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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45756/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 45756 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ubaldo Cipollone, in virtù di mandato posto Parte_1
in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Germanico n. 24, attore
E
, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Lamonaca, Controparte_1
giusta procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via San
Tommaso d'Aquino n.80, convenuti
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in pari data, riportandosi a quelle in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2019, conveniva in giudizio avanti Parte_1
il tribunale di Roma, esponendo di essere stato incaricato, quale titolare dell'omonima Parte_2
ditta, di presentare un preventivo per lavori di ristrutturazione dell'appartamento del sito in CP_1
Roma, Via G. Maggi n.63; che i lavori preventivati venivano quantificati in complessivi €.10.700,00, oltre IVA, il preventivo veniva accettato, con versamento di un acconto di €.2.900,00 e i lavori avevano regolare inizio;
che nel corso dei lavori venivano richiesti dal committente ulteriori rilevanti interventi, che venivano regolarmente seguiti per un totale di ulteriori €.10.640,00 e così i lavori conclusisi nel febbraio del 2010, ammontavano a complessivi €.21.340,00 oltre IVA;
che il al 27.12.2010, aveva pagato la sola somma di €.12.980,00, residuando un saldo di CP_1
€.8.360,00; che le opere non venivano contestate, tuttavia il saldo non veniva corrisposto e, pertanto, l'attore chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di appalto e l'esecuzione delle relative opere, di accertare e dichiarare l'inadempimento del e per l'effetto CP_1
condannare il convenuto al pagamento della somma di €.8.360,00, in favore dell'attore, o in subordine, condannare il convenuto al pagamento della somma accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la domanda del ed eccependo Pt_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e nel merito, rilevava la totale carenza di prova sui fatti dedotti, precisando che nel 2009 erano stati eseguiti i lavori e regolarmente pagati, al costo complessivo di € 12.980,00, ma mai erano stati concordati ed eseguiti ulteriori opere extra;
che non solo il preventivo non era dettagliato, come di solito avviene, ma non era neppure sottoscritto per accettazione dal committente e in particolare non erano autorizzati i lavori extra e, pertanto, il convenuto chiedeva in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato avvio della procedura di negoziazione assistita, nel merito, di respingere la domanda dell'attore e di ordinare, ex art. 210
c.p.c., la produzione della fattura relativa alle somme pagate per € 12.980,00.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, svolti gli interrogatori formali ed espletate le prove testi, con ordinanza in data 01.02.2023, il giudizio veniva interrotto a causa della morte della parte convenuta, e riassunto in data 22.02.2023, nei confronti degli eredi di Parte_2
All'udienza del 10.04.2024 le parti precisavano le conclusioni, come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione, scaduti i termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore non è fondata e pertanto, non può essere accolta.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti, non è risultata provata la domanda attorea, né si ravvisano i presupposti per ritenere ammissibile la richiesta di CTU formulata dal Pt_1
Ripercorrendo i fatti dedotti dall'attore anche in riferimento alla documentazione allegata, si deve rilevare che risulta accertato che tra le parti era stato raggiunto un accordo, in virtù del quale il
[...]
assumeva l'appalto per lavori di ristrutturazione nell'appartamento del lavori eseguiti, Pt_1 CP_1
senza contestazioni ed ultimati nel febbraio del 2010, per i quali venivano versati dal committente, gli importi concordati per complessivi €.12.980,00. Tali circostanze dedotte dall'attore, non venivano contestate dal convenuto e pertanto, possono considerarsi fatti accertati e pacificamente riconosciuti dalle parti.
La domanda dell'attore, tuttavia, riguardava le opere ulteriori, commissionate nel corso dei lavori dal convenuto ed eseguite dall'attore, ma che si assumevano non saldate.
A fondamento di tale richiesta, tuttavia, l'attore non produceva alcuna prova. Va precisato che anche in riferimento ai primi lavori, veniva prodotto dal solo un generico preventivo, Pt_1
senza l'indicazione di voci specifiche di spesa, ma solo di un importo complessivo e privo di firma per accettazione del committente. Tuttavia, dato il riconoscimento da parte dello stesso convenuto, dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori, non era necessaria una prova ulteriore al fine di accertare dei fatti.
Al contrario, con riferimento alle ulteriori opere asseritamente eseguite nel corso dell'appalto, di cui l'attore chiedeva il pagamento ed oggetto della domanda giudiziale, vale il noto principio codicistico secondo cui, la parte che “vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.).
La norma richiamata esprime, con riferimento all'onere probatorio nel giudizio civile, il principio per cui la decisione del giudice si deve basare unicamente sulle prove che le parti hanno prodotto nel corso del giudizio.
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha provato di avere svolto lavori extra, rispetto a quelli inizialmente concordati, sia in quanto non è stato prodotto alcun documento (es. spese sostenute, fotografie, accordi tra le parti, richiesta di ulteriori opere o interventi, etc.), sia poiché le dichiarazioni dei testi sono rimaste generiche (forse anche in virtù del tempo trascorso dai lavori) e di fatto si sono annullate, con le dichiarazioni assunte in prova contraria, senza giungere ad una ricostruzione certa dei fatti (cfr. dichiarazioni testi verbali udienze 14.07.2021 e 28.10.2021).
Peraltro, con riferimento ai testi e divenuti parti successivamente alla morte del CP_1 CP_1
convenuto, quali eredi dello stesso, si deve osservare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 246 c.p.c., che il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato facendo riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, non potendo assumere alcuna rilevanza il fatto che, successivamente, il teste sia divenuto parte, come nel caso in esame, per successione mortis causa alla parte originaria, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ha carattere personale, concreto ed attuale e non può privare il terzo della capacità di testimoniare, quello che potrebbe essere qualificato quale interesse di mero fatto.
Si deve, infine, osservare che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad adiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito, come ribadito con costante orientamento dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza 25 agosto 2022 n. 253, conf. Cass. 13.03.2009 n. 6155). D'altra parte, la consulenza tecnica d'ufficio non ha carattere esplorativo, ovvero non può servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere e non può essere utilizzata dal giudice al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Anche nel caso in esame, la richiesta CTU non può trovare ingresso in causa, al fine di supplire alle carenti allegazioni dell'attore, divenendo una mera indagine esplorativa alla ricerca di elementi, o circostanze non provate e delle quali non viene allegato neppure un principio di prova, come ad esempio una perizia di parte, a sostegno di quanto dedotto dell'attore, o delle fotografie delle opere eseguite.
Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore non provata né nell'an, né nel quantum, non può essere accolta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda posta da nei Parte_1
confronti di e , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, CP_1 CP_1
così provvede:
A) Non accoglie la domanda dell'attore;
B) Condanna, altresì, l'attore alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei convenuti, che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 14 gennaio 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 45756 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ubaldo Cipollone, in virtù di mandato posto Parte_1
in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Germanico n. 24, attore
E
, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Lamonaca, Controparte_1
giusta procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via San
Tommaso d'Aquino n.80, convenuti
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in pari data, riportandosi a quelle in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2019, conveniva in giudizio avanti Parte_1
il tribunale di Roma, esponendo di essere stato incaricato, quale titolare dell'omonima Parte_2
ditta, di presentare un preventivo per lavori di ristrutturazione dell'appartamento del sito in CP_1
Roma, Via G. Maggi n.63; che i lavori preventivati venivano quantificati in complessivi €.10.700,00, oltre IVA, il preventivo veniva accettato, con versamento di un acconto di €.2.900,00 e i lavori avevano regolare inizio;
che nel corso dei lavori venivano richiesti dal committente ulteriori rilevanti interventi, che venivano regolarmente seguiti per un totale di ulteriori €.10.640,00 e così i lavori conclusisi nel febbraio del 2010, ammontavano a complessivi €.21.340,00 oltre IVA;
che il al 27.12.2010, aveva pagato la sola somma di €.12.980,00, residuando un saldo di CP_1
€.8.360,00; che le opere non venivano contestate, tuttavia il saldo non veniva corrisposto e, pertanto, l'attore chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di appalto e l'esecuzione delle relative opere, di accertare e dichiarare l'inadempimento del e per l'effetto CP_1
condannare il convenuto al pagamento della somma di €.8.360,00, in favore dell'attore, o in subordine, condannare il convenuto al pagamento della somma accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la domanda del ed eccependo Pt_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e nel merito, rilevava la totale carenza di prova sui fatti dedotti, precisando che nel 2009 erano stati eseguiti i lavori e regolarmente pagati, al costo complessivo di € 12.980,00, ma mai erano stati concordati ed eseguiti ulteriori opere extra;
che non solo il preventivo non era dettagliato, come di solito avviene, ma non era neppure sottoscritto per accettazione dal committente e in particolare non erano autorizzati i lavori extra e, pertanto, il convenuto chiedeva in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato avvio della procedura di negoziazione assistita, nel merito, di respingere la domanda dell'attore e di ordinare, ex art. 210
c.p.c., la produzione della fattura relativa alle somme pagate per € 12.980,00.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, svolti gli interrogatori formali ed espletate le prove testi, con ordinanza in data 01.02.2023, il giudizio veniva interrotto a causa della morte della parte convenuta, e riassunto in data 22.02.2023, nei confronti degli eredi di Parte_2
All'udienza del 10.04.2024 le parti precisavano le conclusioni, come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione, scaduti i termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore non è fondata e pertanto, non può essere accolta.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti, non è risultata provata la domanda attorea, né si ravvisano i presupposti per ritenere ammissibile la richiesta di CTU formulata dal Pt_1
Ripercorrendo i fatti dedotti dall'attore anche in riferimento alla documentazione allegata, si deve rilevare che risulta accertato che tra le parti era stato raggiunto un accordo, in virtù del quale il
[...]
assumeva l'appalto per lavori di ristrutturazione nell'appartamento del lavori eseguiti, Pt_1 CP_1
senza contestazioni ed ultimati nel febbraio del 2010, per i quali venivano versati dal committente, gli importi concordati per complessivi €.12.980,00. Tali circostanze dedotte dall'attore, non venivano contestate dal convenuto e pertanto, possono considerarsi fatti accertati e pacificamente riconosciuti dalle parti.
La domanda dell'attore, tuttavia, riguardava le opere ulteriori, commissionate nel corso dei lavori dal convenuto ed eseguite dall'attore, ma che si assumevano non saldate.
A fondamento di tale richiesta, tuttavia, l'attore non produceva alcuna prova. Va precisato che anche in riferimento ai primi lavori, veniva prodotto dal solo un generico preventivo, Pt_1
senza l'indicazione di voci specifiche di spesa, ma solo di un importo complessivo e privo di firma per accettazione del committente. Tuttavia, dato il riconoscimento da parte dello stesso convenuto, dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori, non era necessaria una prova ulteriore al fine di accertare dei fatti.
Al contrario, con riferimento alle ulteriori opere asseritamente eseguite nel corso dell'appalto, di cui l'attore chiedeva il pagamento ed oggetto della domanda giudiziale, vale il noto principio codicistico secondo cui, la parte che “vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.).
La norma richiamata esprime, con riferimento all'onere probatorio nel giudizio civile, il principio per cui la decisione del giudice si deve basare unicamente sulle prove che le parti hanno prodotto nel corso del giudizio.
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha provato di avere svolto lavori extra, rispetto a quelli inizialmente concordati, sia in quanto non è stato prodotto alcun documento (es. spese sostenute, fotografie, accordi tra le parti, richiesta di ulteriori opere o interventi, etc.), sia poiché le dichiarazioni dei testi sono rimaste generiche (forse anche in virtù del tempo trascorso dai lavori) e di fatto si sono annullate, con le dichiarazioni assunte in prova contraria, senza giungere ad una ricostruzione certa dei fatti (cfr. dichiarazioni testi verbali udienze 14.07.2021 e 28.10.2021).
Peraltro, con riferimento ai testi e divenuti parti successivamente alla morte del CP_1 CP_1
convenuto, quali eredi dello stesso, si deve osservare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 246 c.p.c., che il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato facendo riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, non potendo assumere alcuna rilevanza il fatto che, successivamente, il teste sia divenuto parte, come nel caso in esame, per successione mortis causa alla parte originaria, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ha carattere personale, concreto ed attuale e non può privare il terzo della capacità di testimoniare, quello che potrebbe essere qualificato quale interesse di mero fatto.
Si deve, infine, osservare che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad adiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito, come ribadito con costante orientamento dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza 25 agosto 2022 n. 253, conf. Cass. 13.03.2009 n. 6155). D'altra parte, la consulenza tecnica d'ufficio non ha carattere esplorativo, ovvero non può servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere e non può essere utilizzata dal giudice al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Anche nel caso in esame, la richiesta CTU non può trovare ingresso in causa, al fine di supplire alle carenti allegazioni dell'attore, divenendo una mera indagine esplorativa alla ricerca di elementi, o circostanze non provate e delle quali non viene allegato neppure un principio di prova, come ad esempio una perizia di parte, a sostegno di quanto dedotto dell'attore, o delle fotografie delle opere eseguite.
Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore non provata né nell'an, né nel quantum, non può essere accolta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda posta da nei Parte_1
confronti di e , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, CP_1 CP_1
così provvede:
A) Non accoglie la domanda dell'attore;
B) Condanna, altresì, l'attore alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei convenuti, che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 14 gennaio 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Ferrari