Articolo 18 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Articolo 17Articolo 20
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25 luglio 2021
Art. 18. (Assunzioni a tempo parziale). 1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU.
2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.
3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela gia' in godimento per le attivita' di lavoro autonomo. Non maturano altresi' alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.
3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all' articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.
Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , nel modificare l' art. 94 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 68, comma 15-septies) che "Le disposizioni di cui all' articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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