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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14493/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 14493/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPEZZERA Parte_1 C.F._1
DOMENICO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPEZZERA DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELANDRI Controparte_1 P.IVA_1 ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA A. MARESCOTTI 2/2 LUGO presso il difensore avv. MELANDRI ALESSANDRA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 10/12/2024, ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare illegittima e annullare la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente il 28 ottobre
2024 dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello retributivo del C.C.N.L.
Edilizia-Aziende Industriali a far data dal 7 marzo 2022 o in subordine dal 7 giugno 2022
condannare al pagamento in suo favore dell'importo di € 11.884,13 lordi, o Controparte_1 della diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato, nonché ad accantonare all'ottobre 2024 la maggior retribuzione utile ai fini del TFR, pari a € 10.056,92 lordi, o alla diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia dichiarare illegittimo e comunque nullo il provvedimento di trasferimento del 6 giugno 2024
condannare a reintegrare il sig. nella posizione precedentemente Controparte_1 Parte_1 ricoperta nell'impianto di betonaggio di Boffalora sopra CI (MI)di Milano, o in altra posizione equivalente porre a carico della società convenuta le spese di lite, ivi incluse le spese generali pari al 15% con riserva di ogni altro diritto, azione o ragione, anche risarcitoria.”.
Il ricorrente ha riferito:
di essere stato assunto dalla resistente il 7 marzo 2022, con conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato dal marzo 2023, quale impiegato di 2° livello del CCNL
Edilizia-Aziende Industriali, con mansioni di operatore di centrale di betonaggio e adibizione all'impianto di betonaggio di Boffalora sopra CI (MI);
che, consapevole che le mansioni assegnategli e svolte non erano proprie del 2° livello, bensì del
4° livello del CCNL applicato, a partire dal mese di aprile 2023, ha chiesto, in più occasioni, il riconoscimento quantomeno del 3° livello;
che, a fronte delle sue legittime rivendicazioni, la società ha attuato una serie di vessazioni, culminate nel trasferimento, comunicato con lettera del 6/6/24, presso l'unità locale di Momo
(NO), via Valsesia 14, per ragioni di “incompatibilità ambientale”;
di aver impugnato il trasferimento con comunicazione del 26/6/24;
di aver subito un infortunio sul lavoro in data 23/7/24, durato sino al 23 agosto 2024, cui è seguito. dal 26 agosto 2024 un periodo di malattia, tuttora in corso;
che, con lettera dell'11 settembre 2024, indirizzata – oltre che a lui - alla sede Controparte_1
di Milano, e ai medici dr. e dr. che avevano certificato CP_2 Persona_1 Persona_2 rispettivamente la prognosi derivante dall'infortunio e quella derivante dalla malattia, dopo averlo fatto pedinare e sul presupposto di avere evidenze “del fatto che il lavoratore, durante tutto il periodo di inabilità stia attendendo alle normali attività ed incombenze giornaliere svolte da qualsiasi persona in perfetto stato di salute”, ha chiesto a di “accertare la sussistenza CP_2 della effettiva inabilità al lavoro per malattia del Sig. ”; Parte_1
che, il 13 settembre 2024, visitato al proprio domicilio dal medico incaricato dall' , è stato CP_2
“giudicato in condizioni di incapacità al lavoro”;
che gli ha contestato l'assenza ingiustificata del giorno 30 settembre 2024, per Controparte_1 essere stato inviato il certificato di malattia soltanto il successivo 1° ottobre 2024 e con decorrenza dalla stessa data;
che, con e-mail dell'8 ottobre 2024, ha fornito le proprie giustificazioni, precisando quanto segue:
“Lunedì 30/09 non ho potuto mandare la malattia a seguito della richiesta del mio medico di base di cambiare dottore, siccome si è sentito intimidito dalla vostra lettera recapitatagli via posta al suo studio. Sono stato costretto a recarmi all'ats di magenta (sportello cambio o revoca medico) dove ho cambiato medico, il quale ha avuto la possibilità di visitarmi solo il giorno seguente.
CP_ L' a detta sua, gli impedisce di fare il certificato retroattivo cioè che copra il giorno antecedente. In tale data come scritto nella mia mail a rocca Annamaria non stavo comunque bene, come d'altronde tuttora. Sono stato visitato comunque da uno specialista che attesta ciò con una lettera sotto in allegato.
La dottoressa non mi ha preso in carico perché mi suggerisce di andare presso una clinica del lavoro”;
che, con lettera del 28 ottobre 2024, non accogliendo le sue giustificazioni, gli Controparte_1 ha irrogato la sanzione di un'ora di multa della retribuzione.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente ha rivendicato le differenze retributive per le mansioni superiori svolte e ritenuta l'illegittimità del trasferimento e della sanzione disciplinare, ne ha chiesto l'annullamento.
i è costituita con memoria con cui ha contestato le allegazioni avversarie, Controparte_1 sostenuto la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso. La causa, fallita la conciliazione e ammesse le prove testimoniali, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
***
Sulla rivendicazione di mansioni superiori, si osserva. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015,
11037/2006);” (v. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
La giurisprudenza afferma pure che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento” (v.
Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore “deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di
Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000).
Nel nostro caso, il ricorrente è stato inquadrato nel 2° livello del CCNL Edilizia Aziende
Industriali, cui appartengono “gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.
Appartengono alla 4ª categoria gli impiegati: dattilografi;
− centralinisti telefonici;
− addetti a mansioni di scritturazione e copia;
− addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
− stenodattilografi;
− addetti a mansioni semplici di segreteria;
− addetti alla verifica di schede meccanografiche;
− addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale” (v. CCNL, art. 77doc. 28, ric.).
Il ricorrente sostiene di aver, invece, svolto mansioni che legittimano il suo inquadramento nel
4° livello, al quale appartiene “l'operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l' incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell' impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali;
è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne;
addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento.
Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto” (v. sempre doc. 28 ric., art. 77).
Nel corso dell'istruttoria orale, i testi hanno reso le seguenti dichiarazioni:
“Mi chiamo n. …. Indifferente. Ho lavorato da gennaio 24, per 7/8 mesi Testimone_1 per la società ed ero padroncino, lì ho conosciuto il ricorrente. Il ricorrente era impiantista, organizzava le betoniere, le pompe, andava sulla ruspa, faceva il palista anche se non era mansione di sua competenza, teneva i rapporti con i clienti e organizzava il lavoro la sera per l'indomani, lo doveva fare il geometra ma lo faceva lui, se chiamavano clienti ci parlava lui. Non saprei dire sulle consegne. Nemmeno so riferire sull'approvvigionamento dei materiali. Faceva la manutenzione dell'impianto nel senso che contattata il manutentore e se questo non poteva venire provvedeva lui e lo faceva funzionare, organizzava il lavoro degli autisti cui la sera comunicava gli orari del giorno dopo. Sul controllo delle giacenze che non so.
ADR andavo presso tutti i giorni ed ero a loro disposizione tutta la giornata, eseguivo CP_1
i compiti che mi assegnava che ad es., mi diceva di caricare un mezzo e di portarlo a Pt_1 destinazione.
organizzava i viaggi delle betoniere”. CP_3 “Mi chiamo n…Indifferente, lavoro per dal 1996 e sono capo Testimone_2 CP_1 area. Ho lavorato con il ricorrente, ma non eravamo presso lo stesso impianto.
Sono a conoscenza delle mansioni del ricorrente sulla carta, sono come capo area e sono andato presso l'impianto. Conosco più che altro quello che doveva fare sulla carta o per quanto mi è stato riferito.
Al ricorrente quando sono andato presso l'impianto di Boffalora non l'ho visto fare nulla perché le betoniere erano già cariche”.
“Mi chiamo n. …. Indifferente. Ho lavorato per la società dal gennaio 23 al Tes_3 novembre 24. Ero impiantista jolly, operavo su più impianti, negli ultimi 3 o 4 mesi ero fisso presso l'impianto di Boffalora, prima ci andavo una, due, tre volte al mese o una settimana di fila a seconda delle esigenze in sostituzione del ricorrente. All'inizio sono stato con lui in affiancamento una decina di volte, cioè una decina di giorni anche se non consecutivi.
In quelle occasioni l'ho visto svolgere le mansioni che descrivo.
Il ricorrente era impiantista programmava i getti, sentiva i clienti, organizzava il lavoro dell'impianto coordinandosi con il cliente, con il gestore delle betoniere, in base al lavoro del giorno dopo, ordinava il cemento, chiedeva al logista il numero di betoniere necessarie, se c'erano clienti fissi li contattava per chiedere se avessero bisogno, usava la pala meccanica, faceva le verifiche all'impianto e se qualcosa non funzionava avvisava il responsabile di produzione e faceva la segnalazione tramite portale, questa è stata introdotta a metà 2023 mi pare, firmava anche le bolle di consegna del materiale in entrata. La sera inseriva gli orari delle bolle e i bolli pompa.
Organizzava gli orari degli austisti delle betoniere per evitare si formasse la fila, comunicava gli orari di arrivo anche ai pompisti.
Si occupava anche della pulizia dell'impianto. Sulla manutenzione segnalava via e-mail al responsabile di produzione e inseriva la richiesta nel portale.
Si occupava anche del processo di produzione del calcestruzzo secondo i desiderata del cliente, occupandosi di pesatura e della dosatura, nel senso che inseriva il mix voluto dal cliente nel pc e sulla base di quello veniva fatto il calcestruzzo. Quando arrivava la ghiaia controllava che la qualità fosse adeguata, è un'apposita procedura che per il cemento non si può fare.
A fine giornata registrava le bolle inserendole nel sistema aziendale.
A fine mese controllava le giacenze e ordinava il materiale mancante”.
“Mi chiamo n. …. Indifferente. Lavoro per la resistente da due anni e sono Testimone_4 responsabile di produzione, sono in ufficio a Cassano Magnago. ho lavorato con perché Pt_1 sono il suo responsabile ma non insieme in impianto.
era presso l'impianto di Boffalora e mi richiedeva ad es, la manutenzione, di inviare un Pt_1 tecnico, ci sentivamo per l'organizzazione del lavoro, mi diceva se non c'erano ad es., sufficienti betoniere mi chiedeva dei consigli. In ipotesi se mancava una betoniera vuol dire che un cliente non era servibile, prima si interfacciava con il responsabile commerciale, poi con me, il cliente veniva avvisato da o dal commerciale e si riorganizzava il lavoro. Pt_1
Io avevo un compito di supervisionare sull'impianto, poteva risolvere le problematiche da Pt_1 solo o con il commerciale o coordinandosi con me, io ad es., se mancava una betoniera e Pt_1 me lo comunicava contattavo l'impianto limitrofo per sapere se gliela poteva cedere.
Mi occupavo anche dei contratti con le cave, come tutti gli operatori di impianto Pt_1 contattava la cava per comunicare la quantità di materiale necessario per il giorno dopo. Era comunque possibile anche chiedere aiuto al responsabile commerciale che ha l'ufficio presso l'impianto.
Il logista, non ssegna a ogni impianto, le betoniere sulla base delle richieste di a Pt_1 Pt_1 fine giornata dà i nominativi delle aziende di trasporto. Li comunica a tutti gli operatori di impianto.
Adr l'azienda ha un sistema esterno che prevede l'apertura di un ticket per segnalare il guasto e la necessità di manutenzione, la segnalazione arriva a un responsabile che deve occuparsi di organizzare l'intervento tecnico di manutenzione”.
Le dichiarazioni rese dai testi consentono di accogliere la domanda. Risulta, infatti, che Pt_1 fosse identificato alla stregua di colui che gestiva l'organizzazione dell'impianto, occupandosi dei rapporti con i clienti, dei turni di lavoro e dell'approvvigionamento di materiale, condotte tutte sussumibili nel superiore livello rivendicato. Si vadano, sul punto, in particolare, le dichiarazioni di e che hanno lavorato insieme al ricorrente. Tes_1 Tes_3
Al ricorrente spettano quindi le differenze retributive quantificate nella somma di euro 11.884,13 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Va, parimenti, accolta la richiesta di accantonamento della maggior retribuzione utile ai fini del TFR, pari a € 10.056,92 lordi. La resistente non ha contestato le quantificazioni effettuate in ricorso.
***
Sul trasferimento, si osserva. Come è noto, sebbene la comunicazione di trasferimento non richieda una motivazione formale, ovvero “formule sacramentali”, ove venga contestata la legittimità stessa del provvedimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato (in termini, Corte appello Milano sez. lav.,
16/03/2023, n.277).
Nel nostro caso, la datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova della incompatibilità ambientale sicché il provvedimento datoriale deve essere annullato. Né può ritenersi che la prova della incompatibilità derivi dal calo di fatturato fotografato nel doc. 4 di parte convenuta. Manca, infatti, la deduzione di prove in merito al collegamento causale tra la presenza del ricorrente e l'andamento del fatturato. Inoltre, l'allegazione contenuta in memoria è generica sul punto.
Il provvedimento datoriale risulta illegittimo e il lavoratore ha diritto a essere reintegrato nella posizione precedentemente ricoperta nell'impianto di betonaggio di Boffalora sopra CI (MI) di Milano.
***
Sulla sanzione disciplinare, si osserva.
E' documentale e incontestata l'assenza in data 30/9/24 e la circostanza che la stessa sia stata giustificata solo il giorno successivo.
Il lavoratore ha allegato che ciò è avvenuto poiché il medico curante, intimidito da precedenti comunicazioni datoriali, si sarebbe rifiutato di rilasciare il certificato. La allegazione del ricorrente non trova alcun riscontro documentale né sono state articolate prove sul punto ed inconferente appare la pronuncia richiamata nel corso della discussione dalla difesa della parte ricorrente. Il lavoratore non ha, quindi, fornito una valida giustificazione in merito alla impossibilità di attivarsi tempestivamente per giustificare la propria assenza.
La sanzione risulta quindi legittima.
***
Le spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, sono compensate per 1/10 e sono poste, per il resto,
a carico della convenuta soccombente con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, euro 11.884,13 lordi, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo e ad accantonare € 10.056,92 lordi quale maggior retribuzione utile ai fini del TFR;
annulla il provvedimento di trasferimento e condanna la parte resistente a reintegrare il ricorrente nella posizione precedentemente ricoperta nell'impianto di betonaggio di Boffalora sopra CI (MI); rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese per 1/10; condanna la resistente a rimborsare al ricorrente 9/10 delle spese di lite che si liquidano in € 8.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14493/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 14493/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPEZZERA Parte_1 C.F._1
DOMENICO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPEZZERA DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELANDRI Controparte_1 P.IVA_1 ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA A. MARESCOTTI 2/2 LUGO presso il difensore avv. MELANDRI ALESSANDRA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 10/12/2024, ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare illegittima e annullare la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente il 28 ottobre
2024 dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello retributivo del C.C.N.L.
Edilizia-Aziende Industriali a far data dal 7 marzo 2022 o in subordine dal 7 giugno 2022
condannare al pagamento in suo favore dell'importo di € 11.884,13 lordi, o Controparte_1 della diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato, nonché ad accantonare all'ottobre 2024 la maggior retribuzione utile ai fini del TFR, pari a € 10.056,92 lordi, o alla diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia dichiarare illegittimo e comunque nullo il provvedimento di trasferimento del 6 giugno 2024
condannare a reintegrare il sig. nella posizione precedentemente Controparte_1 Parte_1 ricoperta nell'impianto di betonaggio di Boffalora sopra CI (MI)di Milano, o in altra posizione equivalente porre a carico della società convenuta le spese di lite, ivi incluse le spese generali pari al 15% con riserva di ogni altro diritto, azione o ragione, anche risarcitoria.”.
Il ricorrente ha riferito:
di essere stato assunto dalla resistente il 7 marzo 2022, con conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato dal marzo 2023, quale impiegato di 2° livello del CCNL
Edilizia-Aziende Industriali, con mansioni di operatore di centrale di betonaggio e adibizione all'impianto di betonaggio di Boffalora sopra CI (MI);
che, consapevole che le mansioni assegnategli e svolte non erano proprie del 2° livello, bensì del
4° livello del CCNL applicato, a partire dal mese di aprile 2023, ha chiesto, in più occasioni, il riconoscimento quantomeno del 3° livello;
che, a fronte delle sue legittime rivendicazioni, la società ha attuato una serie di vessazioni, culminate nel trasferimento, comunicato con lettera del 6/6/24, presso l'unità locale di Momo
(NO), via Valsesia 14, per ragioni di “incompatibilità ambientale”;
di aver impugnato il trasferimento con comunicazione del 26/6/24;
di aver subito un infortunio sul lavoro in data 23/7/24, durato sino al 23 agosto 2024, cui è seguito. dal 26 agosto 2024 un periodo di malattia, tuttora in corso;
che, con lettera dell'11 settembre 2024, indirizzata – oltre che a lui - alla sede Controparte_1
di Milano, e ai medici dr. e dr. che avevano certificato CP_2 Persona_1 Persona_2 rispettivamente la prognosi derivante dall'infortunio e quella derivante dalla malattia, dopo averlo fatto pedinare e sul presupposto di avere evidenze “del fatto che il lavoratore, durante tutto il periodo di inabilità stia attendendo alle normali attività ed incombenze giornaliere svolte da qualsiasi persona in perfetto stato di salute”, ha chiesto a di “accertare la sussistenza CP_2 della effettiva inabilità al lavoro per malattia del Sig. ”; Parte_1
che, il 13 settembre 2024, visitato al proprio domicilio dal medico incaricato dall' , è stato CP_2
“giudicato in condizioni di incapacità al lavoro”;
che gli ha contestato l'assenza ingiustificata del giorno 30 settembre 2024, per Controparte_1 essere stato inviato il certificato di malattia soltanto il successivo 1° ottobre 2024 e con decorrenza dalla stessa data;
che, con e-mail dell'8 ottobre 2024, ha fornito le proprie giustificazioni, precisando quanto segue:
“Lunedì 30/09 non ho potuto mandare la malattia a seguito della richiesta del mio medico di base di cambiare dottore, siccome si è sentito intimidito dalla vostra lettera recapitatagli via posta al suo studio. Sono stato costretto a recarmi all'ats di magenta (sportello cambio o revoca medico) dove ho cambiato medico, il quale ha avuto la possibilità di visitarmi solo il giorno seguente.
CP_ L' a detta sua, gli impedisce di fare il certificato retroattivo cioè che copra il giorno antecedente. In tale data come scritto nella mia mail a rocca Annamaria non stavo comunque bene, come d'altronde tuttora. Sono stato visitato comunque da uno specialista che attesta ciò con una lettera sotto in allegato.
La dottoressa non mi ha preso in carico perché mi suggerisce di andare presso una clinica del lavoro”;
che, con lettera del 28 ottobre 2024, non accogliendo le sue giustificazioni, gli Controparte_1 ha irrogato la sanzione di un'ora di multa della retribuzione.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente ha rivendicato le differenze retributive per le mansioni superiori svolte e ritenuta l'illegittimità del trasferimento e della sanzione disciplinare, ne ha chiesto l'annullamento.
i è costituita con memoria con cui ha contestato le allegazioni avversarie, Controparte_1 sostenuto la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso. La causa, fallita la conciliazione e ammesse le prove testimoniali, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
***
Sulla rivendicazione di mansioni superiori, si osserva. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015,
11037/2006);” (v. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
La giurisprudenza afferma pure che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento” (v.
Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore “deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di
Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000).
Nel nostro caso, il ricorrente è stato inquadrato nel 2° livello del CCNL Edilizia Aziende
Industriali, cui appartengono “gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.
Appartengono alla 4ª categoria gli impiegati: dattilografi;
− centralinisti telefonici;
− addetti a mansioni di scritturazione e copia;
− addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
− stenodattilografi;
− addetti a mansioni semplici di segreteria;
− addetti alla verifica di schede meccanografiche;
− addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale” (v. CCNL, art. 77doc. 28, ric.).
Il ricorrente sostiene di aver, invece, svolto mansioni che legittimano il suo inquadramento nel
4° livello, al quale appartiene “l'operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l' incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell' impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali;
è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne;
addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento.
Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto” (v. sempre doc. 28 ric., art. 77).
Nel corso dell'istruttoria orale, i testi hanno reso le seguenti dichiarazioni:
“Mi chiamo n. …. Indifferente. Ho lavorato da gennaio 24, per 7/8 mesi Testimone_1 per la società ed ero padroncino, lì ho conosciuto il ricorrente. Il ricorrente era impiantista, organizzava le betoniere, le pompe, andava sulla ruspa, faceva il palista anche se non era mansione di sua competenza, teneva i rapporti con i clienti e organizzava il lavoro la sera per l'indomani, lo doveva fare il geometra ma lo faceva lui, se chiamavano clienti ci parlava lui. Non saprei dire sulle consegne. Nemmeno so riferire sull'approvvigionamento dei materiali. Faceva la manutenzione dell'impianto nel senso che contattata il manutentore e se questo non poteva venire provvedeva lui e lo faceva funzionare, organizzava il lavoro degli autisti cui la sera comunicava gli orari del giorno dopo. Sul controllo delle giacenze che non so.
ADR andavo presso tutti i giorni ed ero a loro disposizione tutta la giornata, eseguivo CP_1
i compiti che mi assegnava che ad es., mi diceva di caricare un mezzo e di portarlo a Pt_1 destinazione.
organizzava i viaggi delle betoniere”. CP_3 “Mi chiamo n…Indifferente, lavoro per dal 1996 e sono capo Testimone_2 CP_1 area. Ho lavorato con il ricorrente, ma non eravamo presso lo stesso impianto.
Sono a conoscenza delle mansioni del ricorrente sulla carta, sono come capo area e sono andato presso l'impianto. Conosco più che altro quello che doveva fare sulla carta o per quanto mi è stato riferito.
Al ricorrente quando sono andato presso l'impianto di Boffalora non l'ho visto fare nulla perché le betoniere erano già cariche”.
“Mi chiamo n. …. Indifferente. Ho lavorato per la società dal gennaio 23 al Tes_3 novembre 24. Ero impiantista jolly, operavo su più impianti, negli ultimi 3 o 4 mesi ero fisso presso l'impianto di Boffalora, prima ci andavo una, due, tre volte al mese o una settimana di fila a seconda delle esigenze in sostituzione del ricorrente. All'inizio sono stato con lui in affiancamento una decina di volte, cioè una decina di giorni anche se non consecutivi.
In quelle occasioni l'ho visto svolgere le mansioni che descrivo.
Il ricorrente era impiantista programmava i getti, sentiva i clienti, organizzava il lavoro dell'impianto coordinandosi con il cliente, con il gestore delle betoniere, in base al lavoro del giorno dopo, ordinava il cemento, chiedeva al logista il numero di betoniere necessarie, se c'erano clienti fissi li contattava per chiedere se avessero bisogno, usava la pala meccanica, faceva le verifiche all'impianto e se qualcosa non funzionava avvisava il responsabile di produzione e faceva la segnalazione tramite portale, questa è stata introdotta a metà 2023 mi pare, firmava anche le bolle di consegna del materiale in entrata. La sera inseriva gli orari delle bolle e i bolli pompa.
Organizzava gli orari degli austisti delle betoniere per evitare si formasse la fila, comunicava gli orari di arrivo anche ai pompisti.
Si occupava anche della pulizia dell'impianto. Sulla manutenzione segnalava via e-mail al responsabile di produzione e inseriva la richiesta nel portale.
Si occupava anche del processo di produzione del calcestruzzo secondo i desiderata del cliente, occupandosi di pesatura e della dosatura, nel senso che inseriva il mix voluto dal cliente nel pc e sulla base di quello veniva fatto il calcestruzzo. Quando arrivava la ghiaia controllava che la qualità fosse adeguata, è un'apposita procedura che per il cemento non si può fare.
A fine giornata registrava le bolle inserendole nel sistema aziendale.
A fine mese controllava le giacenze e ordinava il materiale mancante”.
“Mi chiamo n. …. Indifferente. Lavoro per la resistente da due anni e sono Testimone_4 responsabile di produzione, sono in ufficio a Cassano Magnago. ho lavorato con perché Pt_1 sono il suo responsabile ma non insieme in impianto.
era presso l'impianto di Boffalora e mi richiedeva ad es, la manutenzione, di inviare un Pt_1 tecnico, ci sentivamo per l'organizzazione del lavoro, mi diceva se non c'erano ad es., sufficienti betoniere mi chiedeva dei consigli. In ipotesi se mancava una betoniera vuol dire che un cliente non era servibile, prima si interfacciava con il responsabile commerciale, poi con me, il cliente veniva avvisato da o dal commerciale e si riorganizzava il lavoro. Pt_1
Io avevo un compito di supervisionare sull'impianto, poteva risolvere le problematiche da Pt_1 solo o con il commerciale o coordinandosi con me, io ad es., se mancava una betoniera e Pt_1 me lo comunicava contattavo l'impianto limitrofo per sapere se gliela poteva cedere.
Mi occupavo anche dei contratti con le cave, come tutti gli operatori di impianto Pt_1 contattava la cava per comunicare la quantità di materiale necessario per il giorno dopo. Era comunque possibile anche chiedere aiuto al responsabile commerciale che ha l'ufficio presso l'impianto.
Il logista, non ssegna a ogni impianto, le betoniere sulla base delle richieste di a Pt_1 Pt_1 fine giornata dà i nominativi delle aziende di trasporto. Li comunica a tutti gli operatori di impianto.
Adr l'azienda ha un sistema esterno che prevede l'apertura di un ticket per segnalare il guasto e la necessità di manutenzione, la segnalazione arriva a un responsabile che deve occuparsi di organizzare l'intervento tecnico di manutenzione”.
Le dichiarazioni rese dai testi consentono di accogliere la domanda. Risulta, infatti, che Pt_1 fosse identificato alla stregua di colui che gestiva l'organizzazione dell'impianto, occupandosi dei rapporti con i clienti, dei turni di lavoro e dell'approvvigionamento di materiale, condotte tutte sussumibili nel superiore livello rivendicato. Si vadano, sul punto, in particolare, le dichiarazioni di e che hanno lavorato insieme al ricorrente. Tes_1 Tes_3
Al ricorrente spettano quindi le differenze retributive quantificate nella somma di euro 11.884,13 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Va, parimenti, accolta la richiesta di accantonamento della maggior retribuzione utile ai fini del TFR, pari a € 10.056,92 lordi. La resistente non ha contestato le quantificazioni effettuate in ricorso.
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Sul trasferimento, si osserva. Come è noto, sebbene la comunicazione di trasferimento non richieda una motivazione formale, ovvero “formule sacramentali”, ove venga contestata la legittimità stessa del provvedimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato (in termini, Corte appello Milano sez. lav.,
16/03/2023, n.277).
Nel nostro caso, la datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova della incompatibilità ambientale sicché il provvedimento datoriale deve essere annullato. Né può ritenersi che la prova della incompatibilità derivi dal calo di fatturato fotografato nel doc. 4 di parte convenuta. Manca, infatti, la deduzione di prove in merito al collegamento causale tra la presenza del ricorrente e l'andamento del fatturato. Inoltre, l'allegazione contenuta in memoria è generica sul punto.
Il provvedimento datoriale risulta illegittimo e il lavoratore ha diritto a essere reintegrato nella posizione precedentemente ricoperta nell'impianto di betonaggio di Boffalora sopra CI (MI) di Milano.
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Sulla sanzione disciplinare, si osserva.
E' documentale e incontestata l'assenza in data 30/9/24 e la circostanza che la stessa sia stata giustificata solo il giorno successivo.
Il lavoratore ha allegato che ciò è avvenuto poiché il medico curante, intimidito da precedenti comunicazioni datoriali, si sarebbe rifiutato di rilasciare il certificato. La allegazione del ricorrente non trova alcun riscontro documentale né sono state articolate prove sul punto ed inconferente appare la pronuncia richiamata nel corso della discussione dalla difesa della parte ricorrente. Il lavoratore non ha, quindi, fornito una valida giustificazione in merito alla impossibilità di attivarsi tempestivamente per giustificare la propria assenza.
La sanzione risulta quindi legittima.
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Le spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, sono compensate per 1/10 e sono poste, per il resto,
a carico della convenuta soccombente con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, euro 11.884,13 lordi, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo e ad accantonare € 10.056,92 lordi quale maggior retribuzione utile ai fini del TFR;
annulla il provvedimento di trasferimento e condanna la parte resistente a reintegrare il ricorrente nella posizione precedentemente ricoperta nell'impianto di betonaggio di Boffalora sopra CI (MI); rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese per 1/10; condanna la resistente a rimborsare al ricorrente 9/10 delle spese di lite che si liquidano in € 8.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli