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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/02/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3121 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv LADU MANUELA che lo rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende
ATTORE
CONTRO
CONTRO Controparte_1 [...]
elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in VIA MONTECUCCOLI, 9 10121 TORINO, presso lo studio dell'Avv
BOLLA ALESSANDRO , che la rappresenta, giusta procura a C.F._3
margine dell'atto di citazione e la difende
CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc .
All'udienza del 28/09/2023 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
Dichiarare le commissioni , per l'intermediario e per la gestione interna del CP_1
rischio creditizio, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a
1 carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di Parte_1
giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla restituzione CP_1
della somma omnia di € 6.968 da cui detrarre € 1.131,12per commissioni gestione e e
€ 552,24 per commissione rischio creditizio versate in corso di causa, oltre € 400 per le spese di mediazione obbligatoria e gli interessi al tasso contrattuale dalla erogazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario.
Per il convenuto respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
previe le declaratorie del caso, IN OGNI CASO, NEL MERITO, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le avversarie domande.
CON VITTORIA DI SPESE e compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014 e successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
CONTRO Controparte_2
(in seguito ) ed eccepiva la nullità parziale del
[...] CP_2
contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato nel 2012, con il quale le parti avevano convenuto la restituzione della somma di euro € 32.880 in 120 rate di €
274 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di € 20.097.
In particolare contestava la nullità delle Commissioni per euro 3005 ed euro CP_1
463, delle commissioni Intermediario del credito per euro 2580, della commissione gestione rischio interno creditizio per euro 920.
2 Quanto alle commissioni esponeva che le attività per cui si chiedeva il CP_1
pagamento del corrispettivo erano già remunerate con la commissione istruttoria.
Quanto alla commissione intermediario esponeva che l'intermediario aveva ricevuto l'incarico da e non dal consumatore che non poteva essere obbligato al CP_1
pagamento del corrispettivo.
In ogni caso le attività svolte dall'intermediario erano generiche e già ricomprese nell'attività istruttoria.
Quanto alla commissione gestione rischio interno creditizio esponeva che la clausola era del tutto priva di legittima causa essendo il rischio remunerato attraverso gli interessi corrispettivi.
Tutto ciò premesso sosteneva che le clausole dette erano nulle ed inefficaci perché vessatorie in quanto contrarie al disposto dell'art 33 Codice del Consumo e prive di valida giustificazione causale.
Eccepiva inoltre la nullità per violazione delle norme in tema di trasparenza.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa domanda ed CP_2
esponeva che il contenuto del contratto e, in particolare, delle clausole contestate, era chiaramente indicato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL
CREDITO AI CONSUMATORI” e che l'attore aveva espressamente dichiarato di averne preso visione.
Nel merito deduceva che le clausole contestate erano legittime e munite di valida causa poiché indicavano in maniera dettagliata le attività per cui si chiedeva il pagamento.
Precisava che i costi indicati con riferimento alle spese istruttorie erano differenti rispetto a quelli relativi alle commissioni contestate poiché mentre i primi erano riferiti alla fase precedente la stipulazione del contratto, i restanti erano riferiti alla fase successiva alla conclusione del contratto.
3 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e contestava la dedotta vessatorietà delle clausole, sia perché erano conosciute dal consumatore sia perché non implicavano alcuno squilibrio in suo danno.
Nel corso del procedimento l'attore modificava le conclusioni dando atto del pagamento della somma di € 1.131,12 per commissioni gestione ed € 552,24 per commissione rischio creditizio.
In diritto
L'attore contesta la validità della commissione che prevede il pagamento di CP_1
euro 3005,24 per costi fissi;
euro 463,60 per gestione pratica;
euro 920,64 per gestione interna rischio;
della commissione intermediario che prevede il pagamento di euro 1160 costi fissi euro 1420 per gestione pratica.
Commissione Pitagora
Secondo le previsioni contrattuali i costi fissi sono dovuti ”per tutta l'attività istruttoria,
l'esame della documentazione, l'elaborazione e la registrazione dei dati ai fini di verifica antiriciclaggio e dell'elaborazione e calcolo di tutti gli oneri connessi con il finanziamento ai fini del rispetto della normativa antiusura, la valutazione dell'assumibilità della copertura assicurativa e la delibera del finanziamento”.
I costi per la gestione sono dovuti “per l'attività di amministrazione del finanziamento per tutta la sua durata, per le garanzie prestate ala Banca convenzionata sulla puntuale riscossione delle rate, e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto”.
I costi per la gestione interna del rischio creditizio sono addebitati al cliente e rimborsati da in caso di estinzione anticipata. CP_1
Sulla nullità delle clausole
4 L'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE stabilisce che «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».
Nel caso in esame è pacifico che le clausole siano state predisposte unilateralmente e non è provato in alcun modo che siano state oggetto di negoziato individuale, a nulla rilevando, sotto questo profilo, il fatto che siano state sottoscritte singolarmente poiché ciò non implica che il consumatore le abbia potute negoziare.
E infatti, perché si possa parlare di trattativa al fine di escludere la vessatorietà questa deve essere seria (ossia connotata da comportamenti obiettivamente idonei a raggiungere il risultato cui è diretta), effettiva (ossia rispettosa della libertà del consumatore e di concludere – o meno – il contratto e di determinarne il relativo contenuto), e individuale
(dovendo interessare puntualmente il contenuto dell'accordo preso in considerazione).
Con la conseguenza che le parti del contratto non singolarmente ed effettivamente negoziate rimarranno assoggettate alla disciplina di tutela del consumatore.
Considerato che nel caso di specie non ha contestato che le clausole contestate CP_1
fossero inserite unilateralmente nel contratto/formulario limitandosi a dedurre che erano state conosciute e sottoscritte singolarmente ex art 1341 1342 cc, si deve concludere che, non essendo state oggetto di reale e seria contrattazione tra le parti, sono regolate dalle disposizioni della direttiva citata in tema di clausole vessatorie.
Sulla validità delle pattuizioni contestate
L'attore contesta la nullità delle commissioni poiché del tutto generiche e non trasparenti dal momento che prevedevano il pagamento di somme quale corrispettivo per attività non chiaramente individuate o già remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre clausole.
Sul punto si richiamano i principi elaborati da Corte giustizia UE sez. II, 20/09/2018,
n.51.
5 L'art 35 Codice Consumo prevede che le clausole siano “redatte in modo chiaro e comprensibile”.
I medesimi principi sono contenuti nel TUB.
In generale, sulla base dei principi detti, si deve ritenere che l'informativa resa ai clienti debba essere chiara, corretta e non fuorviante.
Ed il termine correttezza deve essere interpretato non solo in senso di conformità formale alle norme ma anche alla sostanza, garantendo al consumatore la consegna della documentazione necessaria, la puntuale raccolta di informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sui rischi dell'investimento del servizio offerto e, in generale, la verifica sull'adeguatezza dell'operazione.
E' evidente che la finalità della normativa unionale e nazionale con la previsione degli obblighi informativi in capo agli istituti bancari, intermediari finanziari e simili, è quella di garantire la massima trasparenza nei rapporti tra questi ultimi e i clienti, sì da ridurre l'originaria asimmetria informativa sussistente, in modo da consentire ai soggetti che si rivolgono al professionista di accedere a determinate informazioni altrimenti loro precluse assicurando la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori.
In altri termini la clausola contrattuale nei contratti stipulati con il consumatore deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile ed il significato delle parole non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale.
La chiarezza deve essere tale da fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
Tutto ciò premesso si deve rilevare che, nel caso in esame, le clausole contestate non sono chiare e comportano uno squilibrio in danno del consumatore mutuatario.
Per l'effetto devono essere considerate vessatorie e come tali nulle ed inefficaci.
Le commissioni in favore di sono vessatorie poiché, in violazione degli obblighi CP_1
di trasparenza, prevedono il pagamento della somma di euro 3005,24 ma non chiariscono in alcun modo la causa del pagamento così determinando uno squilibrio del tutto ingiustificato tra il vantaggio ottenuto dalla banca e l'obbligo di pagamento del consumatore.
6 E infatti, non solo la clausola non è chiara dal punto di vista dell'esposizione ma neppure dal punto di vista del contenuto.
Il corrispettivo sarebbe giustificato per l'attività istruttoria per cui è già previsto il corrispettivo (cfr lett d commissioni istruttorie) con la conseguenza che non può legittimamente essere richiesto due volte il pagamento per una medesima attività
La commissione è riferita inoltre all'esame della documentazione, alla CP_1
elaborazione e verifica dei dati ai fini della legge antiriciclaggio e della normativa antiusura.
Le attività indicate, e che dovrebbero giustificare il pagamento del corrispettivo da parte del mutuatario, sono, in realtà, attività generiche o attività ricomprese nell'ordinaria attività di finanziamento e come tale già remunerata attraverso gli interessi o altre clausole specifiche.
Le attività di esame della documentazione e di determinazione dei costi ai fini del superamento del tasso soglia sono operazioni che rientrano nell'attività tipicamente bancaria, cioè l'erogazione del prestito, che, evidentemente, deve essere preceduta e costantemente accompagnata dall'esame dei documenti e dalla costante verifica del rispetto delle norme.
Tale attività trova il proprio corrispettivo negli interessi corrispettivi e l'applicazione di ulteriori costi non trova giustificazione.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento ai costi relativi alla gestione della pratica e in particolare “attività di amministrazione del finanziamento per tutta la sua durata, per le garanzie prestate alla banca convenzionata sulla puntuale riscossione delle rate e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto”.
Come già detto, l'attività di amministrazione del finanziamento è attività ordinaria della banca e come tale è remunerata attraverso gli interessi corrispettivi.
L'attività di garanzia per la riscossione delle rate è generica e, in ogni caso, costituisce un'attività ordinaria della banca creditrice che deve riscuotere le rate dovute.
Infine, la commissione per la gestione interna del rischio creditizio è, non solo generica, ma del tutto priva di giustificazione essendo la gestione del rischio creditizio l'essenza dell'attività dell'imprenditore che eroga credito e come tale, ancora una volta, remunerata attraverso gli interessi corrispettivi.
7 Commissioni intermediario del credito
Secondo le previsioni contrattuali il corrispettivo sarebbe giustificato dall'attività promozionale, di informativa precontrattuale, di istruttoria, di esame della documentazione anche ai fini della normativa antiriciclaggio e di perfezionamento del contratto.
Richiamate le considerazioni già svolte con riferimento alle commissioni , si CP_1
deve rilevare che anche in questo caso le attività coincidono con quelle descritte nelle spese di istruttoria e con quelle previste dalle Commissioni . CP_1
L'attività, dunque, è già remunerata con la clausola “spese istruttoria” e non può dunque essere preteso il pagamento.
Alle stesse conclusioni si giunge con riferimento alle commissioni intermediario per la gestione della pratica per le quali il corrispettivo è giustificato dall'attività di gestione del rapporto per tutta la sua durata.
Anche in questo caso la clausola è del tutto generica non essendo indicate le attività di gestione e, in ogni caso, nulla per difetto di giustificazione se si considera che la gestione del contratto durante la sua esecuzione è attività ordinaria della banca, remunerata attraverso gli interessi corrispettivi.
***
Si deve dunque concludere che le clausole del contratto oggetto del giudizio devono essere dichiarate nulle in quanto in violazione delle norme di trasparenza hanno determinato uno squilibrio in danno del consumatore (art 33 Cod consumo) prevedendo il versamento di un corrispettivo in assenza di un'effettiva controprestazione.
Devono inoltre essere dichiarate nulle per difetto di causa essendo prive di una rilevante e legittima funzione economica.
E infatti se “causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto
8 utilizzato”(Cass sent n 10490/2006, Cass n 23941/2009, Cass n 8100/2013), si deve concludere che quando, come nel caso in esame, le prestazioni previste nell'ambito del contratto corrispettivo non potevano essere realizzate ovvero erano già previste come obblighi contrattuali e remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre specifiche clausole, le clausole contestate non possono considerarsi validamente pattuite proprio perché mancanti di una valida causa.
Per l'effetto i costi addebitati per i titoli detti non sono dovuti e la domanda di restituzione del pagamento indebito deve ritenersi fondata.
***
Tutto ciò premesso, dichiara la nullità parziale del contratto e, preso atto del versamento della somma di euro 1683,36 (€ 1.131,12 per commissioni gestione, € 552,24 per commissione rischio creditizio), condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della minor somma di euro 5284,64, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo non essendo stata provata la mala fede dell'AC (art 2033 cc), oltre euro 400 quali spese per la mediazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
dichiara la nullità parziale del contratto e, preso atto del versamento della somma di euro 1683,36 (€ 1.131,12 per commissioni gestione, € 552,24 per commissione rischio creditizio), condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore della minor somma di euro 5284,64, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo non essendo stata provata la mala fede dell'AC (art 2033 cc), oltre euro 400 quali spese per la mediazione.
Condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
9 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Riduzione del 30 % su € 2.540,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -762,00
Compenso al netto delle riduzioni € 1.778,00, oltre spese anche generali al 15%,
Iva e CPA come per legge.
Dispone il pagamento in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Sassari li, 06/02/2024.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3121 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv LADU MANUELA che lo rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende
ATTORE
CONTRO
CONTRO Controparte_1 [...]
elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in VIA MONTECUCCOLI, 9 10121 TORINO, presso lo studio dell'Avv
BOLLA ALESSANDRO , che la rappresenta, giusta procura a C.F._3
margine dell'atto di citazione e la difende
CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc .
All'udienza del 28/09/2023 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
Dichiarare le commissioni , per l'intermediario e per la gestione interna del CP_1
rischio creditizio, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a
1 carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di Parte_1
giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla restituzione CP_1
della somma omnia di € 6.968 da cui detrarre € 1.131,12per commissioni gestione e e
€ 552,24 per commissione rischio creditizio versate in corso di causa, oltre € 400 per le spese di mediazione obbligatoria e gli interessi al tasso contrattuale dalla erogazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario.
Per il convenuto respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
previe le declaratorie del caso, IN OGNI CASO, NEL MERITO, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le avversarie domande.
CON VITTORIA DI SPESE e compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014 e successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
CONTRO Controparte_2
(in seguito ) ed eccepiva la nullità parziale del
[...] CP_2
contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato nel 2012, con il quale le parti avevano convenuto la restituzione della somma di euro € 32.880 in 120 rate di €
274 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di € 20.097.
In particolare contestava la nullità delle Commissioni per euro 3005 ed euro CP_1
463, delle commissioni Intermediario del credito per euro 2580, della commissione gestione rischio interno creditizio per euro 920.
2 Quanto alle commissioni esponeva che le attività per cui si chiedeva il CP_1
pagamento del corrispettivo erano già remunerate con la commissione istruttoria.
Quanto alla commissione intermediario esponeva che l'intermediario aveva ricevuto l'incarico da e non dal consumatore che non poteva essere obbligato al CP_1
pagamento del corrispettivo.
In ogni caso le attività svolte dall'intermediario erano generiche e già ricomprese nell'attività istruttoria.
Quanto alla commissione gestione rischio interno creditizio esponeva che la clausola era del tutto priva di legittima causa essendo il rischio remunerato attraverso gli interessi corrispettivi.
Tutto ciò premesso sosteneva che le clausole dette erano nulle ed inefficaci perché vessatorie in quanto contrarie al disposto dell'art 33 Codice del Consumo e prive di valida giustificazione causale.
Eccepiva inoltre la nullità per violazione delle norme in tema di trasparenza.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa domanda ed CP_2
esponeva che il contenuto del contratto e, in particolare, delle clausole contestate, era chiaramente indicato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL
CREDITO AI CONSUMATORI” e che l'attore aveva espressamente dichiarato di averne preso visione.
Nel merito deduceva che le clausole contestate erano legittime e munite di valida causa poiché indicavano in maniera dettagliata le attività per cui si chiedeva il pagamento.
Precisava che i costi indicati con riferimento alle spese istruttorie erano differenti rispetto a quelli relativi alle commissioni contestate poiché mentre i primi erano riferiti alla fase precedente la stipulazione del contratto, i restanti erano riferiti alla fase successiva alla conclusione del contratto.
3 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e contestava la dedotta vessatorietà delle clausole, sia perché erano conosciute dal consumatore sia perché non implicavano alcuno squilibrio in suo danno.
Nel corso del procedimento l'attore modificava le conclusioni dando atto del pagamento della somma di € 1.131,12 per commissioni gestione ed € 552,24 per commissione rischio creditizio.
In diritto
L'attore contesta la validità della commissione che prevede il pagamento di CP_1
euro 3005,24 per costi fissi;
euro 463,60 per gestione pratica;
euro 920,64 per gestione interna rischio;
della commissione intermediario che prevede il pagamento di euro 1160 costi fissi euro 1420 per gestione pratica.
Commissione Pitagora
Secondo le previsioni contrattuali i costi fissi sono dovuti ”per tutta l'attività istruttoria,
l'esame della documentazione, l'elaborazione e la registrazione dei dati ai fini di verifica antiriciclaggio e dell'elaborazione e calcolo di tutti gli oneri connessi con il finanziamento ai fini del rispetto della normativa antiusura, la valutazione dell'assumibilità della copertura assicurativa e la delibera del finanziamento”.
I costi per la gestione sono dovuti “per l'attività di amministrazione del finanziamento per tutta la sua durata, per le garanzie prestate ala Banca convenzionata sulla puntuale riscossione delle rate, e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto”.
I costi per la gestione interna del rischio creditizio sono addebitati al cliente e rimborsati da in caso di estinzione anticipata. CP_1
Sulla nullità delle clausole
4 L'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE stabilisce che «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».
Nel caso in esame è pacifico che le clausole siano state predisposte unilateralmente e non è provato in alcun modo che siano state oggetto di negoziato individuale, a nulla rilevando, sotto questo profilo, il fatto che siano state sottoscritte singolarmente poiché ciò non implica che il consumatore le abbia potute negoziare.
E infatti, perché si possa parlare di trattativa al fine di escludere la vessatorietà questa deve essere seria (ossia connotata da comportamenti obiettivamente idonei a raggiungere il risultato cui è diretta), effettiva (ossia rispettosa della libertà del consumatore e di concludere – o meno – il contratto e di determinarne il relativo contenuto), e individuale
(dovendo interessare puntualmente il contenuto dell'accordo preso in considerazione).
Con la conseguenza che le parti del contratto non singolarmente ed effettivamente negoziate rimarranno assoggettate alla disciplina di tutela del consumatore.
Considerato che nel caso di specie non ha contestato che le clausole contestate CP_1
fossero inserite unilateralmente nel contratto/formulario limitandosi a dedurre che erano state conosciute e sottoscritte singolarmente ex art 1341 1342 cc, si deve concludere che, non essendo state oggetto di reale e seria contrattazione tra le parti, sono regolate dalle disposizioni della direttiva citata in tema di clausole vessatorie.
Sulla validità delle pattuizioni contestate
L'attore contesta la nullità delle commissioni poiché del tutto generiche e non trasparenti dal momento che prevedevano il pagamento di somme quale corrispettivo per attività non chiaramente individuate o già remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre clausole.
Sul punto si richiamano i principi elaborati da Corte giustizia UE sez. II, 20/09/2018,
n.51.
5 L'art 35 Codice Consumo prevede che le clausole siano “redatte in modo chiaro e comprensibile”.
I medesimi principi sono contenuti nel TUB.
In generale, sulla base dei principi detti, si deve ritenere che l'informativa resa ai clienti debba essere chiara, corretta e non fuorviante.
Ed il termine correttezza deve essere interpretato non solo in senso di conformità formale alle norme ma anche alla sostanza, garantendo al consumatore la consegna della documentazione necessaria, la puntuale raccolta di informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sui rischi dell'investimento del servizio offerto e, in generale, la verifica sull'adeguatezza dell'operazione.
E' evidente che la finalità della normativa unionale e nazionale con la previsione degli obblighi informativi in capo agli istituti bancari, intermediari finanziari e simili, è quella di garantire la massima trasparenza nei rapporti tra questi ultimi e i clienti, sì da ridurre l'originaria asimmetria informativa sussistente, in modo da consentire ai soggetti che si rivolgono al professionista di accedere a determinate informazioni altrimenti loro precluse assicurando la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori.
In altri termini la clausola contrattuale nei contratti stipulati con il consumatore deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile ed il significato delle parole non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale.
La chiarezza deve essere tale da fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
Tutto ciò premesso si deve rilevare che, nel caso in esame, le clausole contestate non sono chiare e comportano uno squilibrio in danno del consumatore mutuatario.
Per l'effetto devono essere considerate vessatorie e come tali nulle ed inefficaci.
Le commissioni in favore di sono vessatorie poiché, in violazione degli obblighi CP_1
di trasparenza, prevedono il pagamento della somma di euro 3005,24 ma non chiariscono in alcun modo la causa del pagamento così determinando uno squilibrio del tutto ingiustificato tra il vantaggio ottenuto dalla banca e l'obbligo di pagamento del consumatore.
6 E infatti, non solo la clausola non è chiara dal punto di vista dell'esposizione ma neppure dal punto di vista del contenuto.
Il corrispettivo sarebbe giustificato per l'attività istruttoria per cui è già previsto il corrispettivo (cfr lett d commissioni istruttorie) con la conseguenza che non può legittimamente essere richiesto due volte il pagamento per una medesima attività
La commissione è riferita inoltre all'esame della documentazione, alla CP_1
elaborazione e verifica dei dati ai fini della legge antiriciclaggio e della normativa antiusura.
Le attività indicate, e che dovrebbero giustificare il pagamento del corrispettivo da parte del mutuatario, sono, in realtà, attività generiche o attività ricomprese nell'ordinaria attività di finanziamento e come tale già remunerata attraverso gli interessi o altre clausole specifiche.
Le attività di esame della documentazione e di determinazione dei costi ai fini del superamento del tasso soglia sono operazioni che rientrano nell'attività tipicamente bancaria, cioè l'erogazione del prestito, che, evidentemente, deve essere preceduta e costantemente accompagnata dall'esame dei documenti e dalla costante verifica del rispetto delle norme.
Tale attività trova il proprio corrispettivo negli interessi corrispettivi e l'applicazione di ulteriori costi non trova giustificazione.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento ai costi relativi alla gestione della pratica e in particolare “attività di amministrazione del finanziamento per tutta la sua durata, per le garanzie prestate alla banca convenzionata sulla puntuale riscossione delle rate e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto”.
Come già detto, l'attività di amministrazione del finanziamento è attività ordinaria della banca e come tale è remunerata attraverso gli interessi corrispettivi.
L'attività di garanzia per la riscossione delle rate è generica e, in ogni caso, costituisce un'attività ordinaria della banca creditrice che deve riscuotere le rate dovute.
Infine, la commissione per la gestione interna del rischio creditizio è, non solo generica, ma del tutto priva di giustificazione essendo la gestione del rischio creditizio l'essenza dell'attività dell'imprenditore che eroga credito e come tale, ancora una volta, remunerata attraverso gli interessi corrispettivi.
7 Commissioni intermediario del credito
Secondo le previsioni contrattuali il corrispettivo sarebbe giustificato dall'attività promozionale, di informativa precontrattuale, di istruttoria, di esame della documentazione anche ai fini della normativa antiriciclaggio e di perfezionamento del contratto.
Richiamate le considerazioni già svolte con riferimento alle commissioni , si CP_1
deve rilevare che anche in questo caso le attività coincidono con quelle descritte nelle spese di istruttoria e con quelle previste dalle Commissioni . CP_1
L'attività, dunque, è già remunerata con la clausola “spese istruttoria” e non può dunque essere preteso il pagamento.
Alle stesse conclusioni si giunge con riferimento alle commissioni intermediario per la gestione della pratica per le quali il corrispettivo è giustificato dall'attività di gestione del rapporto per tutta la sua durata.
Anche in questo caso la clausola è del tutto generica non essendo indicate le attività di gestione e, in ogni caso, nulla per difetto di giustificazione se si considera che la gestione del contratto durante la sua esecuzione è attività ordinaria della banca, remunerata attraverso gli interessi corrispettivi.
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Si deve dunque concludere che le clausole del contratto oggetto del giudizio devono essere dichiarate nulle in quanto in violazione delle norme di trasparenza hanno determinato uno squilibrio in danno del consumatore (art 33 Cod consumo) prevedendo il versamento di un corrispettivo in assenza di un'effettiva controprestazione.
Devono inoltre essere dichiarate nulle per difetto di causa essendo prive di una rilevante e legittima funzione economica.
E infatti se “causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto
8 utilizzato”(Cass sent n 10490/2006, Cass n 23941/2009, Cass n 8100/2013), si deve concludere che quando, come nel caso in esame, le prestazioni previste nell'ambito del contratto corrispettivo non potevano essere realizzate ovvero erano già previste come obblighi contrattuali e remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre specifiche clausole, le clausole contestate non possono considerarsi validamente pattuite proprio perché mancanti di una valida causa.
Per l'effetto i costi addebitati per i titoli detti non sono dovuti e la domanda di restituzione del pagamento indebito deve ritenersi fondata.
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Tutto ciò premesso, dichiara la nullità parziale del contratto e, preso atto del versamento della somma di euro 1683,36 (€ 1.131,12 per commissioni gestione, € 552,24 per commissione rischio creditizio), condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della minor somma di euro 5284,64, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo non essendo stata provata la mala fede dell'AC (art 2033 cc), oltre euro 400 quali spese per la mediazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
dichiara la nullità parziale del contratto e, preso atto del versamento della somma di euro 1683,36 (€ 1.131,12 per commissioni gestione, € 552,24 per commissione rischio creditizio), condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore della minor somma di euro 5284,64, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo non essendo stata provata la mala fede dell'AC (art 2033 cc), oltre euro 400 quali spese per la mediazione.
Condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
9 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Riduzione del 30 % su € 2.540,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -762,00
Compenso al netto delle riduzioni € 1.778,00, oltre spese anche generali al 15%,
Iva e CPA come per legge.
Dispone il pagamento in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Sassari li, 06/02/2024.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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