Art. 12.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno finanziario 1972, si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere complessivo di lire 4.450 milioni, derivante dagli articoli 1, 5 e 9 della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno finanziario.
All'onere derivante dall'articolo 11 della presente legge si provvede con l'utilizzo delle somme disponibili, ai sensi dell' articolo 21 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , sugli stanziamenti autorizzati con gli articoli 17 e 18 della legge medesima, rispettivamente per l'anno finanziario 1968 e per gli anni finanziari dal 1968 al 1972. A tal fine le dette disponibilita' saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno finanziario 1972, si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere complessivo di lire 4.450 milioni, derivante dagli articoli 1, 5 e 9 della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno finanziario.
All'onere derivante dall'articolo 11 della presente legge si provvede con l'utilizzo delle somme disponibili, ai sensi dell' articolo 21 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , sugli stanziamenti autorizzati con gli articoli 17 e 18 della legge medesima, rispettivamente per l'anno finanziario 1968 e per gli anni finanziari dal 1968 al 1972. A tal fine le dette disponibilita' saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.