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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 1309/2024 tra le parti:
ATTORE: avv. LUIGI COZZARELLI
(cf. C.F._1
in proprio
CONVENUTO: Controparte_1
quale impresa designata alla gestione del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
(P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. LUCA VECCHIONI
INTERVENUTO: Controparte_2
(P.Iva ) P.IVA_2
con l'avv. MARCO VASCOTTO
OGGETTO: cessione dei crediti
2) accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi notificati e, per l'effetto, previa riassunzione del giudizio esecutivo, assegnare le somme pignorate,
3) in ogni caso, con vittoria di spese di lite relative alla doppia fase del giudizio di opposizione (cautelare e di merito) liquidate come da D.M. 55/2014 che il costituito procuratore dichiara di avere anticipato, 4) condannare parte opponente al risarcimento del danno a norma dell'art 96 comma 1 c.p.c. per aver questa agito in giudizio con mala fede o colpa grave o a norma dell'art. 96 terzo comma c.p.c.”
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria e/o CP_1 diversa istanza, IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello promosso dall'Avv. COZZARELLI, poiché inammissibile e/o comunque del tutto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1078/2023. Con rifusione delle spese anche del grado d'appello e con condanna dell'appellante al risarcimento di ulteriore somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
BANCA GENERALI: “Voglia l'Intestato Ufficio statuire sulle domande delle altre parti secondo giustizia, ferma l'assenza di doglianze e/o di pretese verso l'esponente, e, quindi, impregiudicata la correttezza dell'operato di quest'ultima quale terza pignorata. Compensi e spese anche generali rifusi”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. L'avv. LUIGI COZZARELLI – creditore procedente – ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1078/2023 (dep. 20.09.2023) che, nel definire il giudizio di opposizione all'esecuzione, ha
“dichiarato inammissibile la domanda creditoria”, ritenendo il difetto di legittimazione dello stesso a procedere in executivis nei confronti di
[...]
, quale impresa designata alla Gestione del Fondo di Garanzia per le CP_1
Vittime della Strada, per il pagamento delle somme distratte, in suo favore, quale procuratore antistatario ex art. 93 cpc., dal Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti con le sentenze n. 153 e 157 del 2021.
Più nello specifico – e per quanto qui d'interesse – il primo giudice ha ritenuto che il credito vantato sia stato ceduto dall'avv. Cozzarelli ad ON
(cessionaria, a sua volta, del credito risarcitorio liquidato dalle menzionate sentenze) per effetto della comunicazione dallo stesso inoltrata a il CP_1
3.09.2021, avente ad oggetto la rinuncia “all'antistatarietà di spese e compensi di cui alle cause di merito a fronte della disposizione di un unico pagamento omnia – per capitale, spese e onorari – in favore della RA PE indicando, peraltro, dei conteggi errati – dacché includevano gli onorari di precetto seppur non ancora notificato”; rinuncia “palese, espressa e valida, nonché di natura recettizia”.
Il primo giudice, inoltre, ha ritenuto la tardività – e quindi l'inammissibilità – della domanda proposta dall'avv. Cozzarelli all'udienza del 5.12.2022 volta ad ottenere una maggiore liquidazione delle spese dell'esecuzione, perché priva dei caratteri propri della reconventio reconventionis.
2. Affidando il gravame a quattro motivi, l'avv. Cozzarelli ha quindi:
- censurato l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardiva riassunzione del giudizio di opposizione nella fase di merito da parte del debitore opponente;
- censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la tardività della domanda di riforma dell'ordinanza del GE che, a definizione della fase sommaria, ha regolato le spese di lite (liquidate in misura inferiore ai minimi tabellari di cui al Dm 55/2014 e ss. mm.), escludendone la natura di reconventio reconventionis, essendo stata invece la stessa proposta nella prima difesa utile dopo la definizione sfavorevole del giudizio di reclamo proposto avverso tale provvedimento e per le stesse ragioni;
- censurato la decisione di merito, sostenendo che, nel caso di specie, non è stata stata alcuna cessione del credito in favore della (non PE perfezionatasi, e nemmeno accettata o comunicata al debitore ceduto, come ritenuto dal GE nella fase sommaria ai fini del rigetto della sospensiva richiesta da e/o rinuncia all'attribuzione, essendo stata la stessa CP_1
3 sottoposta a condizione risolutiva (il pagamento spontaneo entro 7 giorni), non avveratasi;
- censurato, infine, l'operata liquidazione delle spese di lite (“€ 2.090,00 per competenze oltre € 150,00 per spese esenti, oltre accessori come per legge”) sopra al massimo tabellare previsto per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, come la presente.
3. Si è costituita in giudizio quale impresa Controparte_1 designata alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che ha resistito al gravame avversario, chiedendone il rigetto.
Ha sostenuto la piena condivisibilità del percorso motivazionale del primo giudice, lamentando l'abusività delle azioni esecutive intraprese dall'avv. Cozzarelli: per avere notificato l'atto di precetto solo dopo 13 giorni dalla comunicazione della cessione del credito risarcitorio in favore della PE pur essendo a conoscenza della volontà della debitrice di adempiere;
per avere assegnato un “termine giugulatorio” di sette giorni per l'adempimento spontaneo, a fronte di conteggi peraltro errati;
non essendovi alcuna ragione di urgenza a giustificazione di tali iniziative, essendo un soggetto CP_1 notoriamente solvibile. Chiedendo pertanto la condanna dell'avv. Cozzarelli al pagamento ad una somma ex art. 96 cpc., eventualmente da portare in compensazione.
4. Con atto del 29.11.2024, il terzo pignorato Controparte_2 litisconsorte necessario pretermesso nel primo grado, si è costituito nel presente giudizio, dichiarando di “accettar[ne] lo stato in cui versa nonché i provvedimenti frattanto resi”, sanando – secondo l'indirizzo giurisprudenziale in atto maggioritario (Cass. 26631/2018; Cass. 29629/2024, per analogia, avendo ad oggetto la posizione del debitore pignorato nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione) – la nullità che era stata rilevata, all'esito della prima udienza, con ordinanza del 14.10.2024, per la non integrità del contraddittorio, che avrebbe importato l'annullamento della pronuncia gravata e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro, ex art. 383/3 e 354 cpc. (ex mulits, Cass. 13533/2021).
5. La causa – documentale – passa ora in decisione.
*** *** ***
6. L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
7. Non è fondato il primo motivo di appello, risultando dalla documentazione in atti che il giudizio di cognizione ex art. 616 cpc. è stato introdotto – tempestivamente – dallo stesso avv. Cozzarelli il 19.07.2022, notificando al debitore esecutato il relativo atto di citazione (il termine per la
4 riassunzione era stato infatti fissato dal GE al 20.07.2022 all'udienza del 17.01.2022); all'atto della costituzione – anch'essa tempestiva – ha CP_1 provveduto solamente all'iscrizione della causa a ruolo, non avendo curato tale incombente il creditore opponente (art. 186 cpc.).
8. Non è fondato nemmeno il secondo motivo di reclamo. Infatti – del tutto condivisibilmente, anche in considerazione del rito applicato
– il primo giudice ha ritenuto inammissibile la domanda proposta dall'avv. Cozzarelli, per la prima volta, all'udienza del 5.12.2022, finalizzata alla rideterminazione delle spese di lite dell'esecuzione.
Infatti, l'intervenuta declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dallo stesso avverso l'ordinanza con la quale il GE aveva provveduto sulle spese di lite della fase sommaria (vd. Ordinanza Tribunale di Treviso dell'8.11.2022 – RG. 5487/2022) non costituisce titolo ai fini della rimessione in termini per la riproposizione della stessa domanda nella competente sede, posto che l'orientamento della Corte di Cassazione richiamato dal Tribunale a definizione del reclamo (Cass. 37252/2021) era già vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio di cognizione, e quindi l'avv. Cozzarelli avrebbe dovuto o potuto conoscerlo usando la dovuta diligenza “qualificata” ex art. 1176/2 cc..
Essendo, in ogni caso, tale domanda priva delle caratteristiche della reconventio reconventionis¸ perché proposta non per esigenze difensive sorte a seguito della costituzione avversaria.
9. È invece fondato il terzo motivo di appello. Si trascrive, anzitutto, il testo delle comunicazioni inoltrate dall'avv. Cozzarelli al fiduciario di il 3.09.2021, nella parte qui rilevante (successiva allo CP_1 svolgimento dei conteggi): “con espressa rinuncia all'attribuzione. Totale da corrispondere procuratore + attributario … Attraverso un unico assegno dell'importo di … da inviare presso il mio studio in Napoli … ed intestato al signor mansuino angela. Pagamento da effettuare entro e non otre giorni 7 da oggi, in caso contrario si provvederà in via giudiziale ed ogni rinunzia è da intendersi caducata”.
Ora, ritiene queesto giudice che la complicata (e certo non cristallina) formula utilizzata dall'avv. Cozzarelli:
- non esprima alcuna volontà abdicativa del diritto, con finalità liberatoria del debitore, essendo inserita, anzi, nel corpo di una formale intimazione di pagamento;
- non sia idonea nemmeno a produrre gli effetti traslativi di una cessione del credito, che seguono all'accordo intercorso tra cedente e cessionario – che non risulta nel caso di specie – al quale è estranea la volontà del debitore
5 ceduto;
come è noto, infatti, gli adempimenti di cui all'art. 1264 cc. rilevano ai fini dell'opponibilità della cessione riguardo al debitore ceduto, non anche ai fini del perfezionamento della cessione medesima;
- contenga – più semplicemente – una diffida ad adempiere, con indicazione della persona – diversa dal creditore – alla quale eseguire il pagamento, ex art. 1188 cc.; con la precisazione che gli effetti estintivi/liberatori del pagamento eseguito nelle mani della si PE sarebbero prodotti solo nel caso in cui lo stesso fosse intervenuto nei sette giorni successivi e che, in difetto, l'avv. Cozzarelli avrebbe agito personalmente per il recupero del proprio credito.
9.1. Di conseguenza, la sentenza gravata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione dell'avv. Cozzarelli ad agire in executivis, (legittimazione) che invece sussiste.
10. Essendo il creditore procedente vittorioso nel presente giudizio, non si ravvisano i presupposti per esaminare della domanda ex art. 96 cpc. formulata da nemmeno rilevante in via di eccezione. CP_1
Tuttavia, mette conto osservare che, quanto meno all'atto dell'instaurazione del presente giudizio, l'avv. Cozzarelli ha sottoposto a una proposta CP_1 conciliativa, a spese di lite compensate sia per la fase sommaria che di merito
– proposta nemmeno presa in considerazione della debitrice;
si osserva inoltre che non ha riscontrato la comunicazione del 3.09.2021 da parte CP_1 dell'avv. Cozzarelli (pur riconoscendo di averla ricevuta), anche al solo fine di contestarne il contenuto, e che l'atto di precetto è stato notificato il 16.09.2021, oltre lo spirare del termine (ancorché breve) assegnato per l'adempimento spontaneo.
11. In ogni caso, non si ravvisano nemmeno i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 cpc., come richiesto dall'avv. Cozzarelli, non CP_1 essendo emersi sufficienti elementi per ritenere l'abusività delle difese sostenute per resistere nel presente giudizio, anche alla luce dei precedenti di questo stesso Tribunale depositati in atti.
12. Per effetto della riforma della gravata sentenza e del conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dal devono regolarsi in CP_1 questa sede le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in favore dell'avv. Cozzarelli applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 e ss. mm. nello scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, eccetto quelli per la fase istruttoria del presente giudizio, di fatto non celebrata.
12.1. Nulla è dovuto al terzo pignorato, intervenuto ai soli fini della sanatoria ed estraneo al merito della lite.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza gravata, RIGETTA l'opposizione proposta da quale IMPRESA Controparte_1 DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA;
2. CONDANNA quale IMPRESA DESIGNATA ALLA Controparte_1
a Parte_1 pagare, in favore dell'avv. LUIGI COZZARELLI le spese del primo grado di giudizio che liquida in € 1.265,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. CONDANNA quale IMPRESA DESIGNATA ALLA Controparte_1
a Parte_1 pagare, in favore dell'avv. LUIGI COZZARELLI le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.552,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 3 aprile 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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