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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 8 Maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.3539/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Palmisani ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA MARIO , presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere Via Caduti di Nassiriya Victoria Park
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. ROCCISANO CP_1 C.F._2
DOMENICO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._3 Milano , viale Bianca Maria n.24
APPELLATO
(C.F. ), con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Rosario Salonia e dell'avv. Gianluca C.F._4
Veronesi elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._5
Milano via Visconti di Modrone n. 21
APPELLATA –
APPELLANTE INCIDENTALE
con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Come da ricorso in data 28 settembre 2024
PER Parte_2
Come da memoria
PER Controparte_4
Come da memoria in data 19 febbraio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 3539/2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_3 Controparte_5
e Parte_1
In particolare, il Giudice ha accertato e dichiarato l'inadeguatezza del trattamento salariale erogato da a ai sensi dell'art 24 Controparte_3 CP_1
CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata – Sezione Servizi
Fiduciari per violazione dell'art. 36 Cost. e il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con un trattamento Controparte_3 retributivo non inferiore a quello di un lavoratore inquadrato al livello D1 CCNL
Proprietari di Fabbricati.
Per l'effetto, ha condannato e Controparte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente le relative differenze CP_5 retributive maturate per complessivi euro 15.314,74 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
Il Tribunale ha, altresì, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico- fisica patito nel corso del rapporto con Controparte_3
e per l'effetto ha condannato la sola a corrispondere il
[...] Controparte_3 relativo risarcimento danni per complessivi euro €4231,30 oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo.
Il Tribunale ha respinto per il resto il ricorso e ha condannato le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge e ha condannato CP_3
e a tenere indenne per quanto
[...] Parte_1 Controparte_5
è stata e sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in forza della sentenza di primo grado.
Premesso di essere stato assunto alle dipendenze di in data 1° Controparte_3 gennaio 2021 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello D CCNL per gli Istituti di Vigilanza privata, Sezione Servizi fiduciari, il sig. deduceva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa Pt_2 sino al 13 marzo 2023 (data del licenziamento disposto a seguito di cambio appalto) presso il cantiere della committente Metroblu, la quale mediante contratto di appalto aveva affidato alla – costituita da e – CP_6 Pt_1 Controparte_3
l'espletamento del servizio di guardia armata e controllo accessi presso i cantieri lungo la Linea Metropolitana 4 in costruzione.
Il lavoratore rappresentava di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile lorda di €930,00 a titolo di paga base da gennaio 2021 a novembre 2021 e successivamente pari a €950. Inoltre, il lavoratore allegava di aver svolto un numero elevato di ore di lavoro straordinario.
Il lamentava dunque l'inadeguatezza della retribuzione percepita ai sensi Pt_2 dell'art. 36 Cost., anche in raffronto al tasso soglia Istat e agli altri CCNL applicabili al settore merceologico di riferimento (Commercio, Proprietari di Fabbricati e Multiservizi) e chiedeva di determinare l'ammontare della retribuzione applicando il
CCNL Commercio o, in via subordinata, il CCNL Multiservizi, nonché la condanna in solido delle convenute al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
Altresì, il lavoratore lamentava di aver subito un danno da usura psico-fisica, dovuto al superamento dei limiti legali e contrattuali previsti per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti, è risultato provato che il sig. avesse prestato la Pt_2
propria opera sempre nell'ambito del contratto di appalto mediante il quale CP_5
aveva affidato a e 2007 l'espletamento del servizio di guardia
[...] Pt_1 CP_3 armata e controllo accessi presso i cantieri e campi base logistici lungo la linea della
Metropolitana 4 in costruzione. Così come documentale risultava il quantum retributivo allegato dal lavoratore, nonché lo svolgimento di 1070,85 ore di lavoro straordinario nell'anno 2021 e 1016,35 per l'anno 2022.
Il Tribunale, dopo aver svolto numerosi richiami a precedenti di legittimità e di merito, ha accertato che la retribuzione lorda oraria percepita dal era stata Pt_2 sino a novembre 2021 di importo pari a €5,375 lordi a titolo di paga base, mentre da dicembre 2021 sino al termine del rapporto pari ad €5,491. Di conseguenza, la retribuzione netta mensile (detratte le aliquote del 9,19% per la quota contributiva e del 23% per la quota fiscale) ammontava a circa €650,29 per il primo periodo e ad
€664,27 nel secondo periodo.
Una simile retribuzione è stata più volte ritenuta non sufficiente e non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori (richiama C.
App. Milano nn. 579 del 2022 e 1089 del 2024), in quanto non rispettosa del c.d. salario minimo costituzionale, da calcolare tenendo conto dei dati ISTAT relativi al valore soglia di povertà assoluta. Quest'ultimo è stato convalidato dalla Dir.
2022/2041/UE (considerando n. 28) e, per un cittadino di età compresa tra i 18 e i
59 anni con residenza in Lombardia (area metropolitana) prevede i seguenti valori:
1.027,42€ (2016); 1.038,91 (2017); €1.048,47 (2018); €1.052,66 (2019); €1.048,79
(2020); €1.064,30 (2021); €1.175,07 (2022).
Il trattamento riconosciuto al lavoratore si collocava ben al di sotto di siffatti valori e il suo importo netto era finanche inferiore al valore netto mensile del reddito di cittadinanza (importo massimo di €780 mensili). Inoltre, anche sotto il profilo della proporzionalità, il primo giudice ha rilevato che la retribuzione corrisposta al lavoratore risultava inferiore anche a quella riconosciuta dal CCNL Multiservizi ai dipendenti di secondo livello (di € 17.330,46), nonché a quella attribuita dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1 (di €16.599,05 lordi). Allo stesso modo, risultava inferiore alla retribuzione parametro che il CCNL terziario distribuzione e servizi riconosceva al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi Fiduciari per violazione di norma imperativa.
Secondo il Giudice, il parametro sostitutivo più coerente è rappresentato dal parametro retributivo individuato nel CCNL Proprietari di Fabbricati, che si applica ai lavoratori che vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale e che prevede il medesimo divisore orario di 40 ore settimanali (per il livello D1) e il medesimo numero di mensilità (13) di cui ai Servizi Fiduciari.
Nell'ambito di tale CCNL si deve tuttavia tenere in considerazione solo il trattamento economico fondamentale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, dopo aver ribadito che nel minimo costituzionale si devono considerare solo la paga base, l'indennità di contingenza e la tredicesima mensilità, il Tribunale ha ritenuto che nell'ambito del CCNL Proprietari di Fabbricati, il livello di inquadramento applicabile al caso di specie fosse quello del livello D1, dal momento che il aveva sempre svolto attività di controllo accessi. Pt_2
La retribuzione di riferimento del livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati ammontava ad euro 1.271,17 dal 1° gennaio 2021, per una attività di 40 ore settimanali con divisore orario 173 (artt. 69 e 104). Si tratta di una retribuzione superiore di circa il 30% rispetto a quella del CCNL Servizi Fiduciari.
Il primo giudice ha quindi condannato le società resistenti al pagamento delle somme indicate nel ricorso del lavoratore, in quanto non contestate e ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che l'art. 18 punto K del contratto di appalto prevedeva l'impegno dell'appaltatore ad assumere espresso impegno ad applicare nei confronti dei dipendenti da esso adibiti ai servizi il CCNL in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo, assolvendo inoltre tutti gli adempimenti contributivi.
In riferimento alla domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica in conseguenza dell'orario lavorativo straordinario ampiamente superiore ai limiti fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva, il Giudice ha ritenuto provato il pregiudizio subito dal lavoratore e ha liquidato il danno in misura pari a €27/giorno, per un totale di €2.209,54 per il 2021 e di €2.021,76 per il 2022. Perciò, il danno complessivo ammontava a €4.231,30.
Il Tribunale ha quindi condannato la sola datrice a Controparte_3
corrispondere quest'ultima somma, trattandosi di posta risarcitoria e non retributiva.
Ha proposto appello chiedendo , in parziale riforma della Parte_3
sentenza , di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società .
Ha resistito , chiedendo il Controparte_4 rigetto dell'appello ; proponendo appello incidentale ha chiesto la riforma della sentenza laddove ha accolto la domanda di relativa al salario minimo. Pt_2
Ha resistito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Pt_2
All'udienza dell'8 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
.
°°°°°°°°
Appello principale di Parte_1
Con atto del 28.11.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendone la parziale riforma per un unico motivo per errata valutazione dei fatti e per illogicità della motivazione, rilevando il difetto della propria legittimazione passiva.
In particolare, la società appellante rileva come non possa sussistere in capo ad essa una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, in quanto, nonostante avesse costituito con una A.T.I. verticale, non Pt_1 Controparte_3 potrebbe ritenersi che ciascuna impresa riunita debba rispondere per le prestazioni e obbligazioni assunte dalle altre.
Nelle A.T.I. verticali, anzi, le mandanti rispondono ciascuna per le proprie prestazioni assunte. Il Tribunale avrebbe dunque omesso di valutare che e Pt_1 CP_3 svolgessero la propria attività in via autonoma, essendo la prima un istituto di
[...] vigilanza che per l'espletamento dei servizi impiega esclusivamente Guardie
Particolari Giurate, mentre la seconda sarebbe una società che offre servizi di portierato e di receptionist impiegando personale che, per l'espletamento della propria attività lavorativa non necessita dei titoli di polizia come regolamentati dal
D.M. Interno 01/12/2010 n. 269, pubblicato sulla G.U. del 14/02/2011.
La sola partecipazione all'ATI non potrebbe comportare l'applicazione della norma ex art. 29, ove non si tratti del datore di lavoro del lavoratore istante;
la norma in esame deve applicarsi al datore e al committente Controparte_3 Controparte_5
Inoltre, osserva che dalla lettera del contratto di appalto non si possono Pt_1
evincere disposizioni di impegno da parte della stessa nei confronti di CP_3 nel caso in cui un dipendente della seconda rivendicasse eventuali differenze
[...] retributive.
Peraltro, l'attività resa dall'appellato sarebbe stata inquadrabile nell'espletamento di servizi di controllo accesso e movierato (svolta unicamente da ) e Controparte_3 non di servizi di vigilanza armata (eseguiti da , che il non avrebbe Pt_1 Pt_2
potuto comunque svolgere in quanto privo di licenza per il porto d'armi.
APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_7
La società propone appello incidentale per il seguente motivo:
Sull'illegittimità della disapplicazione delle tabelle retributive del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi CP_8
rileva la corretta applicabilità in via esclusiva del CCNL dipendenti da
[...]
Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari al contratto individuale del sig. , in quanto non solo tale contratto collettivo era stato sottoscritto dalle Pt_2
OO.SS. maggiormente rappresentative, tra cui la e la CISL, ma anche perché CP_9
sarebbe il solo a regolare specificamente il settore di attività al quale sono riconducibili le prestazioni lavorative oggetto dell'appalto di servizi.
Con articolate e diffuse argomentazioni l'appellante assume che Il CCNL concretamente applicato sarebbe dunque conforme ai principi costituzionali
Diversamente opinando, si perverrebbe, attraverso l'applicazione di altri CCNL, a una disparità di trattamento nei confronti di lavoratori dipendenti di un unico datore con medesimo livello e identiche mansioni.
°°°°°°°° Il Collegio osserva che le questioni proposte con l'appello principale e con l'appello incidentale sono già state decise da questa Corte , in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento , con sentenza n. 361/2025 in data 6
Maggio 2025 ( Pres. , Rel. est. Bertoli ) , che qui si richiama ai sensi e per gli CP_10 effetti di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c. .
Nella citata sentenza la Corte ha ritenuto infondate le censure proposte con l'appello incidentale osservando in particolare : “ che «alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass.,
1/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546).
Diversamente da quanto opinato dal quindi, la circostanza che la CP_11 retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità
e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore. Né l'eventuale disparità di trattamento che venga a crearsi tra i lavoratori che, grazie ad una pronuncia giudiziale, ottengano una retribuzione conforme all'art. 36 Cost. e quelli che, svolgendo le medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro, continuino a percepire gli emolumenti previsti dal CCNL servizi fiduciari è un elemento che può precludere l'esercizio del potere-dovere del giudice di dare attuazione al precetto costituzionale. Le plurime, articolate e condivisibili ragioni per cui il Tribunale – con motivazione alla quale integramente si rimanda, reputando il Collegio di poterle fare proprie- ha ritenuto che il trattamento retributivo previsto dal CCNL non fosse rispettoso dell'art.
36 Cost. non sono poi state minimamente censurate nell'atto di appello incidentale e devono, pertanto, essere confermate. Tra l'altro, non è forse superfluo ricordare (e richiamare, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.) i plurimi provvedimenti con cui questo stesso Ufficio ha già ravvisato la contrarietà al dettato dell'art. 36 Cost. delle previsioni retributive del medesimo CCNL oggetto di causa (si vedano ad esempio la sentenza n. 1885/2017 della Corte d'Appello di Milano, confermata da Cass.
6/12/2021, n. 38666; ancora, la sentenza Corte d'Appello di Milano n. 580/2022, confermata da Cass. 28323/2023; la sentenza Corte d'Appello di Milano n.
579/2022, confermata da Cass. 28321/2023; la sentenza Corte d'Appello di Milano
n. 98/2022, confermata da 28320/2023) “
La Corte ha invece ritenuto fondate le censure proposte con l'appello principale osservando in particolare :
“ Conviene prendere le mosse dai seguenti dati documentali.
Con atto notarile del 25.6.2020, e Controparte_3 [...]
hanno costituito un raggruppamento Controparte_12
temporaneo di imprese di tipo verticale, al fine di concorrere alle procedure di aggiudicazione dell'appalto poi effettivamente loro assegnato dal . CP_11
Nell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, si legge, tra
l'altro, che “Trattandosi di R.T.I. di tipo verticale la partecipazione al presente R.T.I. e
l'affidamento dell'eventuale appalto comporteranno la responsabilità verso la
Stazione appaltante limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza.
Resta ferma la responsabilità solidale della Mandataria nei confronti della Stazione appaltante. Ferma restando la responsabilità sopra indicata e derivante da legge ovvero dal contratto di appalto, nei rapporti interni le parti convengono che è obbligo dell'impresa responsabile di sollevare totalmente le altre imprese da qualsiasi onere e conseguenza dannosa che dovesse da ciò derivare. Le parti stabiliscono, inoltre, che delle obbligazioni e responsabilità nascenti dall'esecuzione del servizio, risponderà esclusivamente l'Impresa cui essi sono affidati e che ha, in concreto, operato” (così l'art. 4 dell'atto di costituzione).
Con l'art. 2 del medesimo atto, le due società hanno previsto che “Coerentemente con quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione [alla gara d'appalto], le parti del servizio che saranno eseguite rispettivamente dalle singole imprese facenti parte del Raggruppamento sono così suddivise: : eseguirà Controparte_3
l'intera quota di esecuzione dei servizi di controllo accessi e movierato, pari al 100%
(cento per cento); " ": Controparte_12 eseguirà l'intera quota dei servizi di vigilanza armata pari al 100% (cento per cento)”. Va poi sottolineato che con lo stesso atto, all'art. 1, è stata CP_3
nominata mandataria del raggruppamento.
Rispetto alla genuinità e validità di tale atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese nessuna delle parti ha mosso alcun rilievo.
Parimenti nessuno rilievo è stato effettuato in merito alla corrispondenza tra quanto contrattualmente previsto in punto riparto interno delle lavorazioni appalto e in punto “non interferenza” tra associate, ed effettiva esecuzione del successivo appalto.
Il successivo 4 agosto 2020 la committente ed il menzionato Controparte_5 raggruppamento temporaneo di imprese (denominato unitariamente come contraente) hanno concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di
Vigilanza Armata, Controllo Accessi e Movierato.
Al contratto di appalto è allegato- al doc. 14- l'atto di costituzione del RTI verticale e la natura di RTI della parte contraente è espressamente considerata nel testo contrattuale (anche ai fini del pagamento del corrispettivo, da eseguirsi in modo distinto e frazionato a beneficio di ciascuna associata, a seconda delle prestazioni effettivamente eseguite).
Tale essendo il tenore della documentazione contrattuale prodotta agli atti va considerata quella che era la normativa in materia di RTI di tipo verticale, da individuare nell'art. 48 del d.lgs. n 18 aprile 2016 n. 50 che, nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie e nella parte di interesse, così prevedeva: “1. (…) 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”- previsione in ordine alla quale, peraltro, deve tenersi conto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione IV, 28 aprile 2022 in causa C-642/20, che ha affermato che “L'articolo 63 della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”-
(…) 4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
Nella fattispecie in esame, come visto, il raggruppamento temporaneo di imprese era di tipo verticale ed i servizi oggetto di appalto erano scorporabili (quelli affidati all'odierna appellante principale, tra l'altro, richiedevano l'impiego di personale munito di apposite licenze); diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, pertanto, deve ritenersi che la responsabilità “della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” sia, per ciascuna associata, limitata alle prestazioni di propria competenza, e non anche solidale.
Né nel caso di specie assume concreto rilievo l'estensione della responsabilità in via solidale alla mandataria del posto che l'impresa mandataria è quella chiamata a rispondere in via diretta dei crediti del lavoratore, essendo la datrice di lavoro di quest'ultimo. Alla categoria dei fornitori, agli effetti che qui interessano, vanno ricondotti anche i lavoratori dipendenti delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, come del resto ritenuto anche dalla Suprema Corte di
NE (cfr. Cass. sez. lav., 25/11/2015, n. 24063), sia pure con riferimento alla norma dell'art. 13, comma 2, della legge 11/02/1994 n. 109, di tenore analogo a quello della disposizione in esame. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, nella materia in esame, «può accedersi ad una interpretazione estensiva del concetto di
"fornitori" nei quali l'attività di lavoro resa dal dipendente della società addetta si atteggia quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell'opera pubblica, la prestazione lavorativa ponendosi quale elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate». Alla luce del dato normativo ora esaminato, ratione temporis applicabile anche ove voglia aversi riguardo al periodo di esecuzione della prestazione lavorativa (piuttosto che alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo del e dell'appalto), il Collegio reputa che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la responsabilità per i crediti del lavoratore adibito a servizi scorporabili vada ascritta- oltre che al committente, ex CP_11 art. 29 d.lgs. n. 276/2003- alla sola datrice di lavoro, e non anche all'associata non mandataria (si osserva per completezza che solo l'art. 68 del D.Lgs. 31 marzo 2023
n. 36, entrato in vigore in data 1°aprile 2023 ma efficace dal successivo 1° luglio
2023, ha soppresso la distinzione tra RTI verticali e orizzontali, prevedendo un'unica tipologia di raggruppamento, quella orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell'appalto).
Né il Collegio ritiene che alla conclusione imposta dal dato normativo possa derogarsi, nemmeno ai fini della domanda di manleva spiegata dalla committente, considerando il tenore del contratto di appalto.
Detto contratto, come già detto, esplicitamente considera la natura di RTI verticale della parte contraente, richiamandone la disciplina anche per il tramite dell'allegazione all'appalto dell'atto di costituzione siglato tra 2007 e CP_3
Pt_1
L'art. 18, punto K, del contratto di appalto, richiamato dal Tribunale per affermare la responsabilità solidale delle due associate, stabilisce che il RTI contraente “assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente ad applicare integralmente nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento al presente Contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo
e normativo, assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della eventuale Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti contributivi previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi”. Detta previsione, tuttavia, soprattutto se letta in modo coordinato sia con le restanti previsioni contrattuali
(nelle quali la natura e le specificità del RTI di tipo verticale vengono menzionate e considerate- si vedano le previsioni sul corrispettivo), sia con l'atto costitutivo del RTI allegato, non vale di per sé a far ritenere che le associate avessero voluto in qualche modo derogare alle previsioni di legge sopra esaminate “.
Il Collegio condivide tali argomentazioni , perfettamente sovrapponibili , anche alla luce della stessa documentazione prodotta , alla fattispecie oggetto del presente procedimento ed intende dare continuità all'orientamento assunto da questa Corte territoriale in ordine alle questioni controverse.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
Per quanto sopra , in parziale riforma della sentenza appellata vanno rigettate le domande proposte da nei confronti di e la domanda di Pt_2 Parte_1
manleva proposta da nei confronti di . CP_5 Parte_1
Tenuto conto della novità della questione , vanno poi compensate le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti fra e;
con Parte_1 Parte_2
conferma della sentenza appellata nel resto , comprese le statuizioni sulle spese in relazione alle altre parti processuali .
Le spese del grado seguono la soccombenza di nei confronti di Controparte_5
e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività Pt_2 istruttoria , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo .
Il Collegio, tenuto conto della novità della questione proposta , ritiene di compensare fra le altre parti le spese del grado.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3539/2024 del Tribunale di Milano rigetta le domanda proposte da nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
respinge la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_5 [...]
; Parte_1
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti fra
[...]
e ; conferma nel resto , comprese le statuizioni sulle Parte_1 Parte_2 spese in relazione alle altre parti processuali;
condanna al pagamento delle spese del grado in favore di Controparte_5 [...]
che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre spese generali ed oneri di Pt_2 legge;
compensa le spese del grado fra le altre parti. Si dà atto che sussistono per i presupposti per il versamento Controparte_5 ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/20
Milano 8 Maggio 2025 .
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 8 Maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.3539/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Palmisani ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA MARIO , presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere Via Caduti di Nassiriya Victoria Park
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. ROCCISANO CP_1 C.F._2
DOMENICO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._3 Milano , viale Bianca Maria n.24
APPELLATO
(C.F. ), con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Rosario Salonia e dell'avv. Gianluca C.F._4
Veronesi elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._5
Milano via Visconti di Modrone n. 21
APPELLATA –
APPELLANTE INCIDENTALE
con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Come da ricorso in data 28 settembre 2024
PER Parte_2
Come da memoria
PER Controparte_4
Come da memoria in data 19 febbraio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 3539/2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_3 Controparte_5
e Parte_1
In particolare, il Giudice ha accertato e dichiarato l'inadeguatezza del trattamento salariale erogato da a ai sensi dell'art 24 Controparte_3 CP_1
CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata – Sezione Servizi
Fiduciari per violazione dell'art. 36 Cost. e il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con un trattamento Controparte_3 retributivo non inferiore a quello di un lavoratore inquadrato al livello D1 CCNL
Proprietari di Fabbricati.
Per l'effetto, ha condannato e Controparte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente le relative differenze CP_5 retributive maturate per complessivi euro 15.314,74 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
Il Tribunale ha, altresì, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico- fisica patito nel corso del rapporto con Controparte_3
e per l'effetto ha condannato la sola a corrispondere il
[...] Controparte_3 relativo risarcimento danni per complessivi euro €4231,30 oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo.
Il Tribunale ha respinto per il resto il ricorso e ha condannato le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge e ha condannato CP_3
e a tenere indenne per quanto
[...] Parte_1 Controparte_5
è stata e sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in forza della sentenza di primo grado.
Premesso di essere stato assunto alle dipendenze di in data 1° Controparte_3 gennaio 2021 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello D CCNL per gli Istituti di Vigilanza privata, Sezione Servizi fiduciari, il sig. deduceva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa Pt_2 sino al 13 marzo 2023 (data del licenziamento disposto a seguito di cambio appalto) presso il cantiere della committente Metroblu, la quale mediante contratto di appalto aveva affidato alla – costituita da e – CP_6 Pt_1 Controparte_3
l'espletamento del servizio di guardia armata e controllo accessi presso i cantieri lungo la Linea Metropolitana 4 in costruzione.
Il lavoratore rappresentava di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile lorda di €930,00 a titolo di paga base da gennaio 2021 a novembre 2021 e successivamente pari a €950. Inoltre, il lavoratore allegava di aver svolto un numero elevato di ore di lavoro straordinario.
Il lamentava dunque l'inadeguatezza della retribuzione percepita ai sensi Pt_2 dell'art. 36 Cost., anche in raffronto al tasso soglia Istat e agli altri CCNL applicabili al settore merceologico di riferimento (Commercio, Proprietari di Fabbricati e Multiservizi) e chiedeva di determinare l'ammontare della retribuzione applicando il
CCNL Commercio o, in via subordinata, il CCNL Multiservizi, nonché la condanna in solido delle convenute al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
Altresì, il lavoratore lamentava di aver subito un danno da usura psico-fisica, dovuto al superamento dei limiti legali e contrattuali previsti per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti, è risultato provato che il sig. avesse prestato la Pt_2
propria opera sempre nell'ambito del contratto di appalto mediante il quale CP_5
aveva affidato a e 2007 l'espletamento del servizio di guardia
[...] Pt_1 CP_3 armata e controllo accessi presso i cantieri e campi base logistici lungo la linea della
Metropolitana 4 in costruzione. Così come documentale risultava il quantum retributivo allegato dal lavoratore, nonché lo svolgimento di 1070,85 ore di lavoro straordinario nell'anno 2021 e 1016,35 per l'anno 2022.
Il Tribunale, dopo aver svolto numerosi richiami a precedenti di legittimità e di merito, ha accertato che la retribuzione lorda oraria percepita dal era stata Pt_2 sino a novembre 2021 di importo pari a €5,375 lordi a titolo di paga base, mentre da dicembre 2021 sino al termine del rapporto pari ad €5,491. Di conseguenza, la retribuzione netta mensile (detratte le aliquote del 9,19% per la quota contributiva e del 23% per la quota fiscale) ammontava a circa €650,29 per il primo periodo e ad
€664,27 nel secondo periodo.
Una simile retribuzione è stata più volte ritenuta non sufficiente e non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori (richiama C.
App. Milano nn. 579 del 2022 e 1089 del 2024), in quanto non rispettosa del c.d. salario minimo costituzionale, da calcolare tenendo conto dei dati ISTAT relativi al valore soglia di povertà assoluta. Quest'ultimo è stato convalidato dalla Dir.
2022/2041/UE (considerando n. 28) e, per un cittadino di età compresa tra i 18 e i
59 anni con residenza in Lombardia (area metropolitana) prevede i seguenti valori:
1.027,42€ (2016); 1.038,91 (2017); €1.048,47 (2018); €1.052,66 (2019); €1.048,79
(2020); €1.064,30 (2021); €1.175,07 (2022).
Il trattamento riconosciuto al lavoratore si collocava ben al di sotto di siffatti valori e il suo importo netto era finanche inferiore al valore netto mensile del reddito di cittadinanza (importo massimo di €780 mensili). Inoltre, anche sotto il profilo della proporzionalità, il primo giudice ha rilevato che la retribuzione corrisposta al lavoratore risultava inferiore anche a quella riconosciuta dal CCNL Multiservizi ai dipendenti di secondo livello (di € 17.330,46), nonché a quella attribuita dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1 (di €16.599,05 lordi). Allo stesso modo, risultava inferiore alla retribuzione parametro che il CCNL terziario distribuzione e servizi riconosceva al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi Fiduciari per violazione di norma imperativa.
Secondo il Giudice, il parametro sostitutivo più coerente è rappresentato dal parametro retributivo individuato nel CCNL Proprietari di Fabbricati, che si applica ai lavoratori che vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale e che prevede il medesimo divisore orario di 40 ore settimanali (per il livello D1) e il medesimo numero di mensilità (13) di cui ai Servizi Fiduciari.
Nell'ambito di tale CCNL si deve tuttavia tenere in considerazione solo il trattamento economico fondamentale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, dopo aver ribadito che nel minimo costituzionale si devono considerare solo la paga base, l'indennità di contingenza e la tredicesima mensilità, il Tribunale ha ritenuto che nell'ambito del CCNL Proprietari di Fabbricati, il livello di inquadramento applicabile al caso di specie fosse quello del livello D1, dal momento che il aveva sempre svolto attività di controllo accessi. Pt_2
La retribuzione di riferimento del livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati ammontava ad euro 1.271,17 dal 1° gennaio 2021, per una attività di 40 ore settimanali con divisore orario 173 (artt. 69 e 104). Si tratta di una retribuzione superiore di circa il 30% rispetto a quella del CCNL Servizi Fiduciari.
Il primo giudice ha quindi condannato le società resistenti al pagamento delle somme indicate nel ricorso del lavoratore, in quanto non contestate e ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che l'art. 18 punto K del contratto di appalto prevedeva l'impegno dell'appaltatore ad assumere espresso impegno ad applicare nei confronti dei dipendenti da esso adibiti ai servizi il CCNL in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo, assolvendo inoltre tutti gli adempimenti contributivi.
In riferimento alla domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica in conseguenza dell'orario lavorativo straordinario ampiamente superiore ai limiti fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva, il Giudice ha ritenuto provato il pregiudizio subito dal lavoratore e ha liquidato il danno in misura pari a €27/giorno, per un totale di €2.209,54 per il 2021 e di €2.021,76 per il 2022. Perciò, il danno complessivo ammontava a €4.231,30.
Il Tribunale ha quindi condannato la sola datrice a Controparte_3
corrispondere quest'ultima somma, trattandosi di posta risarcitoria e non retributiva.
Ha proposto appello chiedendo , in parziale riforma della Parte_3
sentenza , di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società .
Ha resistito , chiedendo il Controparte_4 rigetto dell'appello ; proponendo appello incidentale ha chiesto la riforma della sentenza laddove ha accolto la domanda di relativa al salario minimo. Pt_2
Ha resistito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Pt_2
All'udienza dell'8 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
.
°°°°°°°°
Appello principale di Parte_1
Con atto del 28.11.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendone la parziale riforma per un unico motivo per errata valutazione dei fatti e per illogicità della motivazione, rilevando il difetto della propria legittimazione passiva.
In particolare, la società appellante rileva come non possa sussistere in capo ad essa una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, in quanto, nonostante avesse costituito con una A.T.I. verticale, non Pt_1 Controparte_3 potrebbe ritenersi che ciascuna impresa riunita debba rispondere per le prestazioni e obbligazioni assunte dalle altre.
Nelle A.T.I. verticali, anzi, le mandanti rispondono ciascuna per le proprie prestazioni assunte. Il Tribunale avrebbe dunque omesso di valutare che e Pt_1 CP_3 svolgessero la propria attività in via autonoma, essendo la prima un istituto di
[...] vigilanza che per l'espletamento dei servizi impiega esclusivamente Guardie
Particolari Giurate, mentre la seconda sarebbe una società che offre servizi di portierato e di receptionist impiegando personale che, per l'espletamento della propria attività lavorativa non necessita dei titoli di polizia come regolamentati dal
D.M. Interno 01/12/2010 n. 269, pubblicato sulla G.U. del 14/02/2011.
La sola partecipazione all'ATI non potrebbe comportare l'applicazione della norma ex art. 29, ove non si tratti del datore di lavoro del lavoratore istante;
la norma in esame deve applicarsi al datore e al committente Controparte_3 Controparte_5
Inoltre, osserva che dalla lettera del contratto di appalto non si possono Pt_1
evincere disposizioni di impegno da parte della stessa nei confronti di CP_3 nel caso in cui un dipendente della seconda rivendicasse eventuali differenze
[...] retributive.
Peraltro, l'attività resa dall'appellato sarebbe stata inquadrabile nell'espletamento di servizi di controllo accesso e movierato (svolta unicamente da ) e Controparte_3 non di servizi di vigilanza armata (eseguiti da , che il non avrebbe Pt_1 Pt_2
potuto comunque svolgere in quanto privo di licenza per il porto d'armi.
APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_7
La società propone appello incidentale per il seguente motivo:
Sull'illegittimità della disapplicazione delle tabelle retributive del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi CP_8
rileva la corretta applicabilità in via esclusiva del CCNL dipendenti da
[...]
Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari al contratto individuale del sig. , in quanto non solo tale contratto collettivo era stato sottoscritto dalle Pt_2
OO.SS. maggiormente rappresentative, tra cui la e la CISL, ma anche perché CP_9
sarebbe il solo a regolare specificamente il settore di attività al quale sono riconducibili le prestazioni lavorative oggetto dell'appalto di servizi.
Con articolate e diffuse argomentazioni l'appellante assume che Il CCNL concretamente applicato sarebbe dunque conforme ai principi costituzionali
Diversamente opinando, si perverrebbe, attraverso l'applicazione di altri CCNL, a una disparità di trattamento nei confronti di lavoratori dipendenti di un unico datore con medesimo livello e identiche mansioni.
°°°°°°°° Il Collegio osserva che le questioni proposte con l'appello principale e con l'appello incidentale sono già state decise da questa Corte , in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento , con sentenza n. 361/2025 in data 6
Maggio 2025 ( Pres. , Rel. est. Bertoli ) , che qui si richiama ai sensi e per gli CP_10 effetti di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c. .
Nella citata sentenza la Corte ha ritenuto infondate le censure proposte con l'appello incidentale osservando in particolare : “ che «alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass.,
1/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546).
Diversamente da quanto opinato dal quindi, la circostanza che la CP_11 retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità
e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore. Né l'eventuale disparità di trattamento che venga a crearsi tra i lavoratori che, grazie ad una pronuncia giudiziale, ottengano una retribuzione conforme all'art. 36 Cost. e quelli che, svolgendo le medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro, continuino a percepire gli emolumenti previsti dal CCNL servizi fiduciari è un elemento che può precludere l'esercizio del potere-dovere del giudice di dare attuazione al precetto costituzionale. Le plurime, articolate e condivisibili ragioni per cui il Tribunale – con motivazione alla quale integramente si rimanda, reputando il Collegio di poterle fare proprie- ha ritenuto che il trattamento retributivo previsto dal CCNL non fosse rispettoso dell'art.
36 Cost. non sono poi state minimamente censurate nell'atto di appello incidentale e devono, pertanto, essere confermate. Tra l'altro, non è forse superfluo ricordare (e richiamare, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.) i plurimi provvedimenti con cui questo stesso Ufficio ha già ravvisato la contrarietà al dettato dell'art. 36 Cost. delle previsioni retributive del medesimo CCNL oggetto di causa (si vedano ad esempio la sentenza n. 1885/2017 della Corte d'Appello di Milano, confermata da Cass.
6/12/2021, n. 38666; ancora, la sentenza Corte d'Appello di Milano n. 580/2022, confermata da Cass. 28323/2023; la sentenza Corte d'Appello di Milano n.
579/2022, confermata da Cass. 28321/2023; la sentenza Corte d'Appello di Milano
n. 98/2022, confermata da 28320/2023) “
La Corte ha invece ritenuto fondate le censure proposte con l'appello principale osservando in particolare :
“ Conviene prendere le mosse dai seguenti dati documentali.
Con atto notarile del 25.6.2020, e Controparte_3 [...]
hanno costituito un raggruppamento Controparte_12
temporaneo di imprese di tipo verticale, al fine di concorrere alle procedure di aggiudicazione dell'appalto poi effettivamente loro assegnato dal . CP_11
Nell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, si legge, tra
l'altro, che “Trattandosi di R.T.I. di tipo verticale la partecipazione al presente R.T.I. e
l'affidamento dell'eventuale appalto comporteranno la responsabilità verso la
Stazione appaltante limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza.
Resta ferma la responsabilità solidale della Mandataria nei confronti della Stazione appaltante. Ferma restando la responsabilità sopra indicata e derivante da legge ovvero dal contratto di appalto, nei rapporti interni le parti convengono che è obbligo dell'impresa responsabile di sollevare totalmente le altre imprese da qualsiasi onere e conseguenza dannosa che dovesse da ciò derivare. Le parti stabiliscono, inoltre, che delle obbligazioni e responsabilità nascenti dall'esecuzione del servizio, risponderà esclusivamente l'Impresa cui essi sono affidati e che ha, in concreto, operato” (così l'art. 4 dell'atto di costituzione).
Con l'art. 2 del medesimo atto, le due società hanno previsto che “Coerentemente con quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione [alla gara d'appalto], le parti del servizio che saranno eseguite rispettivamente dalle singole imprese facenti parte del Raggruppamento sono così suddivise: : eseguirà Controparte_3
l'intera quota di esecuzione dei servizi di controllo accessi e movierato, pari al 100%
(cento per cento); " ": Controparte_12 eseguirà l'intera quota dei servizi di vigilanza armata pari al 100% (cento per cento)”. Va poi sottolineato che con lo stesso atto, all'art. 1, è stata CP_3
nominata mandataria del raggruppamento.
Rispetto alla genuinità e validità di tale atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese nessuna delle parti ha mosso alcun rilievo.
Parimenti nessuno rilievo è stato effettuato in merito alla corrispondenza tra quanto contrattualmente previsto in punto riparto interno delle lavorazioni appalto e in punto “non interferenza” tra associate, ed effettiva esecuzione del successivo appalto.
Il successivo 4 agosto 2020 la committente ed il menzionato Controparte_5 raggruppamento temporaneo di imprese (denominato unitariamente come contraente) hanno concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di
Vigilanza Armata, Controllo Accessi e Movierato.
Al contratto di appalto è allegato- al doc. 14- l'atto di costituzione del RTI verticale e la natura di RTI della parte contraente è espressamente considerata nel testo contrattuale (anche ai fini del pagamento del corrispettivo, da eseguirsi in modo distinto e frazionato a beneficio di ciascuna associata, a seconda delle prestazioni effettivamente eseguite).
Tale essendo il tenore della documentazione contrattuale prodotta agli atti va considerata quella che era la normativa in materia di RTI di tipo verticale, da individuare nell'art. 48 del d.lgs. n 18 aprile 2016 n. 50 che, nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie e nella parte di interesse, così prevedeva: “1. (…) 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”- previsione in ordine alla quale, peraltro, deve tenersi conto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione IV, 28 aprile 2022 in causa C-642/20, che ha affermato che “L'articolo 63 della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”-
(…) 4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
Nella fattispecie in esame, come visto, il raggruppamento temporaneo di imprese era di tipo verticale ed i servizi oggetto di appalto erano scorporabili (quelli affidati all'odierna appellante principale, tra l'altro, richiedevano l'impiego di personale munito di apposite licenze); diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, pertanto, deve ritenersi che la responsabilità “della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” sia, per ciascuna associata, limitata alle prestazioni di propria competenza, e non anche solidale.
Né nel caso di specie assume concreto rilievo l'estensione della responsabilità in via solidale alla mandataria del posto che l'impresa mandataria è quella chiamata a rispondere in via diretta dei crediti del lavoratore, essendo la datrice di lavoro di quest'ultimo. Alla categoria dei fornitori, agli effetti che qui interessano, vanno ricondotti anche i lavoratori dipendenti delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, come del resto ritenuto anche dalla Suprema Corte di
NE (cfr. Cass. sez. lav., 25/11/2015, n. 24063), sia pure con riferimento alla norma dell'art. 13, comma 2, della legge 11/02/1994 n. 109, di tenore analogo a quello della disposizione in esame. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, nella materia in esame, «può accedersi ad una interpretazione estensiva del concetto di
"fornitori" nei quali l'attività di lavoro resa dal dipendente della società addetta si atteggia quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell'opera pubblica, la prestazione lavorativa ponendosi quale elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate». Alla luce del dato normativo ora esaminato, ratione temporis applicabile anche ove voglia aversi riguardo al periodo di esecuzione della prestazione lavorativa (piuttosto che alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo del e dell'appalto), il Collegio reputa che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la responsabilità per i crediti del lavoratore adibito a servizi scorporabili vada ascritta- oltre che al committente, ex CP_11 art. 29 d.lgs. n. 276/2003- alla sola datrice di lavoro, e non anche all'associata non mandataria (si osserva per completezza che solo l'art. 68 del D.Lgs. 31 marzo 2023
n. 36, entrato in vigore in data 1°aprile 2023 ma efficace dal successivo 1° luglio
2023, ha soppresso la distinzione tra RTI verticali e orizzontali, prevedendo un'unica tipologia di raggruppamento, quella orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell'appalto).
Né il Collegio ritiene che alla conclusione imposta dal dato normativo possa derogarsi, nemmeno ai fini della domanda di manleva spiegata dalla committente, considerando il tenore del contratto di appalto.
Detto contratto, come già detto, esplicitamente considera la natura di RTI verticale della parte contraente, richiamandone la disciplina anche per il tramite dell'allegazione all'appalto dell'atto di costituzione siglato tra 2007 e CP_3
Pt_1
L'art. 18, punto K, del contratto di appalto, richiamato dal Tribunale per affermare la responsabilità solidale delle due associate, stabilisce che il RTI contraente “assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente ad applicare integralmente nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento al presente Contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo
e normativo, assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della eventuale Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti contributivi previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi”. Detta previsione, tuttavia, soprattutto se letta in modo coordinato sia con le restanti previsioni contrattuali
(nelle quali la natura e le specificità del RTI di tipo verticale vengono menzionate e considerate- si vedano le previsioni sul corrispettivo), sia con l'atto costitutivo del RTI allegato, non vale di per sé a far ritenere che le associate avessero voluto in qualche modo derogare alle previsioni di legge sopra esaminate “.
Il Collegio condivide tali argomentazioni , perfettamente sovrapponibili , anche alla luce della stessa documentazione prodotta , alla fattispecie oggetto del presente procedimento ed intende dare continuità all'orientamento assunto da questa Corte territoriale in ordine alle questioni controverse.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
Per quanto sopra , in parziale riforma della sentenza appellata vanno rigettate le domande proposte da nei confronti di e la domanda di Pt_2 Parte_1
manleva proposta da nei confronti di . CP_5 Parte_1
Tenuto conto della novità della questione , vanno poi compensate le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti fra e;
con Parte_1 Parte_2
conferma della sentenza appellata nel resto , comprese le statuizioni sulle spese in relazione alle altre parti processuali .
Le spese del grado seguono la soccombenza di nei confronti di Controparte_5
e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività Pt_2 istruttoria , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo .
Il Collegio, tenuto conto della novità della questione proposta , ritiene di compensare fra le altre parti le spese del grado.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3539/2024 del Tribunale di Milano rigetta le domanda proposte da nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
respinge la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_5 [...]
; Parte_1
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti fra
[...]
e ; conferma nel resto , comprese le statuizioni sulle Parte_1 Parte_2 spese in relazione alle altre parti processuali;
condanna al pagamento delle spese del grado in favore di Controparte_5 [...]
che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre spese generali ed oneri di Pt_2 legge;
compensa le spese del grado fra le altre parti. Si dà atto che sussistono per i presupposti per il versamento Controparte_5 ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/20
Milano 8 Maggio 2025 .
Il Presidente
Giovanni Picciau