Articolo 36 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 35Articolo 37
Versione
11 febbraio 1994
Art. 36. Rapporti del procedimento disciplinare con il procedimento penale 1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo 35, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso. 2. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994