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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 11633/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOIA STEFANIA presso la quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. FELISIO CRISTIANO presso il quale Controparte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte del 5.05.2025 e per parte resistente come da note scritte del
14.04.2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati: nata a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne, e , nato a [...] il [...], minorenne. Controparte_2
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese. All'udienza del 27.03.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori;
l'Avv. di parte resistente chiedeva un rinvio al fine di valutare tale proposta transattiva. Il Giudice assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 15.04.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza Nei termini assegnati i difensori depositavano note scritte contenenti le condizioni formulate secondo l'accordo delle parti. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA in via condivisa a entrambi i genitori il minore , con collocazione e residenza del CP_2 figlio presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente in base agli accordi che interverranno con il figlio stesso, secondo il gradimento e gli impegni scolastici ed extra scolastici di
, vista anche l'età del ragazzo. CP_2
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore , versando alla sig.ra CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile Pt_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e delle spese ludico-ricreative da sostenersi nell'esclusivo interesse del minore, come disciplinato dal protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'ordine degli avvocati di Torino.
L' assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 11633/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOIA STEFANIA presso la quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. FELISIO CRISTIANO presso il quale Controparte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte del 5.05.2025 e per parte resistente come da note scritte del
14.04.2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati: nata a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne, e , nato a [...] il [...], minorenne. Controparte_2
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese. All'udienza del 27.03.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori;
l'Avv. di parte resistente chiedeva un rinvio al fine di valutare tale proposta transattiva. Il Giudice assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 15.04.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza Nei termini assegnati i difensori depositavano note scritte contenenti le condizioni formulate secondo l'accordo delle parti. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA in via condivisa a entrambi i genitori il minore , con collocazione e residenza del CP_2 figlio presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente in base agli accordi che interverranno con il figlio stesso, secondo il gradimento e gli impegni scolastici ed extra scolastici di
, vista anche l'età del ragazzo. CP_2
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore , versando alla sig.ra CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile Pt_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e delle spese ludico-ricreative da sostenersi nell'esclusivo interesse del minore, come disciplinato dal protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'ordine degli avvocati di Torino.
L' assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.