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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 781 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GIBIN ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via G.
Cavallini n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 25/02/2006, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I, n. 13, dell'anno 2006;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) dichiarare, ai sensi del richiamato rinvio al REG. EUROPEO 1259/2010 (CD.
ROMA III) ARTT. 4 E 5 CO. 1, LETT. C lo scioglimento immediato del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Parte_1
b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della
sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) i figli minori e Persona_1 Persona_2
manterranno la propria residenza col padre;
d) i figli minori e Persona_1 Persona_2
verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
e) i figli minori e – come Persona_1 Persona_2
sino ad ora di fatto avvenuto – vivranno alternativamente con entrambi i genitori per periodi uguali e sovrapponibili che verranno concordati dai genitori stessi anche in
funzione delle esigenze e dei desideri dei due figli;
f) stante l'affido condiviso nulla è dovuto reciprocamente tra i ricorrenti per le spese
ordinarie riferite ai bisogni dei figli nei periodi di permanenza con gli stessi, per tutto
quanto non concordato le parti richiamano il contenuto del Protocollo 2323/2016 tra
il Tribunale e il COA di Pavia”.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che le parti hanno richiesto di addivenire allo scioglimento immediato del matrimonio come previsto per i cittadini americani, sulla base del possibile rinvio ad opera degli artt. 4 e 5 co. 1, lett. c) del Regolamento Europeo n.
1259/2010 (cd. Roma III).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Si precisa, però, che la figlia Persona_2
ha raggiunto la maggiore età poco dopo il deposito del ricorso (14/3/2025) e pertanto il
Tribunale non potrà statuire in punto affidamento e collocamento della stessa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 3 di 5
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Pavia il giorno 25/02/2006 (atto n. 13,
[...] Parte_2
parte I, anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 781 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GIBIN ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via G.
Cavallini n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 25/02/2006, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I, n. 13, dell'anno 2006;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) dichiarare, ai sensi del richiamato rinvio al REG. EUROPEO 1259/2010 (CD.
ROMA III) ARTT. 4 E 5 CO. 1, LETT. C lo scioglimento immediato del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Parte_1
b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della
sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) i figli minori e Persona_1 Persona_2
manterranno la propria residenza col padre;
d) i figli minori e Persona_1 Persona_2
verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
e) i figli minori e – come Persona_1 Persona_2
sino ad ora di fatto avvenuto – vivranno alternativamente con entrambi i genitori per periodi uguali e sovrapponibili che verranno concordati dai genitori stessi anche in
funzione delle esigenze e dei desideri dei due figli;
f) stante l'affido condiviso nulla è dovuto reciprocamente tra i ricorrenti per le spese
ordinarie riferite ai bisogni dei figli nei periodi di permanenza con gli stessi, per tutto
quanto non concordato le parti richiamano il contenuto del Protocollo 2323/2016 tra
il Tribunale e il COA di Pavia”.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che le parti hanno richiesto di addivenire allo scioglimento immediato del matrimonio come previsto per i cittadini americani, sulla base del possibile rinvio ad opera degli artt. 4 e 5 co. 1, lett. c) del Regolamento Europeo n.
1259/2010 (cd. Roma III).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Si precisa, però, che la figlia Persona_2
ha raggiunto la maggiore età poco dopo il deposito del ricorso (14/3/2025) e pertanto il
Tribunale non potrà statuire in punto affidamento e collocamento della stessa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Pavia il giorno 25/02/2006 (atto n. 13,
[...] Parte_2
parte I, anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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