Sentenza breve 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 14/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 00368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto dal Brigadiere -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Pellegrini, PEC pellegrini.enrico@ordavvle.legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliato per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento:
-dell’atto del 10.3.2025 (notificato il 12.3.2025), con il quale il Capo dell’Ufficio Personale Marescialli, Brigadieri e Appuntati del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con riferimento all’istanza del Brigadiere -OMISSIS- del 23.1.2025, volta ad ottenere il trasferimento definitivo per ricongiungimento al coniuge lavoratore, essendo “analoga nei contenuti” a quella del 16/27.5.2024, ha confermato il precedente provvedimento del 26.6.2024, di reiezione della predetta istanza del 16/27.5.2024;
-del richiamato provvedimento del 26.6.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Brigadiere -OMISSIS-, incardinato presso l’aliquota radiomobile-squadra motociclisti della Compagna di -OMISSIS-, dopo non aver ottenuto il trasferimento nella Provincia di Salerno con il procedimento ordinario del 2024, con istanza del 16/27.5.2024 ha chiesto il trasferimento definitivo, a proprie spese, per ricongiungimento a sua moglie, Carabiniere trasferito non d’autorità, ma a domanda, dal 14.5.2024 presso la Stazione di -OMISSIS-(SA), vicino una sede di servizio limitrofa a quella di sua moglie, auspicando il trasferimento presso la sezione radiomobile di Agropoli, in applicazione della Circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 30.9.2021, evidenziando di avere 3 figli minori e di aver acquistato un immobile nel Comune di -OMISSIS- (SA), dove risiedono i suoi genitori.
Con nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 5.6.2024 l’Ufficio Personale Marescialli, Brigadieri e Appuntati del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indicato i seguenti motivi ostativi all’accoglimento della predetta domanda: 1) con Circolare n. 944001 del 9.2.2010, avente ad oggetto i trasferimenti di ricongiungimento al coniuge e recante in epigrafe il riferimento all’art. 17 L. n. 266/1999, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva precisato che i Carabinieri, che volevano trasferirsi, per ricongiungersi al coniuge, che presta l’attività lavorativa alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, potevano presentare, tenendo pure conto delle “esigenze di organico e di servizio”, l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 398 DPR n. 90/2010” (Regolamento del Codice dell’Ordinamento Militare ex D.Lg.vo n. 66/2010), che “consente di derogare alle ordinarie disposizioni sui trasferimenti solo a fronte di circostanze, che vengano riconosciute da questo Comando Generale come fondate e comprovate, al fine dell’adozione di un provvedimento di carattere eccezionale, stante comunque la sussistenza del limite esterno, dato dall’interesse pubblico ed il conseguente contemperamento delle esigenze organizzative dell’Amministrazione con l’effettiva necessità di concessione del beneficio”; 2) l’insussistenza delle predette circostanze di carattere eccezionale, in quanto l’istante aveva evidenziato “difficoltà riconducibili ad una comprensibile e diffusa condizione che accomuna moltissimi Carabinieri”; 3) la suddetta istanza del 16/27.5.2024 “risulta incompatibile con il limite esterno di cui alle esigenze di organico e di servizio”, in quanto l’organico della Provincia di Salerno presenta un’eccedenza di organico di 32 unità, mentre quello della Provincia di Potenza ha un deficit di 3 unità; 4) non poteva tenersi conto “dell’unanime parere favorevole espresso dalla scala gerarchica”, essendo “irrilevanti i pareri favorevoli espressi dai comandi locali sull’istanza di trasferimento”, in quanto “solo i livelli centrali della linea gerarchica possono valutare globalmente tutte le esigenze pubbliche”; 5) concedendo all’istante il termine di 10 giorni, per presentare osservazioni e documenti.
Il Brigadiere -OMISSIS- con osservazioni del 18.6.2024 ha: 1) chiesto l’applicazione della Circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 30.9.2021, che era stata emanata in attuazione dell’art. 17 L. n. 266/1999 e non dell’art. 398 DPR n. 90/2010 (Regolamento del Codice dell’Ordinamento Militare ex D.Lg.vo n. 66/2010), il quale, essendo una fonte normativa di grado secondario, non può violare la Legge (più precisamente tale Circolare, disciplinante i criteri per l’esame delle istanze di trasferimento di ricongiungimento al coniuge: A) nell’epigrafe richiama, oltre al predetto art. 17 L. n. 266/1999, anche la suddetta Circolare n. 944001 del 9.2.2010; B) nel punto i criteri, indicati nell’Allegato, erano “maturati in seguito all’ultradecennale esperienza dell’istituto del ricongiungimento al coniuge”; C) nell’Allegato è stato ribadito che il trasferimento di ricongiungimento al coniuge poteva avvenire “in assenza di specifiche controindicazioni o esigenze di servizio”); 2) l’istituto di ricongiungimento al coniuge ex art. 17 L. n. 266/1999 (tale norma si riferisce espressamente al personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, trasferito “d’autorità”, prevedendo che i coniugi conviventi di tale personale hanno “diritto ad essere impiegati presso l’Amministrazione di appartenenza o per comando o distacco presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”) “si configura come un vero e proprio diritto soggettivo”, richiamando le Sentenze della Corte Costituzionale n. 28 del 1995 e n. 113 del 1998, del Consiglio di Stato Sez. VI n. 7686/2004 e n. 781/2020 e Sez. III n. 3992/2011, del TAR Lazio Sez. I n. 10151/2014 e n. 9028/2012 e Sez. II ter n. 9941/2017, Corte d’Appello di Milano Sez. Lav. n. 1558/2019 e Cass. 9764/2019; 3) le eccedenze della Provincia di Salerno e le carenze della Provincia di Potenza potevano essere colmate con alcuni concorsi, successivamente banditi.
Con provvedimento del 26.6.2024 (notificato il 28.6.2024) il Capo dell’Ufficio Personale Marescialli, Brigadieri e Appuntati del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver richiamato i predetti atti endoprocedimentali, ha respinto la suddetta istanza del 16/27.5.2024, rilevando le suindicate esigenze organiche e di servizio, previste come ostative al ricongiungimento al coniuge anche dalla Circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 30.9.2021, invocata dall’istante.
Successivamente, il Brigadiere -OMISSIS- con istanza del 23.1.2025 ha nuovamente chiesto il ricongiungimento a sua moglie mediante il trasferimento definitivo presso una sede di servizio limitrofa a quella di sua moglie, evidenziando le stesse circostanze, già indicate nella precedente istanza del 16/27.5.2024.
Con atto del 10.3.2025 (notificato il 12.3.2025) il Capo dell’Ufficio Personale Marescialli, Brigadieri e Appuntati del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con riferimento alla predetta istanza del 23.1.2025, essendo “analoga nei contenuti” a quella del 16/27.5.2024, ha confermato il precedente provvedimento del 26.6.2024, di reiezione della predetta istanza del 16/27.5.2024.
Il Brigadiere -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 12.5.2025 e depositato il 14.5.2025, ha impugnato il predetto atto del 10.3.2025 ed il suddetto provvedimento del 26.6.2024, deducendo:
A) con riferimento all’atto del 10.3.2025, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento, in quanto l’Amministrazione datrice di lavoro, in seguito all’istanza del 23.1.2025, presentata 8 mesi dopo la precedente istanza del provvedimento del 26.6.2024, avrebbe dovuto aprire una nuova istruttoria ed effettuare una valutazione aggiornata degli elementi sopravvenuti o persistenti;
B) con riferimento al precedente provvedimento del 26.6.2024: 1) l’errata applicazione dell’art. 398 DPR n. 90/2010 e la violazione dell’art. 17 L. n. 266/1999 e della Circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 30.9.2021, sia perché il predetto art. 17 L. n. 266/1999 prevede un diritto soggettivo, richiamando le Sentenze della Corte Costituzionale n. 183/2008 (la quale, però, collega l’art. 17 L. n. 266/1999 al trasferimento d’autorità del coniuge) e del TAR Lazio Sez. I n. 10151/2014 e n. 9028/2012, sia perché l’art. 398 DPR n. 90/2010, essendo una fonte normativa di grado secondario, non può violare l’art. 17 L. n. 266/1999; 2) la violazione del principio di proporzionalità, per il mancato bilanciamento del diritto all’unità familiare con le concrete esigenze organiche e di servizio; 3) l’eccesso di potere per disparità di trattamento e omessa istruttoria comparativa, per la mancata considerazione della costante indizione di bandi di concorso per l’inserimento di nuove unità, con riassestamento degli organici; 4) lesione del principio della bigenitorialità, secondo cui entrambi i genitori sono titolari di eguale dovere di cura, educazione e assistenza dei figli.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i quali, oltre a dedurre l’infondatezza del ricorso, hanno anche eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione del precedente provvedimento del 26.6.2024 e l’inammissibilità dell’impugnazione del successivo atto del 10.3.2025, in quanto atto meramente confermativo del predetto provvedimento del 26.6.2024.
Nella Camera di Consiglio dell’11.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso in epigrafe:
-è irricevibile, con riferimento all’impugnazione del precedente provvedimento del 26.6.2024 (notificato il 28.6.2024), in quanto avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni, che scadeva il 27.9.2024, tenuto pure conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, mentre il ricorso in esame è stato notificato il 12.5.2025;
-ed inammissibile, con riferimento all’impugnazione del successivo atto del 10.3.2025, perché è un atto meramente confermativo del precedente provvedimento del 26.6.2024, in quanto: 1) poiché il ricorrente ha presentato un’istanza di ricongiungimento a sua moglie “analoga nei contenuti” a quella del 16/27.5.2024, evidenziando le stesse circostanze, l’Amministrazione datrice di lavoro non doveva attivare un nuovo procedimento ed effettuare una nuova istruttoria; 2) essendosi già verificata la lesione dell’interesse del ricorrente ad ottenere il trasferimento, oggetto della controversia in esame, con l’adozione del precedente provvedimento del 26.6.2024, il nuovo atto del 10.3.2025 non determina la riapertura del termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. del provvedimento di diniego del richiesto trasferimento.
A quanto sopra consegue l’irricevibilità dell’impugnazione del precedente provvedimento del 26.6.2024 e l’inammissibilità dell’impugnazione del successivo atto del 10.3.2025.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il ricorrente va condanno al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TA dichiara irricevibile l’impugnazione del provvedimento del 26.6.2024 ed inammissibile l’impugnazione dell’atto del 10.3.2025.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale resistente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, in quanto nella controversia in esame risultano coinvolti tre suoi figli di età minore
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.