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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1151/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 marzo 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1151/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del legale rapp.te p.t. , Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ravaioli
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Silvio Garofalo
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di Addebito. Oneri contributivi. Esonero ex art.1 c.118-124 L. 190/2014. Disconoscimento benefici contributivi. Onere della prova. Ticket licenziamento. Art.2 c.31-34 L. 92/2012. Condizioni
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso regolarmente notificato, la Società odiernamente appellante aveva proposto opposizione, innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'avviso di addebito contributivo n. 39720210000861425000, dell'importo complessivo di € 8.021,22, relativo alla revoca di sgravi per l'assunzione di personale con anzianità di disoccupazione ai sensi della legge n. 190/2014, ed al recupero dei contributi asseritamente dovuti a seguito del licenziamento dei dipendenti e Parte_2
. Controparte_2
L'opponente, in primo grado, sulla premessa di essere una società consortile il cui oggetto è costituito dall'esecuzione di un unico appalto edile, relativo alla revisione della progettazione e all'esecuzione dei lavori di completamento della galleria alternativa alla galleria “Pavoncelli” dell'acquedotto Sele/Calore, eccepita preliminarmente, ai sensi dell'art. 25 comma 1 D. Lgs. N. 46/1999, la decadenza dell'Ente dall'azione di riscossione, per decorso termine previsto nella norma citata, con riferimento ai contributi dovuti per il 2016, nel merito, deduceva, inoltre, la sussistenza dei presupposti
-maturazione di oltre sei mesi di disoccupazione- per le agevolazioni contribuite fruite per i lavoratori , e , ai sensi dell'art.1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 commi 118-124 4 ner nto del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro (c.d. ticket licenziamento) – cessazione dell'attività di edificazione e avvio della procedura di licenziamenti concordata con le rappresentanze sindacali- in relazione alla posizione dei dipendenti Controparte_2
e producendo documentazione volta a supp Parte_3 difensiva.
Radicatosi il contraddittorio nel giudizio di primo grado, si costituiva l' resistente, CP_1 chiedendo, sulla scorta di ampie articolate motivazioni, il rigetto della domanda, siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto e in via subordinata, in ipotesi di ritenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/99, l'emissione di pronuncia di mero accertamento dell'importo dovuto dalla ricorrente all a titolo di contributi previdenziali CP_1 omessi/evasi e connesse somme aggiuntive di legge, in dipendenza degli addebiti contributivi oggetto dell'opposto avviso di addebito (al netto dei compensi di riscossione) per le causali in atti.
Con la sentenza n.768/2023, pubblicata in data 3.11.2023, il GL adito rigettava il ricorso ritenuto, in riferimento alla revoca dell'agevolazione di cui all'art.1 c.118-124 L 190/2014, relativa all'assunzione di personale con stato di disoccupazione di almeno sei mesi, che la documentazione prodotta dalla Società opponente (comunicazioni Unilav e autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei dipendenti) non fosse idonea a dimostrare la ricorrenza del requisito previsto per l'agevolazione, occorrendo il cosiddetto “modello C2”, ossia il certificato storico rilasciato dai centri per l'impiego; in riferimento al cd. ticket licenziamento, l'azienda aveva proceduto al licenziamento di tutti i dipendenti in vista della cessazione dell'attività quale unico cantiere della società, non ricorrendo la prospettiva, almeno potenziale, di una prosecuzione delle attività e che, in ogni caso, l'esonero non fosse applicabile a chi svolgeva mansioni di contabilità, amministrative o di segreteria e non direttamente coinvolto nella attività di cantiere (il lavoratore , assunto con la qualifica professionale di contabile); Controparte_2
2 mentre il lavoratore era stato licenziato non per fine lavori bensì Parte_3 dopo aver fruito dei congedi familiari per gravi e documentati motivi.
Interpone appello avverso la predetta sentenza la lamentando Parte_1
l'erronea valutazione da parte del primo giudi ccoglimento dell'originaria domanda..
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituito l' che ha resistito a CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insistendo per il rigetto corso con vittoria di spese.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c. preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. È appena il caso di evidenziare, che in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, la causa sottoposta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è, infatti, automatico in quanto, per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate ex art.346 c.p.c..
1.1 Ne consegue che la domanda relativa alla decadenza dell'Ente dall'azione di riscossione ex art.25 comma 1 del Dlgs n.46/99, rigettata dal primo giudice e non riproposta in appello si intende rinunciata con il conseguente passaggio in giudicato interno del suo rigetto.
2. Il primo e secondo motivo di gravame che attengono alla revoca delle agevolazioni contributive ex lege 190/14, relativamente alla posizione dei dipendenti R_
, e , in ordine alle quali il primo Giudice h
[...] Persona_1 Persona_3 zi oratori non avessero avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata (come previsto dall'art. 1, comma 118, della L. n. 190/2014), per l'intima connessione, atteso che con essi si censura la statuizione di primo grado essenzialmente in relazione al malgoverno del principio dell'onere della prova per cui ei incumbit probatio qui dicit: non qui negat; oltre che sul fondamento probatorio del contenuto accertativo della sentenza, possono essere trattati congiuntamente.
2.1 Come noto, l'art. 1 comma 118 l. n. 190/2014 riconosce l'esonero del versamento dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
2.2 L'esonero non spetta ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
3 2.3 La norma, finalizzata a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la stabilizzazione dei lavoratori, contiene una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del normale dovere contributivo posto in capo al datore di lavoro.
2.4 Proprio in quanto norma eccezionale la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, di guisa che l'attività ermeneutica del giudicante deve attenersi al contenuto letterale della disposizione.
2.5 Sul piano dell'onere della prova, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che, in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 28360/2021, Cass. 28514/2019).
2.6 Nel caso in scrutinio, risulta per tabulas, che il il e il , assunti Per_1 R_ Per_3 rispettivamente nelle date del 01.07.2015, 01.08.2015 e 29.09.2015, avevano negli ultimi 6 mesi antecedenti all'assunzione da parte della un rapporto di lavoro cessato Pt_1 rispettivamente in data 07.01.2015, in data 01.07.2015 ed in data 11.02.2015.
2.7 Ed, invero, per il dipendente , assunto ai sensi della L. 190/2014 Persona_2 con decorrenza 01/08/2015, è pr a comunicazione di cessazione di un CP_3 rapporto di lavoro a tempo indetermina licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 27/07/2015 presso altro datore di lavoro, nei sei mesi dall'assunzione agevolata;
per il dipendente , assunto ai sensi della L. Persona_1
190/2014 con decorrenza 01/07/2015, è Unilav comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 07/01/2015 presso altro datore di lavoro, nei sei mesi dall'assunzione agevolata;
per il dipendente , assunto ai sensi della Persona_3
L. 190/2014 con decorrenza 29/09/2015, è pre av comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni avvenuto il 23/09/2015 presso altro datore di lavoro, nei sei mesi dall'assunzione agevolata.
2.8 Va, infine, rilevato sul punto che il contratto di apprendistato professionalizzante, non è un contratto a tempo determinato, come assume la Difesa dell'appellante, ma è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all'inserimento dei giovani e alla loro qualificazione professionale, prevedendo un periodo di formazione specifica e mirata per l'apprendista, sotto la supervisione del datore di lavoro o di un tutor.
2.9 Ne consegue che con riferimento ai tre dipendenti menzionati ( , Persona_2
e ) l'azienda ha indebitamente Persona_1 Persona_3 contributivo, poiché ciascuno dei tre non rispettava la condizione consistente nel non essere nei sei mesi precedenti (il periodo agevolato) risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, così come comprovato dalle allegate comunicazioni . CP_3
4 3. Del pari infondato si appalesa il terzo motivo di gravame che concerne il mancato riconoscimento del ticket licenziamento.
3.1 Come noto l'art. 2 co. 31 legge n. 92/2012 prevede che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni...”
3.2 La norma prevede alcune ipotesi in cui il contributo non è dovuto, tra cui, per quanto qui rileva, il caso di “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
3.3 Si tratta di ipotesi che, in quanto derogatoria alla disciplina generale, deve essere qualificata come eccezionale e pertanto non suscettibile di interpretazione analogica.
3.4 Ed invero, con riferimento all'esclusione – ancorata al medesimo presupposto - dall'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma 4, legge n. 223/1991, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che “l'attività edile, a differenza della altre attività manifatturiere che hanno una consistenza numericamente stabile di dipendenti, è caratterizzata … dal succedersi di lavori, che richiedono lavoratori di diversa specializzazione, all'esaurimento di ciascuno dei quali viene meno la necessità del loro apporto. L'impresa edile quindi, accanto ad un nucleo stabile di dipendenti, assume i lavoratori necessari per espletamento di singole fasi dei lavori, al termine dei quali li licenzia. Il licenziamento di una pluralità di lavori nell'impresa edile, a differenza delle altre, non denota una crisi della stessa ma rientra nella normalità del suo esercizio” (Cass. 26 settembre 1998 n. 9657).
3.5 Il licenziamento a seguito della chiusura del cantiere costituisce dunque evento frequente nel settore edile e per questa ragione viene fatto oggetto di un trattamento di favore, con esenzione dal pagamento di un contributo che risulterebbe altrimenti particolarmente oneroso per effetto della normale reiterazione della disoccupazione prodotta.
3.6 Poiché la fine dei lavori e la chiusura del cantiere costituiscono momenti fisiologici dell'attività di un'impresa edile, in tali ipotesi il licenziamento non trova causa in una riduzione del personale o in una situazione di crisi dell'impresa dovute alla fine dell'attività, ma piuttosto – a monte - nella normale conclusione degli specifici lavori cui il lavoratore era adibito.
3.7 Al contrario, laddove il licenziamento non consegua alla chiusura del cantiere o della specifica lavorazione cui il lavoratore era addetto, non rientrando il recesso nel fisiologico andamento dell'attività edile ed essendo per contro necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da mantenere al lavoro, da un lato non opera l'esclusione dalle regole di cui agli artt. 4 e 5 legge n. 223 del 1991 prevista dall'art. 24, comma 4, della stessa legge (Cass., 6 febbraio 2008 n. 2782), dall'altro non opera neppure l'esclusione dal pagamento del ticket per il licenziamento, posto che per entrambe dette ipotesi derogatorie la legge richiede i medesimi presupposti (connessi appunto alla peculiarità dell'attività edile).
5 3.8 Al di fuori delle speciali ipotesi della fine dei lavori e della chiusura del cantiere, si ricade, infatti, nella fattispecie generale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che obbliga al versamento del contributo ex art. 2 co. 31 legge n. 92/2012 anche i datori di lavori operanti nel settore delle costruzioni edili.
3.9 È appena il caso di evidenziare, infatti, che gli imprenditori edili non sono esonerati tout court dal pagamento del cd ticket licenziamento in ogni caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma soltanto nella specifica ipotesi della fine lavori e della chiusura del cantiere.
3.10 Così delineata la disciplina di legge, deve allora rilevarsi che non è in contestazione che nella specie il ricorrente abbia in effetti licenziato due dipendenti, CP_4
e
[...] Parte_3
3.11 Accadeva infatti che in considerazione della possibilità di esonero l' in data CP_1
04/05/2021 ha inviato tramite PEC alla società la richiesta do ti per i Pt_1 seguenti lavoratori: , , , Persona_4 Persona_5 Controparte_2
Persona_6 Parte_3 Persona_7 Persona_8 Per_9
[...] Persona_10 Persona_11
3.12 A seguito della documentazione prodotta tramite cassetto previdenziale in data 21/05/2021, l' riconosceva alla società il beneficio dell'esonero dal CP_1 Pt_1 pagamento del buto dovuto per i licenzia tutti i lavoratori indicati nella PEC eccetto e Controparte_2 Parte_3
3.13 Ed, invero, è pacifico che il lavoratore era stato assunto con la Controparte_2 qualifica professionale di contabile (cfr. modello e, quindi, per una Controparte_5 professionalità per la quale la chiusura dei lav rtava di per sé la conclusione dello specifico lavoro per il quale era stato assunto (cfr.§§. 3.4, 3.5, 3.6); e che il lavoratore era stato licenziato non per fine lavori (poiché senza Parte_3 giornate lavorate dal mese di aprile 2018 fino al giorno del licenziamento avvenuto in data 31/01/2019), bensì dopo aver fruito dei congedi familiari per gravi e documentati motivi.
3.14 Va ribadito che l'art. 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92 del 2012 partecipa delle norme di carattere premiale che, sotto forma di abbattimento del contributo, intende favorire quegli imprenditori che, nel settore edile, portano a compimento tutte le fasi dei lavori e pervengono al completamento degli stessi.
3.15 Così individuata la portata della disposizione, l'esegesi restrittiva sposata dal Tribunale è coerente con l' insegnamento della Suprema Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. n. 12092 del 2018; Cass. n. 17447 del 2014; Cass. n. 18710 del 2013). Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. n. 1767 del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, della natura derogatoria che connota tali discipline.
6 3.16 In definitiva questa Corte ritiene corretta la soluzione interpretativa adottata dal Tribunale, perché maggiormente aderente alla lettera e alla natura della disposizione che deroga al generale obbligo di contribuzione imposto per legge in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro. Sono, invero, estranei al perimetro di applicazione della disposizione - "il completamento dell'attività e la chiusura del cantiere" di cui all'art. 2, comma 34, lett. b) della legge n. 92 del 2012 - differenti motivi di licenziamento non necessitati dalla chiusura del cantiere.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la complessità e la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
5. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
- Compensa le spese di lite tra le parti
- Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 marzo 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1151/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del legale rapp.te p.t. , Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ravaioli
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Silvio Garofalo
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di Addebito. Oneri contributivi. Esonero ex art.1 c.118-124 L. 190/2014. Disconoscimento benefici contributivi. Onere della prova. Ticket licenziamento. Art.2 c.31-34 L. 92/2012. Condizioni
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso regolarmente notificato, la Società odiernamente appellante aveva proposto opposizione, innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'avviso di addebito contributivo n. 39720210000861425000, dell'importo complessivo di € 8.021,22, relativo alla revoca di sgravi per l'assunzione di personale con anzianità di disoccupazione ai sensi della legge n. 190/2014, ed al recupero dei contributi asseritamente dovuti a seguito del licenziamento dei dipendenti e Parte_2
. Controparte_2
L'opponente, in primo grado, sulla premessa di essere una società consortile il cui oggetto è costituito dall'esecuzione di un unico appalto edile, relativo alla revisione della progettazione e all'esecuzione dei lavori di completamento della galleria alternativa alla galleria “Pavoncelli” dell'acquedotto Sele/Calore, eccepita preliminarmente, ai sensi dell'art. 25 comma 1 D. Lgs. N. 46/1999, la decadenza dell'Ente dall'azione di riscossione, per decorso termine previsto nella norma citata, con riferimento ai contributi dovuti per il 2016, nel merito, deduceva, inoltre, la sussistenza dei presupposti
-maturazione di oltre sei mesi di disoccupazione- per le agevolazioni contribuite fruite per i lavoratori , e , ai sensi dell'art.1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 commi 118-124 4 ner nto del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro (c.d. ticket licenziamento) – cessazione dell'attività di edificazione e avvio della procedura di licenziamenti concordata con le rappresentanze sindacali- in relazione alla posizione dei dipendenti Controparte_2
e producendo documentazione volta a supp Parte_3 difensiva.
Radicatosi il contraddittorio nel giudizio di primo grado, si costituiva l' resistente, CP_1 chiedendo, sulla scorta di ampie articolate motivazioni, il rigetto della domanda, siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto e in via subordinata, in ipotesi di ritenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/99, l'emissione di pronuncia di mero accertamento dell'importo dovuto dalla ricorrente all a titolo di contributi previdenziali CP_1 omessi/evasi e connesse somme aggiuntive di legge, in dipendenza degli addebiti contributivi oggetto dell'opposto avviso di addebito (al netto dei compensi di riscossione) per le causali in atti.
Con la sentenza n.768/2023, pubblicata in data 3.11.2023, il GL adito rigettava il ricorso ritenuto, in riferimento alla revoca dell'agevolazione di cui all'art.1 c.118-124 L 190/2014, relativa all'assunzione di personale con stato di disoccupazione di almeno sei mesi, che la documentazione prodotta dalla Società opponente (comunicazioni Unilav e autocertificazioni dello stato di disoccupazione dei dipendenti) non fosse idonea a dimostrare la ricorrenza del requisito previsto per l'agevolazione, occorrendo il cosiddetto “modello C2”, ossia il certificato storico rilasciato dai centri per l'impiego; in riferimento al cd. ticket licenziamento, l'azienda aveva proceduto al licenziamento di tutti i dipendenti in vista della cessazione dell'attività quale unico cantiere della società, non ricorrendo la prospettiva, almeno potenziale, di una prosecuzione delle attività e che, in ogni caso, l'esonero non fosse applicabile a chi svolgeva mansioni di contabilità, amministrative o di segreteria e non direttamente coinvolto nella attività di cantiere (il lavoratore , assunto con la qualifica professionale di contabile); Controparte_2
2 mentre il lavoratore era stato licenziato non per fine lavori bensì Parte_3 dopo aver fruito dei congedi familiari per gravi e documentati motivi.
Interpone appello avverso la predetta sentenza la lamentando Parte_1
l'erronea valutazione da parte del primo giudi ccoglimento dell'originaria domanda..
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituito l' che ha resistito a CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insistendo per il rigetto corso con vittoria di spese.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c. preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. È appena il caso di evidenziare, che in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, la causa sottoposta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è, infatti, automatico in quanto, per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate ex art.346 c.p.c..
1.1 Ne consegue che la domanda relativa alla decadenza dell'Ente dall'azione di riscossione ex art.25 comma 1 del Dlgs n.46/99, rigettata dal primo giudice e non riproposta in appello si intende rinunciata con il conseguente passaggio in giudicato interno del suo rigetto.
2. Il primo e secondo motivo di gravame che attengono alla revoca delle agevolazioni contributive ex lege 190/14, relativamente alla posizione dei dipendenti R_
, e , in ordine alle quali il primo Giudice h
[...] Persona_1 Persona_3 zi oratori non avessero avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata (come previsto dall'art. 1, comma 118, della L. n. 190/2014), per l'intima connessione, atteso che con essi si censura la statuizione di primo grado essenzialmente in relazione al malgoverno del principio dell'onere della prova per cui ei incumbit probatio qui dicit: non qui negat; oltre che sul fondamento probatorio del contenuto accertativo della sentenza, possono essere trattati congiuntamente.
2.1 Come noto, l'art. 1 comma 118 l. n. 190/2014 riconosce l'esonero del versamento dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
2.2 L'esonero non spetta ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
3 2.3 La norma, finalizzata a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato al fine di garantire la stabilizzazione dei lavoratori, contiene una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del normale dovere contributivo posto in capo al datore di lavoro.
2.4 Proprio in quanto norma eccezionale la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, di guisa che l'attività ermeneutica del giudicante deve attenersi al contenuto letterale della disposizione.
2.5 Sul piano dell'onere della prova, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che, in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 28360/2021, Cass. 28514/2019).
2.6 Nel caso in scrutinio, risulta per tabulas, che il il e il , assunti Per_1 R_ Per_3 rispettivamente nelle date del 01.07.2015, 01.08.2015 e 29.09.2015, avevano negli ultimi 6 mesi antecedenti all'assunzione da parte della un rapporto di lavoro cessato Pt_1 rispettivamente in data 07.01.2015, in data 01.07.2015 ed in data 11.02.2015.
2.7 Ed, invero, per il dipendente , assunto ai sensi della L. 190/2014 Persona_2 con decorrenza 01/08/2015, è pr a comunicazione di cessazione di un CP_3 rapporto di lavoro a tempo indetermina licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 27/07/2015 presso altro datore di lavoro, nei sei mesi dall'assunzione agevolata;
per il dipendente , assunto ai sensi della L. Persona_1
190/2014 con decorrenza 01/07/2015, è Unilav comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 07/01/2015 presso altro datore di lavoro, nei sei mesi dall'assunzione agevolata;
per il dipendente , assunto ai sensi della Persona_3
L. 190/2014 con decorrenza 29/09/2015, è pre av comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni avvenuto il 23/09/2015 presso altro datore di lavoro, nei sei mesi dall'assunzione agevolata.
2.8 Va, infine, rilevato sul punto che il contratto di apprendistato professionalizzante, non è un contratto a tempo determinato, come assume la Difesa dell'appellante, ma è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all'inserimento dei giovani e alla loro qualificazione professionale, prevedendo un periodo di formazione specifica e mirata per l'apprendista, sotto la supervisione del datore di lavoro o di un tutor.
2.9 Ne consegue che con riferimento ai tre dipendenti menzionati ( , Persona_2
e ) l'azienda ha indebitamente Persona_1 Persona_3 contributivo, poiché ciascuno dei tre non rispettava la condizione consistente nel non essere nei sei mesi precedenti (il periodo agevolato) risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, così come comprovato dalle allegate comunicazioni . CP_3
4 3. Del pari infondato si appalesa il terzo motivo di gravame che concerne il mancato riconoscimento del ticket licenziamento.
3.1 Come noto l'art. 2 co. 31 legge n. 92/2012 prevede che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni...”
3.2 La norma prevede alcune ipotesi in cui il contributo non è dovuto, tra cui, per quanto qui rileva, il caso di “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
3.3 Si tratta di ipotesi che, in quanto derogatoria alla disciplina generale, deve essere qualificata come eccezionale e pertanto non suscettibile di interpretazione analogica.
3.4 Ed invero, con riferimento all'esclusione – ancorata al medesimo presupposto - dall'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma 4, legge n. 223/1991, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che “l'attività edile, a differenza della altre attività manifatturiere che hanno una consistenza numericamente stabile di dipendenti, è caratterizzata … dal succedersi di lavori, che richiedono lavoratori di diversa specializzazione, all'esaurimento di ciascuno dei quali viene meno la necessità del loro apporto. L'impresa edile quindi, accanto ad un nucleo stabile di dipendenti, assume i lavoratori necessari per espletamento di singole fasi dei lavori, al termine dei quali li licenzia. Il licenziamento di una pluralità di lavori nell'impresa edile, a differenza delle altre, non denota una crisi della stessa ma rientra nella normalità del suo esercizio” (Cass. 26 settembre 1998 n. 9657).
3.5 Il licenziamento a seguito della chiusura del cantiere costituisce dunque evento frequente nel settore edile e per questa ragione viene fatto oggetto di un trattamento di favore, con esenzione dal pagamento di un contributo che risulterebbe altrimenti particolarmente oneroso per effetto della normale reiterazione della disoccupazione prodotta.
3.6 Poiché la fine dei lavori e la chiusura del cantiere costituiscono momenti fisiologici dell'attività di un'impresa edile, in tali ipotesi il licenziamento non trova causa in una riduzione del personale o in una situazione di crisi dell'impresa dovute alla fine dell'attività, ma piuttosto – a monte - nella normale conclusione degli specifici lavori cui il lavoratore era adibito.
3.7 Al contrario, laddove il licenziamento non consegua alla chiusura del cantiere o della specifica lavorazione cui il lavoratore era addetto, non rientrando il recesso nel fisiologico andamento dell'attività edile ed essendo per contro necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da mantenere al lavoro, da un lato non opera l'esclusione dalle regole di cui agli artt. 4 e 5 legge n. 223 del 1991 prevista dall'art. 24, comma 4, della stessa legge (Cass., 6 febbraio 2008 n. 2782), dall'altro non opera neppure l'esclusione dal pagamento del ticket per il licenziamento, posto che per entrambe dette ipotesi derogatorie la legge richiede i medesimi presupposti (connessi appunto alla peculiarità dell'attività edile).
5 3.8 Al di fuori delle speciali ipotesi della fine dei lavori e della chiusura del cantiere, si ricade, infatti, nella fattispecie generale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che obbliga al versamento del contributo ex art. 2 co. 31 legge n. 92/2012 anche i datori di lavori operanti nel settore delle costruzioni edili.
3.9 È appena il caso di evidenziare, infatti, che gli imprenditori edili non sono esonerati tout court dal pagamento del cd ticket licenziamento in ogni caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma soltanto nella specifica ipotesi della fine lavori e della chiusura del cantiere.
3.10 Così delineata la disciplina di legge, deve allora rilevarsi che non è in contestazione che nella specie il ricorrente abbia in effetti licenziato due dipendenti, CP_4
e
[...] Parte_3
3.11 Accadeva infatti che in considerazione della possibilità di esonero l' in data CP_1
04/05/2021 ha inviato tramite PEC alla società la richiesta do ti per i Pt_1 seguenti lavoratori: , , , Persona_4 Persona_5 Controparte_2
Persona_6 Parte_3 Persona_7 Persona_8 Per_9
[...] Persona_10 Persona_11
3.12 A seguito della documentazione prodotta tramite cassetto previdenziale in data 21/05/2021, l' riconosceva alla società il beneficio dell'esonero dal CP_1 Pt_1 pagamento del buto dovuto per i licenzia tutti i lavoratori indicati nella PEC eccetto e Controparte_2 Parte_3
3.13 Ed, invero, è pacifico che il lavoratore era stato assunto con la Controparte_2 qualifica professionale di contabile (cfr. modello e, quindi, per una Controparte_5 professionalità per la quale la chiusura dei lav rtava di per sé la conclusione dello specifico lavoro per il quale era stato assunto (cfr.§§. 3.4, 3.5, 3.6); e che il lavoratore era stato licenziato non per fine lavori (poiché senza Parte_3 giornate lavorate dal mese di aprile 2018 fino al giorno del licenziamento avvenuto in data 31/01/2019), bensì dopo aver fruito dei congedi familiari per gravi e documentati motivi.
3.14 Va ribadito che l'art. 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92 del 2012 partecipa delle norme di carattere premiale che, sotto forma di abbattimento del contributo, intende favorire quegli imprenditori che, nel settore edile, portano a compimento tutte le fasi dei lavori e pervengono al completamento degli stessi.
3.15 Così individuata la portata della disposizione, l'esegesi restrittiva sposata dal Tribunale è coerente con l' insegnamento della Suprema Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. n. 12092 del 2018; Cass. n. 17447 del 2014; Cass. n. 18710 del 2013). Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. n. 1767 del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, della natura derogatoria che connota tali discipline.
6 3.16 In definitiva questa Corte ritiene corretta la soluzione interpretativa adottata dal Tribunale, perché maggiormente aderente alla lettera e alla natura della disposizione che deroga al generale obbligo di contribuzione imposto per legge in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro. Sono, invero, estranei al perimetro di applicazione della disposizione - "il completamento dell'attività e la chiusura del cantiere" di cui all'art. 2, comma 34, lett. b) della legge n. 92 del 2012 - differenti motivi di licenziamento non necessitati dalla chiusura del cantiere.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la complessità e la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
5. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
- Compensa le spese di lite tra le parti
- Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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