Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel.
Roberto Pascarelli Consigliere
Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 704/2024 RGA promoSS da: con il patrocinio dell'avv. Enrico PISANU Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Giorgia GIOVETTI Controparte_1 appellato
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/1/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, CP_1
ha agito per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento per il
[...] superamento del periodo di comporto allo stesso comunicato dalla società
[...] di cui era dipendente dal 2012 e per ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non riportati a causa della condotta datoriale e, al fine, “ha prospettato: 1) di essere stato assunto dalla resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 1.10.2012, per il disimpegno di mansioni di magazziniere, livello DCCNL Gomma Plastica;
2) di avere acquisito, nel corso degli anni (contrassegnati dall'impiego di muletto e dalla movimentazione carichi di peso dagli 8 ai 20 kg), il ruolo di responsabile di magazzino;
3) di avere effettuato, a seguito di una diagnosticata lombalgia, una visita medica aziendale straordinaria, culminata con la declaratoria di idoneità al lavoro, ma con prescrizioni;
4) lo svolgimento nel luglio 2016 e 2017 di due
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5) il mancato rispetto da parte dell'azienda di tali prescrizioni;
6) di avere subito in data
24.7.2017 un infortunio sul lavoro, esauritosi poi con visita medica aziendale e costante declaratoria di abilità al lavoro ma sempre con prescrizioni anche in punto movimentazione carichi;
7) il mancato rispetto da parte dell'azienda di tali prescrizioni ed, anzi, l'adibizione del ricorrente alla più gravosa mansione di addetto all'inscatolamento; 8) il perdurante giudizio di idoneità al lavoro con prescrizioni all'esito delle visite mediche svoltesi con cadenza annuale;
9) la saltuaria assenza dal lavoro, a decorrere dal maggio 2021, per malattia;
10) di essere stato destinatario in data 30.5.2022 di licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto, con decorrenza dal 3.5.2022; 11) di avere tempestivamente impugnato in via stragiudiziale tale recesso;
12) il riconoscimento da parte di dell'esistenza di una malattia professionale, con CP_2 grado di invalidità pari al 6%; 13) di percepire una retribuzione globale di fatto mensile pari a € 3.231,52.
Nel contestare la legittimità del licenziamento per difetto dei suoi presupposti costitutivi, nell'agire per il risarcimento dei danni patiti in ragione della prospettata inadempiente condotta datoriale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità della causale posta a fondamento del recesso, nell'escludere l'avvenuta violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2097 c.c., nell'evidenziare la legittimità del proprio operato ed anzi profili di colposità nell'agire del Sig. ha concluso per il rigetto delle domande avversarie”. CP_1
2. Istruita la causa con assunzione di prove orali e con espletamento di CTU, il Tribunale ha accolto in gran parte la domanda, ritenendo sussistente la responsabilità datoriale per l'aggravamento delle condizioni di salute e dunque non computabili nel periodo di comporto le conseguenti assenze per malattia e ha dichiarato dunque l'illegittimità del recesso, condannando la società alla reintegra del lavoratore e alla corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 L. 300/70.
Ancora, il primo giudice ha ravvisato la risarcibilità del danno non patrimoniale, permanente e temporaneo, al netto di quanto già oggetto di risarcimento , CP_2
e del danno morale, nonchè quella delle spese mediche sostenute;
ha respinto invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale riferito alla flessione delle capacità reddituali, in ragione della ridotta capacità lavorativa, per essere eSS domanda subordinata all'esercizio dell'opzione indennitaria in luogo della reintegra, condizione non sussistente al momento della pronuncia. Il Tribunale ha regolato le spese ponendole ad integrale carico della società datrice di lavoro e liquidandole nella misura di €.4.629,00 oltre accessori.
[RGA704/2024] pag. 2 di 12 3. Ha proposto appello la società datrice di lavoro sulla scorta di quattro motivi.
Primo motivo – ritenuta erroneità della sentenza “nella parte in cui ha ritenuto comprovata la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro e facendo applicazione del principio delle concause ex art. 41 c.p. ha ritenuto non computabili ai fini del comporto le assenze maturate dal lavoratore. Gli errori compiuti dal Giudice di primo grado [sarebbero] rilevabili sia da un punto di vista di fatto, con riferimento alla valutazione degli atti e documenti di causa, sia da un punto di vista di diritto” (pag. 7 appello), poichè “... la CTU medico-legale non ha accertato un qualificato rapporto di correlazione concausale tra evoluzione della malattia e lavorazioni svolte, ma ha semplicemente ipotizzato come “più probabile che non” che in caso di violazione delle prescrizioni del medico competente ci potesse essere una correlazione tra attività lavorativa e patologia riscontrata nel 2021 (aggravata rispetto al 2016). Si ritiene che il CTU non solo non abbia accertato un nesso causale qualificato ma neppure potesse accertarlo in base al quesito posto che la patologia riscontrata è di origine multifattoriale, di natura degenerativa, con origine non professionale e non tabellata” (pag. 11). Ancora, la decisione sarebbe errata laddove, applicando il principio dell'art. 41 c.p., non avrebbe tenuto conto del fatto che “nella responsabilità civile, infatti, il requisito “oggettivo” della “causalità materiale” deve essere valutato, caso per caso, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del codice penale (equivalenza delle concause nella causazione dell'evento), mitigato dal comma 2 (esistenza di altre cause sufficienti da sole a determinare l'evento), bilanciando i due commi con la regola del “più probabile che non”, nel senso che la causa sopravvenuta, se
“probabilmente sufficiente” da sola, si porrà come “esclusiva” dell'evento, degradando le altre (solo) “possibili” a mere occasioni, con esclusione di responsabilità del primo agente” (pag. 13). In sintesi, trattandosi di malattia non tabellata, si sarebbe imposta un'istruttoria più accurata per l'accertamento della causa concreta della sua eziologia e, in diritto, di applicare il principio della causalità neceSSria (con richiamo di Cass.
n. 5704/171, n. 3097/15 e n. 12364/14).
[RGA704/2024] pag. 3 di 12 Secondo motivo - il Tribunale avrebbe dato lettura erronea e superficiale alle deposizioni dei testimoni, ascoltati sulla consistenza delle mansioni del CP_1
(pagg. 17 - 19 appello2)
dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione steSS, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n.23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438).” in questo senso anche CaSSzione civile sez. lav., 12/11/2024, n.29105, in motivazione: “La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di eSS non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
Nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione steSS, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n.23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438). principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, neceSSrio acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004) e, nel caso di specie, la documentazione versata in atti in pieno contraddittorio, come valutata anche dalla CTU, cui non ha fatto seguito la cd. prova liberatoria da parte del datore di lavoro, integrano tale prova (v. per tutte, Sez. L, Sentenza n. 644 del 14/01/2005; v. anche sent. 15763/2019). nonchè
CaSSzione civile sez. lav., 25/10/2024, n.27693: In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il principio giuridico fondamentale è quello dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, ha efficienza causale, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento. Nel caso di malattie ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità qualificata, sulla base di ulteriori elementi, come i dati epidemiologici.
L'esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro ha rilevanza concausale nella genesi di patologie tumorali a origine multifattoriale, non interrotta da fattori come il tabagismo.
[RGA704/2024] pag. 4 di 12 In primis si rappresenta che la prescrizione di non mantenere la postura eretta per oltre due ore è stata impartita dal medico competente solo in data 16/05/2022 (doc. 5 cfr. All. 13 ricorso . Tale CP_1 prescrizione, dunque, è stata impartita dal medico competente 15 giorni prima del licenziamento. Dal 16/05/2022 al 30/05/2022 (data di licenziamento) il Sig. non ha prestato attività lavorativa CP_1 (circostanza agli atti incontestata) pertanto i testimoni non possono aver visto il lavoratore violare tale prescrizione.
Ed inoltre è agli atti la circostanza, non oggetto di contestazione, che dal 06/05/2021 al 30/10/2021 e dal 17/11/2021 al 03/05/2022 (doc. 6 cfr. All. 11 ricorso il lavoratore sia sempre stato a casa in CP_1 malattia, non potendo dunque in tale lungo arco temporale svolgere mansioni incompatibili con le prescrizioni impartite.
Pertanto, le dichiarazioni testimoniali (doc. 7 Verbale udienza 28/09/2023) devono essere lette anche tenuto conto di tali precisazioni, ... Quanto all'asserita violazione delle prescrizioni connesse alla movimentazione dei carichi ed all'utilizzo del muletto, il testimone non ha confermato che il Sig. abbia costantemente Testimone_1 CP_1 movimentato carichi superiori ai 10 kg. Anzi, a chiarimento del capitolo di prova n. 11 del ricorso (relativo al peso dei sacchi da movimentare) ha dichiarato che: “Sono 5 assemblatrici che fanno ciascuna sacchi di peso di oltre 15 kg ed altre 7 assemblatrici che fanno sacchi di peso variabile tra 7 kg e 15kg; mi sembra di ricordare che ci sia una assemblatrice che produce un sacco di peso inferiore a 7 kg”. Inoltre, interrogato sul capitolo 7 della memoria di costituzione di (vero che “i sacchi contenuti nelle Parte_1 vasche dalle presse hanno pesi variabili inferiori anche ai 10 chili”) ha dedotto che “Si è vero, precisando che ci sono anche sacchi che, come detto sopra, hanno pesi superiori ai 10 kg. Visto che siamo nel reparto presse, su ogni sacco c'è un cartellino”. Il teste, quindi, ha confermato quanto dedotto da parte datoriale in primo grado, ovvero che poteva e doveva sollevare carichi inferiori a 10 chili: i sacchi sono CP_1 muniti di cartellino riportante il peso e pertanto il lavoratore era in grado di individuare quelli di peso compatibile con le prescrizioni.
Inoltre, si ritiene che il teste nel descrivere le mansioni di bbia fatto esclusivamente riferimento
CP_1 ai 15 giorni di lavoro svolti da al 2 al 16 novembre 2021. Ciò si deduce dalla risposta al capitolo
CP_1 5 del ricorso (“Preciso che io non lavoravo in magazzino, ma nel reparto assemblaggio;
ho lavorato con per circa un mese o poco meno, perché, quando il ricorrente è tornato dalla malattia, è stato
CP_1 messo nel mio reparto”) e sul capitolo 6 del ricorso (“Confermo che il ricorrente inscatolava anche dopo il maggio 2016; io ho visto il ricorrente inscatolare fino a quando non è stato lasciato a casa. Come detto, al ritorno da un periodo di malattia, dopo aver subito l'ultimo intervento, qualche mese prima
CP_1 che fosse lasciato a casa, fu messo nel mio reparto assemblaggio dove è rimasto per circa due o tre settimane”). Dunque, il teste ha fornito risposte relative al solo periodo richiamato, non comprovando la violazione sistematica delle prescrizioni del medico competente da parte del datore di lavoro dal 2016 alla data del licenziamento. Peraltro, il teste non lavora nel medesimo luogo del ricorrente (come riportato in Sentenza), Testimone_1 essendo n magazziniere e non un operaio di produzione.
CP_1 Viceversa, il testimone lavorava con il Sig. ed ha fornito dichiarazioni che Testimone_2 CP_1 comprovano il pieno rispetto delle prescrizioni del medico competente da parte del datore di lavoro. Il sig.
infatti, come dallo stesso dichiarato, è stato assunto nell'aprile 2017 come aiuto magazziniere TE con il precipuo scopo, impartito dal datore di lavoro di aiutare nelle proprie mansioni così da CP_1 rispettare le prescrizioni del medico: “L'azienda mi mise a conoscenza delle prescrizioni del CP_1 perché la mia funzione era proprio quella di supportarlo”. Dunque l'azienda, diversamente da quanto asserito in ricorso in primo grado, si è preoccupata di ridefinire i compiti del ricorrente alla luce delle prescrizioni impartite dal medico: la Dott.SS (medico competente) infatti non ha mai dichiarato Per_1 incompatibile la mansione di magazziniere-autista/carrellista con la patologia riscontrata e pertanto l'azienda, al fine di adempiere alle prescrizioni si è preoccupata di affiancare al un collega che CP_1 potesse svolgere i compiti più gravosi, così da non violare le prescrizioni. Il teste riporta che dall'aprile 2017 (data di propria assunzione) al luglio 2017 (1 anno e mezzo TE dopo la prima prescrizione della Dott.SS ) il Sig. non fosse mai stato addetto Per_1 CP_1 all'inscatolamento in quanto tale mansione era di competenza dello stesso. Anzi fino all'infortunio del luglio 2017 [n.d.r. poi derubricato in malattia comune], le mansioni del ricorrente erano quelle di
“preparazione materiale in uscita e bollettizzazione dei pacchi e spedizione degli stessi” (cfr. teste TE in risposta al capitolo 5 ricorso). La gestione amministrativa del magazzino da parte di è CP_1 continuata anche dopo tale infortunio (cfr. teste in risposta al capitolo 7 ricorso: “No, non è vero. TE ha continuato a fare la sua attività, ossia bollettizzazione e preparazione dei materiali perché CP_1
[RGA704/2024] pag. 5 di 12 Ancora, avrebbe dato improprio rilievo al provvedimento di ammissione a CP_2 tutela della malattia professionale, in violazione dei principio per il quale esso
“non può assumere, ai fini di una eventuale responsabilità del datore di lavoro, né il valore di indizio, poiché risulta inopponibile all'azienda, né il valore di fatto notorio, non potendosi definire giuridicamente come tale. Perché il datore di lavoro sia condannato al risarcimento, a seguito del verificarsi della malattia professionale, è indispensabile dimostrare il nesso di causalità tra la malattia del lavoratore e l'eventuale mancata adozione di misure atte a prevenire l'insorgere della patologia” (Cass. 7515/2021)” – pag. 20 appello.
Ulteriormente, avrebbe mal valutato il doc. 3 prodotto in atti, sorta di dichiarazione confessoria da parte del circa modalità di svolgimento del lavoro CP_1
(riferendosi il questionario ad un arco temporale di un anno circa, 2016/2017 e indicandosi lì il rispetto da parte del datore di lavoro delle misure preventive che il medico competente aveva prescritto) e non avrebbe dato il giusto risalto a l'inscatolamento l'ho continuato a fare io”). Solo da aprile/maggio del 2018 il Sig. a interrotto
CP_1 la mansione di bollettizzazione in quanto si è rifiutato di partecipare ad un corso di formazione sul funzionamento del nuovo software gestionale (cfr. teste in risposta al capitolo 9 ricorso). Dunque, TE certamente fino al maggio 2018 a svolto in parte mansioni “amministrative”, con ciò dovendosi
CP_1 rivedere la parte della Sentenza in cui viene affermato che “L'esperita istruttoria orale ha permesso di evidenziare, nel periodo successivo al 2016, l'adibizione del ricorrente a mansioni manuali di inscatolamento e movimentazione materiale di prodotto” (cfr. pag. 12 Sentenza 753/2024). Peraltro, le dichiarazioni del teste sono le uniche, prese a riferimento dal Giudice, che forniscono una TE collocazione temporale di quanto affermato e pertanto, anche per tale motivo, si ritengono maggiormente attendibili rispetto a quelle di . Testimone_1 Dalla testimonianza dal Sig. emerge inoltre la circostanza che, considerati i numerosi eventi di TE malattia che hanno colpito il Sig. “la società assunse anche un'altra persona (…omissis…)
CP_1 Dopo l'ultima assenza, al ritorno di in azienda, eravamo in 3 come addetti al magazzino ed
CP_1 all'inscatolamento e visto che non sapeva fare bollettizzazione, per una parte della giornata
CP_1 preparava gli ordini e le spedizioni e per l'altra parte della giornata inscatolava, ma sempre con l'ausilio dell'altro collega assunto, (cfr. teste in risposta al capitolo 9 ricorso). Persona_2 TE inoltre ha dichiarato di utilizzare lui il muletto per riporre le scatole ad oltre 1.7 mt di altezza TE (cfr. teste in risposta al capitolo 10 ricorso primo grado); ha precisato che i prodotti da TE inscatolare non sempre avevano peso superiore ai 10 kg e che le 240 scatole al giorno non avevano tutte uguale peso e dimensioni (cfr. teste in risposta al capitolo 11 ricorso primo grado). TE In buona sostanza anche il teste come ha confermato che i pesi da sollevare TE Testimone_1 potessero essere inferiori ai 10 chili, che il era supportato da altri colleghi al precipuo scopo di
CP_1 osservare le prescrizioni e che laddove il abbia effettivamente sollevato carichi superiori a 10
CP_1 chili tale condotta sia stata saltuaria e decisa unilateralmente dal lavoratore (“Confermo che quando movimentava i carichi in magazzino, movimentava anche carichi di peso superiore a 10 kg. Da
CP_1 quando sono arrivato io in azienda, spesso lo aiutavo io, ma poteva capitare che movimentasse
CP_1 anche da solo carichi che superassero 10 kg”. ADR “Da quello che vedevo, se chiedeva aiuto
CP_1 perché diceva che aveva la schiena a pezzi, nessuno si è mai rifiutato di aiutarlo. Preciso anche che a volte si rifiutava di ricevere aiuto perché diceva che voleva fare per conto suo” cfr. teste in
CP_1 TE risposta al capitolo 2 memoria di costituzione). Pertanto, diversamente da quanto riportato nella Sentenza impugnata non si ritiene che l'esame di tali testi abbia comprovato la violazione delle prescrizioni da parte del datore di lavoro, nel senso che non è vero che sia stato adibito a mansioni incompatibili con le prescrizioni impartite dal medico
CP_1 competente...”
[RGA704/2024] pag. 6 di 12 quanto riferito dal medico competente circa la mancanza di qualsiasi evidenza di violazione da parte datoriale delle prescrizioni imposte per il Per_3
Terzo motivo – L'appellante lamenta vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale liquidato somme superiori e diverse da quelle richieste dal ricorrente: “Se ha chiesto infatti la liquidazione a titolo di danno non patrimoniale di CP_1
€.27.859,58 detratto quanto percepito dall' per €.8.698,29 e dunque CP_2 complessivamente la somma di €.19.161,29, il Tribunale di Modena ha liquidato la superiore somma di €.39.986,73 (detratto quanto già percepito dall' )” CP_2
(pag. 27 appello).
Ancora, avrebbe utilizzato tabelle inconferenti (perchè per danni superiori al 9%, laddove il danno differenziale riferibile a causa lavorativa sarebbe del solo 6%, come accertato dall' ) e avrebbe liquidato il danno morale senza tenere CP_2 conto che lo stesso è già compreso nelle voci indennitarie della tabella;
comunque, lo stesso – così come quello da inabilità temporanea – andrebbero ridotti in ragione della minore incidenza percentuale della lesione.
Erroneamente, poi, sarebbe stata riconosciuta la rivalutazione su somme già liquidate all'attualità. Quarto motivo – Le spese legali sono state regolate senza tenere conto di quella che comunque doveva ritenersi soccombenza almeno parzialmente reciproca, in ragione dell'ammontare della somma originariamente richiesta (oltre €.400mila), grandemente superiore a quella riconosciuta come dovuta.
La società qui ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, “ammettersi prova per testi sulle attività extra-lavorative del ricorrente, non ammesse erroneamente in primo grado, così come capitolate nella memoria di costituzione (cfr. capitoli di prova da 8 a 11 memoria di costituzione 30/06/20234)” e “disporsi Parte_1 rinnovazione CTU ovvero chiamare a chiarimenti la Dott.SS CTU in primo Per_4 3 “Ho fatto varie visite a o per rientro dalla malattia, e perché in scadenza o su richiesta. Preciso
CP_1 che io valuto l'idoneità del lavoratore a compiere la mansione anche sulla base della documentazione rilasciata da professionisti esterni che lo stesso lavoratore consegna. veva delle prescrizioni;
per
CP_1 obbligo di riservatezza, non posso dire quello che mi diceva durante le visite perché coperto da
CP_1 segreto professionale. Tutto quello che viene riferito dal lavoratore io lo scrivo nella sua cartella personale e, per avere accesso a detta cartella, è neceSSrio un ordine di esibizione”. A.D.R. “Se un lavoratore mi segnala, durante una visita, il mancato rispetto delle prescrizioni, io lo devo segnalare all'azienda. Nel caso di non mi è mai capitato di segnalare alla resistente la violazione
CP_1 delle prescrizioni per Preciso anche che, nel caso in cui un lavoratore mi segnali che sul luogo
CP_1 di lavoro non vengono rispettate le prescrizioni, io rispondo sempre che, avendo il lavoratore un documento attestante la presenza di prescrizioni, lui si deve e può rifiutare di svolgere la mansione che violi detta Per_ prescrizione” (doc. 7 cfr. esame teste udienza 28/09/2023). 4 8) Il Sig. dal 2016 alla data del licenziamento ha riferito di essere andato a pescare nel Controparte_1 fine settimana o nel tempo libero, in particolare di avere l'hobby della pesca con la canna di pesci di grosse dimensioni, quali ad esempio tonni
9) Il Sig. ha postato sul proprio profilo WhatsApp nel mese di settembre 2022 una foto Controparte_1 che lo ritrae in barca nell'atto di sostenere un grosso tonno
10) Il Sig. dal 2016 alla data del licenziamento ha riferito di essersi fatto male alla schiena Controparte_1 in conseguenza delle attività di pesca sopra richiamata
11) Il Sig. utilizzava il monopattino per recarsi a lavoro Controparte_1
[RGA704/2024] pag. 7 di 12 grado), circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le attività extralavorative poste in essere dal lavoratore e l'aggravamento della patologia accertata”.
4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del lavoratore appellato, che ha contestato le ragioni di gravame (evidenziando la coerenza e attendibilità delle deposizioni testimoniali in ordine alla protratta inosservanza da parte del datore di lavoro delle prescrizioni antinfortunistiche) e ha proposto appello incidentale lamentando
I. il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sull'indennità risarcitoria ex art. 18 comma IV L. 300/70
II. l'erronea omissione di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, avendo egli potuto esercitare l'opzione economica solo a seguito della pronuncia di reintegra e bene potendo liquidarsi il danno patrimoniale futuro, non escluso dalla esercitata opzione (con richiamo di Cass. 29335/23)
III. l'inadeguata liquidazione delle spese processuali, inferiori ai valori minimi di tariffa.
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
6. Il primi due motivi dell'appello principale, riferiti alle risultanze istruttorie e alla contestata correttezza della ricostruzione dei fatti e della loro valutazione, devono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Premesso che già dal 2017 (cfr. doc. 31 di parte ricorrente) vi era prescrizione che il evitasse la movimentazione di carichi superiori a 10kg., va CP_1 osservato che tutti i testimoni oculari delle modalità operative del collega, escussi sul punto, hanno sostanzialmente confermato, per contro, che ciò accadeva.
Le precisazioni di quantità valorizzate da parte appellante non tolgono rilievo alla credibilità di un modus operandi inosservante delle prescrizioni, essendo ovvio che il fatto che “i prodotti da inscatolare non sempre avevano peso superiore ai
10 kg e che le 240 scatole al giorno non avevano tutte uguale peso e dimensioni
(cfr. teste in risposta al capitolo 11 ricorso primo grado”) – pag. 19 TE appello, enfasi aggiunta – non smentisce la tendenziale regolarità di una movimentazione di carichi eccedenti il limite.
Di minore rilievo quanto riferito dal Medico Competente, che delle lavorazioni ha avuto solo indicazioni de relato.
Parimenti irrilevante il documento indicato come “confessorio” (doc. 3 , CP_3 perchè riferito ad un lasso temporale anteriore alle assenze oggetto di causa.
Tanto appurato in fatto, va osservato, in diritto, che in questo caso la sussistenza di fattori extra-lavorativi degrada a mera concausa e correttamente, dunque, non sono state ammesse le prove sollecitate dalla società (“... in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza
[RGA704/2024] pag. 8 di 12 causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 13954/2014,
n. 38123/2021, n. 15852/2024); è altresì conforme al principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, neceSSrio acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004) ...”
- CaSSzione civile sez. lav., 24/10/2024, n.27572).
Solo parzialmente da accogliere è, invece, il terzo motivo, riferito al quantum dovuto a titolo di risarcimento del danno all'integrità fisica. Va innanzi tutto confermata la correttezza dell'utilizzazione delle cc.dd. Tabelle di Milano per le invalidità permanenti, posto che le diverse tabelle indicate da parte appellante sono utilizzate in ambiti contenziosi diversi.
Va altresì ricordato che il valore che qui intereSS è una differenza data da sottraendo e minuendo rispettivamente di 9% per un soggetto di 47 anni nel 2016, epoca di valutazione della preesistenza e 15% per un soggetto di 52 anni al momento della stabilizzazione dei postumi5 e non sarebbe invece corretto fare riferimento al valore-punto del risultato (6%).
Quanto al danno morale, lo stesso non è incluso nel valore-punto preso in considerazione dal primo giudice, sicchè la voce liquidata a parte non costituisce duplicazione alcuna. E' evidente in tabella la scomposizione della voce in due sotto-voci (A e B), riferite rispettivamente al danno biologico e alla sofferenza soggettiva.
[RGA704/2024] pag. 9 di 12 Quanto alla sua liquidazione (in €.11.125,00), neceSSriamente equitativa e pari a circa un terzo del danno biologico, eSS pare congrua e coerente con la relativa modestia della lesione, da un lato, ma anche, dall'altro, con le circostanze, protratte nel tempo, in cui si è determinata.
Che il totale ecceda quanto indicato in ricorso non rileva ai fini della denunciata ultrapetizione, poichè il tenore delle conclusioni è chiaro nel rivendicare
“€.27.859,58 quale danno differenziale non patrimoniale subito dal sig. CP_1
... o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”
[...]
(enfasi aggiunta).
Da accogliere invece è il motivo di censura che concerne la condanna agli interessi e alla rivalutazione della somma liquidata con parametri dell'attualità a far tempo dal 2021: la somma come correttamente determinata dal Tribunale (in
€.39.986,73) deve infatti essere devalutata al momento della genesi del danno (da fiSSrsi nel dicembre 2021, epoca di “degenerazione” delle condizioni di lavoro e fisiche del cfr. punti 15 e ss. pag. 35 della narrativa di ricorso CP_1 di primo grado) e sulla somma così devalutata (pari a €.35.355,20) e via via rivalutata, devono essere conteggiati gli interessi legali sino al saldo.
Da accogliere è altresì il primo motivo dell'appello incidentale: vanno riconosciuti infatti interessi e rivalutazione sull'indennità risarcitoria art. 18 commi 7° e 4° L. 300/70. La misura dell'indennità può essere qui indicata in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, stante il tempo trascorso dalla data del licenziamento a quella della pronuncia reintegratoria. La decorrenza degli accessori – interessi sulle somme via via rivalutate – è dalla data del recesso, del
30/5/2022.
Da respingere è invece il secondo motivo del medesimo appello incidentale: il danno patrimoniale accampato qui dal lavoratore è la conseguenza immediata e diretta del di lui esercizio del diritto di opzione, avendo egli preferito alla ricostituzione del rapporto il pagamento dell'indennità ex art. 18 comma 3 L.
[RGA704/2024] pag. 10 di 12 300/70, il che comunque, per principio generale, determinerebbe l'esonero del debitore (ex art. 1227 c.c.).
La giurisprudenza invocata dall'appellante incidentale non è conferente, perchè relativa alla cumulabilità del danno ulteriore all'indennità risarcitoria “ordinaria”, che si liquida con la condanna alla reintegra (non a quella che consegue all'esercizio dell'opzione – cfr. CaSSzione civile sez. lav., 23/10/2023, n.293356).
Sarebbe infatti incoerente far gravare sul datore di lavoro, che certo non risulta aver rifiutato la reintegra del lavoratore e che, reintegrandolo, gli avrebbe consentito di non avere alcuna flessione reddituale, le conseguenze della scelta potestativa di quest'ultimo di non proseguire nel rapporto e di rischiare, dunque, una meno favorevole collocazione sul mercato.
Il rigetto della domanda pronunciato in primo grado deve dunque essere qui confermato, sia pure sulla scorta della diversa motivazione che precede.
7. Rispondendosi infine al quarto motivo di appello principale ed al terzo di appello incidentale, le spese del doppio grado sono da liquidare tenendo conto dei parametri di legge per una causa di valore indeterminabile, di media complessità (senza fase istruttoria quanto al grado di appello) e seguono la soccombenza, parzialmente reciproca, in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, sia per la rilevantissima differenza della somma riconosciuta come dovuta e quella complessivamente pretesa. 6 così in motivazione, enfasi aggiunta “Per quanto ancora di interesse - relativamente ai danni subiti da n conseguenza del licenziamento disposto il 7 luglio 2010 con l'accusa di furto di beni aziendali da Pt_2 cui il lavoratore era uscito indenne sia in sede penale che nel giudizio di impugnazione dell'atto espulsivo
(sentenza del 13.3.2013 paSSta in giudicato) - la Corte di appello, premesso che il lavoratore ricorrente aveva già ottenuto la condanna al risarcimento dei danni ex art. 18 st. lav. e quella relativa ai danni professionali (per perdita di chance e di lesione di immagine) subiti per inadempimento dell'ordine di reintegra (il ricorrente venne dispensato dal servizio fino al 21.10.2016, quando presentò ricorso in giudizio), ha confermato l'esclusione di qualsiasi altro danno di natura professionale per la totale inattività subita dal lavoratore nel periodo precedente, dal licenziamento alla reintegra (dal 2010 al 2013); nonché
i danni esistenziali e quelli morali per licenziamento ingiurioso. Ha affermato in proposito la Corte che, per quanto riguardava la domanda di risarcimento dei danni professionali relativamente al periodo dal licenziamento alla sentenza di reintegra di primo grado (dal
2010 al 2013), il ricorrente si era limitato a richiamare la giurisprudenza relativa al risarcimento del danno alla professionalità per inadempimento dell'ordine di reintegra;
in ogni caso, secondo la Corte, il risarcimento del danno alla professionalità non poteva essere riconosciuto per essere esso già compreso nell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 Statuto.”
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti dalla società e Parte_1 da avverso la sentenza n. 753/2024 del Tribunale di Modena, Controparte_1 resa e pubblicata il giorno 10/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento dei proposti appelli, 1. in riforma del capo 4) dell'impugnata sentenza, condanna la società
[...] al pagamento in favore di di un'indennità Parte_1 Controparte_1 risarcitoria ai sensi dell'art. 18, co. 4, L 300/1970 pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 30/5/2022 sino al saldo;
2. in riforma del capo 6) dell'impugnata sentenza, condanna la società datrice di lavoro a corrispondere a la somma di €.35.355,20 a titolo di Controparte_1 danno non patrimoniale, permanente e temporaneo, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal dicembre 2021 sino al saldo;
3. conferma per il resto la sentenza appellata;
4. condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l'intero in
[...]
€.7.500,00 per compenso di primo grado e in €.6.500,00 per il presente grado d'appello, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge. Bologna, 16/1/2025
Il Presidente dott. Marcella Angelini
[RGA704/2024] pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “... La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale
- quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di eSS non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
Nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità 2 “... Il Tribunale, infatti, da' per acclarato che i testimoni e abbiano Testimone_1 Testimone_2 confermato, nel periodo dal 2016 al 2022, lo svolgimento costante e ripetuto da parte di di CP_1 attività lavorativa in violazione delle prescrizioni del medico competente: (i) impiegando il muletto;
(ii) spostando pesi superiori ai 10 kg;
(iii) mantenendo la postura eretta per oltre due ore (cfr. pag. 12 Sentenza impugnata). Sul punto la Sentenza è a dir poco sommaria, sia con riferimento alle evidenze delle prove orali sia con riferimento alla comparazione delle dichiarazioni testimoniali con i documenti allegati in causa. 5 “Con riferimento al danno biologico permanente, tenuto conto anche dei criteri di calcolo offerti dalle
Tabelle di Milano, in sede di prima approssimazione, lo stesso deve essere liquidato nella misura capitale di € 18.992,00. Trattasi di somma ottenuta dalla sottrazione del controvalore attuale del danno pari al 15% (€ 35.889,00) con il controvalore del danno, pari al 9%, esistente in capo al ricorrente alla data di inizio della condotta inadempiente datoriale (€ 16.897,00). Somma da cui defalcare, per le considerazioni espresse in precedenza, l'importo erogato da in CP_2 misura pari a € 8.760,27. In definitiva e per concludere, si ritiene che parte resistente debba corrispondere a favore di parte ricorrente la somma capitale di €.10.231,73 (€ 35.889,00 – € 16.897,00 – € 8.760,27) a titolo di danno biologico permanente” (così nella sentenza impugnata)