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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1748/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1748 dell'anno 2024 e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI MONTE ANTONIO presso il cui Parte_1 studio, sito in Roma, Via Toscana n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al precetto opposto;
opponente E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. ISIDORI GIADA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Buti in Terni, Via Roma n. 70, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 14.4.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 25.10.2024 Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Terni, in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di €11.207,72, precetto che resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo. Con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che: - il 1.11.2022 la aveva Controparte_2 notificato il decreto ingiuntivo n. 710/2022 al per € 35.425, tratto Parte_1 di finanziamento e una linea di credito;
- nel giudizio di opposizione introdotto, il 18.7.2023 il giudice aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo solo per l'importo di € 25.200,47, respingendo la provvisoria esecuzione per € 10.225,14; - nonostante ciò, il 16.10.2024 le era stato notificato atto di precetto con cui gli era stato richiesto il pagamento dell'intera somma portata del decreto ingiuntivo, inclusi interessi legali per € 3.691,93. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. si fonda, quindi, sulla mancanza di titolo esecutivo per l'importo di € 10.225,14 e relativi interessi di € 982,58, per un totale di € 11.207,72, chiedendo così la declaratoria di nullità parziale del precetto per il suddetto importo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.3.2025 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la compen Controparte_1 delle spese di lite. Esponeva, al riguardo, di esser incorsa in un errore materiale nel precetto notificato il 18.10.2024 e di aver provveduto alla notifica di un nuovo atto di precetto, con l'importo corretto di € 25.200,47, il 2.12.2024, dando espressamente atto nel corpo dello stesso di rinunciare al precedente
precetto. Sosteneva, perciò, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'opponente, precisando che non aveva notificato alcun atto di pignoramento sulla scorta del precetto errato. Chiedeva al Tribunale, in ragione del corretto operato dell'opposta, di compensare integralmente le spese di lite del giudizio. Valorizzava, comunque, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il debitore è tenuto alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione, anche se si conclude con l'accertamento di un credito di importo inferiore rispetto a quello portato in precetto. La causa veniva istruita documentalmente e discussa oralmente all'udienza del 14.4.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Rientra tra i fatti non specificamente contestati tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. che con atto di precetto notificato il 2.12.2024 all'opponente, per € 25.200,47, la società opposta ha dato espressamente atto nel corpo dello stesso di rinunciare al precedente precetto notificato il 16.10.2024 per complessivi € 41.628,40 (di cui € 35.425,61 a titolo di importo capitale) sul presupposto di un errore materiale ivi contenuto. La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. n. 30251/2023). Nel caso di specie, va allora accolta la domanda congiunta delle parti di declaratoria di cessata materia del contendere in ragione del fatto sopravvenuto, tra loro non contestato, di rinnovazione dell'atto di precetto, con rinuncia a quello contenente l'errore nella quantificazione del credito della . CP_1 Vanno, allora, regolate le spese processuali applicando il criterio della soccomb tuale, che impone di esaminare, in chiave prognostica, alla luce delle risultanze in atti, la fondatezza dell'opposizione promossa dal (cfr. Cass. n. 3426 del 24.11.1971). Parte_1
E' d'uopo ricordare che in tema di spese processuali se nel giudizio di opposizione esecutiva si accerta che con il precetto il creditore ha chiesto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, il giudice non può condannare l'opponente, che si qualifica come parte vittoriosa in ragione del parziale accoglimento della domanda, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, potendo al più compensarle (cfr. Cass. n. 20374/2016). Nel caso di specie, con l'opposizione il non ha contestato l'intero credito della Parte_1 [...] ma solo l'eccedenza rispetto all'importo accertato giudizialmente dal Tribunale Controparte_1
di ciò la società opposta ha rinnovato l'atto di precetto in data 2.12.2024 indicando il minor importo dovuto dal debitore. Perciò, anche ai fini della soccombenza virtuale, l'opponente non può considerarsi solo parzialmente vittorioso, avendo avuto implicito ed integrale riconoscimento del motivo di opposizione da parte dell'opposta in fase di rinnovazione del precetto, con rinuncia a quello notificato il 16.10.2024. Ne consegue che non vi è margine per una compensazione, neppure parziale, delle spese processuali tra le parti e la deve esser condannata alla rifusione delle stesse in favore di Controparte_1
. Parte_1
3. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza virtuale, per come sopra motivata, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 5.201 ed € 26.000, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali in ragione dell'unica questione giuridica sottesa alla controversia e alla concreta attività svolta, essendosi il giudizio concluso in due sole udienze.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna la lla rifusione in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi (c.u. e marca da bollo), oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge. Sentenza resa e letta in assenza delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Terni, 14/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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