Articolo 6 della Legge 9 ottobre 1951, n. 1185
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 novembre 1951
Art. 6.
Il commissario liquidatore provvedera' alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza.
Entro il termine previsto all'art. 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sara' sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale.
Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalita' relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.
Entrata in vigore il 23 novembre 1951