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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa RI IA ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3006/2022 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rappresentanti e difesi dall'AVV. BURAGLIA CINZIA ed
[...] Parte_5 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 20;
APPELLANTE
E
in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. TRAVAGLINI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Eleonora Duse 53;
APPELLATTA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9344/2022 pubblicata in data
10.11.22;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2018 innanzi al Tribunale di Roma la ha proposto CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6031/2021, emesso dal medesimo Tribunale in data 03/10/2021
e notificato in data 05/10/2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di Pt_1
, in solido con - la somma di € 4.842,92
[...] Controparte_3 maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dalla maturazione al soddisfo, quale saldo della retribuzione del mese di aprile 2021.
A fondamento della pretesa deduceva, in particolare, l'inesistenza, al momento dell'emissione del decreto opposto, dei crediti azionati in sede monitoria avendo la società saldato, all'atto della presentazione del ricorso (27.08.21), la somma di € 2.421,46 come da bonifico del 01.06.2021 e l'intero debito al momento dell'emissione del titolo (03.10.21) e della successiva notifica del decreto
(05/10/21), tramite ulteriori due bonifici, entrambi di € 2.421,46, effettuati rispettivamente in data
06/09/2021 e in data 01/10/2021.
Chiedeva, dunque, che le spese processuali relative alla fase monitoria fossero poste in capo all'ingiungente, dovendosi valutare la fondatezza del decreto ingiuntivo, ai fini del giudizio di soccombenza, non al momento del deposito del ricorso ma a quello della notificazione del decreto.
Richiedeva, infine, il pagamento di una somma equativamente determinata ex art. 96 c.1 e 3 c.p.c. per avere il lavoratore proseguito l'azione monitoria e conseguentemente costretto la società a proporre la necessaria opposizione per far valere l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, pur essendo venuto a conoscenza dell'avvenuto integrale pagamento della sorte capitale anteriormente sia all'emissione che alla notifica del decreto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che nulla è dovuto in favore dell'opposto per i titoli indicati nel ricorso ex art.
633 cpc oggetto di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA), e con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c., nella misura equitativamente determinata dal Tribunale e/o al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., nella misura equitativamente determinata dal Tribunale.
Si costituivano domandando la revoca del monitorio e la condanna di parte Parte_1 opponente al pagamento della somma di € 55,91 a titolo di residuo credito per sorte ex art. 1194 c.c. oltre al pagamento delle spese del monitorio e del giudizio di opposizione, da distrarsi.
Evidenziava, in particolare, che, avendo ricevuto il pagamento del saldo solo in data 05.10.2021, la alla data di emissione del provvedimento monitorio risultava ancora debitrice nei suoi CP_1 riguardi posto che l'obbligazione pecuniaria, laddove il pagamento si esegua a mezzo bonifico, può considerarsi estinta solo alla data di ricezione del bonifico da parte del creditore.
Sosteneva, altresì, che l'importo versato non fosse comunque esaustivo in quanto limitato alla sorte capitale senza interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del credito con conseguente imputazione del pagamento ricevuto agli interessi e rivalutazione ed un residuo per sorte ex art. 1194 cc.
Quanto, infine, alle spese dell'ingiunzione, allegava che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di pagamento della somma ingiunta, il giudice dell'opposizione è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo e a regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto.
Il Tribunale, autorizzato il deposito di note scritte e disposta ai sensi dell'art. 151 Disp. att. c.p.c. la riunione del giudizio con altri ricorsi in opposizione depositati dalla società avverso i CP_1 decreti ingiuntivi emessi, per analoghe ragioni, su istanza di , , Parte_3 Controparte_4
e , ha revocato i decreti ingiunti n. 6031/2021, n. 6033/2021, n. Parte_6 Parte_5
6077/2021, n. 5719/2021, n. 6206/2021 e condannato gli opposti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2500,00, oltre rimborso spese generali e altri oneri di legge.
A riguardo il primo giudice osservava che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione sono parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento con la conseguenza che quando il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente alla notifica del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto.
Avverso detta sentenza proponevano appello , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e affidandosi ai testuali motivi di censura: Parte_4 Parte_5
Violazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere il primo giudice valutato, ai fini della soccombenza, i pagamenti eseguiti dall' prima del deposito e dell'emissione del CP_3 provvedimento monitorio senza considerare che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto solo per una sorte residuale al netto di un primo pagamento ricevuto per Pt_1 Pt_3 Pt_2
e e dell'intera sorte residuale frutto di due pagamenti ricevuti per la posizione di Pt_5 Parte_4
Violazione degli artt. 91, 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale revocato il provvedimento monitorio e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in quanto virtualmente soccombente, senza considerare che, relativamente alle posizioni di Pt_1
e l'ingiunzione era stata emessa per un importo già al netto del primo Pt_3 Pt_2 Pt_5 acconto percepito prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, che, per le posizioni di e la seconda rata era stata pagata dopo l'iscrizione del monitorio ed il Pt_1 Pt_2 Pt_3 saldo dopo l'emissione del relativo provvedimento, che il pagamento dell'importo ingiunto per la posizione di già a netto di due pagamenti ricevuti, il saldo era avvenuto contestualmente Parte_4 all'emissione del monitorio e che, comunque, per tutte le posizioni il pagamento era incapiente in quanto privo di interessi e rivalutazione.
Violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'opponente al pagamento della sorte residuale ex art. 1194 cc.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
a) Condannare l'appellata al pagamento detta sorte residuale ex art. 1194 cc. (per omesso pagamento della rivalutazione ed interessi sulla somma pagata il 05/10/2021)
POSIZIONE PANTANI: residuo incontestato € 55,91 DOVUTO
POSIZIONE ROMANO: residuo incontestato € 49,58 DOVUTO
POSIZIONE LOMBARDI: residuo incontestato € 50,09 DOVUTO POSIZIONE SCILIMATI: residuo incontestato € 42,79 DOVUTO
POSIZIONE CROCETTI: residuo incontestato € 33,81 DOVUTO
O nel diverso importo maggiore o minore anche all'esito della CTU;
b) Condannare l'appellata alla rifusione delle spese del monitorio e del giudizio di opposizione da distrarsi.
In subordine
Atteso il pagamento della somma residuale ingiunta dopo l'emissione del monitorio o contestuale
(per , disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio del monitorio e del giudizio Parte_4 di opposizione.
Spese rifuse con distrazione del presente giudizio di appello.
Si costituiva contestando specificamente le avverse deduzioni in quanto infondate in CP_1 fatto e in diritto.
All'udienza del 22.10.25 a seguito di rinvio per mancata comparizione dell'appellante all'udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è fondato nei termini di seguito espressi
Gli appellanti contestavano con il primo motivo di appello la violazione degli articoli 91,92 e 112 cpc nonché dell'art. 2697 del codice civile per non aver tenuto conto del fatto che i lavoratori non avevano ingiunto il pagamento dell'intera sorte ma solo la somma residua al netto di quanto pagato;
rappresentavano che il saldo era pervenuto dopo l'emissione del monitorio .
Deducevano pertanto l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite.
Con il secondo motivo di appello contestavano nuovamente la violazione degli articoli 112 , 115 ,
116 e 91 cpc nonchè 2697 c.c. assumendo che il tribunale aveva omesso di valutare che l'ingiunzione era stata emessa per un importo individuato già al netto del primo acconto , e che per tre posizioni la seconda rata era stata corrisposta dopo l'iscrizione del monitorio e il saldo operato dopo l'emissione del monitorio;
che il pagamento oggetto dell'ingiunzione in giunto , per , era Parte_4 intervenuto contestualmente al monitorio e che per tutti era mancato il pagamento di interessi e rivalutazioni Assumevano che la data rilevante per la decisione sulla fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria era quella di ricezione del bonifico da parte del creditore e che il pagamento era intervenuto solo il 5 ottobre e non già l'1 ottobre 2021, con riferimento al saldo per tutti i lavoratori
Concludevano chiedendo la condanna al pagamento delle somme riportate per rivalutazione di interessi e quindi specificamente della somma di euro 55,91 € per , della somma di euro Pt_1
49,58 per , della somma di euro 50,09 per , della somma di euro 42,79 per Pt_2 Pt_3
e della somma di euro 33,81 per , con la condanna al pagamento delle spese del Parte_4 Pt_5 monitorio e del giudizio di opposizione .
In subordine chiedevano disporsi la compensazione delle spese del giudizio del monitorio e del giudizio di opposizione.
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Contr Dagli atti di causa emerge che aveva ricevuto dalla società , suo datore di Parte_1 lavoro, tre pagamenti con bonifici dell'1 giugno 2021 , del 6 settembre 2021 , dell'1 ottobre 2021 , ciascuno per euro 2421,40 ; tali pagamenti erano totalmente satisfattivi per il dipendente in relazione alla pretesa azionata nel ricorso monitorio (del 24.8.21) , salvo la richiesta di interessi e rivalutazione
In relazione alla posizione del risulta che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 3 ottobre Pt_1 quindi dopo la data dell'ultimo bonifico , ma il lavoratore assume di avere avuto la disponibilità del saldo solo il 5 ottobre 2021 ; parte appellante sostiene infatti che la notifica (del 5.10.21) sia intervenuta contestualmente alla ricezione del bonifico con il saldo del dovuto ( salvo interessi e rivalutazione)
Analoghe considerazioni valgono per il quale ha ricevuto , nelle medesime date di Parte_2 giugno , settembre e ottobre , acconti , ciascuno per euro 2.147,15 ma ha presentato il ricorso per decreto ingiuntivo il 6.9.21 ; il decreto monitorio è stato emesso il 14 settembre 2021 quindi dopo il pagamento della seconda rata e notificato il 4 ottobre 2021 dopo il bonifico del ( sia pure Pt_7 asseritamente prima della ricezione degli importi da parte sua ).
Le date dell'1 giugno , del 6 settembre , dell'1 ottobre corrispondono anche alle date dei bonifici operati in favore del , il quale , tuttavia , aveva presentato ricorso il 27 agosto del Parte_3
2021 in sede monitoria assumendo di aver ricevuto la somma di euro 1696 , laddove a quella data era stata corrisposta la maggior somma di euro 1.766,61 ; con riferimento al predetto lavoratore il titolo fu emesso il 3 ottobre e la notifica operata il successiva 6 ottobre, quando gli importi erano stati integralmente bonificati in suo favore. aveva ottenuto parimenti il versamento del dovuto con tre bonifici dell'1 giugno , Parte_5 del 6 settembre e dell'1 ottobre;
in occasione del ricorso presentato il 30 settembre aveva riferito di aver ricevuto soltanto la somma di euro 1400 laddove invece , al 6 settembre , aveva già ricevuto due bonifici da euro 1.464,96. In ogni caso il decreto era stato emesso l'11 ottobre , quindi ben oltre la data di bonifico . La notifica del decreto monitorio era intervenuta il 12 ottobre 2021.
ha ricevuto tre bonifici da euro 1883 , 61 nelle date dell'uno giugno , del 6 settembre Parte_4 dell'uno ottobre 2021 ; egli aveva tuttavia presentato ricorso il 30.9.21 e ottenuto l'emissione del titolo il 5 ottobre 2021 . Il titolo era stato notificato successivamente alla ricezione dell'ultimo pagamento e specificamente il 16 ottobre 2021, quando il suo credito era stato integralmente saldato
Dagli atti di causa conclusivamente emerge che il decreto ingiuntivo per Parte_4 Pt_1
era stato notificato sempre con richiesta di pagamento di Pt_5 Pt_3 Pt_2 somme superiori a quelle spettanti .
In effetti con riferimento al nel ricorso presentato il 27 agosto 2021 , egli allegava di aver Pt_3 ricevuto la somma di euro 1696 laddove gli era stata pagata la maggior somma di euro 1.777,61.
Peraltro quando il decreto monitorio fu successivamente notificato - il 6 ottobre 2021 - era intervenuto già il pagamento della somma di € 1.777,61 il 6 settembre e dell'ulteriore somma di euro
1.777,61 il giorno 1 ottobre, con l'integrale pagamento del dovuto ( salvo interessi e rivalutazione).
Con riferimento alla posizione di dagli atti emerge che egli notificò il decreto Parte_4 ingiuntivo il 16 ottobre 2021 benchè il saldo gli fosse stato liquidato l'1 ottobre 2021 ; ne deriva che alla data della notifica del decreto ingiuntivo egli aveva ottenuto l'integrale pagamento del capitale, residuando solo gli interessi e la rivalutazione.
Analoghe considerazioni valgono per che nel ricorso dichiarava di aver ricevuto Parte_5 esclusivamente la somma di euro 1400 laddove alla data di presentazione del ricorso cioè il 30 settembre egli aveva ricevuto quantomeno due pagamenti da euro 1.464,96 , l'ultimo dei quali in data 6 settembre ( e salvo gli accessori).
Anche con riferimento al risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo che egli richiese il Pt_1 pagamento della somma di euro 4.842,92 benchè il 30 settembre , data di presentazione del ricorso monitorio, egli avesse già ottenuto il pagamento della somma di euro 4.842,92 e dovesse ottenere esclusivamente il pagamento residuo della somma di euro 2.421,46, oltre accessori
Dall'esame complessivo degli atti di causa emerge dunque che i lavoratori dipendenti presentarono un ricorso monitorio per somme superiori a quelle cui avevano diritto e notificarono il decreto ingiuntivo ottenuto per la maggior somma , onerando la società dell'opposizione per cui è causa. Il saldo del dovuto è stato operato , con riguardo a tutte le posizioni , con bonifici antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo . Gli appellanti non hanno provato , come sarebbe stato loro preciso onere, di aver ricevuto il pagamento del saldo contestualmente alla notifica e sicuramente siffatta circostanza deve escludersi per il saldo in favore di intervenuto l'1 ottobre a fronte di una Parte_4 notifica del decreto monitorio operata il 16 ottobre, o per , che notificò il 12 ottobre a fronte Pt_5 di un saldo bonificato l'1 ottobre
Tuttavia il saldo operato dalla società in relazione agli importi complessivamente dovuti certamente non teneva conto delle somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione.
Tanto premesso, è chiaro che la notificazione del decreto, ha costretto l'ingiunta a proporre comunque l'opposizione, per evitare che il decreto divenisse definitivo. La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. n. 29642/20, cass. 27234/2017)
Nel caso di specie il pagamento della sorte era stato operato per tutte le posizioni , salvo che per la posizione di , anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo . Per la posizione di Parte_2
il pagamento del saldo era infatti intervenuto l'1 ottobre e il decreto ingiuntivo era Parte_2 stato emesso il 14 settembre , ma comunque il decreto era stato notificato successivamente al saldo.
Come anticipato, a fronte della prova del bonifico operato per tutti gli appellanti l'1 ottobre 2021 a saldo della sorte capitale , era onere dei lavoratori dimostrare che la materiale ricezione delle somme era intervenuta successivamente alla data di notifica del decreto ingiuntivo ( operata il 4 ottobre per
, il 5 ottobre per , il 6 ottobre per il 16 ottobre per il 12 ottobre Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 per . Pt_5
Tuttavia è incontroverso che il pagamento operato a saldo non comprendeva le somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione.
Tali somme sono dunque ancora dovute , e specificamente è ancora dovuta alla somma di euro 55,91 in favore di , della somma di euro 49,58 in favore di , della somma Parte_1 Parte_2 di euro 50,09 in favore di , della somma di euro 42,79 in favore di , Parte_3 Parte_4 della somma di euro 33, 81 in favore di . Parte_5 La società non ha infatti contestato gli specifici conteggi che sono stati prodotti con il ricorso e che riportano analiticamente la quantificazione operata per ciascun lavoratore.
Se così è l'appello deve essere parzialmente accolto con il riconoscimento delle somme sopra riportate a titolo di interessi e rivalutazione in favore di ciascun dipendente.
Considerato l'esito complessivo della causa, rilevato che il ricorso monitorio è stato presentato per somme sicuramente maggiori rispetto a quelle dovute, che i decreti ingiuntivi sono stati notificati in epoca successiva alla liquidazione della intera sorte capitale, rendendo necessaria la formulazione di un'opposizione nel merito per evitare che il decreto ingiuntivo divenisse definitivo, stante la reciproca soccombenza delle parti risulta equa la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio. Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è invece oggi riconosciuta.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza confermata per il Contr resto, condanna la società spa al pagamento della somma di euro 55,91 in favore di Pt_1
, della somma di euro 49,58 in favore di , della somma di euro 50,09 in
[...] Parte_2 favore di , della somma di euro 42,79 in favore di , della somma di Parte_3 Parte_4 euro 33, 81 in favore di . Compensa integralmente le spese del doppio grado di Parte_5 giudizio
La Presidente
RI IA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa RI IA ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3006/2022 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rappresentanti e difesi dall'AVV. BURAGLIA CINZIA ed
[...] Parte_5 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 20;
APPELLANTE
E
in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. TRAVAGLINI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Eleonora Duse 53;
APPELLATTA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9344/2022 pubblicata in data
10.11.22;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2018 innanzi al Tribunale di Roma la ha proposto CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6031/2021, emesso dal medesimo Tribunale in data 03/10/2021
e notificato in data 05/10/2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di Pt_1
, in solido con - la somma di € 4.842,92
[...] Controparte_3 maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dalla maturazione al soddisfo, quale saldo della retribuzione del mese di aprile 2021.
A fondamento della pretesa deduceva, in particolare, l'inesistenza, al momento dell'emissione del decreto opposto, dei crediti azionati in sede monitoria avendo la società saldato, all'atto della presentazione del ricorso (27.08.21), la somma di € 2.421,46 come da bonifico del 01.06.2021 e l'intero debito al momento dell'emissione del titolo (03.10.21) e della successiva notifica del decreto
(05/10/21), tramite ulteriori due bonifici, entrambi di € 2.421,46, effettuati rispettivamente in data
06/09/2021 e in data 01/10/2021.
Chiedeva, dunque, che le spese processuali relative alla fase monitoria fossero poste in capo all'ingiungente, dovendosi valutare la fondatezza del decreto ingiuntivo, ai fini del giudizio di soccombenza, non al momento del deposito del ricorso ma a quello della notificazione del decreto.
Richiedeva, infine, il pagamento di una somma equativamente determinata ex art. 96 c.1 e 3 c.p.c. per avere il lavoratore proseguito l'azione monitoria e conseguentemente costretto la società a proporre la necessaria opposizione per far valere l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, pur essendo venuto a conoscenza dell'avvenuto integrale pagamento della sorte capitale anteriormente sia all'emissione che alla notifica del decreto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che nulla è dovuto in favore dell'opposto per i titoli indicati nel ricorso ex art.
633 cpc oggetto di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA), e con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c., nella misura equitativamente determinata dal Tribunale e/o al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., nella misura equitativamente determinata dal Tribunale.
Si costituivano domandando la revoca del monitorio e la condanna di parte Parte_1 opponente al pagamento della somma di € 55,91 a titolo di residuo credito per sorte ex art. 1194 c.c. oltre al pagamento delle spese del monitorio e del giudizio di opposizione, da distrarsi.
Evidenziava, in particolare, che, avendo ricevuto il pagamento del saldo solo in data 05.10.2021, la alla data di emissione del provvedimento monitorio risultava ancora debitrice nei suoi CP_1 riguardi posto che l'obbligazione pecuniaria, laddove il pagamento si esegua a mezzo bonifico, può considerarsi estinta solo alla data di ricezione del bonifico da parte del creditore.
Sosteneva, altresì, che l'importo versato non fosse comunque esaustivo in quanto limitato alla sorte capitale senza interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del credito con conseguente imputazione del pagamento ricevuto agli interessi e rivalutazione ed un residuo per sorte ex art. 1194 cc.
Quanto, infine, alle spese dell'ingiunzione, allegava che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di pagamento della somma ingiunta, il giudice dell'opposizione è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo e a regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto.
Il Tribunale, autorizzato il deposito di note scritte e disposta ai sensi dell'art. 151 Disp. att. c.p.c. la riunione del giudizio con altri ricorsi in opposizione depositati dalla società avverso i CP_1 decreti ingiuntivi emessi, per analoghe ragioni, su istanza di , , Parte_3 Controparte_4
e , ha revocato i decreti ingiunti n. 6031/2021, n. 6033/2021, n. Parte_6 Parte_5
6077/2021, n. 5719/2021, n. 6206/2021 e condannato gli opposti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2500,00, oltre rimborso spese generali e altri oneri di legge.
A riguardo il primo giudice osservava che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione sono parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento con la conseguenza che quando il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente alla notifica del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto.
Avverso detta sentenza proponevano appello , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e affidandosi ai testuali motivi di censura: Parte_4 Parte_5
Violazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere il primo giudice valutato, ai fini della soccombenza, i pagamenti eseguiti dall' prima del deposito e dell'emissione del CP_3 provvedimento monitorio senza considerare che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto solo per una sorte residuale al netto di un primo pagamento ricevuto per Pt_1 Pt_3 Pt_2
e e dell'intera sorte residuale frutto di due pagamenti ricevuti per la posizione di Pt_5 Parte_4
Violazione degli artt. 91, 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale revocato il provvedimento monitorio e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in quanto virtualmente soccombente, senza considerare che, relativamente alle posizioni di Pt_1
e l'ingiunzione era stata emessa per un importo già al netto del primo Pt_3 Pt_2 Pt_5 acconto percepito prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, che, per le posizioni di e la seconda rata era stata pagata dopo l'iscrizione del monitorio ed il Pt_1 Pt_2 Pt_3 saldo dopo l'emissione del relativo provvedimento, che il pagamento dell'importo ingiunto per la posizione di già a netto di due pagamenti ricevuti, il saldo era avvenuto contestualmente Parte_4 all'emissione del monitorio e che, comunque, per tutte le posizioni il pagamento era incapiente in quanto privo di interessi e rivalutazione.
Violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'opponente al pagamento della sorte residuale ex art. 1194 cc.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
a) Condannare l'appellata al pagamento detta sorte residuale ex art. 1194 cc. (per omesso pagamento della rivalutazione ed interessi sulla somma pagata il 05/10/2021)
POSIZIONE PANTANI: residuo incontestato € 55,91 DOVUTO
POSIZIONE ROMANO: residuo incontestato € 49,58 DOVUTO
POSIZIONE LOMBARDI: residuo incontestato € 50,09 DOVUTO POSIZIONE SCILIMATI: residuo incontestato € 42,79 DOVUTO
POSIZIONE CROCETTI: residuo incontestato € 33,81 DOVUTO
O nel diverso importo maggiore o minore anche all'esito della CTU;
b) Condannare l'appellata alla rifusione delle spese del monitorio e del giudizio di opposizione da distrarsi.
In subordine
Atteso il pagamento della somma residuale ingiunta dopo l'emissione del monitorio o contestuale
(per , disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio del monitorio e del giudizio Parte_4 di opposizione.
Spese rifuse con distrazione del presente giudizio di appello.
Si costituiva contestando specificamente le avverse deduzioni in quanto infondate in CP_1 fatto e in diritto.
All'udienza del 22.10.25 a seguito di rinvio per mancata comparizione dell'appellante all'udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è fondato nei termini di seguito espressi
Gli appellanti contestavano con il primo motivo di appello la violazione degli articoli 91,92 e 112 cpc nonché dell'art. 2697 del codice civile per non aver tenuto conto del fatto che i lavoratori non avevano ingiunto il pagamento dell'intera sorte ma solo la somma residua al netto di quanto pagato;
rappresentavano che il saldo era pervenuto dopo l'emissione del monitorio .
Deducevano pertanto l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite.
Con il secondo motivo di appello contestavano nuovamente la violazione degli articoli 112 , 115 ,
116 e 91 cpc nonchè 2697 c.c. assumendo che il tribunale aveva omesso di valutare che l'ingiunzione era stata emessa per un importo individuato già al netto del primo acconto , e che per tre posizioni la seconda rata era stata corrisposta dopo l'iscrizione del monitorio e il saldo operato dopo l'emissione del monitorio;
che il pagamento oggetto dell'ingiunzione in giunto , per , era Parte_4 intervenuto contestualmente al monitorio e che per tutti era mancato il pagamento di interessi e rivalutazioni Assumevano che la data rilevante per la decisione sulla fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria era quella di ricezione del bonifico da parte del creditore e che il pagamento era intervenuto solo il 5 ottobre e non già l'1 ottobre 2021, con riferimento al saldo per tutti i lavoratori
Concludevano chiedendo la condanna al pagamento delle somme riportate per rivalutazione di interessi e quindi specificamente della somma di euro 55,91 € per , della somma di euro Pt_1
49,58 per , della somma di euro 50,09 per , della somma di euro 42,79 per Pt_2 Pt_3
e della somma di euro 33,81 per , con la condanna al pagamento delle spese del Parte_4 Pt_5 monitorio e del giudizio di opposizione .
In subordine chiedevano disporsi la compensazione delle spese del giudizio del monitorio e del giudizio di opposizione.
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Contr Dagli atti di causa emerge che aveva ricevuto dalla società , suo datore di Parte_1 lavoro, tre pagamenti con bonifici dell'1 giugno 2021 , del 6 settembre 2021 , dell'1 ottobre 2021 , ciascuno per euro 2421,40 ; tali pagamenti erano totalmente satisfattivi per il dipendente in relazione alla pretesa azionata nel ricorso monitorio (del 24.8.21) , salvo la richiesta di interessi e rivalutazione
In relazione alla posizione del risulta che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 3 ottobre Pt_1 quindi dopo la data dell'ultimo bonifico , ma il lavoratore assume di avere avuto la disponibilità del saldo solo il 5 ottobre 2021 ; parte appellante sostiene infatti che la notifica (del 5.10.21) sia intervenuta contestualmente alla ricezione del bonifico con il saldo del dovuto ( salvo interessi e rivalutazione)
Analoghe considerazioni valgono per il quale ha ricevuto , nelle medesime date di Parte_2 giugno , settembre e ottobre , acconti , ciascuno per euro 2.147,15 ma ha presentato il ricorso per decreto ingiuntivo il 6.9.21 ; il decreto monitorio è stato emesso il 14 settembre 2021 quindi dopo il pagamento della seconda rata e notificato il 4 ottobre 2021 dopo il bonifico del ( sia pure Pt_7 asseritamente prima della ricezione degli importi da parte sua ).
Le date dell'1 giugno , del 6 settembre , dell'1 ottobre corrispondono anche alle date dei bonifici operati in favore del , il quale , tuttavia , aveva presentato ricorso il 27 agosto del Parte_3
2021 in sede monitoria assumendo di aver ricevuto la somma di euro 1696 , laddove a quella data era stata corrisposta la maggior somma di euro 1.766,61 ; con riferimento al predetto lavoratore il titolo fu emesso il 3 ottobre e la notifica operata il successiva 6 ottobre, quando gli importi erano stati integralmente bonificati in suo favore. aveva ottenuto parimenti il versamento del dovuto con tre bonifici dell'1 giugno , Parte_5 del 6 settembre e dell'1 ottobre;
in occasione del ricorso presentato il 30 settembre aveva riferito di aver ricevuto soltanto la somma di euro 1400 laddove invece , al 6 settembre , aveva già ricevuto due bonifici da euro 1.464,96. In ogni caso il decreto era stato emesso l'11 ottobre , quindi ben oltre la data di bonifico . La notifica del decreto monitorio era intervenuta il 12 ottobre 2021.
ha ricevuto tre bonifici da euro 1883 , 61 nelle date dell'uno giugno , del 6 settembre Parte_4 dell'uno ottobre 2021 ; egli aveva tuttavia presentato ricorso il 30.9.21 e ottenuto l'emissione del titolo il 5 ottobre 2021 . Il titolo era stato notificato successivamente alla ricezione dell'ultimo pagamento e specificamente il 16 ottobre 2021, quando il suo credito era stato integralmente saldato
Dagli atti di causa conclusivamente emerge che il decreto ingiuntivo per Parte_4 Pt_1
era stato notificato sempre con richiesta di pagamento di Pt_5 Pt_3 Pt_2 somme superiori a quelle spettanti .
In effetti con riferimento al nel ricorso presentato il 27 agosto 2021 , egli allegava di aver Pt_3 ricevuto la somma di euro 1696 laddove gli era stata pagata la maggior somma di euro 1.777,61.
Peraltro quando il decreto monitorio fu successivamente notificato - il 6 ottobre 2021 - era intervenuto già il pagamento della somma di € 1.777,61 il 6 settembre e dell'ulteriore somma di euro
1.777,61 il giorno 1 ottobre, con l'integrale pagamento del dovuto ( salvo interessi e rivalutazione).
Con riferimento alla posizione di dagli atti emerge che egli notificò il decreto Parte_4 ingiuntivo il 16 ottobre 2021 benchè il saldo gli fosse stato liquidato l'1 ottobre 2021 ; ne deriva che alla data della notifica del decreto ingiuntivo egli aveva ottenuto l'integrale pagamento del capitale, residuando solo gli interessi e la rivalutazione.
Analoghe considerazioni valgono per che nel ricorso dichiarava di aver ricevuto Parte_5 esclusivamente la somma di euro 1400 laddove alla data di presentazione del ricorso cioè il 30 settembre egli aveva ricevuto quantomeno due pagamenti da euro 1.464,96 , l'ultimo dei quali in data 6 settembre ( e salvo gli accessori).
Anche con riferimento al risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo che egli richiese il Pt_1 pagamento della somma di euro 4.842,92 benchè il 30 settembre , data di presentazione del ricorso monitorio, egli avesse già ottenuto il pagamento della somma di euro 4.842,92 e dovesse ottenere esclusivamente il pagamento residuo della somma di euro 2.421,46, oltre accessori
Dall'esame complessivo degli atti di causa emerge dunque che i lavoratori dipendenti presentarono un ricorso monitorio per somme superiori a quelle cui avevano diritto e notificarono il decreto ingiuntivo ottenuto per la maggior somma , onerando la società dell'opposizione per cui è causa. Il saldo del dovuto è stato operato , con riguardo a tutte le posizioni , con bonifici antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo . Gli appellanti non hanno provato , come sarebbe stato loro preciso onere, di aver ricevuto il pagamento del saldo contestualmente alla notifica e sicuramente siffatta circostanza deve escludersi per il saldo in favore di intervenuto l'1 ottobre a fronte di una Parte_4 notifica del decreto monitorio operata il 16 ottobre, o per , che notificò il 12 ottobre a fronte Pt_5 di un saldo bonificato l'1 ottobre
Tuttavia il saldo operato dalla società in relazione agli importi complessivamente dovuti certamente non teneva conto delle somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione.
Tanto premesso, è chiaro che la notificazione del decreto, ha costretto l'ingiunta a proporre comunque l'opposizione, per evitare che il decreto divenisse definitivo. La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. n. 29642/20, cass. 27234/2017)
Nel caso di specie il pagamento della sorte era stato operato per tutte le posizioni , salvo che per la posizione di , anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo . Per la posizione di Parte_2
il pagamento del saldo era infatti intervenuto l'1 ottobre e il decreto ingiuntivo era Parte_2 stato emesso il 14 settembre , ma comunque il decreto era stato notificato successivamente al saldo.
Come anticipato, a fronte della prova del bonifico operato per tutti gli appellanti l'1 ottobre 2021 a saldo della sorte capitale , era onere dei lavoratori dimostrare che la materiale ricezione delle somme era intervenuta successivamente alla data di notifica del decreto ingiuntivo ( operata il 4 ottobre per
, il 5 ottobre per , il 6 ottobre per il 16 ottobre per il 12 ottobre Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 per . Pt_5
Tuttavia è incontroverso che il pagamento operato a saldo non comprendeva le somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione.
Tali somme sono dunque ancora dovute , e specificamente è ancora dovuta alla somma di euro 55,91 in favore di , della somma di euro 49,58 in favore di , della somma Parte_1 Parte_2 di euro 50,09 in favore di , della somma di euro 42,79 in favore di , Parte_3 Parte_4 della somma di euro 33, 81 in favore di . Parte_5 La società non ha infatti contestato gli specifici conteggi che sono stati prodotti con il ricorso e che riportano analiticamente la quantificazione operata per ciascun lavoratore.
Se così è l'appello deve essere parzialmente accolto con il riconoscimento delle somme sopra riportate a titolo di interessi e rivalutazione in favore di ciascun dipendente.
Considerato l'esito complessivo della causa, rilevato che il ricorso monitorio è stato presentato per somme sicuramente maggiori rispetto a quelle dovute, che i decreti ingiuntivi sono stati notificati in epoca successiva alla liquidazione della intera sorte capitale, rendendo necessaria la formulazione di un'opposizione nel merito per evitare che il decreto ingiuntivo divenisse definitivo, stante la reciproca soccombenza delle parti risulta equa la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio. Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è invece oggi riconosciuta.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza confermata per il Contr resto, condanna la società spa al pagamento della somma di euro 55,91 in favore di Pt_1
, della somma di euro 49,58 in favore di , della somma di euro 50,09 in
[...] Parte_2 favore di , della somma di euro 42,79 in favore di , della somma di Parte_3 Parte_4 euro 33, 81 in favore di . Compensa integralmente le spese del doppio grado di Parte_5 giudizio
La Presidente
RI IA ZI