Art. 6.
Il commissario liquidatore provvedera' alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza.
Entro il termine previsto all'art. 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sara' sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale.
Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalita' relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.
Il commissario liquidatore provvedera' alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza.
Entro il termine previsto all'art. 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sara' sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale.
Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalita' relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.