Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2197/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 08/11/2024 al n. 2197 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 371/2024
promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Tanteri ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Firenze, Via Venezia n. 10 presso lo studio dell'Avv.
Cecilia Bevacqua, giusta procura in calce al ricorso
- parte appellante - contro
CP_1
- parte appellata/contumace - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
• nel merito in via principale: disporre che il sig versi alla sig.ra CP_1
a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00), rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, entro il giorno 25 di ogni mese;
• in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari del presente appello.
Con salvezza e riserva di ogni diverso diritto e/o azione.” per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con sentenza emessa nella contumacia della parte convenuta, , il CP_1
Tribunale di Prato, adito con ricorso proposto da pronunciava Parte_1
la separazione personale tra i suddetti coniugi, ponendo a carico del il CP_1
contributo per il mantenimento della nella misura di € 200,00 mensili, da Parte_1
versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, nulla disponendo per le spese.
Il Tribunale affermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento come determinato, così confermando l'importo già stimato in sede di provvedimenti provvisori, alla luce della sperequazione reddituale tra i coniugi;
rilevava, a tale riguardo, che la suddetta ricorrente, già percettrice di un reddito pari ad € 6.000 annui circa (come da CUD in atti) risultava priva di occupazione dal mese di ottobre 2023, risultando titolare di un appartamento nella provincia di Messina, a lei pervenuto per via successoria, e venendo ospitata presso l'abitazione di una figlia;
considerava la migliore situazione reddituale del percettore di uno CP_1
2 stipendio di € 1.600 mensili e avente propria sistemazione abitativa in immobile condotto in locazione ai fini della previsione del suddetto contributo al mantenimento.
L'appellante ha censurato tale sentenza alla stregua di un unico, articolato, motivo nei seguenti termini:
1. Omessa indicazione e valutazione delle corrette conclusioni della ricorrente e conseguente nullità della sentenza sul punto del richiesto contributo al mantenimento.
Secondo la prospettazione dell'appellante la sentenza impugnata ometteva di considerare la modifica delle conclusioni rassegnate (come precisate con memoria ex art. 709 c.p.c. in data 30.10.2023, successivamente ribadite in sede di udienza a trattazione scritta, con formulazione della richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 mensili), non tenendo conto, ai fini della congrua determinazione dell'assegno, del dedotto mutamento in pejus delle condizioni economiche della ricorrente;
tanto integra, deduce l'appellante,
un'omissione di pronuncia emendabile mediante opportuna integrazione da parte del Giudice di appello alla luce delle emerse risultanze processuali.
Le circostanze di rilievo, ai fini indicati, emergerebbero dalla documentazione già
allegata nel giudizio di primo grado e comprovante la perdita della propria occupazione lavorativa come colf a tempo indeterminato (con orario part-time di 15 ore settimanali) sin dal mese di luglio 2023 (docc. 5 e 6) a fronte della migliore condizione del il quale riferiva ad essa appellante e alle figlie di lavorare CP_1
come corriere per GLS, assunto con contratto a tempo indeterminato e busta paga mensile di € 1.600.
L'aumento del contributo nei termini indicati dovrebbe garantire ad essa appellante di reperire una qualche soluzione abitativa atteso che l'ospitalità presso la figlia Per_1
madre di tre bambini, non può essere considerata una opzione, specie ove non consenta un qualche contributo alle spese familiari.
Sulla scorta di tali argomenti, l'appellante ha pertanto concluso come in epigrafe.
3 I.
2. Disposta la trasmissione degli atti al PG, all'udienza fissata per la trattazione è stata dichiarata la contumacia dell'appellato, non costituito nonostante la rituale notifica dell'atto di appello (per rifiuto della consegna a mani da parte dello stesso;
CP_1
la causa, senza ulteriore istruttoria, era infine riservata in decisione senza assegnazione di termini, risultando applicabile il rito camerale (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente alla entrata in vigore della riforma ex d.lgs. n.
149/2022).
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
II. La determinazione dell'assegno di mantenimento
II.
1. L'appello è fondato.
Si osserva preliminarmente che nel caso di specie il primo Giudice ha omesso di riportare nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata le conclusioni come modificate dalla ricorrente con la memoria ex art. 709 c.p.c., e poi ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, pur dando atto nel corpo della motivazione delle deduzioni formulate dalla odierna appellante in relazione al mutamento peggiorativo delle proprie condizioni reddituali.
Si impone pertanto – come prospettato dall'appellante - l'esame nel merito delle richieste formulate ai fini della congrua quantificazione dell'assegno di mantenimento ad essa spettante, alla luce della evidente sperequazione reddituale tra i coniugi.
Si osserva, a tale riguardo, che la odierna appellante riferiva in sede di audizione innanzi al Presidente delegato (udienza 7.6.2023) di aver cessato la convivenza con il coniuge presso l'abitazione familiare sita in Cantagallo, Via Enrico Berlinguer n. 8
(immobile condotto in locazione dal coniuge) già dal mese di ottobre 2022, venendo sin da allora ospitata presso l'abitazione della figlia maggiore in e di percepire Per_2
lo stipendio come colf part-time di circa € 400/450 mensili (a fronte del maggior reddito del coniuge, percettore della retribuzione di € 1.600,00 mensili derivante da
4 rapporto di lavoro a tempo indeterminato); alla successiva udienza del 29.11.2023 si dava peraltro atto della mancata notifica dell'ordinanza presidenziale al CP_1
presso il suddetto indirizzo di residenza (ove gli era stato in precedenza notificato a mani il ricorso introduttivo del giudizio, unitamente al decreto di fissazione di udienza), risultando lo stesso sfrattato da detto immobile, pur risultandovi ancora formalmente residente, come da allegato certificato di residenza in data 21.9.2023.
Il Tribunale valutava gli elementi acquisiti sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali della ricorrente;
tali acquisizioni risultano utilizzabili in questa sede e devono essere valutate in coerenza con il complessivo contegno processuale del convenuto, rimasto contumace anche in questa sede, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.; al fine della congrua determinazione dell'assegno di mantenimento spettante alla appellante.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la documentata perdita della propria occupazione lavorativa da parte della appellante, sin dall'ottobre 2023, giustifichi il riconoscimento di un incremento del contributo di mantenimento ad essa spettante,
da quantificarsi in termini coerenti con la capacità reddituale, comunque persistente, della medesima e, di converso, con la valutazione degli elementi disponibili in ordine alle risorse economiche dell'appellato.
Sulla scorta dei dati così acquisiti nella fase istruttoria del giudizio di primo grado,
risulta congrua la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore della odierna appellante nel limitato importo di € 300,00 mensili con decorrenza dalla data della impugnata sentenza, ferma la minore misura già in precedenza prevista in sede di provvedimenti provvisori innanzi al Giudice di prime cure.
III. Le spese di lite
III.
1.Le spese di lite relative al presente grado di giudizio sono integralmente compensate, atteso che l'appellato, rimasto contumace, ha omesso di resistere alle pretese avversarie.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
5 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 371/2024 emessa dal Tribunale di Firenze, in parziale
[...]
riforma, così provvede:
1) Ridetermina l'assegno di mantenimento posto a carico di in CP_1
favore della coniuge nella misura mensile di € 300,00, Parte_1
rivalutabili annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dalla data della gravata sentenza;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 7 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
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