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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11022 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
Udienza del 26/11/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20218/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
Codice Fiscale C.F._1
, nata a [...] il [...], Parte_2
Codice Fiscale , C.F._2 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], Codice Persona_1
Fiscale elettivamente domiciliati in Melito C.F._3 di Napoli (NA) alla Via Dello Zodiaco n° 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Esposito, Codice Fiscale CodiceFiscale_4
e Partita IVA , che li rappresenta e difende giusta P.IVA_1 procura in atti;
ATTORI E
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11; CONVENUTO
NONCHE' ASSICURATRICE C.F. , con Controparte_2 P.IVA_3 sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_3 rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Panni (C.F. e Marcella De C.F._5
NE (C.F. , con domicilio speciale eletto C.F._6 presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli, Viale Colli Aminei n. 32/C. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 26/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, nella qualità di genitori esercenti la Parte_2 potestà genitoriale sul minore , premettevano Persona_1 quanto segue:
- in data 2/10/2019, alle ore 11,50 circa, presso la Scuola Giancarlo sita in Villaricca (NA) alla Via E. Fermi, Per_2 durante lo svolgimento dell'ordinario orario scolastico, il minore che frequenta la sezione “L”, unitamente agli altri alunni della classe, venivano trasferiti nei corridoi per usufruire dei giochi ivi presenti, sotto la vigilanza delle
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 maestre “ , , ; Persona_3 Per_4 Per_5
- al ritorno in classe il minore , che stava in Persona_1 fila, veniva spinto da un amichetto, che a sua volta era stato spinto da un altro alunno creando una caduta a catena;
- il piccolo che a causa della spinta cadeva al suolo, Per_1 subito, lamentava di non poter muovere il braccio sinistro che risultava distorto;
- le maestre, nell'immediato, contattavano il 118 ed i genitori;
- a seguito ed in conseguenza dell'evento sopra descritto, il minore riportava lesioni, a seguito delle Persona_1 quali veniva trasportato presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Pousilipon”, ove gli venivano diagnosticate lesioni con contestuale prognosi di gg. 20 s.c., come da referto di entrata al pronto soccorso, prodotto in giudizio unitamente all'intera documentazione medica, inerente le lesioni riportate dal minore ed al certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare;
- da tali lesioni erano residuati postumi invalidanti di natura permanente, valutabili nella misura del 9%, oltre una ITT di gg. 20, una ITP di gg. 32 al 75%;una ITP di gg. 32 al 50% ed una ITP di gg. 25 al 50%;
- i danni patrimoniali e non patrimoniali potevano essere quantificati complessivamente in € 25.990,07, così come di seguito indicati e specificati: - Danno biologico permanente
€ 18.029,08 - Invalidità temporanea totale € 1.015,80 - Invalidità temporanea parziale 32 gg al 75% € 1.218,96 - Invalidità temporanea parziale 32 gg al 50% € 812,64 - Invalidità temporanea parziale 32 gg al 25% € 406,32 - danno morale (¼ d.b.) € 3.453,72; parte attrice non ha diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni obbligatorie;
- con missiva PEC del 09/01/2023, inviata per conoscenza anche all'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris, veniva richiesto il risarcimento delle lesioni personali sofferte dal minore al
[...]
; Controparte_4
- con comunicazione PEC del 25/01/2023 veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita che non andava a buon
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 fine.
Tanto premesso parte attrice riteneva sussistente la responsabilità dell'Istituto scolastico, con conseguente obbligo del di Controparte_4 risarcire integralmente i danni derivanti dalle lesioni subite.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: 1) di accertare che l'evento per cui è causa è imputabile alla responsabilità esclusiva del convenuto;
CP_4
2) DI condannare il Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni subiti,
[...] quantificati in € 25.990,07, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, ovvero a quella somma maggiore o minore in sua giustizia;
3) di condannare il Controparte_4
al pagamento delle spese, diritti ed onorari
[...] di causa, oltre IVA e CPA come per legge, oltre il 15 % per spese generali ai sensi dell'art. 15 del D.M. 585/94, con distrazione in favore del procuratore, anticipatario ex art. 93 c.p.c.
In data 17/11/2023, si costituiva il , eccependo CP_4
l'infondatezza delle domande per assenza di responsabilità della p.a., da configurare come responsabilità ex art. 2048 comma 2 c.c., trattandosi di di infortuni cc.dd. eterocagionati e non come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con conseguente distinto onere della prova, non assolto con la deduzione della mera doglianza dell'inosservanza dell'obbligo di vigilanza. Con particolare riguardo ai danni patrimoniali, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del minore, trattandosi di danni eventualmente patiti dai genitori, che non hanno agito in proprio. Eccepiva, altresì la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Chiedeva, altresì, di chiamare in causa la Parte_3
, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche
[...] parziale, delle domande di parte attrice, si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa della Compagnia assicurativa con cui era stata stipulata Parte_3 polizza per la responsabilità civile n. 582171001E, vigente al
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 momento dell'infortunio, affinché, in caso di condanna dell'Amministrazione, sia condannata in proprio e, in ogni caso, a garantire, manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza sfavorevole della presente lite, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di lite e di eventuale CTU.
Il concludeva, pertanto, chiedendo: CP_4 in via preliminare
1) di autorizzare la richiesta chiamata in causa della compagnia assicurativa Parte_3 disponendosi lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, affinché la stessa partecipi ad ogni effetto al presente giudizio e, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, sia a sua volta condannata in proprio e, in ogni caso, a garantire, manlevare e tenere indenne l'Amm.ne da ogni conseguenza sfavorevole della presente lite, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di lite e di eventuale CTU;
nel merito
2) di rigettare la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;
spese vinte.
In data 29/2/2024, si costituiva l'assicurazione eccependo, in via principale, l'infondatezza della domanda risarcitoria per non avere i signori provato la esistenza e ricorrenza dei Per_1 presupposti della sua accoglibilità, sia rispetto alla ritenuta applicabilità delle disposizioni in materia di responsabilità ex art. 1218 c.c., sia rispetto alla ritenuta applicabilità delle disposizioni in materia di responsabilità ex art. 2048, 2° comma, c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e assorbimento della domanda di manleva. In via subordinata, contestava l'eccessività delle richieste risarcitorie, dalle quali dovranno essere detratte le somme ai medesimi corrisposte e/o corrispondende dall' eccepiva la CP_5 non riconoscibilità in ogni caso di un danno morale per la inesistenza dei relativi presupposti. Con riferimento, invece, ai limiti di accoglibilità della domanda di Garanzia, rilevava che l'art. 7, 1° comma, delle condizioni
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 generali della Sezione II Responsabilità Civile della Polizza prevede che: “L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli alunni e dagli operatori scolastici obbligatoriamente assicurati l'Impresa CP_5 pertanto risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965”, operando, quindi, la garanzia solo per il cd. danno differenziale, vale a dire per il danno risultante dalla differenza tra il danno complessivamente accertato e quello in astratto indennizzabile dall' . Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art. 13, lett. CP_5
A) del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, la domanda di garanzia potrà essere accolta solo ed esclusivamente per i postumi invalidanti inferiori al 6%, in quanto non suscettibili di indennizzo e ciò indipendentemente dal fatto che l' CP_5 [...]
non abbia erogato alcuna indennità. CP_6
La terza chiamata concludeva, pertanto, chiedendo: in via principale, 1) di rigettare l'azione risarcitoria promossa dai signori e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Per_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
in quanto infondata, con conseguente assorbimento
[...] della domanda di garanzia proposta da esso CP_4 verso;
Parte_3 in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria 2) con riferimento all'azione risarcitoria, previo accertamento dei danni causalmente riconducibili, in via esclusiva, diretta ed immediata, alla sua responsabilità, di condannare il a pagare le somme Controparte_1 così determinate e liquidate a titolo di risarcimento, in ogni caso detraendo gli importi percepiti e/o percipiendi dai signori dall' Per_1 CP_5
3) con riferimento alla domanda di garanzia, di accertare e dichiarare che è tenuta ad Parte_3 indennizzare il entro i limiti previsti dalla Polizza. CP_4
Con condanna al pagamento delle spese del presente
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 giudizio, oltre a rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Gli attori, in data 18/11/2025, hanno rinunciato agli atti e all'azione, rinuncia accettata dalla controparte (necessaria solo per la rinuncia agli atti). Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dalla rinuncia discende l'assorbimento della domanda di manleva.
2. Sulle spese di lite. La rinuncia all'azione produce gli effetti di un rigetto nel merito della domanda;
ne consegue che le spese processuali debbano essere poste a carico del rinunciante, con esclusione di qualunque potere del giudice di compensarle, anche parzialmente. In una situazione di rinuncia all'azione, si applica la regola generale dell'articolo 91 c.p.c., secondo cui il soccombente paga le spese. La rinuncia stessa qualifica il rinunciante come parte soccombente. Secondo la Cassazione, infatti, la rinuncia all'azione a differenza della rinuncia agli atti del giudizio non richiede l'accettazione da parte della controparte, ma produce effetti equivalenti al rigetto della domanda nel merito e, conseguentemente, comporta l'applicazione della regola di cui all'art. 306, quarto comma, c.p.c., secondo cui il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese alle altre parti, senza che il Giudice possa esercitare alcun potere discrezionale di compensazione, totale o parziale (Cass. ord. 27697/2025). Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi, per la non complessità della controversia. Con riguardo alle spese nei confronti del terzo chiamato, le stesse vanno poste a carico di parte attrice, dal momento che, secondo la Cassazione (ordinanza n. 6144/2024): "in forza del
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 20218 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra Pt_1
, nella qualità di genitori
[...] Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
Controparte_7
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2.dichiara assorbita la domanda di manleva;
3.condanna Parte_4 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , in solido tra loro, al pagamento, in Persona_1 favore del , delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
4. condanna Parte_5 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , in solido tra loro, al pagamento, in Persona_1 favore di , delle spese di lite, che Parte_3 si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
Udienza del 26/11/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20218/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
Codice Fiscale C.F._1
, nata a [...] il [...], Parte_2
Codice Fiscale , C.F._2 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], Codice Persona_1
Fiscale elettivamente domiciliati in Melito C.F._3 di Napoli (NA) alla Via Dello Zodiaco n° 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Esposito, Codice Fiscale CodiceFiscale_4
e Partita IVA , che li rappresenta e difende giusta P.IVA_1 procura in atti;
ATTORI E
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11; CONVENUTO
NONCHE' ASSICURATRICE C.F. , con Controparte_2 P.IVA_3 sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_3 rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Panni (C.F. e Marcella De C.F._5
NE (C.F. , con domicilio speciale eletto C.F._6 presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli, Viale Colli Aminei n. 32/C. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 26/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, nella qualità di genitori esercenti la Parte_2 potestà genitoriale sul minore , premettevano Persona_1 quanto segue:
- in data 2/10/2019, alle ore 11,50 circa, presso la Scuola Giancarlo sita in Villaricca (NA) alla Via E. Fermi, Per_2 durante lo svolgimento dell'ordinario orario scolastico, il minore che frequenta la sezione “L”, unitamente agli altri alunni della classe, venivano trasferiti nei corridoi per usufruire dei giochi ivi presenti, sotto la vigilanza delle
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 maestre “ , , ; Persona_3 Per_4 Per_5
- al ritorno in classe il minore , che stava in Persona_1 fila, veniva spinto da un amichetto, che a sua volta era stato spinto da un altro alunno creando una caduta a catena;
- il piccolo che a causa della spinta cadeva al suolo, Per_1 subito, lamentava di non poter muovere il braccio sinistro che risultava distorto;
- le maestre, nell'immediato, contattavano il 118 ed i genitori;
- a seguito ed in conseguenza dell'evento sopra descritto, il minore riportava lesioni, a seguito delle Persona_1 quali veniva trasportato presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Pousilipon”, ove gli venivano diagnosticate lesioni con contestuale prognosi di gg. 20 s.c., come da referto di entrata al pronto soccorso, prodotto in giudizio unitamente all'intera documentazione medica, inerente le lesioni riportate dal minore ed al certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare;
- da tali lesioni erano residuati postumi invalidanti di natura permanente, valutabili nella misura del 9%, oltre una ITT di gg. 20, una ITP di gg. 32 al 75%;una ITP di gg. 32 al 50% ed una ITP di gg. 25 al 50%;
- i danni patrimoniali e non patrimoniali potevano essere quantificati complessivamente in € 25.990,07, così come di seguito indicati e specificati: - Danno biologico permanente
€ 18.029,08 - Invalidità temporanea totale € 1.015,80 - Invalidità temporanea parziale 32 gg al 75% € 1.218,96 - Invalidità temporanea parziale 32 gg al 50% € 812,64 - Invalidità temporanea parziale 32 gg al 25% € 406,32 - danno morale (¼ d.b.) € 3.453,72; parte attrice non ha diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni obbligatorie;
- con missiva PEC del 09/01/2023, inviata per conoscenza anche all'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris, veniva richiesto il risarcimento delle lesioni personali sofferte dal minore al
[...]
; Controparte_4
- con comunicazione PEC del 25/01/2023 veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita che non andava a buon
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 fine.
Tanto premesso parte attrice riteneva sussistente la responsabilità dell'Istituto scolastico, con conseguente obbligo del di Controparte_4 risarcire integralmente i danni derivanti dalle lesioni subite.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: 1) di accertare che l'evento per cui è causa è imputabile alla responsabilità esclusiva del convenuto;
CP_4
2) DI condannare il Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni subiti,
[...] quantificati in € 25.990,07, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, ovvero a quella somma maggiore o minore in sua giustizia;
3) di condannare il Controparte_4
al pagamento delle spese, diritti ed onorari
[...] di causa, oltre IVA e CPA come per legge, oltre il 15 % per spese generali ai sensi dell'art. 15 del D.M. 585/94, con distrazione in favore del procuratore, anticipatario ex art. 93 c.p.c.
In data 17/11/2023, si costituiva il , eccependo CP_4
l'infondatezza delle domande per assenza di responsabilità della p.a., da configurare come responsabilità ex art. 2048 comma 2 c.c., trattandosi di di infortuni cc.dd. eterocagionati e non come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con conseguente distinto onere della prova, non assolto con la deduzione della mera doglianza dell'inosservanza dell'obbligo di vigilanza. Con particolare riguardo ai danni patrimoniali, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del minore, trattandosi di danni eventualmente patiti dai genitori, che non hanno agito in proprio. Eccepiva, altresì la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Chiedeva, altresì, di chiamare in causa la Parte_3
, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche
[...] parziale, delle domande di parte attrice, si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa della Compagnia assicurativa con cui era stata stipulata Parte_3 polizza per la responsabilità civile n. 582171001E, vigente al
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 momento dell'infortunio, affinché, in caso di condanna dell'Amministrazione, sia condannata in proprio e, in ogni caso, a garantire, manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza sfavorevole della presente lite, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di lite e di eventuale CTU.
Il concludeva, pertanto, chiedendo: CP_4 in via preliminare
1) di autorizzare la richiesta chiamata in causa della compagnia assicurativa Parte_3 disponendosi lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, affinché la stessa partecipi ad ogni effetto al presente giudizio e, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, sia a sua volta condannata in proprio e, in ogni caso, a garantire, manlevare e tenere indenne l'Amm.ne da ogni conseguenza sfavorevole della presente lite, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di lite e di eventuale CTU;
nel merito
2) di rigettare la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;
spese vinte.
In data 29/2/2024, si costituiva l'assicurazione eccependo, in via principale, l'infondatezza della domanda risarcitoria per non avere i signori provato la esistenza e ricorrenza dei Per_1 presupposti della sua accoglibilità, sia rispetto alla ritenuta applicabilità delle disposizioni in materia di responsabilità ex art. 1218 c.c., sia rispetto alla ritenuta applicabilità delle disposizioni in materia di responsabilità ex art. 2048, 2° comma, c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e assorbimento della domanda di manleva. In via subordinata, contestava l'eccessività delle richieste risarcitorie, dalle quali dovranno essere detratte le somme ai medesimi corrisposte e/o corrispondende dall' eccepiva la CP_5 non riconoscibilità in ogni caso di un danno morale per la inesistenza dei relativi presupposti. Con riferimento, invece, ai limiti di accoglibilità della domanda di Garanzia, rilevava che l'art. 7, 1° comma, delle condizioni
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 generali della Sezione II Responsabilità Civile della Polizza prevede che: “L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli alunni e dagli operatori scolastici obbligatoriamente assicurati l'Impresa CP_5 pertanto risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965”, operando, quindi, la garanzia solo per il cd. danno differenziale, vale a dire per il danno risultante dalla differenza tra il danno complessivamente accertato e quello in astratto indennizzabile dall' . Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art. 13, lett. CP_5
A) del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, la domanda di garanzia potrà essere accolta solo ed esclusivamente per i postumi invalidanti inferiori al 6%, in quanto non suscettibili di indennizzo e ciò indipendentemente dal fatto che l' CP_5 [...]
non abbia erogato alcuna indennità. CP_6
La terza chiamata concludeva, pertanto, chiedendo: in via principale, 1) di rigettare l'azione risarcitoria promossa dai signori e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Per_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
in quanto infondata, con conseguente assorbimento
[...] della domanda di garanzia proposta da esso CP_4 verso;
Parte_3 in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria 2) con riferimento all'azione risarcitoria, previo accertamento dei danni causalmente riconducibili, in via esclusiva, diretta ed immediata, alla sua responsabilità, di condannare il a pagare le somme Controparte_1 così determinate e liquidate a titolo di risarcimento, in ogni caso detraendo gli importi percepiti e/o percipiendi dai signori dall' Per_1 CP_5
3) con riferimento alla domanda di garanzia, di accertare e dichiarare che è tenuta ad Parte_3 indennizzare il entro i limiti previsti dalla Polizza. CP_4
Con condanna al pagamento delle spese del presente
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 giudizio, oltre a rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Gli attori, in data 18/11/2025, hanno rinunciato agli atti e all'azione, rinuncia accettata dalla controparte (necessaria solo per la rinuncia agli atti). Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dalla rinuncia discende l'assorbimento della domanda di manleva.
2. Sulle spese di lite. La rinuncia all'azione produce gli effetti di un rigetto nel merito della domanda;
ne consegue che le spese processuali debbano essere poste a carico del rinunciante, con esclusione di qualunque potere del giudice di compensarle, anche parzialmente. In una situazione di rinuncia all'azione, si applica la regola generale dell'articolo 91 c.p.c., secondo cui il soccombente paga le spese. La rinuncia stessa qualifica il rinunciante come parte soccombente. Secondo la Cassazione, infatti, la rinuncia all'azione a differenza della rinuncia agli atti del giudizio non richiede l'accettazione da parte della controparte, ma produce effetti equivalenti al rigetto della domanda nel merito e, conseguentemente, comporta l'applicazione della regola di cui all'art. 306, quarto comma, c.p.c., secondo cui il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese alle altre parti, senza che il Giudice possa esercitare alcun potere discrezionale di compensazione, totale o parziale (Cass. ord. 27697/2025). Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi, per la non complessità della controversia. Con riguardo alle spese nei confronti del terzo chiamato, le stesse vanno poste a carico di parte attrice, dal momento che, secondo la Cassazione (ordinanza n. 6144/2024): "in forza del
N.R.G. 20218/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 20218 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra Pt_1
, nella qualità di genitori
[...] Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
Controparte_7
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2.dichiara assorbita la domanda di manleva;
3.condanna Parte_4 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , in solido tra loro, al pagamento, in Persona_1 favore del , delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
4. condanna Parte_5 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , in solido tra loro, al pagamento, in Persona_1 favore di , delle spese di lite, che Parte_3 si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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