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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 19,45), assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 35688 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
1) 2) 3) Parte_1 Parte_2 Parte_3
, 4) 5) 6)
[...] Parte_4 Parte_5
7) 8) 9) Parte_6 Parte_7 Parte_8
10) 11) e 12) Parte_9 Parte_10 Parte_11
tutti elettivamente domiciliati in Roma, al piazzale Parte_12
Clodio, n. 12, presso lo studio dell'avv. Bartolo MANCUSO, che li rappresen- ta e difende giusta procure in calce al ricorso
RICORRENTI
E
Controparte_1
– in persona del Direttore generale e legale rappresentate
[...]
pro tempore – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Savoia, n. 78, pres- so lo studio dell'avv. Giorgio CALÒ, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni: altre ipotesi – buoni pasto
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. B. Mancuso, per i ricorrenti: “Accertare e dichiarare il diritto in capo a ciascun ricorrente alla fruizione del servizio mensa ovvero del buono pasto sostitutivo, nei giorni di effettiva presenza al lavoro coincidenti con il turno notturno e/o in quello in cui non è previsto il servizio mensa;
2. Condannare
l , in persona Controparte_1
dell'attuale legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno economico (o la somma dovuta a diverso titolo) di €4,13, o della somma di- versa accertata di giustizia, per ciascun giorno di effettiva presenza nel turno notturno e/o nel turno in cui non è previsto il servizio mensa in servizio di ogni ricorrente e nello specifico della somma: - € 1.172,92 in favore della sig.ra per il periodo dal 1.10.18 al 28.02.24; - € 1.251,39 in Parte_1
favore della sig.ra per il periodo dal 1.01.18 al 31.03.24; - Parte_2
€ 524,51 in favore della sig.ra per il periodo dal Controparte_2
1.06.21 al 31.03.23; - € 1.181,18 in favore della sig.ra per Parte_4
il periodo dal 1.09.19 al 28.02.24; - € 1.296,82 in favore della sig.ra
per il periodo dal 1.06.20 al 31.03.24; - € 1.437,24 in Parte_5 favore della sig.ra per il periodo dal 1.01.19 al 28.02.24; - Parte_6
€ 1.181,18 in favore della sig.ra per il periodo dal 1.01.19 al Parte_7
31.12.23; - € 1.486,80 in favore del sig. per il periodo dal Parte_8
1.05.19 al 31.03.24; - €322,14 in favore della sig.ra per il Parte_9
periodo dal 1.03.22 al 30.04.23; - € 1.226,61 in favore del sig. Parte_13
dro per il periodo dal 1.01.19 al 30.04.24; - € 1.428,98 in favore del sig.
[...]
per il periodo dal 1.05.19 al 31.03.24; - € 999,46 in favore della Pt_14
sig.ra per il periodo dal 1.01.19 al 30.04.24 o la diversa Parte_12
somma accertata di giustizia per ciascuna parte ricorrente.
3. Con determina- zione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi (compresi quelli moratori ex art.
1284 c.c.) sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle
2 somme rivalutate.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e
c.p.a.”.
L'avv. G. Calò, per l' convenuta: “in via preliminare, - accertare e di- CP_1 chiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta prescrizione ex art.
2948, n. 4), c.c. del preteso credito vantato da parte ricorrente nei confronti dell' ; ▪ in via principale, rigettare integralmente, per le Controparte_1
ragioni esposte in narrativa, la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e in diritto;
▪ Controparte_1
in via subordinata, - sospendere il presente giudizio, per le ragioni esposte in narrativa, e rimettere la questione innanzi alla Corte Costituzionale per ac- certare l'eventuale illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 del CCNL integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001 e 8, D.
Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, nonché degli artt. 27, 4° comma, del CCNL Compar- to Sanità 21 maggio 2018 e 43, 4° comma, del CCNL Comparto Sanità 2 no- vembre 2022 per contrasto con l'art. 32, 1° comma, Cost.; ▪ in via di estremo subordine, - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ri- durre gli importi eventualmente dovuti dall'Azienda Ospedaliera, in conside- razione di quanto esposto in narrativa, nella misura ritenuta equa e di giusti- zia, eventualmente anche all'esito di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che sin d'ora si chiede. Con vittoria di compensi professionali ed esborsi del pre- sente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% ex art. 2, 2° com- ma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Controparte_2 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
dipendenti dell'
[...] Controparte_1
, quali collaboratori sanitari professionali infermieri, hanno esposto
[...]
3 che hanno svolto la propria attività lavorativa secondo turni pari a sette ore e quindici minuti cadauno, spalmati in modo da coprire le 24 ore e così articola- ti: dalle ore 6,40 alle ore 14,10, dalle ore 13,40 alle ore 21,15 e dalle ore 20,40 alle ore 7,15; che ciascun lavoratore ricorrente è adibito ad uno specifico re- parto (pronto soccorso, terapie intensive e anestesia d'urgenza); che, conside- rata la delicatezza delle patologie presentate dai pazienti, essi non possono al- lontanarsi per fruire della mezz'ora di pausa loro dovuta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003; che la mensa è aperta solo dalle ore 10,00 alle ore 15,00; che, pur garantendo un orario lavorativo superiore alle sei ore giornaliere, non han- no mai beneficiato del buono pasto sostitutivo del valore di €4,13 maturando così il diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari all'ammontare del buono pasto per ciascun giorno di effettiva presenza durante il turno notturno o comunque durante la chiusura della mensa;
che pertanto, moltiplicando il suddetto ammontare per il numero di turni notturni effettivamente lavorati, hanno diritto alle seguenti somme: €1.172,92 in favore di Parte_1 per il periodo dal 1.10.18 al 28.02.24; €1.251,39 in favore di Parte_2
per il periodo dal 1.01.18 al 31.03.24; €524,51 in favore di
[...] per il periodo dal 1.06.21 al 31.03.23; €1.181,18 in Controparte_2
favore di per il periodo dal 1.09.19 al 28.02.24; Parte_4
€1.296,82 in favore di per il periodo dal 1.06.20 al Parte_5
31.03.24; €1.437,24 in favore di per il periodo dal Parte_6
1.01.19 al 28.02.24; €1.181,18 in favore di per il periodo dal Parte_7
1.01.19 al 31.12.23; €1.486,80 in favore di per il periodo Parte_8
dal 1.05.19 al 31.03.24; €322,14 in favore di per il pe- Parte_9 riodo dal 1.03.22 al 30.04.23; €1.226,61 in favore di per il Parte_10
periodo dal 1.01.19 al 30.04.24; €1.428,98 in favore di per il Parte_11
periodo dal 1.05.19 al 31.03.24; €999,46 in favore di Parte_12
per il periodo dal 1.01.19 al 30.04.24; e che con lettera spedita il 02.05.2024 hanno diffidato l'azienda ospedaliera al pagamento di dette somme.
4 Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno dedotto che l'art. 8 del d.lgs.
n. 66/2003 prevede che laddove l'orario di lavoro ecceda le sei ore giornaliere, il lavoratore ha diritto di beneficiare di un intervallo per pausa secondo le mo- dalità stabilite dai CCNL;
che il CCNL di settore, agli artt. 27 e 29, disciplina il diritto alla fruizione del pasto stabilendo che esso matura nei giorni di effet- tiva presenza e va consumato fuori dell'orario di lavoro, disponendo altresì che in caso di prestazione giornaliera eccedente le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di mezz'ora; che tale ultima disposizione non è in deroga all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, ma prevede solo una diversa modalità di fruizione della pausa, comunque spettante, per i lavo- ratori turnisti;
che per la quantificazione del buono pasto vale quanto stabilito dal DPR n. 270/1987; che sull'argomento si sono pronunciati diversi giudici di merito (Tribunale di Roma Sent. 8008 del 20/09/2023 e Tribunale di Messina
Sent. 1415 del 10/07/2023) comparando “la particolare articolazione del la- voro” di cui all'art. 29 del CCNL di settore con il potere del datore di “deter- minare il momento in cui è possibile godere della pausa”, rimettendo in capo all'azienda “la sua individuazione, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa”, potendo il dipendente, dunque, fruire della pausa non necessariamente dopo che siano trascorse sei ore di lavoro;
che anche la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 8470/2023 e n. 25622/2023, ha confermato tale principio;
e che sulla base della vigente contrattazione collettiva di settore sopra richiamata, dell'art. 8 d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 33, comma 4, del DPR
270/1987, nonché, se del caso, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e 432 c.p.c., essi ricorrenti hanno maturato, come emerge dal conteggio unito al ricorso, il diritto alla percezione delle somme come nel medesimo indicate.
I ricorrenti hanno pertanto formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con memoria di costituzione depositata il 25 novembre 2024, l'
[...]
, richiamata la disciplina Controparte_1
5 posta in materia di servizio mensa dai contratti collettivi e dal provvedimento del proprio Direttore Generale n. 27 del 17 novembre 2011, ha evidenziato che il contratto collettivo per il triennio 2016-2018 (art. 27, comma 4) ha chiarito quanto era solo implicito negli anteriori contratti collettivi, in ordine alla di- stinzione tra le modalità di fruizione del diritto alla mensa, rispettivamente, da parte dei lavoratori operanti su turni e da parte dei lavoratori operanti con ora- rio giornaliero non ripartito sulla base di turnazione, stabilendo che il persona- le non operante su turni svolge la propria prestazione, in ciascuna giornata in cui il servizio duri oltre sei ore, in due segmenti orari, l'uno anteriore e l'altro posteriore rispetto ad una interruzione, per trenta minuti, dell'orario di lavoro e che, come si desume conseguentemente, per il personale che lavora secondo turni, in caso di durata del turno superiore alle sei ore, la pausa per il recupero delle energie si svolge all'interno dell'orario di lavoro, è computata nell'orario di lavoro e deve essere fruita nel reparto o nelle sue immediate adiacenze;
e che tale disciplina contrattuale collettiva è riprodotta all'art. 43, comma 4, nel contratto collettivo nazionale di comparto per il triennio 2019-2021, tuttora vigente.
Ha poi dedotto che la prestazione del servizio mensa, di natura assisten- ziale e non retributiva, offerto in forma diretta o sostitutiva, costituisce oggetto non già di un obbligo, bensì di un potere discrezionale dell'azienda, cui com- pete di determinarsi, alla stregua della propria autonomia gestionale e delle ri- sorse disponibili, in ordine all'istituzione del servizio (o di quello sostitutivo)
e, a fortiori, in ordine alla sua relativa istituzione entro determinati limiti;
che, istituito con l'ordinanza n. 27 del 17 novembre 2011, il servizio mensa presso l'azienda è regolato in modo da essere fruibile senza limiti per i dipendenti che consumano il pasto a proprie spese e con costo in quota prevalente a carico aziendale per i lavoratori la cui prestazione abbia principio in orario antimeri- diano e si prolunghi per oltre 8 ore lavorate;
che pertanto il servizio riguarda i lavoratori effettivamente in servizio mentre sono esclusi i lavoratori che svol-
6 gono la propria prestazione in orario notturno – poiché la mensa è inattiva ed i medesimi lavoratori percepiscono l'indennità correlata alla normale impossibi- lità di fruizione dei servizi – e i lavoratori operanti giornalmente per più di sei ore ma per meno di otto;
che soltanto con decorrenza dal 2016 la disciplina collettiva ha regolato ex professo l'esclusione del turnista dalla fruizione del servizio di mensa in concomitanza con la fruizione della pausa lavorativa e, pertanto, il lavoratore che intenda accertare la sua indebita esclusione dal ser- vizio mensa, è chiamato ad allegare e provare il proprio titolo alla fruizione stessa, cioè l'aver prestato effettivo servizio non in turno per oltre sei ore gior- naliere oppure, in alternativa, che l'azienda abbia apprestato il servizio di mensa per i lavoratori turnanti;
che, per il lavoro svolto in orario fisso, la pre- visione contrattuale più recente, che individua nella soglia delle sei ore giorna- liere l'articolazione oraria minima sufficiente per la fruizione del servizio di mensa quando questo sia istituito in via generalizzata, non esclude la discre- zionalità aziendale nel prevedere che il servizio stesso non venga prestato af- fatto ovvero venga prestato entro certi limiti;
e che, per quanto legittime le li- mitazioni alla fruizione del servizio che la stessa azienda può disciplinare, la stessa ha comunque destinato il servizio mensa anche ai lavoratori “turnanti”, lo svolgimento della cui prestazione si protragga oltre otto ore giornaliere.
La convenuta ha eccepito la prescrizione dei crediti risarcitori risalenti ad oltre cinque anni prima della notificazione del ricorso (10 ottobre 2024) ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., non essendo intervenuti idonei atti inter- ruttivi del relativo termine, non ritenendo tale nemmeno la nota datata 27 giu- gno 2023 a dei ricorrenti all'azienda il 02.05.2024. Pt_15 Pt_16 Parte_17
Quanto alle giornate di lavoro in turno, l' ha esposto che CP_1
l'istituto relativo alla fruizione della mensa (o del servizio sostitutivo) non può essere identificato con quello della “pausa per il recupero delle energie psico- fisiche” di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003; ha, quindi, negato il diritto alla fruizione del servizio mensa in quanto la possibilità della pausa esclusa
7 dall'orario lavorativo è consentita, dai contratti in vigore dal 2016, soltanto per i lavoratori non operanti secondo turni, mentre per coloro che osservano turni non è consentita la segmentazione del periodo di durata del turno, individuato proprio per garantire la presenza continuativa ed ininterrotta del personale nel reparto di afferenza;
che tale conclusione deve valere anche per il periodo pre- cedente al 2016 in quanto già implicito nella disciplina negoziale allora vigen- te, data la natura delle prestazioni rese secondo turni nel corso dei quali la pausa, per prestazioni superiori a sei ore, è svolta senza interruzione del corso dell'orario di lavoro e senza possibilità di allontanamento dal luogo di lavoro per raggiungere la mensa;
che, in base a tali deduzioni, deve escludersi la sus- sistenza del diritto alla fruizione del servizio mensa da parte del personale ope- rante in turno notturno – ad eccezione del caso indicato nel provvedimento del
2011, cioè di due turni consecutivi di cui uno diurno ed uno notturno – sia per- ché opera la ragione di esclusione posta dai contratti validi dal 2016, con utile effetto ermeneutico anche per il periodo precedente, sia perché l'esclusione dell'apprestamento del servizio con riferimento all'orario notturno è contem- plata quale limitazione generale di tipo organizzativo - gestionale, assunta nell'esercizio dell'insindacabile potere aziendale, sia perché ai dipendenti che lavorano in turno notturno è attribuita specifica indennità in ragione non sol- tanto del maggior onere di organizzazione personale che il servizio notturno comporta, ma anche della normale assenza della disponibilità di servizi ordi- nariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pasti.
Ha altresì eccepito la mancanza di allegazione circa la sussistenza di un danno risarcibile, tra l'altro, sull'assunto che ai sensi dell'art. 29, 4° comma, del CCNL Comparto Sanità 31.07.2009 il pasto non è monetizzabile.
Ha poi sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 del CCNL integrativo comparto sanità 20 settembre
2001, e 8, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nonché degli artt. 27, 4° comma, del Ccnl
8 comparto sanità 21 maggio 2018 e 43, 4° comma, del Ccnl comparto sanità 2 novembre 2022 per contrasto con l'art. 32, 1° comma, Cost. esponendo che laddove dovesse riconoscersi ai lavoratori turnisti il diritto alla pausa di lavoro con contestuale fruizione del pasto in mensa, non potrebbe essere garantita la continuità dell'assistenza o il necessario passaggio di consegne tra il personale che si avvicenda nei turni con conseguente grave violazione del diritto alla sa- lute.
Nel dedurre, poi, l'erroneità dei conteggi effettuati dei ricorrenti, espone in particolare che la ricorrente ha promosso un autono- Parte_6
mo giudizio nei confronti dell'azienda ospedaliera, iscritto al ruolo generale del Tribunale di Roma al numero di R.G. 4948/2024, avente ad oggetto la me- desima questione e nell'ambito del quale la ha chiesto ricono- Pt_6
scersi il proprio diritto ad usufruire del servizio mensa con conseguente risar- cimento del danno quantificato in €4.121,74 per il periodo da luglio 2016 e si- no ad aprile 2019.
Infine, ha eccepito che, in caso di riconoscimento del diritto, dalle som- me teoricamente dovute dovrebbe detrarsi il valore della retribuzione corri- spondente alla durata della pausa, posto che i ricorrenti non hanno allegato, né per i periodi di servizio in turno né per quelli ad orario fisso, di aver mai bipar- tito il proprio orario di lavoro, fruendo cioè di pausa fuori dell'orario di lavo- ro, ricevendo invece per intero la retribuzione anche per il tempo equivalente alla pausa intra-lavorativa, che invece non sarebbe spettata se le dette pause fossero state collocate fuori dell'orario di lavoro;
che, in ogni caso, non è do- vuta la rivalutazione monetaria sugli importi eventualmente riconosciuti ai ri- correnti.
L'Azienda ospedaliera convenuta ha, dunque, formulato le conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 1. - Il CCNL Integrativo del CCNL del Comparto sanità del 7 aprile
1999, stipulato in data 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del
CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 31 luglio 2009, di- sciplina, all'art. 29, il servizio mensa:
«
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compati- bilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in al- ternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impie- gato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di- versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro del- le risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del
DPR 384/1990».
10 L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prescrive che “Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve be- neficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabi- lite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
In determinate circostanze ed a determinate condizioni, la sopra riportata regola può essere derogata.
L'art. 17 del medesimo d.lgs. n. 66/2003, prevede, infatti, al comma 1, che alcune delle disposizioni del medesimo decreto, tra cui quelle poste dall'art. 8, “possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a li- vello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappre- sentative” ovvero, per il settore privato, in assenza di disciplina in sede nazio- nale, mediante disposizioni contenute nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rap- presentative.
In difetto di regolamentazione negoziale, su richiesta delle organizzazio- ni sindacali, interviene provvedimento del Ministero del lavoro e delle politi- che sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pub- blica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con riferi- mento ad alcune attività, tra cui, in particolare, quelle “caratterizzate dalla ne- cessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione”, quali i
“servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospeda- li o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri”.
Tali deroghe, però, essendo i diritti garantiti dall'art. 8 di rilievo pubbli- cistico essendo volti ad assicurare ai lavoratori condizioni essenziali per l'esercizio sicuro delle attività lavorative, ovvero affinché la prestazione sia resa in condizioni psico-fisiche ottimali, non sono possibili se non vengono
11 previste idonee compensazioni. Il comma 4 dello stesso art. 17 stabilisce infat- ti che le deroghe “possono essere ammesse soltanto a condizione che ai pre- statori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavo- ratori interessati sia accordata una protezione appropriata”.
Pertanto, in assenza di disciplina collettiva ovvero regolamentare pubbli- ca, oppure nel caso in cui tali fonti prevedano deroghe senza le opportune compensazioni, non può che continuare a trovare generale applicazione la di- sposizione della legge.
2. - La Corte di Cassazione, giudicando in tema di personale non dirigen- te della sanità pubblica, ha affermato che “l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando
l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, os- servando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2021, n. 5547, con la quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le “par- ticolari condizioni di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescin- dere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
v. anche Cass. civ. sez. lav., 31/10/2022, n. 32113).
12 Nella relativa motivazione, la S.C., dopo aver ricordato che, per consoli- data giurisprudenza, “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore
(Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindi- cata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre
2020 n. 22985)”, ha offerto le seguenti linee interpretative:
«10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consi- ste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di la- voro.
13 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle di- rettive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il li- mite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non
è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tec- niche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è col- legata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiede- rebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata “nelle fasce orarie nor- malmente destinate alla consumazione del pasto”; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con
l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex art.
29, comma 2, CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pau- sa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 n. 31137, in relazione alle previsioni dell'art. 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie Fiscali”.
Alla luce dei sopra riportati principi, deve quindi ritenersi che, istituito il servizio mensa, il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore – operi o meno secondo turni – ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, giacché il contratto collettivo integrativo per il comparto sanità, come modificato nel 2009, garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva pre- senza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavo-
14 ro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Non è forse superfluo precisare che la legge presume che un lavoro protratto per oltre sei ore può condurre ad uno stress psico-fisico il quale è possibile fonte di calo dell'attenzione e di ri- schi per la sicurezza dei lavoratori e – nel caso di specie – ovviamente anche dei destinatari dei servizi di assistenza sanitaria.
Se poi è vero che il contratto riserva alle aziende la facoltà di istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, è anche vero che l'organizzazione e la gestione dei servizi spettano alle aziende, ma la definizione delle regole in merito alla frui- bilità e all'esercizio del diritto è attribuita alle parti stipulanti il contratto col- lettivo ed è dunque preclusa alle aziende.
Ciò vuol dire che, una volta istituito il servizio, non può l'Azienda unila- teralmente stabilire quali siano i lavoratori che possano beneficiarne poiché tanto spetta al contratto collettivo il quale, a sua volta, non può derogare alle prescrizioni della legge ovvero il cit. art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n.
66, ovvero il contratto collettivo non potrebbe escludere dal diritto alla mensa lavoratori che prestano attività così da venire a trovarsi nella situazione che, per legge, impone di sospendere la prestazione lavorativa a tutela dei lavorato- ri medesimi e di coloro che ricevono i servizi erogati dalle aziende.
2. - Nella specie, l' ha istituito il servizio con ordinanza del Di- CP_1
rettore Generale n. 27/DG del 17 novembre 2011 (doc. 4 produzione convenu- ta), ma limitando le categorie di lavoratori che possono beneficiarne e cioè ri- conoscendolo, in sintesi, a coloro che prestano attività lavorativa in orario an- timeridiano che si prolunga nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive ed escludendo, invece, i dipendenti che svolgono attività lavo- rativa soltanto la mattina o il pomeriggio, coloro che svolgono la prestazione lavorativa di notte in quanto operanti in servizi articolati su tre turni, ovvero i
15 dipendenti non turnisti ma che svolgono l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne, in quanto già percettori delle indennità previste, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 11 dell'art. 44 del CCNL del Personale del Com- parto stipulato il 01.09.1995 (salvo che non vi sia un raddoppio del turno), ed i dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero articolato su 7 ore e 12 minuti.
3. - Non è corretto, come affermato dalla convenuta, che l'azienda sanita- ria possa istituire il servizio entro determinati limiti stabiliti discrezionalmente quanto all'ampiezza dell'erogazione di esso, ai fini organizzativi e dell'utile impiego delle risorse disponibili.
La S.C., con recente pronuncia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-09-2023,
n. 25622), ha avuto ulteriore occasione di precisare i criteri da seguire nell'interpretazione delle fonti collettive stipulate dall' . Pt_18
Dopo aver richiamato il testo sopra riportato dell'art. 29 del c.c.n.l. del
2001, come modificato nel 2009, la Corte di cassazione ha formulato le se- guenti considerazioni, ribadendo il proprio orientamento e richiamando anche la pronuncia (menzionata dall'Azienda qui convenuta: v. pag. 13 della memo- ria di costituzione) che ha chiarito che non sussiste un diritto incondizionato alla mensa essendo rimessa alle aziende la relativa determinazione compati- bilmente con le risorse disponibili (Cass. n. 16736/2012):
«
6.3. quanto al suddetto art. 29, è stato, invero, affermato che con la formula adottata (“Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sosti- tutive...”) la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la re- lativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili
(v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione
16 (cfr. comma 5) del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determi- nazioni ulteriori;
si rammenta, altresì, il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, per cui: “Le pubbliche amministrazioni non possono sotto- scrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vin- coli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere appli- cate”. Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata”;
6.4. nello specifico, tuttavia, la lettura della disposizione pattizia in chiave meramente programmatica, priva di portata immediatamente precetti- va, non è risolutiva essendo intervenuta in sede regolamentare quella neces- saria specificazione alla luce della quale va verificata la sussistenza del prete- so diritto;
6.5. come si evince dagli atti puntualmente richiamati e riprodotti nel Part contenuto dalla ricorrente e come è pacifico tra le parti, l' , con delibera
n. 879 del 16 aprile 1998 ha istituito il servizio di mensa, garantendo
l'esercizio del relativo diritto mediante l'erogazione dei buoni pasto;
l'indicata delibera, è stata poi richiamata ed integrata dalla delibera n.
730/2004, che ha ripristinato la distribuzione dei “buoni pasto”, dalla delibe- ra 810/2004 dalla 442/2005 ed, in ultimo, dalla delibera 1088/2013 che hanno confermato l'istituzione del servizio mensa con le modalità sostitutive di cui al
c.c.n.l. mediante erogazione di buoni pasto;
l' , dunque, su precetto CP_1
della citata disposizione del c.c.n.l., ha ritenuto che il proprio assetto organiz- zativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire
l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti, con modalità sostitutive;
17
6.6. tuttavia la suddetta fruizione è stata limitata ai soli “dipendenti del- le strutture dell'Area Tecnico amministrativa che osservino un orario di lavo- ro articolato su 5 gg alla settimana con due rientri pomeridiani con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti per pausa mensa che dovrà collocarsi – di norma – nell'orario dalle ore 12.30 alle ore 15.30” non- ché ai “dipendenti delle restanti articolazioni aziendali che osservino la me- desima tipologia di lavoro in relazione all'organizzazione interna considerata ottimale ai fini del servizio erogato, tale risultante da dettagliata relazione a firma dei relativi responsabili” ed ancora ai “dipendenti che sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario disposto dal dirigente responsabile osservino nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro della durata di almeno 8 ore effettive, ricomprendente sia l'arco antimeridiano, sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della pausa mensa non in- feriore a trenta e non superiore a sessanta minuti che dovrà collocarsi – di norma – nell'orario dalle 13.00 alle ore 15.30”, precisandosi che “il buono pasto è altresì attribuito per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario di lavoro almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa mensa minima di 30 minuti e massima di 60 minuti (v. art. 1 della citata delibera 445/2005); si sono, così, esclusi dal beneficio i dipendenti, svolgenti la propria prestazione lavorativa su “turni interi”, delle “restanti articolazioni aziendali”, che per motivi di servizio vengono impiegati in altre fasce orarie (rispetto a quella a cavallo tra la fascia antimeridiana/pomeridiana) della giornata (per esempio in quella pomeridiana/serale o notturna) e che osservano un orario di lavoro anche su- periore alle 8 ore, senza poter usufruire dell'intervallo della pausa mensa col- locata “di norma” nell'orario dalle 12.30 alle 15.30; è su questa limitazione che si incentrano le censure della ricorrente che, in particolare, rileva
l'erroneità dell'assunto di cui alla sentenza impugnata, quanto alla sostenuta inconciliabilità del diritto alla mensa con il lavoro a turni o a “turno intero”;
18
6.7. orbene, questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vi- cenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad in- tegrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, riba- dendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ri- tenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sa- rebbe la conclusione cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un pro- lungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il princi- pio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando
l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, os- servando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizio- ne della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse es- sere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in pre- cedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il D.Lgs. n. 8 apri- le 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del
19 quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le moda- lità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo
e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è col- legata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che
l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramen- te espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è de- sunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva
l' restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle CP_1
stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati».
Dunque, del tutto analogamente, nel caso ora in esame, è stata istituita la mensa con l'Ordinanza del 17 novembre 2011 e, quindi, è stata superata la va- lutazione circa la compatibilità con le risorse disponibili, ma sono stati posti
20 dei limiti in dipendenza del numero di ore di lavoro rese e della collocazione dell'orario nell'arco della giornata e della articolazione o meno secondo turni, laddove il contratto collettivo, come detto, riserva a sé la definizione delle re- gole in merito alla fruibilità ed all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Poiché il ccnl attribuisce il diritto a tutti i dipendenti che, nei giorni di ef- fettiva presenza al lavoro, siano sottoposti a “particolare articolazione dell'orario”, espressione da intendersi, per ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come orario che si protragga per almeno sei ore, lasso di tempo decorso il quale non può non essere fruita una pausa destinata anche al- la consumazione del pasto, allora ne deriva che le disposizioni unilaterali aziendali restrittive rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo sono ille- gittime.
4. - Non sono diverse le conclusioni cui deve giungersi anche avendo ri- guardo alla disciplina applicabile specificamente alla fattispecie in esame per la gran parte dei periodi per i quali si rivendica tutela ovvero quella introdotta dal C.C.N.L. sottoscritto l'11 ottobre 2018 per il triennio 2016-2018, i cui ef- fetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto medesimo (v. art. 2, comma 2).
Infatti, l'art. 99 di tale contratto stabilisce che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti” e, quin- di, rimangono valide le norme in materia di servizio mensa sopra indicate, che infatti sono anzi espressamente richiamate dall'art. 27 (che disciplina l'orario di lavoro) al comma 4:
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il perso- nale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consu-
21 mazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrati- vo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipolo- gia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa
e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in cia- scun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”1.
Identica formulazione è contenuta nell'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio
2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo
(art. 2, comma 2), parimenti applicabile nella specie considerato che vengono indicati periodi che terminano dopo la detta data di entrata in vigore (ad esem- pio, per la ricorrente si deduce il mancato godimento della pausa Pt_12
giornaliera dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2024).
Non appare condivisibile la lettura che di tale disposizione offre la con- venuta, ovvero che il personale non operante su turni svolge la propria presta- zione, in ciascuna giornata in cui il servizio duri oltre sei ore, in due segmenti orari, l'uno anteriore e l'altro posteriore rispetto ad una interruzione, per trenta minuti, dell'orario di lavoro (v. pag. 10 della memoria di costituzione) e che, invece, il personale in turno, espressamente escluso da tale disciplina, dovreb- be fruire della pausa di legge per il recupero delle energie all'interno del repar- to o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, e, quindi, in sostanza, tale personale non avrebbe diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe riceve- re il servizio nelle forme sostitutive.
22 Peraltro, contrariamente a quanto prospettato dall'Azienda, ovvero che la pausa lavorativa spettante ai lavoratori turnisti è fruita senza interruzione del corso dell'orario di lavoro ed all'interno di esso, ed è computata nella durata del turno, tanto che, appunto, viene eccepita, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione tra la retribuzione corrispondente alla pausa “in- tra-lavorativa” che sarebbe stata fruita durante il turno di lavoro e quanto spet- tante per il risarcimento del danno parametrato al valore della mancata perce- zione del buono-pasto (v. pag. 29 della memoria di costituzione e capo VII al- le pagg. 40-41 dello stesso atto), deve invece negarsi che i ricorrenti abbiano mai goduto di periodi di pausa durante i turni.
Essi, infatti, hanno puntualmente allegato il fatto di essere stati sempre nell'impossibilità di allontanarsi dal posto di lavoro durante il turno, stante la delicatezza delle patologie dei pazienti (v. punto 3 del ricorso) e, dunque, han- no affermato di aver sempre continuativamente lavorato.
Allegato quindi l'inadempimento del datore di lavoro che avrebbe dovu- to invece assicurare loro quanto meno la pausa imposta dalla legge, avrebbe dovuto l' allegare e provare, invece, il proprio adempimento ovvero di CP_1
aver predisposto il servizio così da assicurare che, sia pure solo di regola, cia- scun infermiere, impegnato in turni di durata superiore a sei ore, avesse la pos- sibilità di interrompere la prestazione per fruire della necessaria pausa.
5. - Ad avviso di questo giudice, la disposizione del C.C.N.L. in questio- ne non può essere letta nel senso che proprio il personale che svolge attività con modalità più gravose, tanto da non potersi allontanare dal posto di lavoro neppure per il tempo minimo di legge, sia escluso dal beneficio del servizio mensa con onere parziale a carico del datore di lavoro.
Essa, infatti, è norma relativa all'articolazione dell'orario di lavoro e non già alla limitazione del servizio della mensa che rimane regolato dalla disposi- zione specifica del contratto collettivo del 2001 modificato nel 2009. Si legge, infatti, nel parere dell'ARAN prodotto dalla convenuta (doc. 9): “La pausa
23 mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del
31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa esse- re prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non […]”.
In primo luogo, seguendo il significato proprio delle parole usate dalle parti contraenti, l'oggetto della disciplina attiene alla regolazione della pausa del personale che non opera secondo turni, la quale è assicurata in misura non inferiore a trenta minuti e la sua durata (cioè anche maggiore) e la sua colloca- zione sono definite in ragione dei parametri stabiliti dalla stessa (tipologia di orario di lavoro, disponibilità di eventuali servizi di ristoro, dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, dimensione della stessa città). Dunque, non può ricavarsi da ciò che, a contrario, per i lavoratori operanti in turno non valgano le disposizioni in precedenza fissate e pure espressamente richiamate che assicurano il servizio mensa a tutti i lavoratori “in ragione della particola- re articolazione dell'orario di lavoro”, ovvero della prestazione di attività per oltre sei ore continuative, ma soltanto che costoro non hanno la garanzia della fruizione di una pausa di almeno trenta minuti.
In difetto di specifica regolazione della pausa loro spettante e mancando ogni formale disciplina derogatoria (che avrebbe richiesto, come sopra ricor- dato, anche l'esplicitazione delle necessarie misure di equivalenti riposi com- pensativi) rimane allora ferma la disciplina di legge e cioè che spetta una pau- sa “tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”, “ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 8 d.lgs. n. 66/2003), mentre, stante la mancanza di diversa espressa disciplina sul servizio mensa, continua ad operare il principio della spettanza di tale diritto (in forma diretta o sostitutiva), così come garantito dal contratto integrativo del 2001, nel testo modificato nel 2009.
24 Invero, se le parti avessero inteso derogare alla disciplina dell'art. 8 cit. avrebbero dovuto contestualmente prevedere “periodi equivalenti di riposo compensativo” o, comunque, “una protezione appropriata” (cit. art. 17, com- ma 4, d.lgs. n. 66/2003).
La Corte d'appello di Roma, esaminando la clausola contrattuale in que- stione, ha avuto occasione di affermare: «La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede dero- ga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad av- viso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del
d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pa- sto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche, in senso conforme, Corte d'appello di Roma n.
2794 pubbl. il 04/07/2023).
Dunque, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. 2016-2018 (11 ottobre
2018), a tutti i lavoratori che prestino attività per un orario superiore a sei ore continuative, in turno o non in turno e qualunque sia la collocazione della pre- stazione nell'arco della giornata, spetta il servizio mensa, in forma diretta o sostitutiva per ogni giornata di effettivo servizio.
6. - Posto che la circostanza di fatto che determina, in concreto,
l'attribuzione del diritto al servizio è costituita dalla prestazione, per ciascuna giornata di effettivo servizio, di attività per un arco di tempo continuativo su- periore a sei ore, è condizione necessaria e sufficiente l'allegazione di tale fat- to affinché sorga a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e provare l'avvenuto adempimento del proprio obbligo di assicurare la fruizione della
25 pausa per consentire l'accesso alla mensa ovvero di adempimento in forme so- stitutive.
Non sufficiente, a tal fine, l'affermazione dell'avvenuto ripristino del servizio di distribuzione di appositi cestini al personale dipendente, ai fini del- la fruizione del pasto serale con orario dalle 19,30 alle 20,30, giusta ordine di servizio n. 58/DA FF del 1° dicembre 2011 (doc. 5 produzione convenuta).
Il fatto che sia stato istituito o ripristinato tale servizio nel 2011 non im- plica che, in concreto e nei periodi indicati in ricorso, i ricorrenti abbiano rice- vuto tali cestini per ciascuno dei turni per i quali lamentano la mancata frui- zione della pausa.
Invero, all'udienza del 5 dicembre 2024 i ricorrenti hanno obbiettato che la distribuzione dei cestini ebbe luogo soltanto nel 2011 e la convenuta né nel- la memoria di costituzione e neppure alla detta udienza ha ritenuto di chiedere di provare la specifica circostanza della consegna di cestini ai ricorrenti duran- te i periodi oggetto di causa.
7. - Gli attori chiedono, a titolo risarcitorio, somme corrispondenti al va- lore del servizio mensa posto a carico del datore di lavoro per i periodi specifi- cati in ricorso per ciascuno di essi.
A prescindere dall'esame della diffida inviata il 2 maggio 2024, deve re- spingersi l'eccezione di prescrizione poiché l'azione esercitata è soggetta a termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c. e non già al termine quinquenna- le ex art. 2948 c.c.
Come puntualmente rammentato dalla difesa dei ricorrenti nelle note di- fensive, «il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Sez. L - Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L - Sentenza
n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante in- vece per le pretese retributive.
26 Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa ri- sarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013)» (così, in mo- tivazione, Cass. civ. sez. lav., 22/07/2024, n. 20250).
Poiché il periodo più remoto per il quale si lamenta il mancato godimen- to del servizio mensa risale al mese di gennaio 2018 (ricorrente ), Parte_2
non si è maturato il termine di prescrizione per alcuno dei ricorrenti.
8. - Deve negarsi che il diritto al servizio sia legittimamente escluso per i lavoratori impegnati in turno di notte per il fatto che a costoro spettano specia- li indennità (previste dall'art. 44, commi 3 e 11, del c.c.n.l. del 1995 – richia- mato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011 e specificamente in- vocato dalla convenuta alle pagg. 32-33 della memoria di costituzione – non- ché dall'art. 86, comma 12, del c.c.n.l. per il triennio 2016-2018 e dall'art. 106, commi 1 e 3, del c.c.n.l. per il triennio 2019-2021).
Posto che tali indennità sono funzionali alla compensazione dei disagi e della maggiore gravosità insiti nella prestazione di lavoro notturno e non sono certo compensative della mancata fruizione della mensa, il diritto alla mensa compete, per quanto sopra, indipendentemente dalla collocazione della presta- zione lavorativa nell'arco della giornata, alla sola condizione che l'attività sia protratta per oltre sei ore.
9. - Manifestamente inammissibile/infondata è l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 del ccnl integrativo Com- parto sanità 20 settembre 2001, e 8, d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, nonché degli artt. 27, 4° comma, del ccnl Comparto sanità 21 maggio 2018 e 43, 4° comma,
27 del ccnl Comparto sanità 2 novembre 2022 per contrasto con l'art. 32, 1° comma, Cost.
In primo luogo, perché non è sottoponibile all'esame della Corte costitu- zionale una questione relativa a clausole di contratti collettivi, giudicando essa soltanto della legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge (art. 134
Cost.) ed in secondo luogo perché, ove si volesse intendere l'eccezione formu- lata in termini di nullità delle clausole contrattuali per contrasto con le norme costituzionali, per quanto sopra già detto, appare evidente che è proprio il mancato godimento della pausa essenziale per assicurare il benessere psico- fisico dei lavoratori che costituisce violazione del loro diritto alla salute ed inoltre è imputabile, quanto meno oggettivamente, al datore di lavoro il fatto che non sono state adottate le opportune misure che il legislatore ha consentito al fine di rendere pienamente compatibile un servizio che deve essere garantito in modo continuativo con il diritto dei lavoratori di fruire dei giusti riposi.
10. - Infine, è infondata l'eccezione di compensazione tra l'ammontare dell'importo equivalente al valore supposto del servizio non fruito e l'ammontare della retribuzione ricevuta da parte ricorrente in corrispondenza del periodo di pausa rimasto incluso nell'orario di lavoro, fondata sull'assunto che dovrebbe necessariamente elidersi, in termini di compensatio lucri cum damno, la retribuzione percepita per il tempo – cioè, per la frazione dell'orario del servizio giornaliero – corrispondente alla pausa lavorativa e che si lamenta di non aver potuto utilizzare per la consumazione del pasto in mensa, in quan- to la mancata interruzione della prestazione (che l'allontanamento per l'accesso in mensa avrebbe comportato) ha fatto sì che i ricorrenti abbiano ri- cevuto la retribuzione per il tempo equivalente.
Premesso che l'espressione compensatio lucri cum damno designa la re- gola secondo la quale nella liquidazione del risarcimento del danno si deve te- nere conto delle conseguenze vantaggiose per il danneggiato causate in via di- retta dal fatto lesivo, per cui, nella specie, non si ravviserebbe alcun beneficio
28 che i lavoratori abbiano ricavato dal non aver fruito del servizio mensa (in via diretta o tramite buoni pasto), non potrebbero giammai essere chiamati a resti- tuire la retribuzione ricevuta avendo appunto essi dovuto lavorare continuati- vamente durante i turni di servizio, pur protratti per oltre sei ore, senza possi- bilità di godere della necessaria pausa da destinare alla fruizione del pasto, sicché la retribuzione è commisurata alla prestazione effettivamente eseguita.
11. - Per quanto riguarda la quantificazione del danno, deve premettersi che a ciò non osta il divieto di monetizzazione del servizio mensa previsto dall'art. 29, 4° comma, del CCNL integrativo Comparto Sanità 20 settembre
2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL Comparto Sanità 31 luglio 2009, poiché la clausola vieta che le parti possano trasformare il beneficio assisten- ziale della mensa nella corresponsione di una somma di denaro, ma non certo che il giudice non possa liquidare il danno costituito dal mancato godimento della pausa per fruire della mensa o del servizio sostitutivo (buono pasto) rico- noscendo una somma di denaro che, secondo le regole civilistiche, tenga luogo della ingiusta privazione del beneficio, ovvero l'importo di €4,13 (v. art. 33, comma 4, D.P.R. n. 270/1987).
Pertanto, appare corretto quantificare il danno in misura pari al valore del buono pasto per ogni giornata in cui il lavoratore non ha goduto della pausa fi- nalizzata alla consumazione del pasto.
12. - In definitiva, poiché i ricorrenti hanno prestato attività per oltre sei ore continuative nelle giornate riportate nei cartellini di presenza allegati ed i conteggi non sono stati contestati se non in modo apodittico (alla pag. 38 della memoria di costituzione si legge, invero: “gli odierni ricorrenti, nel parame- trare la quantificazione dei pregiudizi (in ipotesi) subìti sul numero dei turni lavorativi, asseritamente svolti da ciascuno di essi, eccendenti le 6 (sei) ore continuative, hanno, tuttavia, contabilizzato in maniera errata le giornate di
(ritenuta) effettiva presenza nel periodo in contestazione”, con richiamo all'allegato n. 23 che contiene i medesimi cartellini di presenza prodotti dagli
29 attori), deve condannarsi la convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle somme specificate in dispositivo pari a quelle richieste, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione moneta- ria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n.
724/94) dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo.
13. - Tuttavia, come eccepito dall'Azienda, la ricorrente Parte_6
ha già proposto la medesima domanda relativa al mancato godi-
[...]
mento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo per il periodo luglio
2016 – aprile 2019 (giudizio iscritto presso questo Tribunale con il n.
4948/2024 tuttora pendente). Tale domanda, per il periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019, quindi, si sovrappone a quella proposta con il ricorso introduttivo del presente procedimento, sicché, giusta quanto richiesto dalla medesima nelle note difensive depositate il 31 gennaio 2025, deve ridursi la Pt_6
somma originariamente richiesta escludendosi le quote di danno riferite ai primi quattro mesi del 2019 e cioè, rispettivamente, €24,78, €20.65, €24,78 ed
€28.91. Pertanto, è dovuta anziché la somma di €1.437,24 quella inferiore di
€1.338,12.
14 - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si rammenta che, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. 10-3-2014, n.
55, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posi- zione processuale, il compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
Considerato che, nella specie, per ciascuno dei ricorrenti è stato necessa- rio elaborare un distinto conteggio, appare opportuno applicare il detto aumen-
30 to nella misura del 300% per i dieci ricorrenti successivi al primo e di un ulte- riore 10% per l'ultimo.
Quanto al valore, occorre far riferimento alla causa di valore maggiore che, in sostanza, include in sé il valore delle cause di minor valore (cfr. sul punto Cass. n. 602/2019).
Nella specie, la causa di valore maggiore è quella proposta da
[...]
a favore del quale è riconosciuto il credito di €1.486,80, importo Pt_8
che ricade nello scaglione di tariffa compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00.
Quindi, le spese si liquidano, avendo riguardo ai valori medi di tariffa per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi €8.442,00 per com- pensi, ovvero €2.059,00 per il primo ricorrente, €617,70 per ciascuno dei suc- cessivi dieci ed ulteriori €206,00 per l'ultimo.
Ai compensi di aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali al
15% (art. 2 del D.M.), I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato di
€118,50, come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, ogni al- tra istanza disattesa, così provvede:
1. - condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore di: 1) la somma di €1.172,92; 2) Parte_1
la somma di €1.251,39; 3) Parte_2 Parte_3
la somma di €524,51; 4) la somma di
[...] Parte_4
€1.181,18; 5) la somma di €1.296,82; 6) Parte_5
la somma di €1.338,12; 7) la Parte_6 Parte_7 somma di €1.181,18; 8) la somma di €1.486,80; 9) Parte_8
la somma di €322,14; 10) la Parte_9 Parte_10 somma di €1.226,61; 11) la somma di €1.428,98; 12) Parte_11
la somma di €999,46, oltre, su ciascuna somma, Parte_12
31 interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svaluta- zione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivaluta- zione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo;
2. - condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in com- plessivi €9.708,00# di cui €1.266,00# per rimborso spese generali ed
€8.442,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato versato di
€118,50.
Roma, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità: […] g) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i di- pendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in atti- vità di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti”.