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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 107/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 107/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Federico Nicotera n. 29 presso lo studio dell'Avv. Teresa Guadagnuolo, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Fantinelli, come da mandato in atti, con domicilio digitalmente eletto presso la PEC Email_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.01.2019 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 27.10.2013 al 4.04.2016 (dal 27.10.2013 al 31.12.2013 Controparte_1 in forza di un contratto full-time e a tempo determinato, poi prorogato dall'1.01.2014 al 31.03.2014; dall'1.04.2014 al 13.03.2014 senza regolare assunzione;
dal 14.07.2014 al 31.07.2015 in forza di un contratto a tempo indeterminato e pieno;
dall'1.08.2015 al 4.04.2016 in forza di un contratto a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali), con la qualifica di barista di cui al 5° livello del
CCNL Pubblici Esercizi, esponeva di aver, in realtà, lavorato dalle ore 5:00 alle ore 16:00 quando adibito al turno mattutino e dalle ore 13:00 alle 23:00 quando assegnato al turno pomeridiano;
di aver percepito la sola retribuzione indicata nei cedolini paga (non confacente alla quantità del lavoro prestato); di non aver ricevuto, inoltre, il versamento dei contributi previdenziali ed il pagamento del
TFR a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 4.04.2016; di aver presentato, in data 2.08.2016, denuncia-querela nei confronti di (legale rappresentante pro tempore Parte_2 CP_ della presso la Guardia di Finanza di Lamezia Terme e che, svolte le attività di indagine, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme (R.G.N.R. n.
1220/2016 mod. 21), il datore di lavoro era stato rinviato a giudizio e successivamente aveva fatto richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “• Accertare, riconoscere e dichiarare la condotta illegittimità del resistente, diretta a far lavorare il ricorrente per un numero di ore giornaliere superiori rispetto a quelle effettivamente retribuite per come riportate in busta paga;
• Accertare, riconoscere e dichiarare da parte del giudice, i fatti di causa, gli atti e i verbali contenuti nel procedimento penale al fine di poter dare adito alla richiesta di risarcimento del danno in sede civile, a causa dell'illecito penale, non potendo la stessa essere stata evasa a causa della specialità del rito;
• Accertare e dichiarare che il ricorrente dal 27/10/2013 al 04/04/2016 ha sempre lavorato per un numero di ore giornaliere pari a 11 ore antimeridiane per il turno 05:00/16:00 ed a 10 ore pomeridiane per il turno
13:/23:00; • Accertare, riconoscere e dichiarare l'obbligo del resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente propter delictum consistente nel pagamento di tutte le voci appartenenti alla retribuzione/salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale e non versato nei confronti del lavoratore, il danno patrimoniale conseguenza del suddetto comportamento lesivo costituente parte integrante del fatto illecito, nonché tutti i danni non patrimoniali patiti;
• Condannare la resistente a pagare in favore del ricorrente tutte le differenze lavorative maturate per il lavoro in più svolto per il periodo 27/10/2013 – 04/04/2016 pari ad €
33.127,77, così articolato: € 24.565,32 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria e straordinario/ft per le ore in più svolte;
€ 1.799,68 a titolo di 13^ mensilità per le ore in più svolte;
€ 2.047,10 a titolo di 14^ mensilità per le ore in più svolte;
€ 2.611,07 a titolo di contributi maturati e non versati;
€ 2.104,60 a titolo di saldo TFR;
• - e/o condannare la resistente a pagare a favore del ricorrente la somma di € 33.127,77 a titolo di danno patrimoniale, oltre la somma di euro 20.000,00
o quella maggiore e/o minore che potrà valutarsi anche in via equitativa dal Giudicante per quanto attiene il danno non patrimoniale subito;
• Condannare il resistente al pagamento delle spese processuali.”.
2. Integrato il contradditorio, la contestava la fondatezza della domanda, Controparte_1 esponendo che il era stato regolarmente assunto con la qualifica professionale corrispondente Pt_1 alle mansioni svolte, nonché correttamente retribuito per la quantità di lavoro prestato;
che in data
1.08.2015 tutti i contratti di lavoro stipulati dalla società erano stati trasformati da “full-time” in “part- time”, con l'accordo dei dipendenti, per far fronte ad un periodo di grave crisi finanziaria dell'azienda; che durate il periodo di vigenza dei contratti di lavoro “part-time” la società aveva provveduto a corrispondere mensilmente ai lavoratori le spettanze retributive differite, con l'accordo che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro si sarebbe proceduto al conguaglio;
che, tuttavia, i lavoratori avevano continuato ad osservare i turni di lavoro precedentemente pattuiti (ovvero della durata giornaliera di otto ore) anche nel periodo di assunzione part-time; che il lavoro domenicale era stato regolarmente retribuito, mentre quello straordinario era stato prestato in maniera del tutto occasionale;
che, a causa della grave crisi finanziaria aziendale, la società era stata costretta a ridurre il numero dei dipendenti impiegati e, considerato che il aveva manifestato la volontà di trasferirsi Pt_1 all'estero per motivi personali, aveva provveduto a licenziarlo per giustificato motivo oggettivo;
che con il consenso del lavoratore, erano stati elaborati i conteggi finali relativi al rapporto di lavoro intercorso, dai quali era risultato dovuto l'importo lordo di € 7.471,25, corrispondente alla somma netta di € 5.207,65, interamente versata al che in seguito agli accertamenti svolti dalla Guardia Pt_1 di Finanza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, la società aveva provveduto a versare tutte le retribuzioni arretrate e la relativa contribuzione come calcolata e CP_ richiesta dall' ; che con decorrenza da aprile 2016 e sino a giugno 2017, la aveva versato al CP_2 la somma lorda di € 19.041,25, a fronte di un debito riconosciuto dalla Guardia di Finanza e Pt_1 quantificato nella somma di € 5.400,00.
Eccependo la prescrizione estintiva dei crediti riferiti al periodo antecedente al 13.02.2014 - tenuto conto che le differenze retributive erano relative al periodo compreso tra il 27.10.2013 ed il 4.04.2016
e che il primo atto interruttivo (contenente il dettaglio specifico delle somme richieste) coincideva con la notifica del ricorso giudiziario, avvenuta il 13.02.2019 -, nonché l'infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente, spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del lavoratore alla restituzione della somma di € 7.060,01 a titolo di retribuzioni pagate in eccesso o, in subordine, di quel minore importo risultante dalla compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto al ricorrente all'esito del giudizio e quanto già percepito.
3. Con memoria difensiva a seguito di domanda riconvenzionale depositata il 10.06.2019
[...]
contestava le difese spiegate dalla e, premettendo che oggetto Parte_1 Controparte_1 della domanda era il pagamento del compenso per il lavoro straordinario effettuato negli anni in cui era stato alle dipendenze della società convenuta, precisava che la somma di € 7.471,25 (pari all'importo netto di € 5.207,65) era stata corrisposta e versata a titolo di TFR, quota 13^ mensilità e quota 14^ mensilità (anno 2016), mentre la somma di € 11.300,00 (pari all'importo netto di €
7.830,92) era stata corrisposta quale differenza tra il lavoro part-time ed il lavoro full-time svolto in relazione al periodo compreso tra l'1.08.2015 ed il 4.04.2016, per come accertato dalla Guardia di
Finanza.
4. Istruita la causa mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del ricorrente e del legale rappresentante pro tempore della società convenuta, della prova testimoniale richiesta da entrambe le parti costituite, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza pronunciata all'udienza del
22.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata ai sensi dell'art. 2948 c.c., alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 26246 del 6.09.2022).
6. Occorre premettere che, come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice l'onere di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr. Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
7. Ebbene, dall'istruttoria orale espletata in corso di causa è emerso quanto segue.
Il teste di parte ricorrente , escusso all'udienza del 24.09.2020, ha dichiarato Testimone_1 che: “Conosco le parti per motivi di ufficio in quanto presto servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme in qualità di . Ho effettuato degli accertamenti a carico Parte_3 della società convenuta nell'ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della
Repubblica di Lamezia Terme n. 1220/2016 R.G.N.R. mod. 21 nel periodo tra il 2016 ed il 2017, anche se ritengo che l'attività di indagine fosse stata completata nell'anno 2016. Si è trattato di indagini di polizia giudiziaria finalizzata a riscontrare i fatti denunciati da , il quale Parte_1 asseriva di essere vittima di estorsione commessa dal datore di lavoro. Confermo che dalle indagini effettuate è emerso che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in Controparte_1 qualità di barista dal 27.10.2013 al 4.04.2016. Il ricorrente era assunto come barista. Il medesimo ha denunciato di aver effettuato anche trasporti di materiale che serviva per il bar. Sulla base delle intercettazioni ambientali e delle dichiarazioni rilasciate da colleghi di lavoro abbiamo riscontrato che il ricorrente, oltre a svolgere le mansioni di barista, faceva il cassiere e si occupava del trasporto di prodotti per il self-service, in particolare ritirava dal fornaio i cornetti per la colazione. Quanto all'orario di lavoro, per quel che ricordo il ricorrente ha lavorato per circa otto/nove ore giornaliere sulla base di turni antimeridiani e pomeridiani con i colleghi. Confermo che il ricorrente lavorava anche durante i giorni festivi. Abbiamo riscontrato che il personale, pur essendo stato assunto part-time da una certa data in poi, ha continuato a lavorare a tempo pieno.
Per quel che mi risulta il processo penale è stato definito in primo grado e la sentenza ha confermato le risultanze delle indagini effettuate. L'indagine è durata circa cinque/sei mesi. Le intercettazioni ambientali sono state effettuate nella sala di attesa della nostra caserma in occasione della convocazione dei colleghi di lavoro del al fine di acquisire le sommarie informazioni sui fatti. Pt_1
Non abbiamo avuto modo di verificare in quante occasioni, per quante volte il ricorrente ha svolto mansioni diverse da quelle di barista. I conteggi delle retribuzioni dovute e non corrisposte effettuati nel corso delle indagini sono approssimativi e per difetto. Per quanto riguarda il avevamo Pt_1 accertato un credito di circa € 5.400,00 a titolo di differenze retributive tra il netto percepito ed il dovuto in base al maggiore orario di lavoro. Non so dire se all'esito della sentenza di patteggiamento la società abbia provveduto a corrispondere le differenze retributive al ricorrente.”.
L'altro teste di parte ricorrente, , all'udienza del 28.04.2022 ha riferito che: Testimone_2
“Ho lavorato alle dipendenze della senza regolare assunzione da fine giugno Controparte_1 al 5.09.2015 e svolgevo le mansioni di banconista. Ho conosciuto il ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro. Nel periodo sopraindicato il ricorrente ha svolto le mansioni di banconista e responsabile di cassa. Ho frequentato il locale anche in periodi diversi da quelli in cui vi ho lavorato ma solo come cliente in maniera saltuaria, quando mi trovavo di passaggio. Confermo che il ricorrente, oltre alle mansioni di banconista e responsabile di cassa, era addetto al self service a turno con gli altri colleghi, in base alle indicazioni ricevute dal titolare. Confermo che il ricorrente svolgeva anche l'attività di pulizia del locale. Tale attività veniva svolta da tutti i dipendenti in quanto rientrava nelle nostre mansioni. Ribadisco che tutti effettuavamo le pulizie del locale. Il puliva Pt_1
a terra ed il bancone. Il ricorrente doveva recarsi alle ore 4.30 presso la pasticceria Cantagalli per prelevare i cornetti. Questa incombenza veniva effettuata da chi svolgeva il turno di mattina e, quindi, dal o da . Dalla pasticceria Cantagalli in Sambiase alla sede dell'azienda vi Pt_1 Controparte_3 era una distanza percorribile in circa un quarto d'ora. Alle ore 5.00, quando arrivavo presso il locale, vi trovavo già all'interno il ricorrente. Alle 5.00 il locale apriva al pubblico. Il ricorrente andava via intorno alle ore 13.00/13.30. I turni variavano. Lavoravamo anche di pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 21.00/21.30, in base alla clientela presente all'interno del locale. Dopo l'orario di chiusura si effettuavano le pulizie del locale fino alle ore 22.00/22.30. Si lavorava per sei giorni a settimana, con un giorno libero variabile in base alle esigenze aziendali. Il giorno libero ci veniva comunicato con una settimana di anticipo. Si lavorava di mattina o di pomeriggio a settimane alterne o anche nell'arco della settimana, in base alle esigenze aziendali. I turni venivano comunicati dal responsabile , il quale riceveva indicazioni dal sig. . Non ricordo la signora Testimone_3 Pt_2
.”. Parte_4 La teste di parte ricorrente, , escussa all'udienza del 27.10.2022, ha dichiarato Testimone_4 che: “sono la convivente del ricorrente da dodici anni. Confermo che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta presso il locale denominato Cantina Bruzia da ottobre 2013 al
4.04.2016 con la qualifica di barista. Il ricorrente svolgeva le mansioni di barista, di addetto al self service, si occupava delle pulizie del bancone e della sala dopo pranzo e di sera, alla chiusura del locale. Aggiungo che il ricorrente andava anche a fare la spesa per conto dell'azienda. Non ricordo se il ricorrente lavorasse anche alla cassa. Il ricorrente usciva di casa alle ore 4.00/4.15 perché doveva andare a Sambiase al Cantagalli per prendere i cornetti e doveva occuparsi dell'apertura del locale e di infornare i cornetti per la colazione. Alle ore 5.00 era prevista l'apertura del locale. Il ricorrente lavorava fino alle ore 16.00 in quanto doveva coprire il turno anche all'ora di pranzo.
Nella maggior parte dei casi il ricorrente lavorava di mattina. A volte il ricorrente effettuava il turno di pomeriggio e, quindi, iniziava a lavorare alle ore 13.00/13.30 e si tratteneva a lavoro fino alle ore
22.00/22.30. Il locale chiudeva al pubblico intorno alle ore 21.30. Successivamente alla chiusura dovevano essere effettuate le pulizie del locale, bisognava caricare il frigo. Queste ulteriori attività richiedevano almeno un'altra ora di lavoro. Non ricordo giorni di chiusura. Forse il fruiva di Pt_1 una mezza giornata di riposo a settimana. All'inizio del rapporto di lavoro il locale era chiuso di domenica. Successivamente il locale rimaneva aperto anche di domenica fino alle ore 13.00. Il ricorrente lavorava di domenica almeno a settimane alterne. Ricordo che per due anni consecutivi il ricorrente ha lavorato la vigilia di Natale fino alle ore 20.00. Anche vigilia di Capodanno ha lavorato fino alle ore 21.00/21.30. Se non ricordo male, di domenica il locale apriva alle ore 6.00. Non ricordo se il ricorrente ha lavorato anche presso il ristorante La Bella Vita nel periodo in cui era assunto dalla società convenuta.”.
Infine, la teste di parte ricorrente, , all'udienza del 16.03.2023 ha reso le Testimone_5 seguenti dichiarazioni: “Sono stata dipendente della società convenuta per circa un paio di anni. Se non ricordo male, il periodo è stato dal 2013 al 2015. Lavoravo al bar, alla cassa e al self-service.
Facevo le pulizie alla chiusura. Conosco il ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro.
Abbiamo iniziato a lavorare più o meno nello stesso periodo, al momento dell'apertura del locale.
Non so dire fino a quando il vi ha lavorato. Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni e, Pt_1 quindi, lavorava al bar, alla cassa ed al self-service. Quando il self-service chiudeva al pubblico, effettuava le pulizie. L'orario di lavoro andava dalle ore 5.30 alle ore 15.00/15.30. A volte, dopo aver finito di lavorare presso il locale, si andava al cash&carry a fare la spesa e si effettuavano due ore in più rispetto all'orario previsto. Di pomeriggio, il turno iniziava intorno alle ore 13.00.
Non uscivamo mai prima delle ore 21.00 in quanto bisognava fare le operazioni di chiusura cassa del bar e del self service. Il self service funzionava solo a pranzo e, quando chiudeva, bisognava pulire ed effettuare la chiusura cassa. La cassa del bar e quella del self service erano separate. Non ricordo come fosse organizzata la rotazione tra turni di mattina e turni pomeridiani. Durante i giorni festivi il locale era aperto. Non ricordo se nel periodo iniziale di domenica si lavorasse soltanto di mattina. Si lavorava a turni. Non ricordo se sono stata retribuita per il lavoro straordinario prestato.
Alla fine del turno del self service a pranzo si effettuavano le pulizie, ovvero si pulivano i tavolini, il pavimento, si lavava per terra, si pulivano i contenitori del self service, si lavavano i bagni. Si puliva tutto il locale dove c'era il self service e si sistemava tutto per il giorno successivo. La società non si avvaleva di un'impresa di pulizia esterna. Escludo che il ricorrente svolgesse altra attività lavorativa contemporaneamente al rapporto di lavoro con la società convenuta. Poteva capitare che chiedesse cambi turno ma per altri motivi.”.
Di contro, il teste di parte resistente, , escusso all'udienza del 24.09.2020, Testimone_3 ha reso la seguente dichiarazione: “Sono un dipendente della dal 2014, ovvero Controparte_1 dall'apertura dell'attività, e svolgo le mansioni di barista. Non ricordo con precisione gli orari di apertura e di chiusura dell'attività nel corso degli anni. Posso riferire che, all'inizio del mio rapporto di lavoro, l'attività apriva alle ore 6.00 e chiudeva alle ore 20.00 da lunedì a sabato. Di domenica il locale rimaneva chiuso. Nel corso degli anni gli orari sono cambiati: l'attività apriva intorno alle ore 5.00/5.30 e chiudeva alle ore 21.30 da lunedì a sabato;
di domenica il locale era aperto dalle ore
5.00/5.30 sino alle ore 13.00 e riapriva di pomeriggio dalle ore 17.00 circa alle ore 21.30. Gli orari di apertura e di chiusura sono rimasti quelli che ho appena riferito. Gli orari di lavoro del personale erano organizzati sulla base di turni in modo da assicurare la presenza di due persone per ogni turno.
I turni erano i seguenti: dalle ore 5.00/5.30 sino alle ore 13.00/13.30 ovvero dalle ore 13.30 alle ore
21.30. Di domenica ogni dipendente effettuava un turno di lavoro, di mattina o di pomeriggio.
Ognuno di noi lavorava di domenica ogni cinque o sei settimane. Il locale non osservava giorni di chiusura settimanale e facevamo i turni. Di domenica eravamo presenti in due per ogni turno. In alcuni periodi siamo stati presenti anche in tre per ogni turno, sia di domenica sia nel resto della settimana. In genere tutti i dipendenti, compreso il effettuavano turni di otto ore giornaliere. Pt_1
Il turno di domenica capitava ogni tre/quattro o cinque settimane, in base alla mole di lavoro. Il svolgeva le mansioni di barista. Non ricordo con precisione in quale periodo e per quanto Pt_1 tempo il ha lavorato alle dipendenze della società. Se non erro per circa uno o due anni. Pt_1
Quando il ricorrente ha iniziato a lavorare, io ero già assunto. Il come me, poteva lavorare Pt_1 alla cassa se la persona addetta si allontanava temporaneamente. Preciso meglio che gli poteva capitare di sostituire la persona addetta alla cassa che si era allontanata per qualche minuto per motivi di lavoro o per esigenze fisiologiche. Alla cassa lavorava la signora che era la Parte_4 responsabile. Nella maggior parte delle occasioni il lavorava al bar. Nei casi di maggiore Pt_1 affluenza poteva capitare che il passasse ai clienti qualche pietanza del self service. La società Pt_1 si avvaleva di una ditta di pulizia che effettuava le pulizie straordinarie una o due volte a settimana.
Poteva capitare che sia io che il ricorrente facessimo una spazzata del pavimento davanti al bancone se c'erano delle briciole. Per un certo periodo ho lavorato anche in pizzeria. Ora lavoro al bar.
All'epoca dei fatti lavoravo in pizzeria. Nel periodo oggetto di causa non c'erano dipendenti che lavoravano a tempo parziale. Quando effettuavo lavoro straordinario per circa una mezz'ora, venivo regolarmente retribuito in busta paga. Il locale si sviluppa in una stessa sala. La pizzeria è adiacente al bar in un unico locale. Prevalentemente effettuavo il turno pomeridiano e non so dire chi portasse i cornetti al bar per la colazione. Voglio specificare che in un primo periodo il locale era chiuso di domenica, in un secondo momento il locale era aperto di domenica soltanto di mattina.
Successivamente alla stipula della convenzione con le Forze dell'Ordine il locale è stato aperto di domenica anche di pomeriggio. Non ricordo quando ciò sia accaduto.”.
Infine, l'ultima teste di parte convenuta, , all'udienza del 28.04.2022 ha Controparte_3 riferito che: “Sono stata dipendente della dal mese di settembre/ottobre 2014 Controparte_1 fino ad agosto 2017 e svolgevo le mansioni di barista. Confermo che nell'anno 2014 il locale apriva alle ore 5.30 e chiudeva alle ore 21.30, mentre di domenica apriva alle ore 5.30 e chiudeva alle ore
13.00. Confermo che i turni lavorativi erano quelli indicati nel capitolo di prova n. 1 della memoria di costituzione. Ricordo che gli orari di apertura e di chiusura e le turnazioni sono rimaste invariate nell'anno 2015. Ricordo che anche nell'anno 2016 il primo turno iniziava alle ore 5.30 e i successivi dopo un'ora, quindi alle ore 6.30 e alle ore 7.30. Il turno pomeridiano iniziava alle ore 13.30. Dopo che la società si è aggiudicata l'appalto con la Polizia Stradale il locale rimaneva aperto anche di domenica pomeriggio. L'orario domenicale andava, quindi, dalle ore 5.30 alle ore 21.30. Non ricordo se il ricorrente lavorava ancora quando la società ha preso l'appalto con la Polizia Stradale.
Di mattina erano presenti sempre tre dipendenti. Nell'arco della mattinata eravamo presenti tre dipendenti. Si arrivava sul luogo di lavoro gradualmente in base alla turnazione sopra riferita.
Nell'arco della mattinata di domenica erano presenti tre dipendenti. Nel turno pomeridiano eravamo almeno due dipendenti, anche quando si lavorava di domenica. Di domenica si lavorava a turno, a rotazione. Se non ricordo male, mi capitava di effettuare un turno di domenica al mese. Le turnazioni che ho riferito, compresa la frequenza con cui veniva effettuato il turno di domenica, venivano osservate anche dal ricorrente, ad eccezione dei casi in cui lo stesso non era presente e dovevamo sostituirlo. Conosco . La faceva la cassiera. La lavorava soprattutto Parte_4 Pt_4 Pt_4 di mattina. In assenza della alla cassa lavorava . Il effettuava le Pt_4 Testimone_3 Pt_1 operazioni di chiusura di cassa, quando effettuava il turno pomeridiano. Se non c'era altro collega alla cassa, il effettuava le operazioni di cassa, ovvero riscuoteva il pagamento ed emetteva lo Pt_1 scontrino. Quando mi capitava di andare a prendere i cornetti al Cantagalli, arrivavo in pasticceria alle ore 5.20, il pasticcere mi caricava i cornetti in macchina e mi avviavo a lavoro. Sono andata al
Cantagalli a ritirare i cornetti un paio di volte. Solitamente i cornetti venivano consegnati presso il locale dalla pasticceria. Mi capitava di essere spesso presente in turno nella mattinata insieme al
CA circa quattro volte a settimana. Il puliva la macchina del caffè e spazzava a Pt_1 Pt_1 terra sotto al bancone per mantenere il locale pulito. Non lo faceva sempre. Le pulizie della struttura venivano effettuate dalla signora delle pulizie. Confermo che il lavorava anche come addetto Pt_1 al self service. Conosco il teste appena uscito e preciso che ha lavorato presso il locale per circa una settimana. Non ricordo in quel periodo. Il locale chiudeva al pubblico alle ore 21.30. Alle ore 21.00/21.05 iniziavamo a pulire la macchina del caffè. Subito dopo le ore 21.30, si abbassava la serranda e si andava via. Ciò accadeva sia per i turni infrasettimanali sia di domenica.”.
8. Così ricostruite le risultanze istruttorie, alla luce delle dichiarazioni acquisite, valutate nel loro complesso, deve concludersi che la prova testimoniale espletata ha fornito sufficienti ed adeguati riscontri agli assunti attorei in merito all'effettiva durata del rapporto di lavoro (dal 27.10.2013 al
4.04.2016), ad un impegno orario maggiore di quello risultante dal contratto di lavoro e dalle buste paga, nonché all'espletamento di lavoro domenicale a settimane alterne.
9. E' stata, quindi, disposta la consulenza tecnica contabile al fine di accertare le differenze economiche eventualmente spettanti al lavoratore a vario titolo (retribuzione ordinaria, lavoro supplementare, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale dalla maturazione dei singoli crediti alla data di deposito dell'elaborato peritale, nonché contributi previdenziali dovuti all' sulle differenze retributive accertate), detratti gli importi risultanti dai prospetti paga (che il CP_2 ricorrente non nega di aver percepito), nonché i pagamenti effettuati dalla società a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
L'ausiliario nominato ha accertato che: “alla luce dei cedolini rielaborati e dalle differenze tra quelle dovute e quelle erogate dal periodo 27/10/2013 al 04/04/2016 è stata calcolata la differenza di €
19.262,25 a titolo di retribuzione e di € 893,00 a titolo di TFR. Dalla somma di 19.262,25 va detratta la somma di 11.300 lorda percepita tra marzo 2017 e giugno 2017 per un totale dovuto a titolo di differenze retributive di € 7.962,25, oltre a 893,00 € per TFR. Per la somma di 7.962,25 sono stati calcolati i contributi previdenziali a carico della ditta per una percentuale del 29,98% pari a
2.387,00 € e quella a carico del lavoratore per 9,19 % pari ad € 711,00. Infine sono state calcolate le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti alla data 31/12/2024, ultima data utile per calcolo. Per tale calcolo sono state considerate le differenze dovute dal 27/10/2013 a luglio 2015 per una somma pari ad € 2.886,33 mentre per il periodo agosto 2015 a aprile 2016, come già descritto in precedenza, è stata calcolata una somma pari ad € 123,81, per un totale di € 3.010,14.”.
Il CTU ha, dunque, concluso che: “in risposta al quesito, ed in applicazione del CCNL applicato per il rapporto di lavoro dal 27/10/2013 al 04/04/2016 e al livello di inquadramento del lavoratore sono state calcolate le seguenti somme: CP_
● 7962,25 € per differenze retributive al lordo delle trattenute a carico del lavoratore del 9.19%;
● 893,00 € a titolo di TFR;
● 2.387,00 € contributo a carico della ditta;
● 3.010,14 € a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali.”.
10. In definitiva, sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, alle quali può farsi integrale rinvio in quanto non contestate, congruamente e logicamente motivate, nonché fondate su dati certi e sull'applicazione di criteri corretti, la deve essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 14.252,39, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dall'1.01.2025 fino all'effettivo soddisfo.
11. Quanto alle richieste di risarcimento del danno in sede civile, a causa dell'illecito penale, nonché di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p., il Tribunale ritiene che la domanda non sia meritevole di accoglimento.
In punto di diritto si rammenta che l'art. 185, 2 comma c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Cass. n. 11295 del 2.12.2014).
Inoltre, costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
In materia di danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, la Suprema
Corte ha, inoltre, affermato che lo stesso non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (cfr.
Cass. Sez. 2 ordinanza n. 28742 del 9.11.2018).
Stante la genericità della domanda risarcitoria formulata dal nonostante la condanna in sede Pt_1 penale del legale rappresentante pro tempore della società convenuta (in particolare, il procedimento penale si è con concluso con una sentenza di patteggiamento), deve concludersi che il ricorrente non abbia sufficientemente allegato, né fornito effettiva prova dei pregiudizi lamentati.
Ne consegue, dunque, il rigetto in parte qua della domanda.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito riconosciuto) e dell'attività istruttoria svolta, si liquidano in complessivi € 1.592,50
(importo già ridotto della metà ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) a titolo di compensi professionali per le attività di studio della controversia, introduttiva del giudizio ed istruttoria/di trattazione espletate fino all'anno 2021, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria del ricorrente al gratuito patrocinio, ed in complessivi € 2.203,00 a titolo di compensi professionali per le attività istruttoria/di trattazione e decisionale svolte dall'anno 2022, oltre accessori di legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della società convenuta e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della complessiva somma di € 14.252,39 per le causali di cui in motivazione, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dall'1.01.2025 fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata nei confronti della Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione proposta dalla società resistente;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
1.592,50 (importo già ridotto della metà ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) a titolo di compensi professionali per le attività di studio della controversia, introduttiva del giudizio ed istruttoria/di trattazione espletate fino all'anno 2021, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, ed in complessivi € 2.203,00 a titolo di compensi professionali per le attività istruttoria/di trattazione e decisionale svolte dall'anno 2022, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 23.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 107/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Federico Nicotera n. 29 presso lo studio dell'Avv. Teresa Guadagnuolo, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Fantinelli, come da mandato in atti, con domicilio digitalmente eletto presso la PEC Email_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.01.2019 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 27.10.2013 al 4.04.2016 (dal 27.10.2013 al 31.12.2013 Controparte_1 in forza di un contratto full-time e a tempo determinato, poi prorogato dall'1.01.2014 al 31.03.2014; dall'1.04.2014 al 13.03.2014 senza regolare assunzione;
dal 14.07.2014 al 31.07.2015 in forza di un contratto a tempo indeterminato e pieno;
dall'1.08.2015 al 4.04.2016 in forza di un contratto a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali), con la qualifica di barista di cui al 5° livello del
CCNL Pubblici Esercizi, esponeva di aver, in realtà, lavorato dalle ore 5:00 alle ore 16:00 quando adibito al turno mattutino e dalle ore 13:00 alle 23:00 quando assegnato al turno pomeridiano;
di aver percepito la sola retribuzione indicata nei cedolini paga (non confacente alla quantità del lavoro prestato); di non aver ricevuto, inoltre, il versamento dei contributi previdenziali ed il pagamento del
TFR a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 4.04.2016; di aver presentato, in data 2.08.2016, denuncia-querela nei confronti di (legale rappresentante pro tempore Parte_2 CP_ della presso la Guardia di Finanza di Lamezia Terme e che, svolte le attività di indagine, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme (R.G.N.R. n.
1220/2016 mod. 21), il datore di lavoro era stato rinviato a giudizio e successivamente aveva fatto richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “• Accertare, riconoscere e dichiarare la condotta illegittimità del resistente, diretta a far lavorare il ricorrente per un numero di ore giornaliere superiori rispetto a quelle effettivamente retribuite per come riportate in busta paga;
• Accertare, riconoscere e dichiarare da parte del giudice, i fatti di causa, gli atti e i verbali contenuti nel procedimento penale al fine di poter dare adito alla richiesta di risarcimento del danno in sede civile, a causa dell'illecito penale, non potendo la stessa essere stata evasa a causa della specialità del rito;
• Accertare e dichiarare che il ricorrente dal 27/10/2013 al 04/04/2016 ha sempre lavorato per un numero di ore giornaliere pari a 11 ore antimeridiane per il turno 05:00/16:00 ed a 10 ore pomeridiane per il turno
13:/23:00; • Accertare, riconoscere e dichiarare l'obbligo del resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente propter delictum consistente nel pagamento di tutte le voci appartenenti alla retribuzione/salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale e non versato nei confronti del lavoratore, il danno patrimoniale conseguenza del suddetto comportamento lesivo costituente parte integrante del fatto illecito, nonché tutti i danni non patrimoniali patiti;
• Condannare la resistente a pagare in favore del ricorrente tutte le differenze lavorative maturate per il lavoro in più svolto per il periodo 27/10/2013 – 04/04/2016 pari ad €
33.127,77, così articolato: € 24.565,32 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria e straordinario/ft per le ore in più svolte;
€ 1.799,68 a titolo di 13^ mensilità per le ore in più svolte;
€ 2.047,10 a titolo di 14^ mensilità per le ore in più svolte;
€ 2.611,07 a titolo di contributi maturati e non versati;
€ 2.104,60 a titolo di saldo TFR;
• - e/o condannare la resistente a pagare a favore del ricorrente la somma di € 33.127,77 a titolo di danno patrimoniale, oltre la somma di euro 20.000,00
o quella maggiore e/o minore che potrà valutarsi anche in via equitativa dal Giudicante per quanto attiene il danno non patrimoniale subito;
• Condannare il resistente al pagamento delle spese processuali.”.
2. Integrato il contradditorio, la contestava la fondatezza della domanda, Controparte_1 esponendo che il era stato regolarmente assunto con la qualifica professionale corrispondente Pt_1 alle mansioni svolte, nonché correttamente retribuito per la quantità di lavoro prestato;
che in data
1.08.2015 tutti i contratti di lavoro stipulati dalla società erano stati trasformati da “full-time” in “part- time”, con l'accordo dei dipendenti, per far fronte ad un periodo di grave crisi finanziaria dell'azienda; che durate il periodo di vigenza dei contratti di lavoro “part-time” la società aveva provveduto a corrispondere mensilmente ai lavoratori le spettanze retributive differite, con l'accordo che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro si sarebbe proceduto al conguaglio;
che, tuttavia, i lavoratori avevano continuato ad osservare i turni di lavoro precedentemente pattuiti (ovvero della durata giornaliera di otto ore) anche nel periodo di assunzione part-time; che il lavoro domenicale era stato regolarmente retribuito, mentre quello straordinario era stato prestato in maniera del tutto occasionale;
che, a causa della grave crisi finanziaria aziendale, la società era stata costretta a ridurre il numero dei dipendenti impiegati e, considerato che il aveva manifestato la volontà di trasferirsi Pt_1 all'estero per motivi personali, aveva provveduto a licenziarlo per giustificato motivo oggettivo;
che con il consenso del lavoratore, erano stati elaborati i conteggi finali relativi al rapporto di lavoro intercorso, dai quali era risultato dovuto l'importo lordo di € 7.471,25, corrispondente alla somma netta di € 5.207,65, interamente versata al che in seguito agli accertamenti svolti dalla Guardia Pt_1 di Finanza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, la società aveva provveduto a versare tutte le retribuzioni arretrate e la relativa contribuzione come calcolata e CP_ richiesta dall' ; che con decorrenza da aprile 2016 e sino a giugno 2017, la aveva versato al CP_2 la somma lorda di € 19.041,25, a fronte di un debito riconosciuto dalla Guardia di Finanza e Pt_1 quantificato nella somma di € 5.400,00.
Eccependo la prescrizione estintiva dei crediti riferiti al periodo antecedente al 13.02.2014 - tenuto conto che le differenze retributive erano relative al periodo compreso tra il 27.10.2013 ed il 4.04.2016
e che il primo atto interruttivo (contenente il dettaglio specifico delle somme richieste) coincideva con la notifica del ricorso giudiziario, avvenuta il 13.02.2019 -, nonché l'infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente, spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del lavoratore alla restituzione della somma di € 7.060,01 a titolo di retribuzioni pagate in eccesso o, in subordine, di quel minore importo risultante dalla compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto al ricorrente all'esito del giudizio e quanto già percepito.
3. Con memoria difensiva a seguito di domanda riconvenzionale depositata il 10.06.2019
[...]
contestava le difese spiegate dalla e, premettendo che oggetto Parte_1 Controparte_1 della domanda era il pagamento del compenso per il lavoro straordinario effettuato negli anni in cui era stato alle dipendenze della società convenuta, precisava che la somma di € 7.471,25 (pari all'importo netto di € 5.207,65) era stata corrisposta e versata a titolo di TFR, quota 13^ mensilità e quota 14^ mensilità (anno 2016), mentre la somma di € 11.300,00 (pari all'importo netto di €
7.830,92) era stata corrisposta quale differenza tra il lavoro part-time ed il lavoro full-time svolto in relazione al periodo compreso tra l'1.08.2015 ed il 4.04.2016, per come accertato dalla Guardia di
Finanza.
4. Istruita la causa mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del ricorrente e del legale rappresentante pro tempore della società convenuta, della prova testimoniale richiesta da entrambe le parti costituite, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza pronunciata all'udienza del
22.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata ai sensi dell'art. 2948 c.c., alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 26246 del 6.09.2022).
6. Occorre premettere che, come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice l'onere di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr. Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
7. Ebbene, dall'istruttoria orale espletata in corso di causa è emerso quanto segue.
Il teste di parte ricorrente , escusso all'udienza del 24.09.2020, ha dichiarato Testimone_1 che: “Conosco le parti per motivi di ufficio in quanto presto servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme in qualità di . Ho effettuato degli accertamenti a carico Parte_3 della società convenuta nell'ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della
Repubblica di Lamezia Terme n. 1220/2016 R.G.N.R. mod. 21 nel periodo tra il 2016 ed il 2017, anche se ritengo che l'attività di indagine fosse stata completata nell'anno 2016. Si è trattato di indagini di polizia giudiziaria finalizzata a riscontrare i fatti denunciati da , il quale Parte_1 asseriva di essere vittima di estorsione commessa dal datore di lavoro. Confermo che dalle indagini effettuate è emerso che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in Controparte_1 qualità di barista dal 27.10.2013 al 4.04.2016. Il ricorrente era assunto come barista. Il medesimo ha denunciato di aver effettuato anche trasporti di materiale che serviva per il bar. Sulla base delle intercettazioni ambientali e delle dichiarazioni rilasciate da colleghi di lavoro abbiamo riscontrato che il ricorrente, oltre a svolgere le mansioni di barista, faceva il cassiere e si occupava del trasporto di prodotti per il self-service, in particolare ritirava dal fornaio i cornetti per la colazione. Quanto all'orario di lavoro, per quel che ricordo il ricorrente ha lavorato per circa otto/nove ore giornaliere sulla base di turni antimeridiani e pomeridiani con i colleghi. Confermo che il ricorrente lavorava anche durante i giorni festivi. Abbiamo riscontrato che il personale, pur essendo stato assunto part-time da una certa data in poi, ha continuato a lavorare a tempo pieno.
Per quel che mi risulta il processo penale è stato definito in primo grado e la sentenza ha confermato le risultanze delle indagini effettuate. L'indagine è durata circa cinque/sei mesi. Le intercettazioni ambientali sono state effettuate nella sala di attesa della nostra caserma in occasione della convocazione dei colleghi di lavoro del al fine di acquisire le sommarie informazioni sui fatti. Pt_1
Non abbiamo avuto modo di verificare in quante occasioni, per quante volte il ricorrente ha svolto mansioni diverse da quelle di barista. I conteggi delle retribuzioni dovute e non corrisposte effettuati nel corso delle indagini sono approssimativi e per difetto. Per quanto riguarda il avevamo Pt_1 accertato un credito di circa € 5.400,00 a titolo di differenze retributive tra il netto percepito ed il dovuto in base al maggiore orario di lavoro. Non so dire se all'esito della sentenza di patteggiamento la società abbia provveduto a corrispondere le differenze retributive al ricorrente.”.
L'altro teste di parte ricorrente, , all'udienza del 28.04.2022 ha riferito che: Testimone_2
“Ho lavorato alle dipendenze della senza regolare assunzione da fine giugno Controparte_1 al 5.09.2015 e svolgevo le mansioni di banconista. Ho conosciuto il ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro. Nel periodo sopraindicato il ricorrente ha svolto le mansioni di banconista e responsabile di cassa. Ho frequentato il locale anche in periodi diversi da quelli in cui vi ho lavorato ma solo come cliente in maniera saltuaria, quando mi trovavo di passaggio. Confermo che il ricorrente, oltre alle mansioni di banconista e responsabile di cassa, era addetto al self service a turno con gli altri colleghi, in base alle indicazioni ricevute dal titolare. Confermo che il ricorrente svolgeva anche l'attività di pulizia del locale. Tale attività veniva svolta da tutti i dipendenti in quanto rientrava nelle nostre mansioni. Ribadisco che tutti effettuavamo le pulizie del locale. Il puliva Pt_1
a terra ed il bancone. Il ricorrente doveva recarsi alle ore 4.30 presso la pasticceria Cantagalli per prelevare i cornetti. Questa incombenza veniva effettuata da chi svolgeva il turno di mattina e, quindi, dal o da . Dalla pasticceria Cantagalli in Sambiase alla sede dell'azienda vi Pt_1 Controparte_3 era una distanza percorribile in circa un quarto d'ora. Alle ore 5.00, quando arrivavo presso il locale, vi trovavo già all'interno il ricorrente. Alle 5.00 il locale apriva al pubblico. Il ricorrente andava via intorno alle ore 13.00/13.30. I turni variavano. Lavoravamo anche di pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 21.00/21.30, in base alla clientela presente all'interno del locale. Dopo l'orario di chiusura si effettuavano le pulizie del locale fino alle ore 22.00/22.30. Si lavorava per sei giorni a settimana, con un giorno libero variabile in base alle esigenze aziendali. Il giorno libero ci veniva comunicato con una settimana di anticipo. Si lavorava di mattina o di pomeriggio a settimane alterne o anche nell'arco della settimana, in base alle esigenze aziendali. I turni venivano comunicati dal responsabile , il quale riceveva indicazioni dal sig. . Non ricordo la signora Testimone_3 Pt_2
.”. Parte_4 La teste di parte ricorrente, , escussa all'udienza del 27.10.2022, ha dichiarato Testimone_4 che: “sono la convivente del ricorrente da dodici anni. Confermo che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta presso il locale denominato Cantina Bruzia da ottobre 2013 al
4.04.2016 con la qualifica di barista. Il ricorrente svolgeva le mansioni di barista, di addetto al self service, si occupava delle pulizie del bancone e della sala dopo pranzo e di sera, alla chiusura del locale. Aggiungo che il ricorrente andava anche a fare la spesa per conto dell'azienda. Non ricordo se il ricorrente lavorasse anche alla cassa. Il ricorrente usciva di casa alle ore 4.00/4.15 perché doveva andare a Sambiase al Cantagalli per prendere i cornetti e doveva occuparsi dell'apertura del locale e di infornare i cornetti per la colazione. Alle ore 5.00 era prevista l'apertura del locale. Il ricorrente lavorava fino alle ore 16.00 in quanto doveva coprire il turno anche all'ora di pranzo.
Nella maggior parte dei casi il ricorrente lavorava di mattina. A volte il ricorrente effettuava il turno di pomeriggio e, quindi, iniziava a lavorare alle ore 13.00/13.30 e si tratteneva a lavoro fino alle ore
22.00/22.30. Il locale chiudeva al pubblico intorno alle ore 21.30. Successivamente alla chiusura dovevano essere effettuate le pulizie del locale, bisognava caricare il frigo. Queste ulteriori attività richiedevano almeno un'altra ora di lavoro. Non ricordo giorni di chiusura. Forse il fruiva di Pt_1 una mezza giornata di riposo a settimana. All'inizio del rapporto di lavoro il locale era chiuso di domenica. Successivamente il locale rimaneva aperto anche di domenica fino alle ore 13.00. Il ricorrente lavorava di domenica almeno a settimane alterne. Ricordo che per due anni consecutivi il ricorrente ha lavorato la vigilia di Natale fino alle ore 20.00. Anche vigilia di Capodanno ha lavorato fino alle ore 21.00/21.30. Se non ricordo male, di domenica il locale apriva alle ore 6.00. Non ricordo se il ricorrente ha lavorato anche presso il ristorante La Bella Vita nel periodo in cui era assunto dalla società convenuta.”.
Infine, la teste di parte ricorrente, , all'udienza del 16.03.2023 ha reso le Testimone_5 seguenti dichiarazioni: “Sono stata dipendente della società convenuta per circa un paio di anni. Se non ricordo male, il periodo è stato dal 2013 al 2015. Lavoravo al bar, alla cassa e al self-service.
Facevo le pulizie alla chiusura. Conosco il ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro.
Abbiamo iniziato a lavorare più o meno nello stesso periodo, al momento dell'apertura del locale.
Non so dire fino a quando il vi ha lavorato. Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni e, Pt_1 quindi, lavorava al bar, alla cassa ed al self-service. Quando il self-service chiudeva al pubblico, effettuava le pulizie. L'orario di lavoro andava dalle ore 5.30 alle ore 15.00/15.30. A volte, dopo aver finito di lavorare presso il locale, si andava al cash&carry a fare la spesa e si effettuavano due ore in più rispetto all'orario previsto. Di pomeriggio, il turno iniziava intorno alle ore 13.00.
Non uscivamo mai prima delle ore 21.00 in quanto bisognava fare le operazioni di chiusura cassa del bar e del self service. Il self service funzionava solo a pranzo e, quando chiudeva, bisognava pulire ed effettuare la chiusura cassa. La cassa del bar e quella del self service erano separate. Non ricordo come fosse organizzata la rotazione tra turni di mattina e turni pomeridiani. Durante i giorni festivi il locale era aperto. Non ricordo se nel periodo iniziale di domenica si lavorasse soltanto di mattina. Si lavorava a turni. Non ricordo se sono stata retribuita per il lavoro straordinario prestato.
Alla fine del turno del self service a pranzo si effettuavano le pulizie, ovvero si pulivano i tavolini, il pavimento, si lavava per terra, si pulivano i contenitori del self service, si lavavano i bagni. Si puliva tutto il locale dove c'era il self service e si sistemava tutto per il giorno successivo. La società non si avvaleva di un'impresa di pulizia esterna. Escludo che il ricorrente svolgesse altra attività lavorativa contemporaneamente al rapporto di lavoro con la società convenuta. Poteva capitare che chiedesse cambi turno ma per altri motivi.”.
Di contro, il teste di parte resistente, , escusso all'udienza del 24.09.2020, Testimone_3 ha reso la seguente dichiarazione: “Sono un dipendente della dal 2014, ovvero Controparte_1 dall'apertura dell'attività, e svolgo le mansioni di barista. Non ricordo con precisione gli orari di apertura e di chiusura dell'attività nel corso degli anni. Posso riferire che, all'inizio del mio rapporto di lavoro, l'attività apriva alle ore 6.00 e chiudeva alle ore 20.00 da lunedì a sabato. Di domenica il locale rimaneva chiuso. Nel corso degli anni gli orari sono cambiati: l'attività apriva intorno alle ore 5.00/5.30 e chiudeva alle ore 21.30 da lunedì a sabato;
di domenica il locale era aperto dalle ore
5.00/5.30 sino alle ore 13.00 e riapriva di pomeriggio dalle ore 17.00 circa alle ore 21.30. Gli orari di apertura e di chiusura sono rimasti quelli che ho appena riferito. Gli orari di lavoro del personale erano organizzati sulla base di turni in modo da assicurare la presenza di due persone per ogni turno.
I turni erano i seguenti: dalle ore 5.00/5.30 sino alle ore 13.00/13.30 ovvero dalle ore 13.30 alle ore
21.30. Di domenica ogni dipendente effettuava un turno di lavoro, di mattina o di pomeriggio.
Ognuno di noi lavorava di domenica ogni cinque o sei settimane. Il locale non osservava giorni di chiusura settimanale e facevamo i turni. Di domenica eravamo presenti in due per ogni turno. In alcuni periodi siamo stati presenti anche in tre per ogni turno, sia di domenica sia nel resto della settimana. In genere tutti i dipendenti, compreso il effettuavano turni di otto ore giornaliere. Pt_1
Il turno di domenica capitava ogni tre/quattro o cinque settimane, in base alla mole di lavoro. Il svolgeva le mansioni di barista. Non ricordo con precisione in quale periodo e per quanto Pt_1 tempo il ha lavorato alle dipendenze della società. Se non erro per circa uno o due anni. Pt_1
Quando il ricorrente ha iniziato a lavorare, io ero già assunto. Il come me, poteva lavorare Pt_1 alla cassa se la persona addetta si allontanava temporaneamente. Preciso meglio che gli poteva capitare di sostituire la persona addetta alla cassa che si era allontanata per qualche minuto per motivi di lavoro o per esigenze fisiologiche. Alla cassa lavorava la signora che era la Parte_4 responsabile. Nella maggior parte delle occasioni il lavorava al bar. Nei casi di maggiore Pt_1 affluenza poteva capitare che il passasse ai clienti qualche pietanza del self service. La società Pt_1 si avvaleva di una ditta di pulizia che effettuava le pulizie straordinarie una o due volte a settimana.
Poteva capitare che sia io che il ricorrente facessimo una spazzata del pavimento davanti al bancone se c'erano delle briciole. Per un certo periodo ho lavorato anche in pizzeria. Ora lavoro al bar.
All'epoca dei fatti lavoravo in pizzeria. Nel periodo oggetto di causa non c'erano dipendenti che lavoravano a tempo parziale. Quando effettuavo lavoro straordinario per circa una mezz'ora, venivo regolarmente retribuito in busta paga. Il locale si sviluppa in una stessa sala. La pizzeria è adiacente al bar in un unico locale. Prevalentemente effettuavo il turno pomeridiano e non so dire chi portasse i cornetti al bar per la colazione. Voglio specificare che in un primo periodo il locale era chiuso di domenica, in un secondo momento il locale era aperto di domenica soltanto di mattina.
Successivamente alla stipula della convenzione con le Forze dell'Ordine il locale è stato aperto di domenica anche di pomeriggio. Non ricordo quando ciò sia accaduto.”.
Infine, l'ultima teste di parte convenuta, , all'udienza del 28.04.2022 ha Controparte_3 riferito che: “Sono stata dipendente della dal mese di settembre/ottobre 2014 Controparte_1 fino ad agosto 2017 e svolgevo le mansioni di barista. Confermo che nell'anno 2014 il locale apriva alle ore 5.30 e chiudeva alle ore 21.30, mentre di domenica apriva alle ore 5.30 e chiudeva alle ore
13.00. Confermo che i turni lavorativi erano quelli indicati nel capitolo di prova n. 1 della memoria di costituzione. Ricordo che gli orari di apertura e di chiusura e le turnazioni sono rimaste invariate nell'anno 2015. Ricordo che anche nell'anno 2016 il primo turno iniziava alle ore 5.30 e i successivi dopo un'ora, quindi alle ore 6.30 e alle ore 7.30. Il turno pomeridiano iniziava alle ore 13.30. Dopo che la società si è aggiudicata l'appalto con la Polizia Stradale il locale rimaneva aperto anche di domenica pomeriggio. L'orario domenicale andava, quindi, dalle ore 5.30 alle ore 21.30. Non ricordo se il ricorrente lavorava ancora quando la società ha preso l'appalto con la Polizia Stradale.
Di mattina erano presenti sempre tre dipendenti. Nell'arco della mattinata eravamo presenti tre dipendenti. Si arrivava sul luogo di lavoro gradualmente in base alla turnazione sopra riferita.
Nell'arco della mattinata di domenica erano presenti tre dipendenti. Nel turno pomeridiano eravamo almeno due dipendenti, anche quando si lavorava di domenica. Di domenica si lavorava a turno, a rotazione. Se non ricordo male, mi capitava di effettuare un turno di domenica al mese. Le turnazioni che ho riferito, compresa la frequenza con cui veniva effettuato il turno di domenica, venivano osservate anche dal ricorrente, ad eccezione dei casi in cui lo stesso non era presente e dovevamo sostituirlo. Conosco . La faceva la cassiera. La lavorava soprattutto Parte_4 Pt_4 Pt_4 di mattina. In assenza della alla cassa lavorava . Il effettuava le Pt_4 Testimone_3 Pt_1 operazioni di chiusura di cassa, quando effettuava il turno pomeridiano. Se non c'era altro collega alla cassa, il effettuava le operazioni di cassa, ovvero riscuoteva il pagamento ed emetteva lo Pt_1 scontrino. Quando mi capitava di andare a prendere i cornetti al Cantagalli, arrivavo in pasticceria alle ore 5.20, il pasticcere mi caricava i cornetti in macchina e mi avviavo a lavoro. Sono andata al
Cantagalli a ritirare i cornetti un paio di volte. Solitamente i cornetti venivano consegnati presso il locale dalla pasticceria. Mi capitava di essere spesso presente in turno nella mattinata insieme al
CA circa quattro volte a settimana. Il puliva la macchina del caffè e spazzava a Pt_1 Pt_1 terra sotto al bancone per mantenere il locale pulito. Non lo faceva sempre. Le pulizie della struttura venivano effettuate dalla signora delle pulizie. Confermo che il lavorava anche come addetto Pt_1 al self service. Conosco il teste appena uscito e preciso che ha lavorato presso il locale per circa una settimana. Non ricordo in quel periodo. Il locale chiudeva al pubblico alle ore 21.30. Alle ore 21.00/21.05 iniziavamo a pulire la macchina del caffè. Subito dopo le ore 21.30, si abbassava la serranda e si andava via. Ciò accadeva sia per i turni infrasettimanali sia di domenica.”.
8. Così ricostruite le risultanze istruttorie, alla luce delle dichiarazioni acquisite, valutate nel loro complesso, deve concludersi che la prova testimoniale espletata ha fornito sufficienti ed adeguati riscontri agli assunti attorei in merito all'effettiva durata del rapporto di lavoro (dal 27.10.2013 al
4.04.2016), ad un impegno orario maggiore di quello risultante dal contratto di lavoro e dalle buste paga, nonché all'espletamento di lavoro domenicale a settimane alterne.
9. E' stata, quindi, disposta la consulenza tecnica contabile al fine di accertare le differenze economiche eventualmente spettanti al lavoratore a vario titolo (retribuzione ordinaria, lavoro supplementare, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale dalla maturazione dei singoli crediti alla data di deposito dell'elaborato peritale, nonché contributi previdenziali dovuti all' sulle differenze retributive accertate), detratti gli importi risultanti dai prospetti paga (che il CP_2 ricorrente non nega di aver percepito), nonché i pagamenti effettuati dalla società a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
L'ausiliario nominato ha accertato che: “alla luce dei cedolini rielaborati e dalle differenze tra quelle dovute e quelle erogate dal periodo 27/10/2013 al 04/04/2016 è stata calcolata la differenza di €
19.262,25 a titolo di retribuzione e di € 893,00 a titolo di TFR. Dalla somma di 19.262,25 va detratta la somma di 11.300 lorda percepita tra marzo 2017 e giugno 2017 per un totale dovuto a titolo di differenze retributive di € 7.962,25, oltre a 893,00 € per TFR. Per la somma di 7.962,25 sono stati calcolati i contributi previdenziali a carico della ditta per una percentuale del 29,98% pari a
2.387,00 € e quella a carico del lavoratore per 9,19 % pari ad € 711,00. Infine sono state calcolate le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti alla data 31/12/2024, ultima data utile per calcolo. Per tale calcolo sono state considerate le differenze dovute dal 27/10/2013 a luglio 2015 per una somma pari ad € 2.886,33 mentre per il periodo agosto 2015 a aprile 2016, come già descritto in precedenza, è stata calcolata una somma pari ad € 123,81, per un totale di € 3.010,14.”.
Il CTU ha, dunque, concluso che: “in risposta al quesito, ed in applicazione del CCNL applicato per il rapporto di lavoro dal 27/10/2013 al 04/04/2016 e al livello di inquadramento del lavoratore sono state calcolate le seguenti somme: CP_
● 7962,25 € per differenze retributive al lordo delle trattenute a carico del lavoratore del 9.19%;
● 893,00 € a titolo di TFR;
● 2.387,00 € contributo a carico della ditta;
● 3.010,14 € a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali.”.
10. In definitiva, sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, alle quali può farsi integrale rinvio in quanto non contestate, congruamente e logicamente motivate, nonché fondate su dati certi e sull'applicazione di criteri corretti, la deve essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 14.252,39, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dall'1.01.2025 fino all'effettivo soddisfo.
11. Quanto alle richieste di risarcimento del danno in sede civile, a causa dell'illecito penale, nonché di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p., il Tribunale ritiene che la domanda non sia meritevole di accoglimento.
In punto di diritto si rammenta che l'art. 185, 2 comma c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Cass. n. 11295 del 2.12.2014).
Inoltre, costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
In materia di danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, la Suprema
Corte ha, inoltre, affermato che lo stesso non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (cfr.
Cass. Sez. 2 ordinanza n. 28742 del 9.11.2018).
Stante la genericità della domanda risarcitoria formulata dal nonostante la condanna in sede Pt_1 penale del legale rappresentante pro tempore della società convenuta (in particolare, il procedimento penale si è con concluso con una sentenza di patteggiamento), deve concludersi che il ricorrente non abbia sufficientemente allegato, né fornito effettiva prova dei pregiudizi lamentati.
Ne consegue, dunque, il rigetto in parte qua della domanda.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito riconosciuto) e dell'attività istruttoria svolta, si liquidano in complessivi € 1.592,50
(importo già ridotto della metà ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) a titolo di compensi professionali per le attività di studio della controversia, introduttiva del giudizio ed istruttoria/di trattazione espletate fino all'anno 2021, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria del ricorrente al gratuito patrocinio, ed in complessivi € 2.203,00 a titolo di compensi professionali per le attività istruttoria/di trattazione e decisionale svolte dall'anno 2022, oltre accessori di legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della società convenuta e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della complessiva somma di € 14.252,39 per le causali di cui in motivazione, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dall'1.01.2025 fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata nei confronti della Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione proposta dalla società resistente;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
1.592,50 (importo già ridotto della metà ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) a titolo di compensi professionali per le attività di studio della controversia, introduttiva del giudizio ed istruttoria/di trattazione espletate fino all'anno 2021, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, ed in complessivi € 2.203,00 a titolo di compensi professionali per le attività istruttoria/di trattazione e decisionale svolte dall'anno 2022, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 23.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino