Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO SENZA FIGLI N. 1998/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 01.06.2023, da
1) Parte_1
Nato a Como il 23.09.1991 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti
e
2) Parte_2
Nata a Ferrara il 20.09.1989 cittadina: italiana Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Pierpaolo Fusco
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cantù (CO) in data 18.09.2021
(anno 2021, atto n. 34, parte I) separati con sentenza n. 816/2024, pubblicata il 16.7.2024 (passata in giudicato).
SENZA FIGLI
FATTO
1
1) dichiarazione di autosufficienza economica di entrambi i coniugi;
2) i coniugi hanno già definito ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi e non hanno più nulla a pretendere reciprocamente,
3) autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dalla data dell'udienza di comparizione, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18.9.2021, in Cantù (CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù (anno 2021, atto n. 34, parte 1),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 19.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
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