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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1633/2024 promossa in grado d'appello
DA
– rappresentanza generale e Parte_1 direzione per l'Italia (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 domiciliata digitalmente all'indirizzo PEC dell'avv. FRANCESCA D'ORSI, che Parte_2
la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'amministratore delegato e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2
CESARE CANTU' N. 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA COLOMBO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni pagina 1 di 17 sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 4456/2024 del Tribunale di Milano,
Giudice dott. Antonio Stefano Stefani, emessa il 23 aprile 2024 e pubblicata il successivo 24 aprile
2024 nel giudizio iscritto all'NRG 11482/2022 promosso da nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_3
, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
[...]
“contrariis reiectis, In via principale: - Accertare e dichiarare la totale carenza di prova della domanda di indennizzo della e comunque accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per CP_1 tutti i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dalla nei confronti della CP_1
Compagnia; In subordine: - Nella denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse la Compagnia tenuta a pagare alcunché in virtù della polizza, limitare il quantum del risarcimento al valore effettivo delle merci andate perdute, previa applicazione degli scoperti di polizza nonché tenuto conto del pregiudizio alla rivalsa. Il tutto entro il relativo massimale di polizza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata innanzi al Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, laddove questa Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di non valutare la carenza della domanda di sulla base della documentazione in atti, che sconfessano pienamente la tesi CP_1
avversaria, si chiede ammettersi CTU al fine di accertare la causa del bagnamento, eventualmente formulando al perito il quesito già indicato in primo grado, ovvero “Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti, svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i CTP, o in difetto con i difensori, accerti il CTU quale sia stata la causa del bagnamento della merce oggetto di causa”, nominando un consulente avente comprovata competenza nel settore dei trasporti marittimi tramite container e dunque appartenente all'albo dei CTU specializzazione trasportisti”.
Per l'appellata:
“in via principale:
pagina 2 di 17 rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante Parte_3
avverso la sentenza n. 4456/2024 del Tribunale di
[...]
Milano in composizione monocratica, Sez. VI Civile, G.U. Dott. Antonio S. Stefani, resa il 23.4.2024 e pubblicata il 24.4.2024, in quanto priva di fondamento e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza n. 4456/2024 appellata;
- in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
1. dichiarare l'appellante Controparte_3
tenuta a risarcire all'appellata il danno da essa subito a
[...] CP_1 seguito dell'inadempimento della Compagnia alle obbligazioni derivanti dalla Polizza, consistente nelle spese di logistica e stoccaggio della merce danneggiata sostenuti dal 19 ottobre 2019 al 31 agosto 2022,
e per l'effetto condannare la l'appellante a corrispondere a somma di euro 4.735,61, CP_1
maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4 cod. civ., oltre i costi ulteriori, maturati successivamente sino alla data della sentenza da valutarsi in proporzione, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
2. dichiarare tenuta e condannare l'appellante a corrispondere a la somma di euro CP_1
4.113,22, a titolo di interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4 cod. civ., calcolati sull'importo capitale di euro 28.339,41, quale differenza tra il dovuto e quanto già corrisposto dall'appellante a detto titolo;
3. condannare l'appellante a rifondere a l'esborso da essa sostenuto per le spese di CP_1
Consulenza Tecnica di Parte, di cui alla fattura n. 257/2023 del C.T.P. Dott. , e per Persona_1
l'effetto condannare l'appellante a corrispondere a l'importo di euro 1.830,00, maggiorata di CP_1
interessi dalla data della sentenza impugnata;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, rimborso forfetario spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come dovuti per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4456/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, ha condannato
[...] al Parte_4
pagamento a di euro 28.339,41, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese. CP_1
pagina 3 di 17 , assicurata con con la polizza “Merci Trasportate” n. 40/6964, ha importato dall'India CP_1 Pt_1
15.000 borse di cotone canvas e 24.400 borse in juta, per le quali ha pagato USD 35.988,00 (v. doc. 17
e 17bis . CP_1
La merce è stata imballata in 738 scatole di cartone, per un peso lordo alla partenza di kg 10.289,50
(cfr. fattura del venditore Tex Trends - doc. 4 ; lo stesso peso è stato attestato dalla dogana CP_1
indiana (v. all. 3 alla c.t.u.) e dalla lettera di carico del vettore (v. doc. 10 . CP_1
La nave è salpata il 13/9/2019 ed è arrivata al porto di La Spezia il 14/10/2019. La merce è stata trasportata presso i magazzini di e nelle operazioni di scarico è stato Parte_5
riscontrato il bagnamento e deterioramento dei 738 cartoni. Inoltre, si è constatato che l'interno del container era bagnato, imperlato da gocce d'acqua sul soffitto e sulle pareti (doc. da 14 a14 quinquies)
e, come riferito da , che le borse erano umide, in gran parte danneggiate da macchie e tracce di CP_1
muffa e maleodoranti.
Il 18/10/2019 ha denunciato il sinistro alla compagnia, allegando le fotografie dell'interno del CP_1
container e dei colli bagnati (v. doc. 12) ed in data 23/10/2019 si è svolto un sopralluogo, con la presenza dei periti dell'assicuratore, che tuttavia non ha condotto a risultati condivisi.
Secondo , infatti, il danneggiamento della merce si è prodotto durante la navigazione;
dunque, il CP_1 sinistro rientrerebbe tra i rischi coperti dalla polizza che “copre di sicurtà i trasporti di tutte le merci di cui al successivo articolo effettuati dalla nella sua qualità di proprietaria per conto Controparte_4 proprio, comprese le traversate marittime …, eseguiti a mezzo [omissis]: B) nave in containers, compresa la tratta di inoltro a mezzo autocarro di terzi vettori regolarmente abilitati all'esercizio dell'autotrasporto ai sensi della vigente legislazione da porto italiano a magazzino ditta assicurata”, a seguito di “C) importazioni dall'Estremo Oriente”.
Secondo la compagnia, invece, il bagnamento sarebbe dovuto ad un fenomeno di condensa formatasi a seguito del carico, da parte dello stesso fornitore, di merce già bagnata o umida all'interno dell'unità; quindi, ad un “vizio d'origine” non coperto da polizza.
Il Tribunale, valutati la documentazione prodotta e gli esiti della consulenza tecnica disposta, ha ritenuto accertata la dinamica indicata dalla società assicurata.
ha proposto appello, articolato in cinque motivi di appello, deducendo, in particolare: Pt_1
1. la “erroneità della pronuncia per basarsi su di una errata lettura della polizza di carico”: il tribunale ha tradotto male e quindi ha mal interpretato il documento prodotto in lingua inglese.
La polizza di carico attesta soltanto le buone condizioni del container e non della merce ivi pagina 4 di 17 caricata. Inoltre, il tribunale non avrebbe tenuto conto degli altri documenti prodotti dai quali emergeva come fossero state esaminate, prima della partenza, solo le condizioni del container, che si trovava in ottime condizioni;
2. la “erroneità della pronuncia con riguardo alla raggiunta prova del buon ordine delle merci per basarsi non già sui documenti di causa ma su mere prospettazioni del ctu acquisite dal giudice”: il giudice, privo delle necessarie competenze tecniche, ha recepito le conclusioni del consulente tecnico, a sua volta inesperto, sebbene illogiche, contraddette dalle prove documentali e in parte formulate solo in termini di verosimiglianza;
3. la “erronea statuizione in tema di accoglimento della domanda attorea in punto di quantum”: il
Tribunale ha attribuito valenza probatoria ad un prospetto elaborato dalla società assicurata. In realtà, nessuna prova idonea era stata offerta da in ordine all'effettività del pregiudizio CP_1
subito ed al numero delle borse danneggiate;
4. la “non corretta interpretazione delle clausole di polizza invocate dalla compagnia”: Pt_1 aveva eccepito l'inoperatività della garanzia sotto svariati profili -tra questi, il fatto che CP_1
non avesse dichiarato, come previsto dalla clausola n. 4, che la nave fosse “un piroscafo o una motonave in acciaio” né la sua classificazione- e l'inosservanza di una serie di obblighi previsti in capo a all'assicurato, sanzionata con la perdita del diritto (clausole 10 d ed e); tutte tali eccezioni erano state fraintese e disattese dal Tribunale sulla base di argomentazioni erronee;
5. la “nullità della ctu svolta in primo grado e nell'ipotesi in cui non si ritenesse di rigettare la domanda di per carenza di prova in punto di an, acclarata necessità di far svolgere una CP_1 nuova indagine peritale”: il consulente nominato non avrebbe avuto alcuna conoscenza del settore dei trasporti, avrebbe disatteso il quesito, avrebbe posto a base dei suoi ragionamenti alcune supposizioni e non le circostanze di fatto accertate. Da ciò la richiesta di disporne la rinnovazione.
, conseguentemente, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado ed il rigetto Pt_1
della domanda di Dava atto, inoltre, di avere dato esecuzione alla sentenza e chiedeva la CP_1
restituzione di quanto versato. si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello, del quale ha domandato il CP_1
rigetto.
Inoltre, ha proposto appello incidentale, dolendosi: I. del rigetto della propria domanda risarcitoria con riferimento ai costi sostenuti per “logistica e magazzinaggio” della merce danneggiata;
II. del pagina 5 di 17 riconoscimento degli interessi compensativi sulla somma liquidata e rivalutata al tasso legale genericamente indicato, anziché al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.; III. del rigetto della domanda diretta al rimborso del compenso pagato al proprio consulente di parte, sull'erroneo presupposto della tardività del deposito della documentazione attestante la spesa sostenuta.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno depositato traduzione giurata dei documenti prodotti in lingua inglese nel giudizio di primo grado ed hanno discusso la causa, ai sensi dell'art. 350-bis, all'udienza del 23 gennaio 2025 e la sentenza è stata deliberata il 29 gennaio 2025.
L'appello principale
L'appello proposto dalla compagnia di assicurazioni è del tutto destituito di fondamento. Pt_1
Quanto al primo motivo, nella polizza di carico che il tribunale avrebbe mal interpretato anche a causa dell'imperfetta conoscenza dell'inglese “tecnico”, osserva la Corte è stata acquisita la traduzione giurata del documento, sulla quale nessuna obiezione ha sollevato la difesa di , la cui lettura Pt_1
conferma il giudizio del tribunale. La polizza contiene una descrizione della merce -738 scatoloni contenenti borse in tessuto, dal peso lordo di 10289,500 kg e dimensioni pari a 61,750 metri cubi (si veda anche la relazione del ctu, pag.6)- stipate in un container da 40 piedi (01x40' GP Cont.)- spedita
“in condizioni esterne apparentemente buone, salvo quanto altrimenti indicato, con peso, misure, marchi, numeri, qualità, contenuto e valore sconosciuti, per essere trasportato [….] per essere poi consegnato nelle suddette buone condizioni al Porto o al Luogo di Consegna ai destinatari“. I riferimenti a misure, marchi, numeri, qualità sono inequivoci e non possono che riferirsi al contenuto degli scatoloni, cioè alla merce trasportata;
le indicazioni relative al numero, al peso ed alle condizioni
“apparentemente buone” si riferiscono ai colli, mentre ciò che non è stato controllato è, come detto esplicitamente, il contenuto degli scatoloni. Dunque, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la polizza dia conto della verifica eseguita sulle condizioni esterne degli imballaggi e non di un'ispezione eseguita, come sostiene l'appellante, sul solo container per verificarne l'integrità. Ciò coerentemente, del resto, con la funzione propria della polizza di carico, che deve contenere, non solo nell'ordinamento nazionale, la descrizione di natura, qualità e quantità della merce trasportata e deve dare conto dello
“stato apparente delle merci e degli imballaggi” (si veda, al riguardo, l'art. 460 cod.nav.). Non si può che aderire, quindi, alle considerazioni del Tribunale e cioè che “la lettera di carico (doc. 10 att.) fa riferimento al quality, contents and value unknown, come evidenziato da parte convenuta, ma contemporaneamente attesta anche che la merce caricata si trova in apparenti buone condizioni esterne se non altrimenti specificato. È inevitabile e di buon senso rilevare che se fossero davvero stati
pagina 6 di 17 caricati 738 cartoni già bagnati una riserva, che invece non c'è, sarebbe stata senz'altro inserita nella lettera di carico, secondo la quale l'esterno dei cartoni era in ordine, cioè non era bagnato. Sulla base della lettera di carico sussiste, quindi, un primo elemento presuntivo che conferma la tesi di parte attrice e cioè che il bagnamento dei cartoni ed il conseguente danneggiamento delle borse sia avvenuto durante il trasporto e non prima".
Tali conclusioni non sono minimamente inficiate dall'esame del “rapporto ispezione container” eseguita il 4 settembre 2019, qualche giorno prima della partenza della merce. L'ispezione si è conclusa in modo positivo, attestando che non furono riscontrati danni sui lati del container e che esso fu giudicato idoneo ad un carico di iuta. Tuttavia, ciò che è stato ipotizzato dal consulente d'ufficio, come si vedrà in prosieguo, è la presenza di qualche fessurazione, non di squarci o rotture di grandi dimensioni nella copertura, quindi di un fenomeno in sé modesto, che ben potrebbe essere sfuggito all'ispezione o che potrebbe anche essersi prodotto durante il caricamento sulla nave.
Non giova all'appellante neppure il nulla osta all'esportazione della Dogana di Calcutta, poiché se è certo che l'ufficiale doganale -il quale ha attestato che il 6 settembre 2019 il caricamento del container
DFSU 7102008 è stato eseguito in sua presenza (doc 1, , ultima pagina, numero container Pt_1
aggiunto a penna)- non ha svolto alcun controllo sul contenuto degli scatoloni, è altrettanto inconfutabile che il funzionario non ha neppure evidenziato criticità sulle condizioni dei colli destinati all'esportazione.
Diversamente da quanto assume , infine, le fotografie prodotte non danno alcuna evidenza Pt_1 dell'origine del (pacifico) fenomeno di condensa. Non è un caso, del resto, che la censura proposta alla pag. 20 dell'atto di appello non contenga alcun specifico rinvio a determinate fotografie tra tutte quelle acquisite nel corso dell'istruttoria e si risolva, in fin dei conti, nell'affermazione apodittica della superiorità della propria tesi rispetto a quella della società danneggiata e del primo giudice.
Al contrario, la foto prodotta da sub 9) mostra i colli impilati nel container prima della sua CP_1
chiusura senza tracce evidenti di bagnamento.
Peraltro, seppure con i limiti derivanti dalla provenienza del documento, non è irrilevante notare che anche lo spedizioniere il 18 ottobre 2019, nel denunciare il sinistro al vettore, attribuiva CP_5
il danno al danneggiamento della struttura del container (doc. 20 . CP_1
Il secondo ed il quinto motivo possono essere affrontati congiuntamente e sono entrambi infondati.
Quanto all'eccepita nullità della consulenza tecnica, è sufficiente osservare che la compagnia non ha dedotto violazioni, da parte del consulente tecnico, dei diritti di difesa e del contraddittorio, né gli ha pagina 7 di 17 imputato di aver svolto indagini che esulavano dal quesito o di aver utilizzato documenti prodotti irritualmente, o ancora di non essere terzo ed imparziale.
Secondo l'appellante, semplicemente, il consulente non avrebbe avuto le competenze tecniche necessarie, essendo specializzato nel settore degli elevatori e degli impianti a fune e non dei trasporti marittimi;
inoltre, avrebbe frainteso i documenti in atti e ne avrebbe tratto conseguenze illogiche, avrebbe omesso verifiche possibili ed attribuito rilievo a circostanze ininfluenti.
È di solare evidenza che nessuna di tali critiche possa essere apprezzata come motivo di nullità dell'elaborato e che giustamente il consulente ha lasciato al giudice l'interpretazione di quei documenti sul cui contenuto ha registrato divergenze tra le parti.
Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'indagine, reputa questa Corte che non ve ne sia alcun motivo.
È chiaro che non condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente d'ufficio; è Pt_1
ovvio, però, che questo non è di per sé un buon motivo per rinnovare la consulenza che, diversamente da quanto sostiene l'appellante, è completa, precisa, saldamente ancorata alla documentazione in atti ed argomentata in modo logico, sì che dimostra, indipendentemente dal settore di specializzazione dichiarato, la competenza e la serietà del professionista. Non vi è dubbio che, non essendo stai i colli contenenti la merce aperti al momento della spedizione, non essendo stato il container utilizzato per il trasporto ispezionato al momento del suo arrivo al porto di La Spezia e non essendo stato possibile sottoporlo a controlli durante le operazioni peritali (cfr. relazione, pag. 13), l'origine del sinistro sia stata ricostruita anche in via deduttiva. Tuttavia, ciò che conta è che non siano stati commessi errori-e, ad avviso della Corte, non ne sono stati commessi- nella rilevazione delle circostanze di fatto note e che il ragionamento in base al quale da elementi noti si è giunti a stabilire la causa dell'evento dannoso non sia in sé incongruo, contraddittorio o viziato sotto il profilo tecnico e scientifico, come accadrebbe, nella fattispecie in esame, se il consulente avesse fatto mal governo delle leggi della fisica, principalmente di quelle che governano i cambiamenti di stato della materia. Non è chiaro, peraltro, quali sono le verifiche concrete sulle cause del bagnamento che il consulente ha omesso e che invece avrebbe avuto la possibilità di espletare. Non si rinviene, infatti, né nelle osservazioni del consulente di parte né negli atti difensivi, la proposta di esami ed accertamenti che il consulente d'ufficio si sia rifiutato di svolgere.
Si deve aggiungere che il consulente d'ufficio, nel corso della propria indagine, ha puntualmente e persuasivamente risposto a tutte le obiezioni del consulente di parte dell'allora convenuta e che le pagina 8 di 17 doglianze svolte in appello si risolvono in un'ennesima ripetizione di quelle stesse obiezioni già svolte e già motivatamente disattese.
Ed invero:
a. il consulente d'ufficio ed i consulenti di parte (cfr. relazione, pag. 13) hanno convenuto nel ritenere che il peso della merce al momento dell'arrivo in Italia era superiore di 910,50 kg rispetto a quello attestato alla partenza;
il dato è stato messo in dubbio solo in questo grado, in modo del tutto generico. È certo, perché reso evidente dalle fotografie prodotte da (cfr. pag. 7 della CP_1
relazione del ctu e foto da 14 a 14 quinquies), che, all'arrivo, sul soffitto del container vi era della condensa. Secondo il consulente d'ufficio ed il tribunale ciò dimostra che i cartoni furono caricati asciutti e che hanno assorbito acqua durante il tragitto. In caso contrario, essi sarebbero stati più pesanti alla partenza perché impregnati di acqua;
le alte temperature incontrate nel corso della navigazione intorno alla Penisola arabica ed al Mar Rosso avrebbero inoltre favorito l'evaporazione, sì che il container sarebbe arrivato asciutto, senza tracce di condensa. La critica opposta dall'appellante è che “le merci sono state caricate umide, non bagnate”, nel corso del viaggio l'umidità si sarebbe ulteriormente diffusa, determinando un incremento ponderale.
Tuttavia, non è provato che le merci siano state caricate umide. Si tratta di mera supposizione dell'appellante principale. Dimostrano il contrario le indicazioni sul buono stato dei colli contenute nella lettera di vettura, l'incontestata coincidenza tra il peso dei colli rilevato dalla dogana e dal vettore e quello riportato nella fattura emessa dal venditore al momento del confezionamento dei cartoni, la persuasiva considerazione del consulente d'ufficio secondo la quale “se la condensa si fosse creata a causa dell'evaporazione dell'acqua, assorbita dagli scatoloni prima del loro inserimento nel container, il peso complessivo del container all'arrivo in sarebbe dovuto CP_3 essere minore (o al limite uguale) di quello in partenza” (pag. 23 relazione, nonché pagine da 13 a
15 e 18, da intendere qui richiamate). Del tutto prive di pregio le considerazioni che ineriscono alle caratteristiche della iuta, che secondo ben potrebbero aver influito sull'assorbimento CP_6 dell'umidità, poiché si tratta, ancora una volta, di un'ipotesi, formulata in termini di mera possibilità. Precipuamente, il consulente d'ufficio ha fatto notare che la presenza di umidità in tutti gli imballaggi rende inverosimile che essi abbiano potuto essere stati interessati da bagnamento nella fase del caricamento sul container, perché in tal caso si dovrebbe immaginare che, anziché impilati, fossero stati affiancati l'uno all'altro per terra, occupando uno spazio grande come un campo da tennis (pagine 19 e 20 della relazione);
pagina 9 di 17 b. si è già detto che non è stato possibile nel corso del giudizio esaminare il container (né sarebbe stato utile, a distanza di anni), e che lo stesso non è stato ispezionato al momento dell'arrivo a La
Spezia. Il consulente d'ufficio, escluso che le merci fossero bagnate alla partenza per le decisive considerazioni di cui alla lettera a), ha ipotizzato che fosse presente una fessurazione dalla quale l'acqua piovana sarebbe penetrata durante il viaggio. Si rinvia alla sentenza, pag. 6, ed alla relazione del ctu, pagina 14, qui da intendersi integralmente richiamate, per la dettagliata illustrazione dei passaggi di stato, coerenti con le zone attraversate e le loro caratteristiche climatiche. L'appellante ha dedotto, in contrario, che nessuna fessurazione è stata rilevata allorché il container è stato esaminato prima del caricamento;
inoltre, che esso è stato subito riutilizzato, sì che, considerato che era stato prodotto solo nel 2013, non solo non è provato, ma non è neppure verosimile che fosse danneggiato. Inoltre, se l'acqua fosse penetrata solo da un punto specifico della copertura, i colli sarebbero stati bagnati solo un una certa zona, mentre essi sono stati rinvenuti tutti uniformemente danneggiati e vi sarebbero stati residui di cartone appiccicati/strappati alle pareti del container. Si è già detto che il consulente d'ufficio ha ipotizzato la presenza di fessurazioni, quindi un fenomeno modesto, che facilmente può essere sfuggito ad un esame visivo del container sia alla partenza che all'arrivo. Le fotografie nn. 7 e 8 a pagina 11 della relazione mostrano container ammaccati a causa dell'uso: lo scopo di tali fotografie è quello di far comprendere che se è ovvio che i container sono progettati e costruiti per essere impermeabili, nelle operazioni di carico e scarico sono soggetti ad urti e sollecitazioni, sì che non è improbabile che riportino fessurazioni, o alterazioni della geometria dei portellini o anche aperture sul fondo
(sul punto, si rinvia alla relazione, pagine 8 e 9). E che l'ipotesi non sia in sé peregrina è dimostrato dall'allegato 6 alla relazione del consulente, cioè dalla dichiarazione del gestore sinistri di , dott.ssa che, il 29 settembre 2020, proprio con riferimento al container in Pt_1 Per_2
questione riferì che era presente un foro (pur giudicato troppo piccolo per giustificare l'ingresso di acqua), salvo dopo circa sei mesi ritrattare la dichiarazione attribuendola ad un “refuso” (doc. 6
), nonché dal caso analogo segnalato proprio dal consulente di parte nelle sue osservazioni Pt_1
(si vedano la relazione del ctu, pag. 20 ed il doc. 21 di parte ). Il consulente d'ufficio, inoltre, CP_1
ha chiarito molto bene, in risposta alle osservazioni del consulente di parte , che proprio il Pt_1
fatto che i cartoni fossero tutti uniformemente bagnati e che il cartone non si sia sfaldato o appiccicato alle pareti del container “è la prova che il lotto di scatoloni non si sia inzuppato ovverossia non sia stato investito direttamente da un'ingente massa d'acqua - ma che abbia
pagina 10 di 17 assorbito una rilevante quantità di vapor acqueo”. Infine, non vi è alcuna prova di verifiche eseguite sul container dopo l'arrivo in e prima del suo nuovo e successivo utilizzo;
CP_3
c. la ruggine sulle graffette metalliche di chiusura dei colli dimostrerebbe, secondo , il Pt_1
bagnamento dei cartoni prima dello stivaggio. È la tesi del suo consulente di parte, alla quale ha persuasivamente risposto il consulente d'ufficio, rilevando che la ruggine è dovuta alla prolungata permanenza degli imballaggi in un ambiente umido, “e non già al bagnamento diretto per acqua piovana: l'acqua sugli scatoloni, esposti all'aperto e soggetti alle alte temperature ambientali indiane, sarebbe evaporata rapidamente subito dopo le piogge, senza dare tempo sufficiente all'innesco del fenomeno di ossidazione” (cfr. relazione, pag. 21). A tale logica osservazione, che è rafforzata dal dato relativo alla durata del trasporto -i cartoni sono rimasti chiusi nel container per oltre un mese1- l'appellante principale non ha opposto alcuna critica ragionata, limitandosi a riproporre le osservazioni del proprio consulente di parte;
d. il consulente di parte aveva osservato, nel corso delle indagini, che “Ulteriore aspetto da tenere in considerazione, come mostrano anche le fotografie sopra riportate scattate durante la perizia in contraddittorio con , è l'assenza di reazione al nitrato d'argento, il che significa che il CP_1 bagnamento non è stato causato da acqua salata” e che se la tesi del consulente d'ufficio fosse corretta, “una minima parte di acqua salmastra portata dal vento, dalle onde o per qualsivoglia ulteriore motivo, sicuramente avrebbe lasciato traccia all'interno dei colli, situazione che NON si
è verificata”. L'argomento è stato ripreso da , senza in alcun modo tener conto delle Pt_1 pertinenti considerazioni del consulente d'ufficio, il quale ha spiegato che “La reazione negativa al test del nitrato d'argento consente solo di escludere l'ingresso di acqua salmastra in quantità significative, ma certamente non di escludere ogni forma di penetrazione d'acqua nel container, quale in particolare quella piovana. Non è dato di sapere quanti imballaggi siano stati sottoposti a tale indagine né quanti campioni di materiale siano stati presi in considerazione né ove fossero collocati, all'interno del container, gli scatoloni esaminati né, soprattutto, in quale parte del ponte della nave fosse stato stivato il container in oggetto. La vaghezza dei presupposti con cui tale risultato al test del nitrato è stato ottenuto dovrebbe quindi portare ad escludere la sua attendibilità ma, a voler tutto concedere, non si può certo da esso desumere l'assenza di aperture 1 La stessa , nella comparsa di risposta in primo grado, ha riferito che “dal controllo svolto presso l'archivio meteo è Pt_1 risultato che in India, nei giorni antecedenti al trasporto, l precipitazioni sono state cospicue ed intense” e che “il container, caricato della merce dalla è rimasto chiuso e sigillato in giacenza per una settimana presso il porto prima della CP_7 caricazione sulla nave”. pagina 11 di 17 nel container da cui sia potuta entrare acqua dolce piovana.” (cfr. relazione, pagine 21 e 22). Il consulente d'ufficio, cioè, ha dato conto anche della possibilità che una piccola quantità di acqua salmastra sia penetrata nel container, e delle ragioni per le quali la circostanza non sia in è decisiva.
In conclusione, nessuna delle censure svolte da coglie nel segno, sì che può ritenersi accertato Pt_1
che la merce caricata sul container era in buone condizioni ed asciutta e che il suo bagnamento si sia verificato durante il trasporto.
È possibile quindi passare ad esaminare il terzo motivo di appello, che investe il quantum debeatur.
Il primo giudice ha calcolato il valore della merce danneggiata sulla base di un prospetto redatto dall'assicurata (doc. 22 , in cui la stessa ha esposto di aver commercializzato 11.453 borse. Pt_6
Dunque, il Tribunale di Milano ha liquidato il danno considerando come inutilizzabili le restanti
27.857 borse, che ha valorizzato al prezzo indicato nella fattura di acquisto;
ha poi applicato una maggiorazione del 20% prevista dai patti speciali di polizza “a titolo di utile sperabile e spese”.
ha evidenziato che il prospetto utilizzato dal tribunale è stato formato da e che essa ne Pt_1 CP_1
aveva tempestivamente contestato la valenza probatoria;
inoltre, che non vi sarebbe alcuna prova né che la borsetta riprodotta nelle fotografie prodotte da -che rappresentano borse con segni di CP_1
muffa (doc. 40, 41, 49, 50, 51 e da 53 a 57), e che in precedenza non erano state messe in dubbio nella loro veridicità - faccia parte del carico danneggiato, né che tale fosse la condizione dell'intero carico.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che è la stessa compagnia di assicurazioni ad aver ripetutamente affermato che le merci arrivate a La Spezia erano tutte nelle medesime condizioni, poiché erano state caricate bagnate e presentavano un vizio d'origine2 (si vedano anche la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, pag. 6 e la comparsa conclusionale, primo grado, pag. 10).
inoltre, fin dal 18 ottobre 2019 ha offerto alla compagnia la possibilità di visionare la merce CP_1
(doc. 12 . CP_1
Dunque, per bocca di è dimostrato che le merci giunte in Italia erano tutte nel medesimo stato, Pt_1
cioè “viziate”.
Il prospetto prodotto come documento 22 giova alla compagnia di assicurazioni, poiché è che, in CP_1
contrasto con quanto affermato da , ha limitato la sua richiesta risarcitoria solo ad una parte Pt_1 2 Si legge in comparsa di risposta, a pag. 5, che il perito di , all'esito dei suoi accertamenti, “ha Pt_1 appurato che le condizioni della merce al momento dell'accertamento fossero pressoché identiche ed uniformi per la totalità degli articoli ispezionati e che ciò fosse sintomatico esclusivamente nella presenza di condensa per pregresso bagnamento del carico, dunque richiamando un vizio d'origine, non ricompreso nella copertura”. pagina 12 di 17 della merce, riconoscendo di averne recuperato un terzo circa. Anche sotto questo profilo, quindi la sentenza deve essere confermata.
Con il quarto motivo, infine, contesta al primo giudice di aver mal interpretato alcune Pt_1
clausole del contratto di assicurazioni.
Innanzitutto, la clausola n. 4 delle condizioni generali di polizza, ai sensi della quale “L'assicurazione
è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su piroscafi o motonavi in acciaio, classificati con la prima classe del Registro Navale Italiano o di uno dei seguenti registri di classifica: Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas,
Germanischer YD, IP IJ YO, Norske Veritas, Registro Navale dell'Unione delle
Reppubbliche Socialiste Sovietiche, Registro Navale della Repubblica Popolare Polacca”.
Scriveva la compagnia nel costituirsi in giudizio che l'attrice aveva “completamente omesso di menzionare la nave su cui la merce avrebbe viaggiato e tale mancanza rileva in termini di carenza di prova della copertura” (così, pag. 15 comparsa di risposta, enfasi aggiunta). Il tribunale ha giustamente evidenziato che, invece, il nome della nave risultava da numerosi documenti prodotti e che la clausola in questione non richiedeva l'indicazione del nome dell'imbarcazione, ma che il trasporto fosse stato effettuato con navi di determinate categorie e che nessuna obiezione sul punto era stata sollevata dalla compagnia. Nell'atto di appello sostiene che ciò non sia vero, ma quanto Pt_1
sopra fedelmente trascritto in ordine al contenuto della comparsa di risposta dimostra l'infondatezza anche di questo motivo di appello.
Viene poi in considerazione l'art. 2, clausola 83/01, che esclude la garanzia per i danni dipendenti da
“difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell' o di loro Parte_7 rappresentanti e dei rispettivi dipendenti”. Sul punto è sufficiente richiamare quanto si è detto in relazione alla causa del danno -non “vizio di origine”, ma bagnamento durante il trasporto in mare- per dare evidenza della totale infondatezza della doglianza.
Ancora, sostiene che il Tribunale di Milano non avrebbe correttamente considerato che Pt_1 CP_1
non si era attivata per diminuire il danno, come richiesto dalla clausola 10, lett. d), dal momento che
“essa stessa ha dichiarato che vi era merce che poteva essere ripristinata ma ancora oggi (come dichiarato confessoriamente in citazione) ha dichiarato che la merce si trova stoccata presso il magazzino di a ” (così in comparsa di risposta, pag. 17), e che non aveva dimostrato Pt_5 Parte_5
pagina 13 di 17 di aver interrotto la prescrizione nei confronti dello e del fornitore Parte_8
indiano Tex Trends.
Quanto si è appena detto in ordine alla vendita di 11.453 borse conferma che, come ha ritenuto il primo giudice, ha fatto quanto in suo potere per limitare il danno. CP_1
I documenti 58 e 59 di parte confermano l'interruzione della prescrizione nei confronti di CP_1
il 15 ottobre 2020 ed il 19 ottobre 2021; non ha spiegato perché dette CP_5 Pt_1
comunicazioni non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione, visto che danno conto della denuncia del sinistro, vi sono allegati i relativi documenti, è detto espressamente che la comunicazione
è fatta a fini interruttivi della prescrizione e per preservare l'azione di rivalsa della compagnia. Nessun atto interruttivo doveva essere posto in essere, invece, nei confronti di chi ha venduto la merce e predisposto gli imballaggi, considerato che non è in questa fase che le merci sono state danneggiate.
Ancora, nessun errore è stato commesso nell'incrementare del 20% l'indennizzo dovuto all'assicurata.
Lo prevede l'articolo 6 dei “patti speciali”, rubricato “valori liquidabili”, ove si legge che “in caso di sinistro verrà liquidato il valore della fattura di acquisto maggiorato del 20% a titolo di utile sperabile e spese” (cfr. doc. 3 pag. 11); la clausola n. 6 alla quale fa riferimento l'appellante, CP_1
che pure ha predisposto il testo negoziale, è la clausola n. 6 delle condizioni generali di polizza, rubricata “valore assicurabile” (pag. 3, doc. 3 Spiec), destinata ad operare solo quando il valore delle cose danneggiate non possa essere accertato.
Infine, ha insistito per l'applicazione della franchigia di cui all'art. 11 dei patti speciali di Pt_1
polizza, senza però spiegare sotto quale profilo il tribunale avrebbe errato nell'escluderne l'applicabilità, dal momento che esso opera solo per “Eventuali danni conseguenti a furti, rapine ammanchi, smarrimenti, mancate consegne e manomissioni occorse in occasione di trasporti a mezzo autocarro”.
L'appello incidentale
L'appello proposto da è fondato in parte. CP_1
Il Tribunale, con riferimento alla richiesta di rimborso dei costi di stoccaggio della merce in magazzino ha osservato che non vi è un nesso di causalità tra la mancata liquidazione dell'indennizzo da parte di e la necessità di conservare merce invendibile. “Tutt'al più parte attrice avrebbe potuto Pt_1
promuovere un accertamento della consistenza in contraddittorio o un procedimento di ATP. A ciò si aggiunga che tali costi non sono stati in alcun modo quantificati e documentati e quindi non sono indennizzabili”.
pagina 14 di 17 Con il primo motivo dell'appello incidentale, si duole di tale statuizione, deducendo che il CP_1
nesso di causalità era chiaro, poiché essa ha dovuto conservare la merce in previsione ed in funzione di eventuali indagini peritali. I costi sostenuti, inoltre, erano stati provati mediante la produzione di un prospetto riassuntivo, dei contratti di stoccaggio stipulati, delle fatture pagate.
Il motivo è parzialmente fondato.
Il consulente d'ufficio ha accertato, nel corso del sopralluogo effettuato il 29 marzo 2023nel contraddittorio con i consulenti di parte, la presenza in magazzino degli scatoloni da 1 a 300, disposti su 14 bancali (cfr. relazione pag.6), mentre non è stato possibile visionare i colli da 301 a 738.
L'esigenza di conservare la merce per consentire la sua verifica da parte della compagnia (ove la stessa avesse voluto effettuarla) e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è causalmente riconducibile al sinistro ed è una scelta del tutto comprensibile, considerato il tenore delle difese di
, la quale non solo ha insistito, anche in questo grado, per la rinnovazione dell'indagine Pt_1
peritale, ma ha finanche messo in dubbio che le borsette riprodotte nelle fotografie in atti facciano parte del lotto danneggiato.
Reputa quindi la Corte che debba rispondere dei costi di stoccaggio. Pt_1
La pretesa di tuttavia, può essere accolta con due limiti: i. uno di ordine temporale, considerata CP_1 esaurita l'evidenziata esigenza istruttoria con l'esaurirsi della fase di merito, e dunque con la pronuncia della presente sentenza;
ii. l'altro di ordine “quantitativo”, poiché la prova può ritenersi raggiunta solo nei limiti in cui la circostanza della conservazione della merce danneggiata in magazzino è stata verificata dal consulente d'ufficio. È ovvio, infatti, che nessun valore probatorio possa essere attribuito in sé ai prospetti redatti (doc. 60 e 61) dalla medesima parte danneggiata. In questo caso, non vi sono dichiarazioni favorevoli alla sua tesi della controparte di cui possa giovarsi né gioverebbe all'appellante incidentale l'assunzione delle prove testimoniali (capitoli da 5 a 8), volte genericamente a confermare la correttezza degli importi addebitati.
In punto quantum, ha prodotto i contratti stipulati nel 2017 ed a settembre 2020 nell'ordinario CP_1 esercizio della sua attività e le fatture relative all'attività di movimentazione e stoccaggio merci emesse nei confronti dell'appellante incidentale per tutte le prestazioni erogate in suo favore in esecuzione dei citati contratti.
Considerato che
dall'allegato A al contratto (doc. 63) emerge che il costo mensile per bancale è di €2,30, stima questa Corte di poter riconoscere all'appellante incidentale l'importo mensile di €32,2 da ottobre 2019 a gennaio 2025. In totale, quindi, €2.028,6, oltre rivalutazione ISTAT dalla data dei singoli esborsi mensili di €32,2 alla presente sentenza ed interessi pagina 15 di 17 compensativi al tasso legale (per le ragioni esposte in relazione al secondo motivo dell'appello incidentale) sul capitale originario, rivalutato anno per anno, con le stesse decorrenze;
oltre, infine, gli interessi corrispettivi sul predetto complessivo importo dalla sentenza fino al saldo effettivo.
Non è fondato il secondo motivo, con il quale sostiene che gli interessi compensativi che il CP_1
tribunale le ha riconosciuto sull'esatto presupposto della natura risarcitoria del credito indennitario nei confronti dell'assicuratore avrebbero dovuto esserle attribuiti non genericamente al tasso “legale”, ma al trasso previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c., che spetta per tutte le obbligazioni pecuniarie, senza distinzioni.
E' sufficiente a questo proposito richiamare quanto statuito dalla Corte di cassazione in fattispecie analoga e cioè il condiviso principio secondo il quale “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art.
1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).” (cfr. Cass. n. 19063/2023, alla quale si rinvia per la persuasiva motivazione).
Infatti, nel caso in esame, non vi è alcuna doglianza sull'inadeguatezza, in concreto, degli interessi riconosciuti dal primo giudice, né nel giudizio di primo grado erano state evidenziate situazioni particolari tali da giustificare l'attribuzione degli interessi al saggio previsto in caso di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali;
l'appello poggia unicamente sull'asserita erronea ricostruzione della funzione e natura degli interessi corrisposti.
Invece, è fondato il terzo motivo dell'appello incidentale, poiché se è vero che la prova del pagamento del consulente di parte è stata fornita tardivamente, è pur vero che si tratta di spese processuali, sì che la forma per attivarne la ripetizione è quella della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa, come avvenuto nella fattispecie pagina 16 di 17 in esame (così Cass. n. 26729/2024). Occorre dunque aggiungere l'importo di €1.830 (cfr. allegati e) ed f) alla memoria di replica) alle spese che è stata condannata a pagare. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni e diversa istanza disattesa:
1. rigetta l'appello principale contro la sentenza n. 4456/2024, pubblicata il 24 aprile 2024 del
Tribunale di Milano;
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a pagare a ulteriori: Parte_1 CP_1
2.1. €2.028.6 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2.2. €1.830 per spese di ctp;
3. conferma, per il resto, la sentenza appellata;
4. condanna l'appellante principale a rifondere a le spese del grado, che liquida in CP_1
€6.000, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Alberto Massimo Vigorelli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1633/2024 promossa in grado d'appello
DA
– rappresentanza generale e Parte_1 direzione per l'Italia (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 domiciliata digitalmente all'indirizzo PEC dell'avv. FRANCESCA D'ORSI, che Parte_2
la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'amministratore delegato e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2
CESARE CANTU' N. 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA COLOMBO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni pagina 1 di 17 sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 4456/2024 del Tribunale di Milano,
Giudice dott. Antonio Stefano Stefani, emessa il 23 aprile 2024 e pubblicata il successivo 24 aprile
2024 nel giudizio iscritto all'NRG 11482/2022 promosso da nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_3
, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
[...]
“contrariis reiectis, In via principale: - Accertare e dichiarare la totale carenza di prova della domanda di indennizzo della e comunque accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per CP_1 tutti i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dalla nei confronti della CP_1
Compagnia; In subordine: - Nella denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse la Compagnia tenuta a pagare alcunché in virtù della polizza, limitare il quantum del risarcimento al valore effettivo delle merci andate perdute, previa applicazione degli scoperti di polizza nonché tenuto conto del pregiudizio alla rivalsa. Il tutto entro il relativo massimale di polizza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata innanzi al Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, laddove questa Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di non valutare la carenza della domanda di sulla base della documentazione in atti, che sconfessano pienamente la tesi CP_1
avversaria, si chiede ammettersi CTU al fine di accertare la causa del bagnamento, eventualmente formulando al perito il quesito già indicato in primo grado, ovvero “Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti, svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i CTP, o in difetto con i difensori, accerti il CTU quale sia stata la causa del bagnamento della merce oggetto di causa”, nominando un consulente avente comprovata competenza nel settore dei trasporti marittimi tramite container e dunque appartenente all'albo dei CTU specializzazione trasportisti”.
Per l'appellata:
“in via principale:
pagina 2 di 17 rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante Parte_3
avverso la sentenza n. 4456/2024 del Tribunale di
[...]
Milano in composizione monocratica, Sez. VI Civile, G.U. Dott. Antonio S. Stefani, resa il 23.4.2024 e pubblicata il 24.4.2024, in quanto priva di fondamento e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza n. 4456/2024 appellata;
- in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
1. dichiarare l'appellante Controparte_3
tenuta a risarcire all'appellata il danno da essa subito a
[...] CP_1 seguito dell'inadempimento della Compagnia alle obbligazioni derivanti dalla Polizza, consistente nelle spese di logistica e stoccaggio della merce danneggiata sostenuti dal 19 ottobre 2019 al 31 agosto 2022,
e per l'effetto condannare la l'appellante a corrispondere a somma di euro 4.735,61, CP_1
maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4 cod. civ., oltre i costi ulteriori, maturati successivamente sino alla data della sentenza da valutarsi in proporzione, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
2. dichiarare tenuta e condannare l'appellante a corrispondere a la somma di euro CP_1
4.113,22, a titolo di interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4 cod. civ., calcolati sull'importo capitale di euro 28.339,41, quale differenza tra il dovuto e quanto già corrisposto dall'appellante a detto titolo;
3. condannare l'appellante a rifondere a l'esborso da essa sostenuto per le spese di CP_1
Consulenza Tecnica di Parte, di cui alla fattura n. 257/2023 del C.T.P. Dott. , e per Persona_1
l'effetto condannare l'appellante a corrispondere a l'importo di euro 1.830,00, maggiorata di CP_1
interessi dalla data della sentenza impugnata;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, rimborso forfetario spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come dovuti per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4456/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, ha condannato
[...] al Parte_4
pagamento a di euro 28.339,41, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese. CP_1
pagina 3 di 17 , assicurata con con la polizza “Merci Trasportate” n. 40/6964, ha importato dall'India CP_1 Pt_1
15.000 borse di cotone canvas e 24.400 borse in juta, per le quali ha pagato USD 35.988,00 (v. doc. 17
e 17bis . CP_1
La merce è stata imballata in 738 scatole di cartone, per un peso lordo alla partenza di kg 10.289,50
(cfr. fattura del venditore Tex Trends - doc. 4 ; lo stesso peso è stato attestato dalla dogana CP_1
indiana (v. all. 3 alla c.t.u.) e dalla lettera di carico del vettore (v. doc. 10 . CP_1
La nave è salpata il 13/9/2019 ed è arrivata al porto di La Spezia il 14/10/2019. La merce è stata trasportata presso i magazzini di e nelle operazioni di scarico è stato Parte_5
riscontrato il bagnamento e deterioramento dei 738 cartoni. Inoltre, si è constatato che l'interno del container era bagnato, imperlato da gocce d'acqua sul soffitto e sulle pareti (doc. da 14 a14 quinquies)
e, come riferito da , che le borse erano umide, in gran parte danneggiate da macchie e tracce di CP_1
muffa e maleodoranti.
Il 18/10/2019 ha denunciato il sinistro alla compagnia, allegando le fotografie dell'interno del CP_1
container e dei colli bagnati (v. doc. 12) ed in data 23/10/2019 si è svolto un sopralluogo, con la presenza dei periti dell'assicuratore, che tuttavia non ha condotto a risultati condivisi.
Secondo , infatti, il danneggiamento della merce si è prodotto durante la navigazione;
dunque, il CP_1 sinistro rientrerebbe tra i rischi coperti dalla polizza che “copre di sicurtà i trasporti di tutte le merci di cui al successivo articolo effettuati dalla nella sua qualità di proprietaria per conto Controparte_4 proprio, comprese le traversate marittime …, eseguiti a mezzo [omissis]: B) nave in containers, compresa la tratta di inoltro a mezzo autocarro di terzi vettori regolarmente abilitati all'esercizio dell'autotrasporto ai sensi della vigente legislazione da porto italiano a magazzino ditta assicurata”, a seguito di “C) importazioni dall'Estremo Oriente”.
Secondo la compagnia, invece, il bagnamento sarebbe dovuto ad un fenomeno di condensa formatasi a seguito del carico, da parte dello stesso fornitore, di merce già bagnata o umida all'interno dell'unità; quindi, ad un “vizio d'origine” non coperto da polizza.
Il Tribunale, valutati la documentazione prodotta e gli esiti della consulenza tecnica disposta, ha ritenuto accertata la dinamica indicata dalla società assicurata.
ha proposto appello, articolato in cinque motivi di appello, deducendo, in particolare: Pt_1
1. la “erroneità della pronuncia per basarsi su di una errata lettura della polizza di carico”: il tribunale ha tradotto male e quindi ha mal interpretato il documento prodotto in lingua inglese.
La polizza di carico attesta soltanto le buone condizioni del container e non della merce ivi pagina 4 di 17 caricata. Inoltre, il tribunale non avrebbe tenuto conto degli altri documenti prodotti dai quali emergeva come fossero state esaminate, prima della partenza, solo le condizioni del container, che si trovava in ottime condizioni;
2. la “erroneità della pronuncia con riguardo alla raggiunta prova del buon ordine delle merci per basarsi non già sui documenti di causa ma su mere prospettazioni del ctu acquisite dal giudice”: il giudice, privo delle necessarie competenze tecniche, ha recepito le conclusioni del consulente tecnico, a sua volta inesperto, sebbene illogiche, contraddette dalle prove documentali e in parte formulate solo in termini di verosimiglianza;
3. la “erronea statuizione in tema di accoglimento della domanda attorea in punto di quantum”: il
Tribunale ha attribuito valenza probatoria ad un prospetto elaborato dalla società assicurata. In realtà, nessuna prova idonea era stata offerta da in ordine all'effettività del pregiudizio CP_1
subito ed al numero delle borse danneggiate;
4. la “non corretta interpretazione delle clausole di polizza invocate dalla compagnia”: Pt_1 aveva eccepito l'inoperatività della garanzia sotto svariati profili -tra questi, il fatto che CP_1
non avesse dichiarato, come previsto dalla clausola n. 4, che la nave fosse “un piroscafo o una motonave in acciaio” né la sua classificazione- e l'inosservanza di una serie di obblighi previsti in capo a all'assicurato, sanzionata con la perdita del diritto (clausole 10 d ed e); tutte tali eccezioni erano state fraintese e disattese dal Tribunale sulla base di argomentazioni erronee;
5. la “nullità della ctu svolta in primo grado e nell'ipotesi in cui non si ritenesse di rigettare la domanda di per carenza di prova in punto di an, acclarata necessità di far svolgere una CP_1 nuova indagine peritale”: il consulente nominato non avrebbe avuto alcuna conoscenza del settore dei trasporti, avrebbe disatteso il quesito, avrebbe posto a base dei suoi ragionamenti alcune supposizioni e non le circostanze di fatto accertate. Da ciò la richiesta di disporne la rinnovazione.
, conseguentemente, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado ed il rigetto Pt_1
della domanda di Dava atto, inoltre, di avere dato esecuzione alla sentenza e chiedeva la CP_1
restituzione di quanto versato. si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello, del quale ha domandato il CP_1
rigetto.
Inoltre, ha proposto appello incidentale, dolendosi: I. del rigetto della propria domanda risarcitoria con riferimento ai costi sostenuti per “logistica e magazzinaggio” della merce danneggiata;
II. del pagina 5 di 17 riconoscimento degli interessi compensativi sulla somma liquidata e rivalutata al tasso legale genericamente indicato, anziché al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.; III. del rigetto della domanda diretta al rimborso del compenso pagato al proprio consulente di parte, sull'erroneo presupposto della tardività del deposito della documentazione attestante la spesa sostenuta.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno depositato traduzione giurata dei documenti prodotti in lingua inglese nel giudizio di primo grado ed hanno discusso la causa, ai sensi dell'art. 350-bis, all'udienza del 23 gennaio 2025 e la sentenza è stata deliberata il 29 gennaio 2025.
L'appello principale
L'appello proposto dalla compagnia di assicurazioni è del tutto destituito di fondamento. Pt_1
Quanto al primo motivo, nella polizza di carico che il tribunale avrebbe mal interpretato anche a causa dell'imperfetta conoscenza dell'inglese “tecnico”, osserva la Corte è stata acquisita la traduzione giurata del documento, sulla quale nessuna obiezione ha sollevato la difesa di , la cui lettura Pt_1
conferma il giudizio del tribunale. La polizza contiene una descrizione della merce -738 scatoloni contenenti borse in tessuto, dal peso lordo di 10289,500 kg e dimensioni pari a 61,750 metri cubi (si veda anche la relazione del ctu, pag.6)- stipate in un container da 40 piedi (01x40' GP Cont.)- spedita
“in condizioni esterne apparentemente buone, salvo quanto altrimenti indicato, con peso, misure, marchi, numeri, qualità, contenuto e valore sconosciuti, per essere trasportato [….] per essere poi consegnato nelle suddette buone condizioni al Porto o al Luogo di Consegna ai destinatari“. I riferimenti a misure, marchi, numeri, qualità sono inequivoci e non possono che riferirsi al contenuto degli scatoloni, cioè alla merce trasportata;
le indicazioni relative al numero, al peso ed alle condizioni
“apparentemente buone” si riferiscono ai colli, mentre ciò che non è stato controllato è, come detto esplicitamente, il contenuto degli scatoloni. Dunque, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la polizza dia conto della verifica eseguita sulle condizioni esterne degli imballaggi e non di un'ispezione eseguita, come sostiene l'appellante, sul solo container per verificarne l'integrità. Ciò coerentemente, del resto, con la funzione propria della polizza di carico, che deve contenere, non solo nell'ordinamento nazionale, la descrizione di natura, qualità e quantità della merce trasportata e deve dare conto dello
“stato apparente delle merci e degli imballaggi” (si veda, al riguardo, l'art. 460 cod.nav.). Non si può che aderire, quindi, alle considerazioni del Tribunale e cioè che “la lettera di carico (doc. 10 att.) fa riferimento al quality, contents and value unknown, come evidenziato da parte convenuta, ma contemporaneamente attesta anche che la merce caricata si trova in apparenti buone condizioni esterne se non altrimenti specificato. È inevitabile e di buon senso rilevare che se fossero davvero stati
pagina 6 di 17 caricati 738 cartoni già bagnati una riserva, che invece non c'è, sarebbe stata senz'altro inserita nella lettera di carico, secondo la quale l'esterno dei cartoni era in ordine, cioè non era bagnato. Sulla base della lettera di carico sussiste, quindi, un primo elemento presuntivo che conferma la tesi di parte attrice e cioè che il bagnamento dei cartoni ed il conseguente danneggiamento delle borse sia avvenuto durante il trasporto e non prima".
Tali conclusioni non sono minimamente inficiate dall'esame del “rapporto ispezione container” eseguita il 4 settembre 2019, qualche giorno prima della partenza della merce. L'ispezione si è conclusa in modo positivo, attestando che non furono riscontrati danni sui lati del container e che esso fu giudicato idoneo ad un carico di iuta. Tuttavia, ciò che è stato ipotizzato dal consulente d'ufficio, come si vedrà in prosieguo, è la presenza di qualche fessurazione, non di squarci o rotture di grandi dimensioni nella copertura, quindi di un fenomeno in sé modesto, che ben potrebbe essere sfuggito all'ispezione o che potrebbe anche essersi prodotto durante il caricamento sulla nave.
Non giova all'appellante neppure il nulla osta all'esportazione della Dogana di Calcutta, poiché se è certo che l'ufficiale doganale -il quale ha attestato che il 6 settembre 2019 il caricamento del container
DFSU 7102008 è stato eseguito in sua presenza (doc 1, , ultima pagina, numero container Pt_1
aggiunto a penna)- non ha svolto alcun controllo sul contenuto degli scatoloni, è altrettanto inconfutabile che il funzionario non ha neppure evidenziato criticità sulle condizioni dei colli destinati all'esportazione.
Diversamente da quanto assume , infine, le fotografie prodotte non danno alcuna evidenza Pt_1 dell'origine del (pacifico) fenomeno di condensa. Non è un caso, del resto, che la censura proposta alla pag. 20 dell'atto di appello non contenga alcun specifico rinvio a determinate fotografie tra tutte quelle acquisite nel corso dell'istruttoria e si risolva, in fin dei conti, nell'affermazione apodittica della superiorità della propria tesi rispetto a quella della società danneggiata e del primo giudice.
Al contrario, la foto prodotta da sub 9) mostra i colli impilati nel container prima della sua CP_1
chiusura senza tracce evidenti di bagnamento.
Peraltro, seppure con i limiti derivanti dalla provenienza del documento, non è irrilevante notare che anche lo spedizioniere il 18 ottobre 2019, nel denunciare il sinistro al vettore, attribuiva CP_5
il danno al danneggiamento della struttura del container (doc. 20 . CP_1
Il secondo ed il quinto motivo possono essere affrontati congiuntamente e sono entrambi infondati.
Quanto all'eccepita nullità della consulenza tecnica, è sufficiente osservare che la compagnia non ha dedotto violazioni, da parte del consulente tecnico, dei diritti di difesa e del contraddittorio, né gli ha pagina 7 di 17 imputato di aver svolto indagini che esulavano dal quesito o di aver utilizzato documenti prodotti irritualmente, o ancora di non essere terzo ed imparziale.
Secondo l'appellante, semplicemente, il consulente non avrebbe avuto le competenze tecniche necessarie, essendo specializzato nel settore degli elevatori e degli impianti a fune e non dei trasporti marittimi;
inoltre, avrebbe frainteso i documenti in atti e ne avrebbe tratto conseguenze illogiche, avrebbe omesso verifiche possibili ed attribuito rilievo a circostanze ininfluenti.
È di solare evidenza che nessuna di tali critiche possa essere apprezzata come motivo di nullità dell'elaborato e che giustamente il consulente ha lasciato al giudice l'interpretazione di quei documenti sul cui contenuto ha registrato divergenze tra le parti.
Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'indagine, reputa questa Corte che non ve ne sia alcun motivo.
È chiaro che non condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente d'ufficio; è Pt_1
ovvio, però, che questo non è di per sé un buon motivo per rinnovare la consulenza che, diversamente da quanto sostiene l'appellante, è completa, precisa, saldamente ancorata alla documentazione in atti ed argomentata in modo logico, sì che dimostra, indipendentemente dal settore di specializzazione dichiarato, la competenza e la serietà del professionista. Non vi è dubbio che, non essendo stai i colli contenenti la merce aperti al momento della spedizione, non essendo stato il container utilizzato per il trasporto ispezionato al momento del suo arrivo al porto di La Spezia e non essendo stato possibile sottoporlo a controlli durante le operazioni peritali (cfr. relazione, pag. 13), l'origine del sinistro sia stata ricostruita anche in via deduttiva. Tuttavia, ciò che conta è che non siano stati commessi errori-e, ad avviso della Corte, non ne sono stati commessi- nella rilevazione delle circostanze di fatto note e che il ragionamento in base al quale da elementi noti si è giunti a stabilire la causa dell'evento dannoso non sia in sé incongruo, contraddittorio o viziato sotto il profilo tecnico e scientifico, come accadrebbe, nella fattispecie in esame, se il consulente avesse fatto mal governo delle leggi della fisica, principalmente di quelle che governano i cambiamenti di stato della materia. Non è chiaro, peraltro, quali sono le verifiche concrete sulle cause del bagnamento che il consulente ha omesso e che invece avrebbe avuto la possibilità di espletare. Non si rinviene, infatti, né nelle osservazioni del consulente di parte né negli atti difensivi, la proposta di esami ed accertamenti che il consulente d'ufficio si sia rifiutato di svolgere.
Si deve aggiungere che il consulente d'ufficio, nel corso della propria indagine, ha puntualmente e persuasivamente risposto a tutte le obiezioni del consulente di parte dell'allora convenuta e che le pagina 8 di 17 doglianze svolte in appello si risolvono in un'ennesima ripetizione di quelle stesse obiezioni già svolte e già motivatamente disattese.
Ed invero:
a. il consulente d'ufficio ed i consulenti di parte (cfr. relazione, pag. 13) hanno convenuto nel ritenere che il peso della merce al momento dell'arrivo in Italia era superiore di 910,50 kg rispetto a quello attestato alla partenza;
il dato è stato messo in dubbio solo in questo grado, in modo del tutto generico. È certo, perché reso evidente dalle fotografie prodotte da (cfr. pag. 7 della CP_1
relazione del ctu e foto da 14 a 14 quinquies), che, all'arrivo, sul soffitto del container vi era della condensa. Secondo il consulente d'ufficio ed il tribunale ciò dimostra che i cartoni furono caricati asciutti e che hanno assorbito acqua durante il tragitto. In caso contrario, essi sarebbero stati più pesanti alla partenza perché impregnati di acqua;
le alte temperature incontrate nel corso della navigazione intorno alla Penisola arabica ed al Mar Rosso avrebbero inoltre favorito l'evaporazione, sì che il container sarebbe arrivato asciutto, senza tracce di condensa. La critica opposta dall'appellante è che “le merci sono state caricate umide, non bagnate”, nel corso del viaggio l'umidità si sarebbe ulteriormente diffusa, determinando un incremento ponderale.
Tuttavia, non è provato che le merci siano state caricate umide. Si tratta di mera supposizione dell'appellante principale. Dimostrano il contrario le indicazioni sul buono stato dei colli contenute nella lettera di vettura, l'incontestata coincidenza tra il peso dei colli rilevato dalla dogana e dal vettore e quello riportato nella fattura emessa dal venditore al momento del confezionamento dei cartoni, la persuasiva considerazione del consulente d'ufficio secondo la quale “se la condensa si fosse creata a causa dell'evaporazione dell'acqua, assorbita dagli scatoloni prima del loro inserimento nel container, il peso complessivo del container all'arrivo in sarebbe dovuto CP_3 essere minore (o al limite uguale) di quello in partenza” (pag. 23 relazione, nonché pagine da 13 a
15 e 18, da intendere qui richiamate). Del tutto prive di pregio le considerazioni che ineriscono alle caratteristiche della iuta, che secondo ben potrebbero aver influito sull'assorbimento CP_6 dell'umidità, poiché si tratta, ancora una volta, di un'ipotesi, formulata in termini di mera possibilità. Precipuamente, il consulente d'ufficio ha fatto notare che la presenza di umidità in tutti gli imballaggi rende inverosimile che essi abbiano potuto essere stati interessati da bagnamento nella fase del caricamento sul container, perché in tal caso si dovrebbe immaginare che, anziché impilati, fossero stati affiancati l'uno all'altro per terra, occupando uno spazio grande come un campo da tennis (pagine 19 e 20 della relazione);
pagina 9 di 17 b. si è già detto che non è stato possibile nel corso del giudizio esaminare il container (né sarebbe stato utile, a distanza di anni), e che lo stesso non è stato ispezionato al momento dell'arrivo a La
Spezia. Il consulente d'ufficio, escluso che le merci fossero bagnate alla partenza per le decisive considerazioni di cui alla lettera a), ha ipotizzato che fosse presente una fessurazione dalla quale l'acqua piovana sarebbe penetrata durante il viaggio. Si rinvia alla sentenza, pag. 6, ed alla relazione del ctu, pagina 14, qui da intendersi integralmente richiamate, per la dettagliata illustrazione dei passaggi di stato, coerenti con le zone attraversate e le loro caratteristiche climatiche. L'appellante ha dedotto, in contrario, che nessuna fessurazione è stata rilevata allorché il container è stato esaminato prima del caricamento;
inoltre, che esso è stato subito riutilizzato, sì che, considerato che era stato prodotto solo nel 2013, non solo non è provato, ma non è neppure verosimile che fosse danneggiato. Inoltre, se l'acqua fosse penetrata solo da un punto specifico della copertura, i colli sarebbero stati bagnati solo un una certa zona, mentre essi sono stati rinvenuti tutti uniformemente danneggiati e vi sarebbero stati residui di cartone appiccicati/strappati alle pareti del container. Si è già detto che il consulente d'ufficio ha ipotizzato la presenza di fessurazioni, quindi un fenomeno modesto, che facilmente può essere sfuggito ad un esame visivo del container sia alla partenza che all'arrivo. Le fotografie nn. 7 e 8 a pagina 11 della relazione mostrano container ammaccati a causa dell'uso: lo scopo di tali fotografie è quello di far comprendere che se è ovvio che i container sono progettati e costruiti per essere impermeabili, nelle operazioni di carico e scarico sono soggetti ad urti e sollecitazioni, sì che non è improbabile che riportino fessurazioni, o alterazioni della geometria dei portellini o anche aperture sul fondo
(sul punto, si rinvia alla relazione, pagine 8 e 9). E che l'ipotesi non sia in sé peregrina è dimostrato dall'allegato 6 alla relazione del consulente, cioè dalla dichiarazione del gestore sinistri di , dott.ssa che, il 29 settembre 2020, proprio con riferimento al container in Pt_1 Per_2
questione riferì che era presente un foro (pur giudicato troppo piccolo per giustificare l'ingresso di acqua), salvo dopo circa sei mesi ritrattare la dichiarazione attribuendola ad un “refuso” (doc. 6
), nonché dal caso analogo segnalato proprio dal consulente di parte nelle sue osservazioni Pt_1
(si vedano la relazione del ctu, pag. 20 ed il doc. 21 di parte ). Il consulente d'ufficio, inoltre, CP_1
ha chiarito molto bene, in risposta alle osservazioni del consulente di parte , che proprio il Pt_1
fatto che i cartoni fossero tutti uniformemente bagnati e che il cartone non si sia sfaldato o appiccicato alle pareti del container “è la prova che il lotto di scatoloni non si sia inzuppato ovverossia non sia stato investito direttamente da un'ingente massa d'acqua - ma che abbia
pagina 10 di 17 assorbito una rilevante quantità di vapor acqueo”. Infine, non vi è alcuna prova di verifiche eseguite sul container dopo l'arrivo in e prima del suo nuovo e successivo utilizzo;
CP_3
c. la ruggine sulle graffette metalliche di chiusura dei colli dimostrerebbe, secondo , il Pt_1
bagnamento dei cartoni prima dello stivaggio. È la tesi del suo consulente di parte, alla quale ha persuasivamente risposto il consulente d'ufficio, rilevando che la ruggine è dovuta alla prolungata permanenza degli imballaggi in un ambiente umido, “e non già al bagnamento diretto per acqua piovana: l'acqua sugli scatoloni, esposti all'aperto e soggetti alle alte temperature ambientali indiane, sarebbe evaporata rapidamente subito dopo le piogge, senza dare tempo sufficiente all'innesco del fenomeno di ossidazione” (cfr. relazione, pag. 21). A tale logica osservazione, che è rafforzata dal dato relativo alla durata del trasporto -i cartoni sono rimasti chiusi nel container per oltre un mese1- l'appellante principale non ha opposto alcuna critica ragionata, limitandosi a riproporre le osservazioni del proprio consulente di parte;
d. il consulente di parte aveva osservato, nel corso delle indagini, che “Ulteriore aspetto da tenere in considerazione, come mostrano anche le fotografie sopra riportate scattate durante la perizia in contraddittorio con , è l'assenza di reazione al nitrato d'argento, il che significa che il CP_1 bagnamento non è stato causato da acqua salata” e che se la tesi del consulente d'ufficio fosse corretta, “una minima parte di acqua salmastra portata dal vento, dalle onde o per qualsivoglia ulteriore motivo, sicuramente avrebbe lasciato traccia all'interno dei colli, situazione che NON si
è verificata”. L'argomento è stato ripreso da , senza in alcun modo tener conto delle Pt_1 pertinenti considerazioni del consulente d'ufficio, il quale ha spiegato che “La reazione negativa al test del nitrato d'argento consente solo di escludere l'ingresso di acqua salmastra in quantità significative, ma certamente non di escludere ogni forma di penetrazione d'acqua nel container, quale in particolare quella piovana. Non è dato di sapere quanti imballaggi siano stati sottoposti a tale indagine né quanti campioni di materiale siano stati presi in considerazione né ove fossero collocati, all'interno del container, gli scatoloni esaminati né, soprattutto, in quale parte del ponte della nave fosse stato stivato il container in oggetto. La vaghezza dei presupposti con cui tale risultato al test del nitrato è stato ottenuto dovrebbe quindi portare ad escludere la sua attendibilità ma, a voler tutto concedere, non si può certo da esso desumere l'assenza di aperture 1 La stessa , nella comparsa di risposta in primo grado, ha riferito che “dal controllo svolto presso l'archivio meteo è Pt_1 risultato che in India, nei giorni antecedenti al trasporto, l precipitazioni sono state cospicue ed intense” e che “il container, caricato della merce dalla è rimasto chiuso e sigillato in giacenza per una settimana presso il porto prima della CP_7 caricazione sulla nave”. pagina 11 di 17 nel container da cui sia potuta entrare acqua dolce piovana.” (cfr. relazione, pagine 21 e 22). Il consulente d'ufficio, cioè, ha dato conto anche della possibilità che una piccola quantità di acqua salmastra sia penetrata nel container, e delle ragioni per le quali la circostanza non sia in è decisiva.
In conclusione, nessuna delle censure svolte da coglie nel segno, sì che può ritenersi accertato Pt_1
che la merce caricata sul container era in buone condizioni ed asciutta e che il suo bagnamento si sia verificato durante il trasporto.
È possibile quindi passare ad esaminare il terzo motivo di appello, che investe il quantum debeatur.
Il primo giudice ha calcolato il valore della merce danneggiata sulla base di un prospetto redatto dall'assicurata (doc. 22 , in cui la stessa ha esposto di aver commercializzato 11.453 borse. Pt_6
Dunque, il Tribunale di Milano ha liquidato il danno considerando come inutilizzabili le restanti
27.857 borse, che ha valorizzato al prezzo indicato nella fattura di acquisto;
ha poi applicato una maggiorazione del 20% prevista dai patti speciali di polizza “a titolo di utile sperabile e spese”.
ha evidenziato che il prospetto utilizzato dal tribunale è stato formato da e che essa ne Pt_1 CP_1
aveva tempestivamente contestato la valenza probatoria;
inoltre, che non vi sarebbe alcuna prova né che la borsetta riprodotta nelle fotografie prodotte da -che rappresentano borse con segni di CP_1
muffa (doc. 40, 41, 49, 50, 51 e da 53 a 57), e che in precedenza non erano state messe in dubbio nella loro veridicità - faccia parte del carico danneggiato, né che tale fosse la condizione dell'intero carico.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che è la stessa compagnia di assicurazioni ad aver ripetutamente affermato che le merci arrivate a La Spezia erano tutte nelle medesime condizioni, poiché erano state caricate bagnate e presentavano un vizio d'origine2 (si vedano anche la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, pag. 6 e la comparsa conclusionale, primo grado, pag. 10).
inoltre, fin dal 18 ottobre 2019 ha offerto alla compagnia la possibilità di visionare la merce CP_1
(doc. 12 . CP_1
Dunque, per bocca di è dimostrato che le merci giunte in Italia erano tutte nel medesimo stato, Pt_1
cioè “viziate”.
Il prospetto prodotto come documento 22 giova alla compagnia di assicurazioni, poiché è che, in CP_1
contrasto con quanto affermato da , ha limitato la sua richiesta risarcitoria solo ad una parte Pt_1 2 Si legge in comparsa di risposta, a pag. 5, che il perito di , all'esito dei suoi accertamenti, “ha Pt_1 appurato che le condizioni della merce al momento dell'accertamento fossero pressoché identiche ed uniformi per la totalità degli articoli ispezionati e che ciò fosse sintomatico esclusivamente nella presenza di condensa per pregresso bagnamento del carico, dunque richiamando un vizio d'origine, non ricompreso nella copertura”. pagina 12 di 17 della merce, riconoscendo di averne recuperato un terzo circa. Anche sotto questo profilo, quindi la sentenza deve essere confermata.
Con il quarto motivo, infine, contesta al primo giudice di aver mal interpretato alcune Pt_1
clausole del contratto di assicurazioni.
Innanzitutto, la clausola n. 4 delle condizioni generali di polizza, ai sensi della quale “L'assicurazione
è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su piroscafi o motonavi in acciaio, classificati con la prima classe del Registro Navale Italiano o di uno dei seguenti registri di classifica: Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas,
Germanischer YD, IP IJ YO, Norske Veritas, Registro Navale dell'Unione delle
Reppubbliche Socialiste Sovietiche, Registro Navale della Repubblica Popolare Polacca”.
Scriveva la compagnia nel costituirsi in giudizio che l'attrice aveva “completamente omesso di menzionare la nave su cui la merce avrebbe viaggiato e tale mancanza rileva in termini di carenza di prova della copertura” (così, pag. 15 comparsa di risposta, enfasi aggiunta). Il tribunale ha giustamente evidenziato che, invece, il nome della nave risultava da numerosi documenti prodotti e che la clausola in questione non richiedeva l'indicazione del nome dell'imbarcazione, ma che il trasporto fosse stato effettuato con navi di determinate categorie e che nessuna obiezione sul punto era stata sollevata dalla compagnia. Nell'atto di appello sostiene che ciò non sia vero, ma quanto Pt_1
sopra fedelmente trascritto in ordine al contenuto della comparsa di risposta dimostra l'infondatezza anche di questo motivo di appello.
Viene poi in considerazione l'art. 2, clausola 83/01, che esclude la garanzia per i danni dipendenti da
“difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell' o di loro Parte_7 rappresentanti e dei rispettivi dipendenti”. Sul punto è sufficiente richiamare quanto si è detto in relazione alla causa del danno -non “vizio di origine”, ma bagnamento durante il trasporto in mare- per dare evidenza della totale infondatezza della doglianza.
Ancora, sostiene che il Tribunale di Milano non avrebbe correttamente considerato che Pt_1 CP_1
non si era attivata per diminuire il danno, come richiesto dalla clausola 10, lett. d), dal momento che
“essa stessa ha dichiarato che vi era merce che poteva essere ripristinata ma ancora oggi (come dichiarato confessoriamente in citazione) ha dichiarato che la merce si trova stoccata presso il magazzino di a ” (così in comparsa di risposta, pag. 17), e che non aveva dimostrato Pt_5 Parte_5
pagina 13 di 17 di aver interrotto la prescrizione nei confronti dello e del fornitore Parte_8
indiano Tex Trends.
Quanto si è appena detto in ordine alla vendita di 11.453 borse conferma che, come ha ritenuto il primo giudice, ha fatto quanto in suo potere per limitare il danno. CP_1
I documenti 58 e 59 di parte confermano l'interruzione della prescrizione nei confronti di CP_1
il 15 ottobre 2020 ed il 19 ottobre 2021; non ha spiegato perché dette CP_5 Pt_1
comunicazioni non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione, visto che danno conto della denuncia del sinistro, vi sono allegati i relativi documenti, è detto espressamente che la comunicazione
è fatta a fini interruttivi della prescrizione e per preservare l'azione di rivalsa della compagnia. Nessun atto interruttivo doveva essere posto in essere, invece, nei confronti di chi ha venduto la merce e predisposto gli imballaggi, considerato che non è in questa fase che le merci sono state danneggiate.
Ancora, nessun errore è stato commesso nell'incrementare del 20% l'indennizzo dovuto all'assicurata.
Lo prevede l'articolo 6 dei “patti speciali”, rubricato “valori liquidabili”, ove si legge che “in caso di sinistro verrà liquidato il valore della fattura di acquisto maggiorato del 20% a titolo di utile sperabile e spese” (cfr. doc. 3 pag. 11); la clausola n. 6 alla quale fa riferimento l'appellante, CP_1
che pure ha predisposto il testo negoziale, è la clausola n. 6 delle condizioni generali di polizza, rubricata “valore assicurabile” (pag. 3, doc. 3 Spiec), destinata ad operare solo quando il valore delle cose danneggiate non possa essere accertato.
Infine, ha insistito per l'applicazione della franchigia di cui all'art. 11 dei patti speciali di Pt_1
polizza, senza però spiegare sotto quale profilo il tribunale avrebbe errato nell'escluderne l'applicabilità, dal momento che esso opera solo per “Eventuali danni conseguenti a furti, rapine ammanchi, smarrimenti, mancate consegne e manomissioni occorse in occasione di trasporti a mezzo autocarro”.
L'appello incidentale
L'appello proposto da è fondato in parte. CP_1
Il Tribunale, con riferimento alla richiesta di rimborso dei costi di stoccaggio della merce in magazzino ha osservato che non vi è un nesso di causalità tra la mancata liquidazione dell'indennizzo da parte di e la necessità di conservare merce invendibile. “Tutt'al più parte attrice avrebbe potuto Pt_1
promuovere un accertamento della consistenza in contraddittorio o un procedimento di ATP. A ciò si aggiunga che tali costi non sono stati in alcun modo quantificati e documentati e quindi non sono indennizzabili”.
pagina 14 di 17 Con il primo motivo dell'appello incidentale, si duole di tale statuizione, deducendo che il CP_1
nesso di causalità era chiaro, poiché essa ha dovuto conservare la merce in previsione ed in funzione di eventuali indagini peritali. I costi sostenuti, inoltre, erano stati provati mediante la produzione di un prospetto riassuntivo, dei contratti di stoccaggio stipulati, delle fatture pagate.
Il motivo è parzialmente fondato.
Il consulente d'ufficio ha accertato, nel corso del sopralluogo effettuato il 29 marzo 2023nel contraddittorio con i consulenti di parte, la presenza in magazzino degli scatoloni da 1 a 300, disposti su 14 bancali (cfr. relazione pag.6), mentre non è stato possibile visionare i colli da 301 a 738.
L'esigenza di conservare la merce per consentire la sua verifica da parte della compagnia (ove la stessa avesse voluto effettuarla) e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è causalmente riconducibile al sinistro ed è una scelta del tutto comprensibile, considerato il tenore delle difese di
, la quale non solo ha insistito, anche in questo grado, per la rinnovazione dell'indagine Pt_1
peritale, ma ha finanche messo in dubbio che le borsette riprodotte nelle fotografie in atti facciano parte del lotto danneggiato.
Reputa quindi la Corte che debba rispondere dei costi di stoccaggio. Pt_1
La pretesa di tuttavia, può essere accolta con due limiti: i. uno di ordine temporale, considerata CP_1 esaurita l'evidenziata esigenza istruttoria con l'esaurirsi della fase di merito, e dunque con la pronuncia della presente sentenza;
ii. l'altro di ordine “quantitativo”, poiché la prova può ritenersi raggiunta solo nei limiti in cui la circostanza della conservazione della merce danneggiata in magazzino è stata verificata dal consulente d'ufficio. È ovvio, infatti, che nessun valore probatorio possa essere attribuito in sé ai prospetti redatti (doc. 60 e 61) dalla medesima parte danneggiata. In questo caso, non vi sono dichiarazioni favorevoli alla sua tesi della controparte di cui possa giovarsi né gioverebbe all'appellante incidentale l'assunzione delle prove testimoniali (capitoli da 5 a 8), volte genericamente a confermare la correttezza degli importi addebitati.
In punto quantum, ha prodotto i contratti stipulati nel 2017 ed a settembre 2020 nell'ordinario CP_1 esercizio della sua attività e le fatture relative all'attività di movimentazione e stoccaggio merci emesse nei confronti dell'appellante incidentale per tutte le prestazioni erogate in suo favore in esecuzione dei citati contratti.
Considerato che
dall'allegato A al contratto (doc. 63) emerge che il costo mensile per bancale è di €2,30, stima questa Corte di poter riconoscere all'appellante incidentale l'importo mensile di €32,2 da ottobre 2019 a gennaio 2025. In totale, quindi, €2.028,6, oltre rivalutazione ISTAT dalla data dei singoli esborsi mensili di €32,2 alla presente sentenza ed interessi pagina 15 di 17 compensativi al tasso legale (per le ragioni esposte in relazione al secondo motivo dell'appello incidentale) sul capitale originario, rivalutato anno per anno, con le stesse decorrenze;
oltre, infine, gli interessi corrispettivi sul predetto complessivo importo dalla sentenza fino al saldo effettivo.
Non è fondato il secondo motivo, con il quale sostiene che gli interessi compensativi che il CP_1
tribunale le ha riconosciuto sull'esatto presupposto della natura risarcitoria del credito indennitario nei confronti dell'assicuratore avrebbero dovuto esserle attribuiti non genericamente al tasso “legale”, ma al trasso previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c., che spetta per tutte le obbligazioni pecuniarie, senza distinzioni.
E' sufficiente a questo proposito richiamare quanto statuito dalla Corte di cassazione in fattispecie analoga e cioè il condiviso principio secondo il quale “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art.
1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).” (cfr. Cass. n. 19063/2023, alla quale si rinvia per la persuasiva motivazione).
Infatti, nel caso in esame, non vi è alcuna doglianza sull'inadeguatezza, in concreto, degli interessi riconosciuti dal primo giudice, né nel giudizio di primo grado erano state evidenziate situazioni particolari tali da giustificare l'attribuzione degli interessi al saggio previsto in caso di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali;
l'appello poggia unicamente sull'asserita erronea ricostruzione della funzione e natura degli interessi corrisposti.
Invece, è fondato il terzo motivo dell'appello incidentale, poiché se è vero che la prova del pagamento del consulente di parte è stata fornita tardivamente, è pur vero che si tratta di spese processuali, sì che la forma per attivarne la ripetizione è quella della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa, come avvenuto nella fattispecie pagina 16 di 17 in esame (così Cass. n. 26729/2024). Occorre dunque aggiungere l'importo di €1.830 (cfr. allegati e) ed f) alla memoria di replica) alle spese che è stata condannata a pagare. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni e diversa istanza disattesa:
1. rigetta l'appello principale contro la sentenza n. 4456/2024, pubblicata il 24 aprile 2024 del
Tribunale di Milano;
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a pagare a ulteriori: Parte_1 CP_1
2.1. €2.028.6 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2.2. €1.830 per spese di ctp;
3. conferma, per il resto, la sentenza appellata;
4. condanna l'appellante principale a rifondere a le spese del grado, che liquida in CP_1
€6.000, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Alberto Massimo Vigorelli
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