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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 22/04/2025 da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via Gorizia n.24, presso lo studio dell'avv. Floriana Caronda, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/12/1973 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Gela, Via Pisa n.70, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Maru', che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso, depositato in data 22/04/2025, con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da sentenza n.
2024/2016 pubblicata in data 21/10/2016 nella parte in cui le parti hanno concordato sia la ripartizione delle spese straordinarie che la corresponsione dell'assegno unico universale per il figlio;
Per_1
Rilevato che, atteso il mutamento della capacità retributiva della Sig.ra ed il peggioramento CP_1
della sua situazione reddituale, le parti si sono accordate per porre le spese straordinarie nella misura del 30 % a carico della Sig.ra ed il 70 % a carico del Sig. previa concertazione delle CP_1 Pt_1 spese tra le parti nonché per ripartire l'assegno unico universale nella misura del 50 % ciascuno;
rilevato, altresì, che l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. per il concorso al Pt_1
mantenimento del figlio ammonta ad Euro 289,94 a seguito di rivalutazione annuale ISTAT. Per_1
pagina1 di 2 che, pertanto, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento della modifica delle condizioni della sentenza di divorzio nei seguenti termini:
“che le spese straordinarie per il figlio minore , vengano ripartite nella misura del 30% a Per_1
carico della sig.ra ed il 70% sarà a carico del sig. sempre previa concertazione CP_1 Pt_1 delle spese con l'altro genitore, nel rispetto del protocollo d'intesa del Tribunale di Siracusa;
l'assegno unico universale per il figlio minore , verrà ripartito tra i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno, ferme rimanendo le altre condizioni concordate dalle parti con il ricorso per scioglimento del matrimonio omologate con sentenza del Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n° 1953/2016 R.G., n°2024/2016 Sent., fatto salvo l'aumentato importo dell'assegno di mantenimento a seguito della rivalutazione ISTAT annuale, ammontante ad euro 289,94, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con espressa decorrenza delle presenti modifiche, dalla data di deposito del suddetto ricorso”;
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero;
ritenuto che
la modifica richiesta non è contraria a disposizioni imperative in materia di regolamentazione dei rapporti familiari e può quindi essere recepita dal Tribunale in quanto rispondenti alle attuali esigenze economiche delle parti;
ritenuto, infine, che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti;
P.Q.M.
a parziale modifica di quanto statuito con sentenza n. 2024/2016 pubblicata in data 21/10/2016 emessa dal Tribunale di Siracusa, provvede alle condizioni specificate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 22/04/2025 da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via Gorizia n.24, presso lo studio dell'avv. Floriana Caronda, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/12/1973 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Gela, Via Pisa n.70, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Maru', che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso, depositato in data 22/04/2025, con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da sentenza n.
2024/2016 pubblicata in data 21/10/2016 nella parte in cui le parti hanno concordato sia la ripartizione delle spese straordinarie che la corresponsione dell'assegno unico universale per il figlio;
Per_1
Rilevato che, atteso il mutamento della capacità retributiva della Sig.ra ed il peggioramento CP_1
della sua situazione reddituale, le parti si sono accordate per porre le spese straordinarie nella misura del 30 % a carico della Sig.ra ed il 70 % a carico del Sig. previa concertazione delle CP_1 Pt_1 spese tra le parti nonché per ripartire l'assegno unico universale nella misura del 50 % ciascuno;
rilevato, altresì, che l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. per il concorso al Pt_1
mantenimento del figlio ammonta ad Euro 289,94 a seguito di rivalutazione annuale ISTAT. Per_1
pagina1 di 2 che, pertanto, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento della modifica delle condizioni della sentenza di divorzio nei seguenti termini:
“che le spese straordinarie per il figlio minore , vengano ripartite nella misura del 30% a Per_1
carico della sig.ra ed il 70% sarà a carico del sig. sempre previa concertazione CP_1 Pt_1 delle spese con l'altro genitore, nel rispetto del protocollo d'intesa del Tribunale di Siracusa;
l'assegno unico universale per il figlio minore , verrà ripartito tra i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno, ferme rimanendo le altre condizioni concordate dalle parti con il ricorso per scioglimento del matrimonio omologate con sentenza del Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n° 1953/2016 R.G., n°2024/2016 Sent., fatto salvo l'aumentato importo dell'assegno di mantenimento a seguito della rivalutazione ISTAT annuale, ammontante ad euro 289,94, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con espressa decorrenza delle presenti modifiche, dalla data di deposito del suddetto ricorso”;
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero;
ritenuto che
la modifica richiesta non è contraria a disposizioni imperative in materia di regolamentazione dei rapporti familiari e può quindi essere recepita dal Tribunale in quanto rispondenti alle attuali esigenze economiche delle parti;
ritenuto, infine, che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti;
P.Q.M.
a parziale modifica di quanto statuito con sentenza n. 2024/2016 pubblicata in data 21/10/2016 emessa dal Tribunale di Siracusa, provvede alle condizioni specificate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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