Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 24.10.2024 iscritta al n. 358/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
20.02.2025
d a
in persona Parte_1
del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
OGGETTO: dello Stato Distrettuale di Brescia.
trasferimento del
RICORRENTE APPELLANTE
lavoratore c o n t r o
CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo
Magnano del foro di Roma, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 210 del 2024 del Tribunale di
Mantova.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 210 del 25.9.2024, il Tribunale di
Mantova, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti del da vincitore del Parte_1 CP_1
concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del
23/11/2017 e dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo di
Curtatone (MN), ha riconosciuto il suo diritto ad essere trasferito –
nell'ambito delle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s.
2023/2024 - nella sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere a Polla (SA), ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n.
Contr 104/1992 e, per l'effetto, ha ordinato al di assegnarlo ad una delle sedi della Campania. In particolare, il Tribunale ha ritenuto di non poter sindacare lo status di referente unico in presenza di una dichiarazione di indisponibilità/impossibilità di altri parenti anche più
prossimi ad assistere il disabile in situazione di gravità, e ciò sebbene fosse difficile non condividere le perplessità manifestate dall'Avvocatura dello Stato in ordine a quanto dedotto dal ricorrente
(dichiaratosi, seppur dirigente di una scuola sita a 800 km di distanza, - 3 -
l'unico familiare che presta assistenza alla suocera Persona_1
portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3
legge 104/92 a decorrere dal 29.06.2022 e residente nello stesso comune dei suoi due figli). Il primo giudice ha quindi ritenuto sussistente in capo al ricorrente, ai sensi del quinto comma dell'art. 33 l. 104/1992, il diritto al trasferimento interregionale a domanda verso la Campania, motivato sulla scorta della necessità di assistere,
quale referente unico, la suocera. Il giudice a quo ha chiarito come
Contr fosse onere del dimostrare la sussistenza di condizioni ostative all'accoglimento della istanza di mobilità e quindi la mancanza di
Contr posti vacanti e disponibili. Secondo il primo giudice, il non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico e il ricorrente aveva invece dimostrato, pur non essendovi tenuto, come in Campania al tempo della domanda vi fossero posti vacanti e disponibili. Emergeva
infatti documentalmente che con decreto del 18.12.23 il
[...]
aveva indetto a livello nazionale un Controparte_3
concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali,
determinando il contingente di posti messi a concorso per la regione
Campania in ben 34 unità. Era allora evidente la sussistenza dei requisiti di vacanza e disponibilità con riguardo alle sedi nella regione
Campania oggetto della domanda di mobilità del ricorrente,
sussistenza dimostrata dalla pendenza stessa della procedura concorsuale menzionata. Ed infatti, era innegabile che un concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici fosse volto alla - 4 -
copertura delle vacanze di organico verificatesi nei singoli ambiti regionali coinvolti e ciò, per giunta, secondo i dati risultanti ai
sistemi informativi del alla data del presente bando, fatti Parte_1
salvi gli esiti della annuale mobilità interregionale ordinaria prevista
dal vigente CCNL relativo al personale dirigente scolastico dell'Area
e Ricerca e l'esecuzione di eventuali provvedimenti Parte_1
giurisdizionali (come da pag. 6 del bando in questione). Alla luce di detto bando, il Tribunale ha ritenuto che il non avesse Parte_1
dimostrato che l'organico dei dirigenti in Campania fosse al completo solo in ragione delle domande di mobilità interregionale già pervenute da 8 dirigenti aventi priorità rispetto al ricorrente ed, anzi, la pubblicazione del bando suddetto dimostrava che i posti vacanti fossero 34.
Con ricorso depositato il 24.10.2024 ha proposto appello il
, chiedendo la riforma della sentenza con rigetto Parte_1
dell'originario ricorso.
Con memoria dell'11.2.2025, si è costituito CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
***
All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa e,
all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo.
***
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1
sentenza per non avere considerato che aveva offerto prove presuntive ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. del fatto che la suocera malata già - 5 -
ricevesse assistenza dai suoi familiari più stretti e più prossimi,
essendo il prof. occupato a 800 km di distanza, e che quindi CP_1
non vi fosse necessità di trasferire il dirigente scolastico in un ruolo regionale diverso da quello di appartenenza. Il giudice aveva, invece,
fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni scritte dei familiari in loco attestanti la loro indisponibilità ad assistere l'anziana congiunta, le quali però non hanno alcun valore probatorio nel giudizio civile.
L'appellato ha chiesto il rigetto del motivo, evidenziando che i requisiti per fruire del diritto di cui all'art. 33, comma 5 sono gli stessi previsti dall'art. 33, comma 3 (a cui, infatti, rinvia il comma 5)
per fruire dei permessi (assistenza prestata - anche in via non continuativa e non esclusiva - a persona disabile in situazione di gravità dal lavoratore, anche non convivente, che sia coniuge o parente o affine entro il 2° grado o, alle suddette condizioni, entro il
3° grado), presupposti che lo stesso aveva ritenuto Parte_1
sussistenti laddove aveva riconosciuto il diritto ai permessi. Il prof.
ha aggiunto che, per quanto consentitogli dalla distanza della CP_1
sede di lavoro, aveva assistito la suocera mediante la fruizione dei permessi a ciò previsti e riconosciuti dal datore di lavoro e che, in ogni caso, il legislatore aveva eliminato i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza. Comunque, ha osservato che, tra i familiari che possano prestare assistenza alla persona disabile, il legislatore lascia alla libera determinazione della famiglia di individuare chi debba usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992. Infine, - 6 -
il prof. ha rilevato che sua moglie lavora a tempo pieno in un CP_1
caseificio a Caggiano ed è impossibilitata a lasciare il posto di lavoro nel corso della giornata, a differenza sua che, in quanto dirigente, non ha vincoli di orario;
che l'altro figlio della , Per_1 Per_2
è impossibilitato ad assisterla in quanto affetto da
[...]
patologia grave e continuativa;
che l'unica nipote maggiorenne,
di 21 anni, abita a Napoli dove frequenta l'università Persona_3
ed è pertanto impossibilitata ed indisponibile ad assistere la nonna;
che l'altro nipote, era minorenne al tempo Persona_4
della proposizione del ricorso ed, in ogni caso, anche lui, appena
18enne, è impossibilitato e indisponibile ad assistere la nonna,
frequentando ancora l'ultimo anno della scuola superiore presso il
Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula, a 40 km da Polla.
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1
sentenza per omessa dichiarazione di nullità e/o inammissibilità della domanda per genericità e difetto di interesse ad agire, per violazione della disciplina contrattuale della mobilità su base comparativa e per omessa valutazione del mancato esaurimento del vincolo triennale nella prima sede. Il Mim ha rilevato che la procedura di mobilità alla quale aveva partecipato il prof. era ormai esaurita sin dal CP_1
15.7.2023 e che il ricorso si limitava ad ipotizzare differenti criteri di quantificazione dei posti vacanti e disponibili, disinteressandosi del problema della selezione dei dirigenti aventi diritto a tali eventuali posti aggiuntivi. Al contrario, le procedure di mobilità dei dirigenti scolastici vengono bandite annualmente e dettano una disciplina - 7 -
fondata su precisi criteri di valutazione delle diverse esigenze e situazioni personali, criteri predeterminati dalla contrattazione collettiva. Nell'ordinamento scolastico, infatti, per i dirigenti scolastici la locuzione “ove possibile” di cui all'art. 33 comma 5
della legge n. 104 del 1992 viene declinata – per ovvie ragioni connesse alla necessità di un impiego ottimale dei dirigenti rispetto alla presenza delle scuole sul territorio – in modo da consentire la mobilità (in casi limite, essendo i ruoli regionali, anche fuori della
Regione di appartenenza), ma nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto della graduatoria di merito formata volta per volta nell'ambito di apposite procedure comparative tra tutti i dirigenti interessati.
Infine, il Ministero ha evidenziato che il prof. non poteva CP_1
ottenere il trasferimento richiesto in quanto aveva assunto l'incarico l'1.9.2021 in Lombardia e quindi, al momento della presentazione della domanda di mobilità interregionale, non aveva superato il vincolo triennale di prima assegnazione previsto nella D.D.G. del
23.11.2017 che aveva bandito il concorso al quale aveva partecipato.
L'appellato ha chiesto il rigetto del motivo, osservando che i mutamenti di incarico, ivi inclusi quelli in altra regione (mobilità
interregionale), sono disciplinati dall'art. 9 del CCNL del 17.7.2010,
come modificato dall'art. 53 del CCNL del 8.7.2019 e come derogato,
per le operazioni dell'a.s. 2023/2024, dall'art. 19-quater, comma 1,
del d.l. n. 4/2022, come modificato dall'art. 5, comma 20-bis, del d.l.
n. 44/2023. La richiamata normativa – contrattuale e legale –,
secondo l'appellato, non prescrive alcuna “graduatoria di merito” per - 8 -
l'esame delle domande di mobilità, ma dispone che il mutamento d'incarico in “casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”,
tra cui pacificamente rientra l'art. 33, comma 5, della l. n. 104/92, è
ammesso “in deroga ai criteri di cui comma 2” (ossia ai criteri relativi alle esperienze professionali, alle competenze maturate, alla maggiore permanenza nella sede, ecc.), sicché la comparazione tra le domande di mutamento di incarico (anche mediante mobilità interregionale),
giustificate da esigenze di assistenza di familiare disabile grave,
prescindono da una comparazione basata su criteri meritocratici,
dovendo essere soddisfatte in ragione del diritto previsto direttamente dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104/92, come peraltro previsto anche dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297 del 1994. Dunque, in presenza di una domanda – come nella specie – assistita dal diritto di precedenza di cui alla l. n. 104/92, l'unica comparazione possibile sarebbe stata quella con gli eventuali diritti di precedenza di altri aspiranti, laddove il datore di lavoro avesse riconosciuto l'esistenza di un numero di posti vacanti e disponibili inferiore rispetto a quello degli aspiranti e avesse preferito quelli titolari di un diritto di precedenza asseritamente poziore. Invece, nel caso di specie, l' Controparte_4
(di seguito non aveva predisposto alcuna
[...] CP_5
graduatoria per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici a.s.
2023/2024, né aveva prodotto in giudizio le domande di altri aspiranti, e con il decreto del 13.7.2023 si era limitato a sostenere che,
“essendo l'organico dei dirigenti scolastici della Controparte_6
per l'anno scolastico in corso e a decorrere dal prossimo 01 - 9 -
settembre 2023 da considerarsi del tutto saturo, l' CP_7
non può procedere alle operazioni di mobilità
[...]
interregionale in entrata”. Tale circostanza, tuttavia, era stata smentita in prime cure, da un lato, non avendo il datore di lavoro assolto l'onere della prova dell'inesistenza di posti vacanti e disponibili o, altrimenti, della prova che quelli vacanti e disponibili fossero stati assegnati ad altri soggetti aventi un diritto poziore, e dall'altro lato, risultando anzi dimostrata l'esistenza di numerosi posti vacanti e disponibili al 1.9.2023 in Campania. Infine, venendo al mancato esaurimento del vincolo triennale nella prima sede,
l'appellato ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sul punto ed eccepito come la questione non fosse stata sollevata in primo grado, con conseguente inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Nè varrebbe ad evitare l'inammissibilità il riferimento contenuto nella relazione dell' trattandosi di scritto CP_5
rivolto non al Tribunale, ma all'Avvocatura dello Stato, cui spettava scegliere quali elementi utilizzare ai fini della difesa giudiziale.
Peraltro, secondo il prof. la questione si fonderebbe sul CP_1
presupposto di fatto che l'incarico fosse un incarico di prima assegnazione e non fosse stato superato l'asserito vincolo triennale al momento della proposizione della domanda, mai dedotto in prime cure, né tantomeno provato, e sul presupposto di diritto che il bando di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, parimenti non prodotto,
prevedesse l'asserito vincolo triennale, circostanza questa contestata.
In ogni caso, in primo luogo, il , con circolare del Parte_1 - 10 -
16.6.2023, aveva affermato che, “Stante il carattere derogatorio delle
disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, tese a favorire la
mobilità interregionale per l'anno scolastico 2023/2024, partecipano
alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti il cui
incarico scada successivamente al 31 agosto 2023”. In secondo luogo, la permanenza o meno dell'asserito vincolo non sarebbe da valutarsi al momento della presentazione della domanda, ma al momento dell'effettivo trasferimento e, dunque, se anche l'asserito vincolo triennale fosse decorso dal 1.9.2021, sarebbe venuto meno il
31.8.2024, e quindi non solo prima del trasferimento (ancora pacificamente non avvenuto), ma addirittura prima della sentenza di prime cure (25.9.2024) che lo ha disposto. In terzo luogo, perchè la previsione generale ed astratta di un vincolo triennale contenuta in un bando (e finanche qualora fosse stata contenuta in una norma legislativa generale), sarebbe comunque derogata dall'art. 33, comma
5, della l. n. 104/92, norma speciale, cogente ed imperativa.
Con il terzo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1
sentenza nella parte in cui ha affermato il diritto dell'appellato al trasferimento in Campania, evidenziando che il diritto alla mobilità è
tendenzialmente ristretto nei limiti del ruolo regionale di appartenenza e che le ipotesi di trasferimento interregionale sono assai limitate, come previsto dall'art. 11 comma 5 del CCNL del
2006. Il ha anche sottolineato che il ricorso del prof. Parte_1 CP_1
era teso a rimettere in discussione la “mappatura” delle sedi vacanti e disponibili prodromica alla procedura di mobilità cui il ricorrente - 11 -
aveva partecipato per l'a.s. 2023/2024. Tuttavia, ciò non era possibile in quanto l'individuazione delle sedi “vacanti e disponibili” comporta l'adozione di atti di macro-organizzazione, atti la cui correttezza era illustrata dalle relazioni degli USR prodotte come doc. III-D, E, F ed il cui sindacato era sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario
(sicchè il avrebbe avuto l'onere di impugnarli avanti al giudice CP_1
amministrativo, e non certo a distanza di un anno dall'esaurimento della procedura). In ogni caso, le nuove sedi introdotte ope judicis
avrebbero dovuto essere assegnate non necessariamente al prof.
ma in base all'ordine risultante dalla graduatoria della CP_1
mobilità interregionale. Peraltro, il Tribunale aveva errato laddove aveva utilizzato i posti definitivi del bando del 18.12.2023 per smentire il dato utilizzato ai fini della procedura di mobilità
conclusasi il 15.7.2023, senza considerare che la procedura di mobilità cu aveva partecipato il ricorrente aveva come riferimento temporale l'a.s. 2023/2024, mentre il concorso da espletare nel corso del 2024 guardava al fabbisogno previsto nei tre aa.ss. successivi.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'art. 601 del
D. Lgs. 297 del 1994 non era più riferibile alla nuova figura del dirigente scolastico, cui trova applicazione la disciplina generale dettata dalla legge n. 104 del 1992 e rispetto al quale non è
ipotizzabile alcun diritto assoluto alla mobilità in caso di necessità di assistere un familiare malato;
in questo caso, la locuzione “ove
possibile”, riferita al trasferimento, va rapportata alle esigenze tecniche ed organizzative del datore di lavoro ed alla disciplina - 12 -
contrattuale ed amministrativa delle singole procedure comparative finalizzate alla mobilità intra ed interregionale.
L'appellato ha chiesto il rigetto del motivo, osservando che venivano in rilievo solo atti di micro-organizzazione senz'altro sindacabili dal giudice ordinario. Ciò posto, ha rilevato che dal bando del 18.12.2023 risultavano 34 posti vacanti in Campania che, quindi,
vi erano già al 1.9.2023 non potendo crearsi in corso d'anno (se non per decessi o dimissioni volontarie o licenziamenti con effetto immediato e, tra il 1.9.2023 e il 18.12.2023, nessuna di tali circostanze si era verificata, come incontestatamente dedotto in prime cure) e dovevano essere quindi prioritariamente coperti con la mobilità e non con nuove assunzioni. Era vero che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del CCNL dell'11.4.2006, le operazioni annuali di conferimento degli incarichi dirigenziali al 1° settembre, avvenivano secondo l'ordine ivi previsto, ossia prima le conferme degli incarichi ai dirigenti che rimangono sulla stessa sede, poi l'assegnazione ai dirigenti c.d. perdenti posto (per ristrutturazione e riorganizzazione),
ai dirigenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo, e poi i mutamenti d'incarico nell'ambito della stessa regione (mobilità
regionale) o da altra regione (mobilità interregionale). La ratio era evidente: la mobilità interregionale comporta l'ingresso nella regione di un dirigente assegnato all'organico di altra regione, quindi, è
comprensibile che sia data precedenza ai conferimenti degli incarichi che riguardano i dirigenti già assegnati all'organico regionale e che non determinano alcun incremento di quell'organico. Sennonché, - 13 -
secondo l'appellato, ciò era irrilevante rispetto alla questione in trattazione perché, ultimate le operazioni infra-regionali (conferme e mobilità regionale), l' non aveva proceduto con la CP_5
mobilità interregionale sull'asserito erroneo presupposto che non vi fossero posti vacanti e disponibili. Peraltro, quanto alle operazioni di mobilità a.s. 2023/2024, le disposizioni della contrattazione collettiva
(che garantiscono la mobilità interregionale fino al 60% dei posti vacanti;
cfr. art. 9, comma 4, del CCNL 15.4.2010) erano state derogate in melius dal legislatore che, con l'art. 19-quater del d.l. n.
4/2022, come modificato dall'art. 5 del d.l. n. 44 del 22/4/2023, aveva stabilito che “Nelle more della definizione di una nuova disciplina
della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede
contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede,
esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico
2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti
vacanti in ciascuna regione”. In ogni caso, l'appellato ha nuovamente proposto le questioni ritenute assorbite in primo grado, e cioè: a) che vi erano ulteriori 8 posti vacanti e disponibili in
Campania, a decorrere dal 1.9.2023, illegittimamente utilizzati per le immissioni in ruolo di 8 dirigenti scolastici dalla graduatoria del concorso bandito con D.D.G. del 13.7.2011, in violazione della precedenza riconosciuta alla mobilità, tanto in via generale, quanto in particolare dall'art. 39, comma 3, della l. n. 449/1997; b) che in
Campania vi erano anche altri posti vacanti e disponibili, a decorrere dal 1.9.2023, e cioè le 76 sedi normo-dimensionate ai sensi dell'art. 1, - 14 -
Contr comma 978 della Legge di Bilancio 2021, non considerate dall'
in violazione della circolare n. 35901 del 16.6.2023, secondo la quale
“le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1,
comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo
delle sedi disponibili per la mobilità interregionale”; c) che in
Campania vi erano ulteriori posti vacanti e disponibili, a decorrere dal
1.9.2023, come dimostrato dal numero di incarichi di reggenza conferiti su sedi normo-dimensionate.
***
Così riassunte le posizioni delle parti, la Corte ritiene che il secondo motivo di appello sia fondato, con conseguente riforma della sentenza gravata ed integrale rigetto del ricorso proposto dal prof.
CP_1
In fatto, occorre premettere che il prof. in CP_1
quanto vincitore del concorso a dirigente scolastico indetto con
D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, è stato individuato con DDG 2138 del
24.8.2021 come destinatario dell'incarico di dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Curtatone (MN), quindi assunto a tempo indeterminato con effetto dall'1.9.2021 ed è in servizio dalla medesima data presso il citato Istituto.
Con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
n. 15828 del 20.6.2023, il datore di lavoro gli ha riconosciuto il diritto a usufruire dei permessi di cui all'art. 33 comma 3 della legge n.
104/92 per l'assistenza alla suocera portatrice di Persona_1
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge - 15 -
n. 104/92 a decorrere dal 29.06.2022 e residente a [...] -
Comune nel quale vivono anche i due figli della signora -. Per_1
ha partecipato alle operazioni di mobilità CP_1
interregionale per l'a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 1.9.2023,
verso la regione Campania e, in subordine, verso la Regione
Basilicata e, in ulteriore subordine, verso la regione Calabria, onde ottenere la sede di servizio più vicina al domicilio proprio e della suocera assistita in Polla (SA) tra quelle disponibili, presentando in data 24.6.2023 all'USR di appartenenza la domanda di mobilità.
Non avendo ottenuto il trasferimento richiesto, CP_1
ha proposto ricorso al Tribunale di Mantova in data 15.4.2024,
[...]
lamentando, tra le altre, la violazione dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992.
Il ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando le Parte_1
Contr tre relazioni degli di Campania, Calabria e Basilicata prodotte come doc. D, E ed F (“Le relazioni che si allegano (doc. D, E, F)
illustrano con dovizia di particolari lo svolgimento delle singole
procedure di mobilità. Dandole qui per richiamate anche nella parte
in diritto, si evidenziano i seguenti passaggi in cui le relazioni
ripercorrono la gestione della procedura concorsuale per la mobilità
cui ha partecipato anche il ricorrente”, p. 7 della memoria di costituzione di primo grado).
A p. 3 della relazione dell' prodotta e CP_5
richiamata dal si legge: “Seppure l'Amministrazione avesse Parte_1
proceduto con la mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024 - 16 -
comunque non avrebbe potuto accogliere la domanda del ricorrente
data la vigenza del vincolo triennale di permanenza nella sede di
prima assunzione, che per il ds termina solo al 31 agosto CP_1
2024. Si osserva che al momento della presentazione della domanda
di mobilità interregionale il ricorrente non aveva superato il vincolo
triennale di prima assegnazione previsto nella D.D.G. n. 1259 del
23.11.2017 che ha bandito il concorso a cui ha partecipato CP_1
Infatti, il ricorrente ha assunto l'incarico il primo settembre 2021 in
Lombardia. Si precisa che il vincolo di permanenza triennale nella
Regione di prima destinazione è previsto dall'art. 15, comma 5, DDG
23.11.17 n. 1259 per cui “i dirigenti scolastici assunti a seguito della
procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla
permanenza in servizio per un periodo pari alla durata minima
dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”. In ogni
caso, si rammenta che ogni incarico dirigenziale ha una durata
minima di tre anni (da tre a cinque), come chiaramente stabilito dalle
disposizioni di legge (cfr., l'art. 19, comma 2, e l'art. 35, comma 5
bis, del d. lgs. 165/2001) e regolamentari vigenti (art. 29 TUPI e DM
n. 138/2017). Tale vincolo di permanenza previsto dal bando del
2017 risponde, all'evidenza, alla garanzia del buon andamento della
pubblica amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi
attribuiti ai dirigenti e, in particolare, per la dirigenza scolastica, a
garanzia dell'interesse alla continuità organizzativa-didattica.
Dunque, ancor prima di considerare il titolo di precedenza vantato
dal ricorrente, che nel caso in esame è l'art. 33, comma 5, l. - 17 -
104/1992 per assistenza a familiare disabile ai sensi dell'art. 3,
comma 3, l. cit., si fa osservare che l'istanza stessa non poteva essere
valutata perché ancora non spirato il triennio. Questo vincolo è valso
per tutti i dirigenti che hanno fatto domanda di rientro pur non
avendo superato il vincolo triennale che si sono visti rigettare negli
anni passati l'istanza di trasferimento in Campania.”
Il aveva, quindi, allegato come il prof. non Parte_1 CP_1
avesse, al momento della domanda, maturato il triennio di servizio e come fosse, quindi, ancora vincolato dall'obbligo di permanenza previsto dall'art. 15, comma 5, DDG 23.11.17 n. 1259 in combinato disposto con gli artt. 19 comma 2 e 35 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165
del 2001. Di conseguenza, non avrebbe potuto proporre la domanda di mobilità interregionale.
Tali fatti e circostanze possono darsi per dimostrati in quanto non risultano essere stati tempestivamente e specificamente contestati dal prof. e, in ogni caso, emergono dai documenti prodotti in CP_1
causa. In particolare, dal decreto di conferimento dell'incarico e dal contratto per la definizione del trattamento economico prodotti come doc. 1 e 2 dallo stesso appellato emerge come egli, in quanto vincitore del concorso bandito con DDG 1259 del 2017, sia stato individuato con DDG 2138 del 24.8.2021 come destinatario dell'incarico di dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Curtatone (MN),
assunto a tempo indeterminato con effetto dall'1.9.2021 e dalla medesima data abbia preso servizio a Curtatone (MN). L'art. 4 del decreto di conferimento dell'incarico prevede per esso la durata di - 18 -
anni tre dall'1.9.2021. Egli, quindi, alla data di presentazione della domanda di mobilità interregionale, e cioè al 24.6.2023, non aveva ancora maturato un triennio di servizio nella sede di assegnazione.
Il ha, quindi, eccepito l'impossibilità per il prof. Parte_1
di partecipare alla procedura di mobilità interregionale, in CP_1
forza del vincolo di permanenza triennale previsto dall'art. 15,
comma 5, del DDG 23.11.2017 n. 1259, che ha bandito il concorso cui ha partecipato l'appellato, secondo il quale “i dirigenti scolastici
assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente
bando sono tenuti alla permanenza in servizio per un periodo pari
alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla
normativa vigente”, nonché degli artt. 19 comma 2 e 35 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001.
La difesa risulta proposta fin dal primo grado di giudizio,
avendo il espressamente richiamato nella propria memoria Parte_1
di costituzione la relazione dell' sia in fatto che in CP_5
diritto. In ogni caso, anche volendo ritenere il contrario, la difesa risulterebbe comunque ammissibile, trattandosi appunto di mera difesa che si limita a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria (e che peraltro è fondata su fatti tempestivamente allegati fin dal primo grado di giudizio). Ed invero, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, alle mere difese è inapplicabile il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437 c.p.c..
La difesa del , oltre ad essere perfettamente Parte_1 - 19 -
ammissibile, è anche fondata.
Come detto, risulta dai documenti che il prof. in CP_1
quanto vincitore di concorso bandito nel 2017, sia stato assunto con decorrenza 1.9.2021 nel ruolo dei dirigenti scolastici della Regione
Lombardia, con incarico triennale di dirigenza dell'Istituto
Comprensivo di Curtatone (MN). Egli, quindi, alla data di presentazione della domanda di mobilità interregionale, e cioè al
24.6.2023, non aveva ancora maturato un triennio di servizio nella sede di assegnazione, triennio che avrebbe maturato solo al
31.8.2024.
Ciò posto, ritiene la Corte che egli non potesse partecipare alla procedura di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024.
La mobilità dei dirigenti scolastici è disciplinata dagli artt. 19
comma 2 e 35 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, a norma dei quali la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni ed i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni (disposizione, quest'ultima, che la stessa legge dichiara espressamente inderogabile dai contratti collettivi).
La materia è disciplinata poi dall'art. 11 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza del 2006, ai sensi del quale
“…5. L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: - 20 -
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro
incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio
dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli
incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle
disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o
utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A
tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente
in tempo utile, tenendo conto del termine Controparte_4
fissato al comma 3 del presente articolo;
- d) mutamento d'incarico
in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d'incarico in casi
eccezionali; f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità
interregionale.
6. Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed
e) del comma 1 viene conferito l'incarico con priorità nella provincia
di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente
nelle altre province della regione. …”.
Viene in rilievo, altresì, l'art. 9 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza del 2010, come modificato dall'art. 53 del CCNL del 8.7.2019, rubricato “mutamento
dell'incarico”, secondo cui “1. Il mutamento degli incarichi dei
dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso
segue i sottoindicati criteri: a) esperienze professionali e competenze
maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui
all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il
mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha - 21 -
titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico
stesso; b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni,
a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero
di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi
consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi
della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.
3. In deroga ai
criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è
ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e
di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di
cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b)
trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del
contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da
norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza
del suo incarico, previo assenso del dirigente dell' Controparte_4
di provenienza, è possibile procedere ad una mobilità
[...]
interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti
annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di
maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15
luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento
d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto
nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.”
Come riconosciuto dallo stesso appellato, le norme che precedono delineano un sistema nel quale, essendo i ruoli regionali e comportando la mobilità interregionale l'ingresso nella Regione di un dirigente assegnato all'organico di altra Regione, viene data - 22 -
precedenza ai conferimenti degli incarichi che riguardano i dirigenti già assegnati all'organico regionale e che non determinano alcun incremento di quell'organico.
Inoltre, è espressamente previsto che la partecipazione alla mobilità interregionale sia possibile solo alla scadenza dell'incarico dirigenziale.
È vero, come evidenziato dall'appellato, che tale disciplina contrattuale è stata derogata dall'art. 5, comma 20 bis, del d.l. n. 44
del 2023, a norma del quale “nelle more di una nuova disciplina della
mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e
in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente
per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso
disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.
Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di
esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al
presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici
regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio
scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al
secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire
provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo
nella regione medesima.”
Tuttavia, tale norma non deroga all'art. 9 del CCNL del 2010,
laddove prevede che la partecipazione alla mobilità interregionale sia subordinata alla cessazione dell'incarico. - 23 -
È altrettanto vero, come osservato dall'appellato, che la circolare del avente ad oggetto le “Operazioni di Parte_1
conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e
mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023” (doc. 14
fascicolo dispone che “stante il carattere derogatorio delle CP_1
disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, tese a favorire la
mobilità interregionale per l'anno scolastico 2023/2024, partecipano
alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti il cui
incarico scada successivamente al 31 agosto 2023”, ma tale circolare precisa anche che è “fatto salvo il completamento del primo triennio
di incarico”.
Ne segue che alla procedura di mobilità interregionale a.s.
2023/2024 avrebbero potuto partecipare solo i dirigenti che avessero già completato il primo triennio di incarico alla data di presentazione della domanda o, al più, al 31.8.2023, presupposto pacificamente insussistente nel caso del prof. CP_1
Secondo l'appellato, la tesi del sarebbe comunque Parte_1
smentita dall'art. 9 comma 3 lett. c) del CCNL del 2010 e, in ogni caso, il vincolo di permanenza triennale sarebbe incompatibile con il disposto dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992.
Tali osservazioni non appaiono condivisibili.
Sotto il primo profilo, va ricordato che l'art. 9 comma 3 lett.
c) del CCNL del 2010 dispone che “in deroga ai criteri di cui al
comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso
eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di - 24 -
esigenze familiari: (…) c) altri casi di particolare rilevanza previsti
da norme speciali.” Esso è riferito, però, alla mobilità all'interno della Regione di appartenenza e, comunque, prevede la deroga ai criteri di cui al comma 2 (esperienze professionali e competenze maturate, ecc…), che nulla hanno a che fare con il vincolo di permanenza triennale. Non si applica, invece, alla mobilità
interregionale, essendo essa disciplinata separatamente dal successivo comma 4 del medesimo art. 9, il quale prevede appunto quale presupposto la scadenza dell'incarico dirigenziale.
In ogni caso, l'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992
prevede il diritto del lavoratore che assista un familiare con disabilità
in situazione di gravità di scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere “ove possibile”. Ebbene, secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione,
anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 7945/2008 e Cass. S.U. n.
16102/2009), la norma non attribuisce al lavoratore che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto assoluto e illimitato,
poiché il «diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere» può essere fatto valere solo allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche,
produttive ed organizzative del datore di lavoro e, nei rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, non determini un danno per la collettività compromettendo il buon andamento e l'efficienza della - 25 -
pubblica amministrazione. Secondo la Corte di Cassazione, la tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, tra cui l'art. 97 Cost., che impone alle
Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto,
non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità
e trasparenza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede. Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi,
tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità,
criteri che, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità. Ed
ancora, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 33 della legge n.
104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza «ove possibile»,
non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da - 26 -
disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (cfr. fra le tante Cass., Sez. Lav., ord. n. 19078 del 2023, Cass. n. 22885/2021;
Cass. n. 35105/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione;
Cass. Se. Lav., ord. n. 34163/2023).
Nel caso dei dirigenti scolastici è la contrattazione collettiva che opera il bilanciamento di interessi cui si è fatto cenno,
ragionevolmente prevedendo l'accesso alla mobilità interregionale solo una volta scaduto l'incarico dirigenziale, e ciò al fine non solo di garantire la continuità organizzativa e didattica, ma anche di consentire al di programmare i bandi di concorso per Parte_1
assicurare la copertura dei posti dirigenziali nelle varie Regioni e di gestire una rilevante mole di istanze di trasferimenti a livello nazionale.
È vero che la circolare del avente ad oggetto le Parte_1
“Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme,
mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023”
detta norme di favore rispetto al CCNL, ma, in modo più che ragionevole, fa comunque “salvo il completamento del primo triennio
di incarico”.
Del resto, è lo stesso D. Lgs. n. 165 del 2001 che prevede,
all'art. 35 comma 5 bis e senza in alcun modo far salvo l'art. 33
comma 5 della legge n. 104 del 1992, che i vincitori dei concorsi debbano permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi - 27 -
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni (disposizione, quest'ultima, che la stessa legge dichiara espressamente inderogabile dai contratti collettivi).
In conclusione, il prof. non era legittimato a CP_1
partecipare alla procedura di mobilità interregionale non avendo completato il primo triennio di incarico, il che impone il rigetto della sua domanda di trasferimento, con assorbimento di tutti gli altri motivi e difese proposti da entrambe le parti.
***
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
1) in riforma della sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Mantova,
rigetta il ricorso proposto da CP_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1
dal , liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori Parte_1
di legge, per il primo grado di giudizio ed in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, per l'appello.
Brescia, 20.2.2025.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza) - 28 -
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)