurato lesioni consistenti nella perdita di Pt_2
pagina 3 di 7 osso in regione 36 e alla radice del 35.
Resistevano congiuntamente i convenuti.
Veniva espletata c.t.u. medica dal nominato dott. Persona_1
secondo cui l'intervento effettuato il 21.3.2017 dal dott. non era Pt_2
conforme alle regole della buona tecnica (“l'inclinazione di quello in posizione 36 appare errata per mal posizionamento in senso disto-mesiale rispetto alla corticale ossea disponibile, poiché il pilastro implantare è
stato posizionato con modalità eccessivamente contigue rispetto all'elemento dentario naturale 35, che è stato parzialmente danneggiato…”).
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarava parzialmente risolto il contratto con per inadempimento con riguardo ad Parte_1
uno solo dei due impianti;
condannava alla restituzione della Pt_1
metà dell'acconto ricevuto (€ 750) oltre interessi;
condannava i convenuti in solido al risarcimento del danno (€ 2.030,81) oltre interessi;
condannava i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite dell'attrice; poneva a carico degli stessi le spese di CTU.
Hanno proposto appello i convenuti.
Ha resistito l'attrice.
La causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 9
ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione decorsi i termini di difesa finali.
pagina 4 di 7 MOTIVI della DECISIONE
Con motivo unico gli appellanti censurano la decisione per violazione del disposto di cui all'art. 15 della legge 24/17, commi 1 e 4, secondo cui:
“nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” (comma 1) e “
nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio (comma 4).
Attesa la nullità della CTU, affidata ad un solo medico, sostengono che gli elementi probatori prodotti da controparte (perizia medica) sono irrilevanti, mentre rilevano quelli da essi stessi prodotti secondo cui la paziente sarebbe stata informata dei rischi dell'intervento compreso quello dell'infezione batterica estranea all'operato del sanitario,
prestando il proprio consenso informato (docc. 1-5).
Preso atto dei rilievi difensivi di parte avversaria (il fatto storico è del
23 marzo 2017, data anteriore all'entrata in vigore, il 1° aprile 2017, della legge 24/17; l'eccezione di nullità è stata rilevata tardivamente, per la prima volta in appello con la preclusione dell'art. 157 c.p.c.; in caso diverso, chiede rinnovarsi la CTU) la Corte osserva quanto segue.
La Suprema Corte si è espressa in un caso in cui la c.t.u. era stata espletata da un solo medico e il ricorrente aveva censurato l'operato della pagina 5 di 7 Corte d'Appello che non aveva disposto la rinnovazione, stabilendo che l'art. 15 della l. n. 24 del 2017 è norma processuale e non sostanziale che dispone quindi per il futuro (Cass. n. 13060/2024).
Trattandosi di norma processuale, e quindi applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1° aprile 2017, l'art. 15 della legge n.
24/2017 era applicabile alla causa odierna introdotta con atto di citazione notificato l'8.4.2019.
Tuttavia, né in occasione della nomina del C.t.u. né nel corso dell'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione è
stata rilevata la nullità, che deve ritenersi pertanto sanata.
Sulla rilevabilità di parte della nullità si veda Cass. n. 20636/2013 non senza rilevare che il consulente nominato era in possesso delle competenze specifiche per rispondere al quesito (“medico chirurgo odontoiatra – specialista chirurgia maxillo facciale – perfezionato in odontoiatria forense – professore a.c. Università vita e salute HSR”) ed ha risposto in maniera esaustiva, escludendo l'ipotesi dell'infezione batterica, così che il consenso prestato non ha a che vedere con la causa delle lesioni.
Per effetto del rigetto dell'appello, gli appellanti, in solido, sono tenuti a rifondere all'appellata le spese del grado sostenute e i compensi professionali che si liquidano, secondo il valore della causa, in € 1.923
(di cui € 5.36 per lo studio della controversia, € 536 per l'introduzione pagina 6 di 7 del giudizio, € 851 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza appellata e condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese e i compensi professionali del grado liquidati come sopra;
dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido, il pagamento di somma pari a quella dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia l'8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
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