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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12183 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 23168/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. MARESCA ARTURO Ricorrente in opposizione contro e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Avv. PANICI PIER LUIGI
Resistenti opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con decreto n. 3086/2024, emesso in data 30.4.2024 e notificato il 6.5.2024, il Tribunale del lavoro di Roma ha ingiunto a il pagamento delle seguenti somme: Parte_1
a € 5.237,32, CP_1
a € 5.237,32, CP_2
a € 5.237,32, CP_3
a € 5.180,10, Controparte_4 oltre accessori e spese della procedura monitoria, a titolo di omesso pagamento delle retribuzioni maturate dal 12.2.2024 al 13.4.2024, sulla scorta della sentenza n. 10940 del 1.2.2023 con cui il
Tribunale di Roma aveva dichiarato esistenti tra le parti distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con diverse decorrenze e con diritto dei lavoratori all'inquadramento nel livello B1 del
CCNL del settore elettrico.
pagina 1 di 3 2.- Con ricorso depositato in data 14.6.2024 il propone Parte_1 opposizione, sostenendo:
che la sentenza posta a fondamento del decreto ingiuntivo, avendo natura costitutiva accertativa (per aver accertato una irregolare somministrazione e costituito rapporti di lavoro subordinati), non è provvisoriamente esecutiva, sicché, sino al passaggio in giudicato, è improduttiva di effetti e non può costituire prova scritta idonea alla emissione del decreto ingiuntivo;
che non sussiste diritto alla retribuzione in assenza di prestazione lavorativa;
che non vi è prova del mancato pagamento delle retribuzioni;
che non vi è prova delle modalità di quantificazione delle somme richieste, in mancanza di conteggio.
3.- Resistono e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 dell'opposizione siccome infondata e la condanna della società per responsabilità aggravata.
4.- Preliminarmente va evidenziato che tra la società opponente e è intervenuta Controparte_4 in data 30.7.2024 una conciliazione in sede sindacale anche con riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Il che determina la cessazione della materia del contendere tra le parti del citato verbale di conciliazione.
5.- Con riferimento agli altri creditori opposti, l'opposizione è infondata.
6.- La sentenza n. 10940 del 1.2.2023 - che ha dichiarato che tra le parti intercorrono, per interposizione illecita e con diverse decorrenze, distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e con diritto dei lavoratori all'inquadramento nel livello B1 del CCNL del settore elettrico - costituisce prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni maturate a seguito dell'omesso ripristino dei rapporti di lavoro da parte della società interponente, nonostante la costituzione in mora effettuata dai lavoratori. Né occorre il passaggio in giudicato di tale pronuncia per ottenere il pagamento delle retribuzioni in questione, trattandosi di richiesta di pagamento che si fonda sull'autorità di una sentenza impugnata, la cui eventuale riforma estenderà gli effetti alla presente pronuncia, ex art 336 comma 2 cpc, evitando il rischio di giudicati contrastanti. Né ha rilievo la mancanza di provvisoria efficacia esecutiva della citata sentenza, non essendo stata la stessa azionata come titolo esecutivo, ma quale prova scritta del credito ingiunto.
7.- Il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla società interponente che non abbia provveduto, come nel caso di specie, a ripristinare il rapporto di lavoro nonostante la costituzione in mora, discente dai principi enucleati dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pagina 2 di 3 pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale” (Cass. n. 19042/2024).
8.-La prova del mancato pagamento non compete ai creditori, ma alla società debitrice, che non ha assolto tale onere probatorio.
9.- La contestazione relativa alla quantificazione dei crediti è generica, avendo i debitori opposti chiaramente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il periodo, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento, le tabelle retributive e le voci richieste (retribuzione mensile e scatti di anzianità).
10.- Ad avviso del Tribunale, non sussiste responsabilità aggravata ex art 96 comma 1, cpc, in quanto il carattere infondato dei motivi di opposizione non denota per ciò solo la mala fede o la colpa grave e non vi sono elementi, nel caso di specie, che ne attestino la sussistenza;
né risulta allegato e provato il danno, di cui si chiede la liquidazione equitativa.
11.- Le spese di lite sono liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo, essendo cessata la materia del contendere tra la società opponente e Controparte_4
- condanna la società opponente al pagamento dei seguenti importi:
a € 5.237,32, CP_1
a € 5.237,32, CP_2
a € 5.237,32, CP_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli importi al saldo;
- condanna la società opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite, liquidate in € 3500,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi.
Roma, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 23168/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. MARESCA ARTURO Ricorrente in opposizione contro e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Avv. PANICI PIER LUIGI
Resistenti opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con decreto n. 3086/2024, emesso in data 30.4.2024 e notificato il 6.5.2024, il Tribunale del lavoro di Roma ha ingiunto a il pagamento delle seguenti somme: Parte_1
a € 5.237,32, CP_1
a € 5.237,32, CP_2
a € 5.237,32, CP_3
a € 5.180,10, Controparte_4 oltre accessori e spese della procedura monitoria, a titolo di omesso pagamento delle retribuzioni maturate dal 12.2.2024 al 13.4.2024, sulla scorta della sentenza n. 10940 del 1.2.2023 con cui il
Tribunale di Roma aveva dichiarato esistenti tra le parti distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con diverse decorrenze e con diritto dei lavoratori all'inquadramento nel livello B1 del
CCNL del settore elettrico.
pagina 1 di 3 2.- Con ricorso depositato in data 14.6.2024 il propone Parte_1 opposizione, sostenendo:
che la sentenza posta a fondamento del decreto ingiuntivo, avendo natura costitutiva accertativa (per aver accertato una irregolare somministrazione e costituito rapporti di lavoro subordinati), non è provvisoriamente esecutiva, sicché, sino al passaggio in giudicato, è improduttiva di effetti e non può costituire prova scritta idonea alla emissione del decreto ingiuntivo;
che non sussiste diritto alla retribuzione in assenza di prestazione lavorativa;
che non vi è prova del mancato pagamento delle retribuzioni;
che non vi è prova delle modalità di quantificazione delle somme richieste, in mancanza di conteggio.
3.- Resistono e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 dell'opposizione siccome infondata e la condanna della società per responsabilità aggravata.
4.- Preliminarmente va evidenziato che tra la società opponente e è intervenuta Controparte_4 in data 30.7.2024 una conciliazione in sede sindacale anche con riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Il che determina la cessazione della materia del contendere tra le parti del citato verbale di conciliazione.
5.- Con riferimento agli altri creditori opposti, l'opposizione è infondata.
6.- La sentenza n. 10940 del 1.2.2023 - che ha dichiarato che tra le parti intercorrono, per interposizione illecita e con diverse decorrenze, distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e con diritto dei lavoratori all'inquadramento nel livello B1 del CCNL del settore elettrico - costituisce prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni maturate a seguito dell'omesso ripristino dei rapporti di lavoro da parte della società interponente, nonostante la costituzione in mora effettuata dai lavoratori. Né occorre il passaggio in giudicato di tale pronuncia per ottenere il pagamento delle retribuzioni in questione, trattandosi di richiesta di pagamento che si fonda sull'autorità di una sentenza impugnata, la cui eventuale riforma estenderà gli effetti alla presente pronuncia, ex art 336 comma 2 cpc, evitando il rischio di giudicati contrastanti. Né ha rilievo la mancanza di provvisoria efficacia esecutiva della citata sentenza, non essendo stata la stessa azionata come titolo esecutivo, ma quale prova scritta del credito ingiunto.
7.- Il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla società interponente che non abbia provveduto, come nel caso di specie, a ripristinare il rapporto di lavoro nonostante la costituzione in mora, discente dai principi enucleati dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pagina 2 di 3 pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale” (Cass. n. 19042/2024).
8.-La prova del mancato pagamento non compete ai creditori, ma alla società debitrice, che non ha assolto tale onere probatorio.
9.- La contestazione relativa alla quantificazione dei crediti è generica, avendo i debitori opposti chiaramente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il periodo, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento, le tabelle retributive e le voci richieste (retribuzione mensile e scatti di anzianità).
10.- Ad avviso del Tribunale, non sussiste responsabilità aggravata ex art 96 comma 1, cpc, in quanto il carattere infondato dei motivi di opposizione non denota per ciò solo la mala fede o la colpa grave e non vi sono elementi, nel caso di specie, che ne attestino la sussistenza;
né risulta allegato e provato il danno, di cui si chiede la liquidazione equitativa.
11.- Le spese di lite sono liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo, essendo cessata la materia del contendere tra la società opponente e Controparte_4
- condanna la società opponente al pagamento dei seguenti importi:
a € 5.237,32, CP_1
a € 5.237,32, CP_2
a € 5.237,32, CP_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli importi al saldo;
- condanna la società opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite, liquidate in € 3500,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi.
Roma, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3