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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 260/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Loredana Zappalà;
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall' avv. Giovanni Ferraù;
Appellato- appellante in via incidentale OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.7.2020, adiva il Tribunale di Catania Controparte_1
e- premesso di essere dirigente medico dipendente dell Parte_1
(di seguito presso l'Ufficio di Medicina Legale e Fiscale di
[...] Pt_2
Misterbianco e che in data 4.6.2020 l'amministrazione datrice aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione di mesi due di sospensione dal servizio e dalla retribuzione -
rassegnava le seguenti conclusioni: “sospendere, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.
Lgs 150/201, il provvedimento impugnato …; nel merito, accertare e dichiarare,
l'illegittimità del procedimento disciplinare per tardività dello stesso, e, per l'effetto,
pronunciare la nullità ovvero l'inefficacia della sanzione disciplinare;
subordinatamente, accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento disciplinare
per violazione del termine perentorio di conclusione dello stesso, e, per l'effetto,
pronunciare la nullità ovvero l'inefficacia della sanzione disciplinare;
comunque,
accertare e dichiarare l'infondatezza delle contestazioni disciplinari, e, per l'effetto,
pronunciare la nullità ovvero l'inefficacia della sanzione disciplinare;
Con vittoria di
spese e compensi del presente giudizio.
Con sentenza n. 3525/2022 del 18.10.2022, il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, dichiarava l decaduta dall'azione disciplinare e per l'effetto Controparte_2
annullava la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, con condanna dell
[...]
alla rifusione delle spese di lite. Parte_1 Con ricorso depositato in data il 17 aprile 2023 l proponeva appello avverso Pt_2
la citata sentenza.
Resisteva a sua volta proponendo appello incidentale Controparte_1
condizionato all'eventuale accoglimento di quello principale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, l lamenta che la sentenza è incorsa in Pt_2
vizio di ultrapetizione, per avere pronunciato su un profilo di decadenza dell'azione disciplinare che non era stato sollevato nel ricorso introduttivo. L'appellante sostiene che tra le censure proposte non rientrava quella della violazione dell'art. 55-bis nella versione prima della c.d. riforma Madia, la quale prevedeva che il termine dei 120 gg.
decorreva non dalla contestazione (avvenuta il 15 novembre) ma dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione, ovvero dal 4 novembre 2019.
1.2. Con il secondo motivo, l' censura la sentenza per violazione dei principi di Pt_1
difesa e del contraddittorio, essendosi il procedimento di primo grado svolto integralmente nelle forme della trattazione scritta, in tal modo impedendo all'amministrazione di argomentare in ordine alla eccepita decadenza.
1.3. Con il terzo motivo, l'appellante principale si duole dell'erronea interpretazione dell'art. 22, comma 13, del D. Lgs. n. 75/2017 da parte del giudice di primo grado;
assume che la norma in questione, che ha modificato l'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in un'ottica di certezza per le parti del procedimento disciplinare, deve interpretarsi nel senso che per "illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto" debba intendersi la conoscenza degli illeciti disciplinari medesimi e, dunque, i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto e non invece i fatti storici relativi alla contestazione, soprattutto se detti fatti storici siano dal collocare molto indietro nel tempo, con una rilevante incertezza della disciplina applicabile.
1.4. Con l'appello incidentale, condizionato all'accoglimento di quello principale, la difesa di nsiste, con il primo motivo, sulla eccezione di tardività dell'azione Controparte_1
disciplinare promossa dall' essendo stato il procedimento avviato solo il 6 Pt_2
dicembre 2019 a distanza di quasi sei anni dai fatti contestati, pur essendo l' a Pt_1
conoscenza dei presunti illeciti già nel 2014.
Con un secondo motivo, ribadisce l'assoluta infondatezza degli addebiti disciplinari,
evidenziando di avere chiarito le motivazioni sottese ai propri spostamenti;
rileva che nel 2014 era addetto, oltre che alle ordinarie mansioni, anche al lavoro esterno (nelle giornate fisse di martedì e giovedì) che svolgeva recandosi presso i domicili dei soggetti sottoposti a visita fiscale, presso le abitazioni dei soggetti deceduti (per eseguire necroscopie) e negli altri luoghi di volta in volta indicati dal Tribunale di Sorveglianza
di Catania con cui il medesimo collaborava;
evidenzia che le ore di assenza a lui contestate, lungi dall'essere “ingiustificate”, erano da ricondurre esclusivamente alle numerose attività che espletava quotidianamente al di fuori dei locali dell' CP_3
. L'appello principale è infondato.
[...]
2.2. È innanzi tutto infondato il primo motivo, dovendosi escludere che la sentenza impugnata abbia pronunciato su un profilo di decadenza dell'azione disciplinare non dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, nel ricorso introduttivo il aveva denunziato la CP_1
violazione del termine perentorio di centoventi giorni previsto dall'articolo 55 bis del D.
lgs. n.165/2001 per la conclusione del procedimento disciplinare.
In modo del tutto corretto il primo giudice, nel decidere su detta questione, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dal citato art. 55 bis nella dizione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. n.75/2017 (secondo cui il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorreva dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione), ritenendo non vincolante la prospettazione del ricorrente
(che aveva invece sostenuto l'applicabilità dell'art.55 bis nella nuova versione modificata dal citato D.lgs. n.75/2017, secondo il quale il termine di 120 giorni decorre dalla data di contestazione); il primo giudice ha correttamente applicato il principio iura
novit curia, evidenziando che l'individuazione del dies a quo del termine per la conclusione del procedimento disciplinare è questione rimessa al giudice da risolvere sulla base delle disposizioni di legge nella specie e ratione temporis applicabili.
La censura dell'azienda appellante, pertanto, non si confronta con le corrette statuizioni della sentenza impugnata che ha valutato, sotto tutti i profili, la questione della decadenza dell'azione disciplinare per tardività del termine previsto per la conclusione del procedimento, questione che era stata introdotta nel giudizio dal ricorrente in conformità al principio della domanda.
2.3. Il secondo motivo dell'appello principale è inammissibile. La doglianza relativa ad una presunta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per il fatto che il procedimento di primo grado si è svolto integralmente nelle forme della trattazione scritta, si appalesa del tutto generica. L'azienda appellante, infatti, non ha specificato in che modo le proprie prerogative difensive siano state pregiudicate dalla trattazione cartolare;
al contrario, dalla lettura degli atti di primo grado emerge che la parte ha sempre interloquito su ogni questione in fatto e in diritto oggetto del presente giudizio.
2.4. È poi infondato anche il terzo motivo dell'appello principale.
Nel caso in esame, come già rilevato dal primo giudice, trova applicazione l'art. 55
bis del D.lgs. n.165/2001 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.lgs. n.75/2017. Il quarto comma di detta norma stabiliva: “4. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”.
Come si vede, la norma in modo chiaro faceva decorrere il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare dalla “data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione”.
A seguito del D. lgs. n.75/2017, l'art.55 bis è stato modificato ed è stato previsto che il termine di decorrenza dei 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre non più dalla alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione ma dalla data di contestazione dell'addebito.
L'art. 22, comma 13, del citato D. lgs. n.75/2017 ha previsto che “Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ritiene il collegio che non possa accedersi alla prospettazione dell'appellante secondo cui con l'espressione “illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” il legislatore abbia voluto riferirsi ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n.75/2017 e non anche ai fatti storici illeciti commessi dopo la suddetta data.
Ed invero, il disposto della norma in modo inequivocabile fa riferimento ai “fatti”
commessi dopo l'entrata in vigore della norma stessa;
tale interpretazione, aderente al dato letterale, risulta senz'altro preferibile in quanto assicura alle parti del rapporto di lavoro di poter far riferimento su un termine ancorato ad un dato oggettivo, e cioè la commissione del fatto illecito. Pertanto, se l'illecito disciplinare è stato commesso prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 75/2017 (e cioè prima del 22 giugno 2017)
trova applicazione la disciplina previgente, anche relativamente al termine di decorrenza della conclusione del procedimento disciplinare.
Una tale conclusione, d'altronde, è stata avvalorata dalla Suprema Corte, che ha ritenuto che in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, ai sensi del D.Lgs.
n. 75 del 2017, art. 22, comma 13, le disposizioni di nuova introduzione si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del d. lgs.
75/2017 (c.d. Legge Madia), nel caso in cui l'addebito riguardi comportamenti tenuti in parte prima e in parte dopo quella data deve farsi riferimento, qualora essi siano perseguiti in un unico procedimento sanzionatorio, alla disciplina della legge sopravvenuta - Cassazione civile sez. lav., 06/10/2022, n.29142.
Alla stregua delle considerazioni esposte va confermata la statuizione di decadenza di cui alla sentenza impugnata, essendo incontestato che nella specie, in cui gli illeciti disciplinari sono stati commessi nel 2014 trova applicazione la disciplina previgente, per cui il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla data di acquisizione di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, e cioè il 4.11.2019, data in cui è pervenuto all' l'avviso di Pt_2
conclusione delle indagini preliminari;
la sanzione disciplinare è stata irrogata solo in data 23.6.2019, dunque dopo il decorso del termine perentorio di 120 giorni previsto dalla legge. L'appello principale va dunque rigettato. L'appello incidentale resta assorbito in quanto proposto solo in via condizionata all'accoglimento del gravame principale.
3. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno determinate sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte con orientamento cui si aderisce;
si veda sul punto la recente Cassazione civile sez. lav., 05/08/2024, n.22011 (confermativa di altre precedenti, ivi richiamate) che ha statuito che la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare conservativa è di valore indeterminabile,
giacché l'applicazione della sanzione può incidere sullo status del dipendente,
implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della misura adottata e involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del medesimo (Cass. n. 24979 del 2018; n. 17417 del 2024).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte di appello,
definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello principale e condanna l Parte_1
alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 4.996,00 oltre rimborso spese generali. Dichiara che l'appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 27.3.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi