Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 108/2024, posta in decisione in data 23.12.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
N.Q. DI PRESIDENTE E LEGALE RAPP.NTE Parte_1 [...]
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._1
PALERMO (PA) in data 03/05/1993, con il patrocinio dell'Avv. INTROINI
ANNAMARIA e con elezione di domicilio in via VIA P.PE DI VILLAFRANCA
N.62 90141 PALERMO presso il medesimo difensore
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIVIANI
[...] P.IVA_1
1
PALERMO presso il medesimo difensore
RECLAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° agosto 2023 innanzi al Tribunale di Palermo, la chiedeva dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione Controparte_3
giudiziale nei confronti di esponendo, in Controparte_2
particolare: di essere creditrice della complessiva somma di € 32.594,33, scaturente dal decreto ingiuntivo n. 1655/2021 emesso in data 27.10.2021 dal Tribunale di
Siracusa, confermato con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1249/2023 del
15.06-30.06/2023 in rigetto dell'appello proposto da Controparte_2
avverso la sentenza n. 1051/2022 emessa in data 06.06.2022 dal Tribunale di
[...]
Siracusa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
che, a seguito di pignoramento presso terzi, era stata assegnata alla creditrice la somma di € 1.813,70, imputata alle spese di precetto, alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e, in parte, alle spese legali del primo grado di giudizio;
che anche la notifica di nuovo atto di precetto si era rivelata infruttuosa;
che il mancato pagamento di quanto vantato evidenziava che la debitrice non era in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritualmente costituitasi la contestava la Controparte_2
fondatezza della domanda proposta eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Istruita documentalmente la causa, con l'acquisizione dei dati e documenti risultanti dai pubblici registri, il Tribunale, con sentenza n. 144/2023 del 20 dicembre
2023, accoglieva la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In motivazione, il decidente rilevava, in primo luogo, che la società debitrice aveva omesso di fornire prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali di non 2 assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
dava conto, altresì, che l'istruttoria aveva evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00, tenuto conto del credito esposto nel ricorso introduttivo e della esposizione debitoria riferita dall
[...]
, pari a complessivi € 24.426,07. Quanto al requisito oggettivo, Controparte_4
osservava che lo stato di insolvenza era chiaramente desumibile, oltre che dall'ammontare dei debiti indicati, anche dalla circostanza, risultante dagli ultimi tre bilanci, della constatata lievitazione del totale dei debiti e, segnatamente, nel bilancio al 31.12.2020 i debiti risultanti dal bilancio al 31.12.2019, pari ad € 37.231,00, salivano ad € 129.164,00; nel bilancio al 31.12.2021, i debiti ascendevano ad €
178.935,00.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva tempestivo reclamo ex art. 51 C.C.I.I.
, n.q. di legale rappresentante della società Parte_1
il contraddittorio, la Curatela resisteva al reclamo, Controparte_5 osservandone l'inammissibilità oltre che l'infondatezza.
Indi, senza incombenti istruttori, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con il primo motivo, il reclamante deduceva l'erroneità della decisione del primo Giudice, nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi ex art. 121 e 2 CCII, nonostante la qualifica di impresa minore della società, che possedeva e possiede tutti i requisiti richiesti all'uopo dalla norma. Con il secondo motivo, il reclamante ha poi contestato anche l'insussistenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamo è meritevole di accoglimento per le seguenti sintetiche considerazioni.
Mette conto, innanzitutto, osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento e come evidenziato dal reclamante, il “reclamo” avverso detta sentenza ex art. 18 L. Fall., come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n.
169 (che ha ridenominato il precedente istituto dell'appello, adeguandolo alla natura camerale dell'intero procedimento), è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la Corte è chiamata ad esaminare anche gli
3 stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che possono essere offerti, non operando i limiti di cui all'art. 345 c.p.c.
Ciò premesso, principiando la disamina del primo motivo, la società reclamante contesta la statuizione di prime cure e le argomentazioni del Tribunale, adducendo di essere 'impresa minore', possedendo tutti i requisiti previsti dall'art. 2 I comma CCII
(d.lvo 14/2019), e cioè: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sul punto, va innanzitutto ricordato che secondo l'orientamento ormai consolidatosi della Suprema Corte, condiviso da questa Collegio, sull'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre
2007 n. 169), e che può estendersi all'analoga norma di cui all'art. 2 I comma CCII, deve intendersi posto a carico del debitore, secondo il principio di 'prossimità della prova', l'onere di provare di essere esente da liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, laddove il superamento di un unico parametro comporta, invece, la sua fallibilità.
Ciò posto, la reclamante ha, sin dal primo grado di giudizio, allegato e documentato di possedere congiuntamente tutti e tre i requisiti di cui al citato art. 2 I comma, soffermandosi, specificamente solo in questa sede, su tutti con deduzioni supportate dalla documentazione versata in primo grado, seppure in quella sede genericamente rappresentate.
Segnatamente, rileva che la sussistenza dei requisiti per la qualificazione di
“impresa minore” emerge da tutta la documentazione contabile della società, in particolare: - con riferimento al n.1 dell'art. 2 comma 1 lettera d), l'“attivo patrimoniale”, dal bilancio al 31.12.2022 della cooperativa reclamante risulta un attivo patrimoniale pari ad € 239.040,00, di € 186.144,00 al 31.12.2021 e di €
4 135.197 al 31.12.2020; con riferimento al n.2 del richiamato art. 2 comma 1 lettera d)
CCII, i “ricavi”, al 31.12.2022 ammontano ad € 80.053,00, al 31.12.2021 ad €
78.915,00 e al 31.12.2020 ad € 71.708,00; con riferimento al n.3 del richiamato art. 2 comma 1 lettera d) CCII, i “debiti”, al 31.12.2022 ascendono ad € 248.933,00, al
31.12.2021 ad €178.935,00 e al 31.12.2020 ad € 129.164,00.
Ebbene, è di tutta evidenza che l'impresa che deve essere qualificata come
“minore” - anche laddove si tenessero in considerazione le esposizioni debitorie nei confronti della reclamata (€ 32.594,33) e della (€ Controparte_4
24.426,07) e, pertanto, non soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.
Sul punto, non coglie nel segno quanto sostenuto dalla Curatela, la quale contesta alla reclamata di non poter in questa sede far valere la qualifica di impresa minore, trattandosi di eccezione in senso stretto e ritenendo le difese su tale circostanza carenti in prime cure. Ebbene, va innanzitutto tenuto conto dell'effetto devolutivo del giudizio di reclamo, ma in ogni caso seppur le contestazioni dell'odierna reclamante siano state improntate sull'assenza dei presupposti in generale previsti dalla norma, non vi è dubbio che la stessa abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo depositato gli ultimi tre bilanci di esercizio anteriori all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Da ultimo, la Suprema
Corte, confermando l'impostazione del giudice di merito, ha ribadito che l'onere della prova in merito al non superamento delle soglie di fallibilità resta in capo al fallito anche sulla base della disciplina applicabile ratione temporis, ed il mancato deposito della contabilità e dell'ulteriore documentazione si risolve in ultima analisi in danno del fallito gravato dall'onere della prova (Cass. n. 31353/2022). Per quanto sopra detto, tale onere probatorio deve considerarsi assolto da parte reclamante, ritenendo infondata l'ulteriore eccezione di controparte secondo cui la documentazione allegata non sia del tutto esaustiva: difatti, essendo stato il procedimento instaurato nel 2023, la reclamante non avrebbe potuto allegare il bilancio relativo all'anno in corso.
E' appena il caso di osservare che non ha fondamento il rilievo della reclamata circa la non attendibilità dei bilanci prodotti, in quanto non espongono all'interno della voce “immobilizzazioni immateriali” il valore di alcuni marchi registrati, appartenenti alla (rivendicati dalla) società fallenda, come sarebbe documentato da un
5 pregresso procedimento intrapreso dalla stessa in bonis a tutela dei marchi, nel CP_2
quale gli stessi beni avrebbero il valore di almeno € 100.000,00, desumibile dal risarcimento richiesto da questa contro l'altra società, presunta usurpatrice dei marchi.
Infatti, tale stima si ricaverebbe da una bozza, prodotta dalla reclamata ma non firmata dalla società né dal suo difensore, sicchè (in disparte la considerazione che del giudizio evocato non si ha alcuna notizia né dello stato né dell'esito), questa tesi difensiva della Curatela perde ogni significato e fondamento.
Conseguentemente, ricorrendo gli estremi per configurare lo status di impresa minore della che la sottrae dalla fallibilità, il reclamo deve essere Controparte_2
accolto, con, in riforma della sentenza impugnata, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto delle particolarità del caso, ricorrono giustifica rigetto della domanda di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Dall'accoglimento del primo motivo di reclamo, consegue l'assorbimento delle restanti doglianze.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, la riforma integrale del provvedimento del primo grado comporta il venir meno della pronuncia in favore del reclamato, anche in punto spese. Il reclamante ha quindi diritto alle spese relative ai giudizi di primo grado nei quali si era costituito nonché alle spese di secondo grado, liquidate in funzione dell'attribuzione alla controversia del valore indeterminabile secondo quanto indicato da Cass. Civ. 21/01/2013 n. 1346, Cass. sez. un. 24/07/2007
n. 16300, Cass. 13/06/2008 n. 16032, secondo gli importi complessivamente liquidati come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, Sezione terza civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
6 1) accoglie il reclamo proposto da quale legale rappresentante Parte_1
della nei confronti della Curatela della Parte_2
Liquidazione Giudiziale aperta a carico della Parte_2
avverso la sentenza n. 144/2023 pronunziata in data 20 dicembre 2023 dal Tribunale di Palermo;
2) per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
3) dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 6.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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