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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 770/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 4/10/2021 da
- CF Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, Parte appellante contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2 ara Spin raro, con domicilio eletto presso il loro studio in Albignasego (Padova) - via Battaglia 71/B, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 170/2021 resa dal Tribunale di Treviso, ai sensi dell'art. 83 comma 7, lettera h), D.L. 18/2020 e dell'art. 221 legge 77/2020, in data 2.4.2021 e quindi depositata in data 7.5.2021, non notificata.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Nel merito: rigettarsi l 'avverso ricorso di primo grado, in quanto infondato in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: ove venga annullato l 'avviso di addebito oggetto di causa per ragioni formali, condannarsi parte ricorrente in primo grado al pagamento delle somme ivi portate, con sanzioni civili ed interessi. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: nel merito, in via principale: respingere le pretese dell'Istituto appellante, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
1 del Tribunale di Treviso, Giudice Unico del Lavoro, n. 170/21 del 2 aprile 2021, resa inter partes. Con vittoria di spese di lite di secondo grado.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Treviso accoglieva il ricorso in opposizione avverso avviso di addebito presentato dallo CP_1
e, per l'effetto, annullava l'avviso di addebito nr.
[...]
41320180001124776000, notificato dall' in data 9.7.2018 portante la Pt_1 somma di € 10.153,91, inerente ad agevolazioni contributive - relative ad alcune mensilità del 2015 - e conseguenti sanzioni.
Il suddetto avviso di addebito risulta pertanto formato al fine di recuperare agevolazioni contributive in conseguenza dell'emissione di DURC interno negativo quale esito della mancata regolarizzazione di precedente omissione contributiva.
1.1. Nello specifico, il giudice di prime cure affermava essere tenuto a Pt_1 dimostrare l'invio e la conseguente ricezione della comunicazione con la quale invitava a regolarizzare la propria posizione Controparte_1 contributiva. Tale comunicazione, infatti, secondo il primo giudice, non era stata oggetto di produzione in uno con la memoria di costituzione in primo grado;
il documento n. 3 dell'Ente, non risultava essere una pec, non essendovi né indirizzi, né attestazioni tipiche di tale mezzo di comunicazione;
si trattava, invero, di un mero avviso depositato nel fascicolo telematico o nel cassetto previdenziale.
In aggiunta a ciò, il giudice di prime cure dichiarava l'intempestività e la conseguente inammissibilità (ai sensi dell'articolo 416 c.p.c.) della produzione del documento prodotto effettuata dall' in data 26.03.2021 – ovvero la Pt_1 ricevuta di avvenuta consegna dell'invito alla regolarizzazione –, in quanto l' avrebbe dovuto provvedere alla produzione del medesimo nella Pt_1 memoria di costituzione, al fine di consentire a controparte il pieno esercizio del diritto di difesa.
L'accoglimento delle difese dello non avendo il Controparte_1 giudice di prime cure comunque affrontato nel merito la pretesa dell' Pt_1 dipendeva quindi dal non avere l'Ente previdenziale dato prova di avere seguito l'iter procedurale che imponeva, secondo la ricostruzione del Tribunale di Treviso, la comunicazione al contribuente dell'invito alla regolarizzazione.
2 Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la suddetta sentenza, con atto depositato in data 4/10/2021, proponeva appello l' sulla base di due motivi impugnazione. Pt_1
2.1. Con il primo motivo d'appello, l' evidenziava due profili di Pt_1 erroneità nelle conclusioni a cui era pervenuto il primo giudice.
In primo luogo, l'invito a regolarizzare sarebbe un atto interruttivo della prescrizione in ambito contributivo, motivo per cui la prova di consegna del medesimo avrebbe potuto essere depositata anche oltre il termine decadenziale della costituzione in giudizio.
In secondo luogo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto acquisire la prova d'ufficio, concedendo a controparte un termine ulteriore per presentare le proprie difese.
Ciò posto, l' ribadiva di aver inviato via pec l'invito a regolarizzare e, Pt_1 anche qualora fosse stato comunicato mediante deposito nel cassetto previdenziale, tale modalità avrebbe ugualmente raggiunto il proprio scopo.
In aggiunta a ciò, l' sottolineava la produzione dell'invio della richiesta Pt_1 di regolarizzazione e la mancata concessione, da parte del primo giudice, di un termine ulteriore alla controparte per presentare le proprie deduzioni.
Infine, l'Ente evidenziava la mancata contestazione del debito contributivo relativo al mese di giugno 2015 e produceva il pagamento effettuato dalla società in data 29.8.2018.
2.2 Con il secondo motivo di censura, evidenziava come il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe comunque dovuto pronunciarsi nel merito ancorché avesse rilevato (seppur errando) la sussistenza di un vizio formale (per la mancata notifica dell'avviso a regolarizzare).
Ove il Tribunale di Treviso si fosse pronunciato nel merito avrebbe quindi dovuto accogliere le tesi dell'Ente; tesi che riportava in atto di appello e Pt_1 che inequivocabilmente dimostravano come osse Controparte_1 gravato da un precedente debito contributivo – originariamente inadempiuto e poi, tardivamente, in effetti saldato – dal quale era dipesa l'emissione del Durc negativo.
3. Si costituiva ritualmente lo contestando le difese Controparte_1 avverse e instando per la conferma della sentenza.
3 3.1 Quanto al primo motivo d'impugnazione, lo studio ripercorreva l'iter storico che aveva portato alla sentenza del primo giudice e ribadiva la tardività dell'allegazione avversa, datata 26.03.2021, peraltro sottolineando come la medesima non fosse stata autorizzata.
Controparte, quindi, cadrebbe in errore con la propria richiesta, avanzata al primo giudice, di un ulteriore termine al fine di consentirgli di procedere al deposito e richiamava giurisprudenza di legittimità sottolineando come l'eccezione di prescrizione possa essere rilevata esclusivamente sulla base di prove acquisite ritualmente e nel rispetto del principio di tempestività di allegazione della sopravvenienza;
nel caso di specie, invece, l non Pt_1 avrebbe eccepito l'interruzione in primo grado e si sarebbe limitato alla produzione dell'atto in modo irrituale e tardivo.
3.2 In merito al secondo motivo di censura, l'appellata evidenziava la genericità del richiamo alla situazione di fatto richiamata dall' che Pt_1 avrebbe richiesto l'individuazione di riferimenti più precisi, al fine di delinearla in modo efficace e rispettosa del principio “tantum devolutum, quantum appellatum”; a supporto riportava giurisprudenza di legittimità.
Infine, lo studio rievocava le difese svolte in primo grado.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 23/2/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 4/4/2024 ed al 12/6/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è, nel suo complesso, fondato e deve essere accolto per le seguenti assorbenti e dirimenti ragioni.
6. Certamente inaccoglibile, nella sua porzione iniziale, è il primo motivo di appello allorquando insite per l'affermazione di erroneità della Pt_1 pronuncia gravata non avendo questa consentito la prova della notifica dell'invito a regolarizzazione. Ed infatti, la produzione documentale era pacificamente tardiva e non vi era ragione alcuna, come ha affermato il Tribunale di Treviso, per consentire ad di depositare tardivamente un Pt_1 documento che, pur nell'ambito di iter motivazionale (non condivisibile) della decisione del primo giudice, non risultava tempestivamente depositato.
6.1. Deve tuttavia essere rilevato come la suddetta pretesa di produzione documentale, sulla quale fonda porzione rilevante del primo motivo di Pt_1
4 appello, sia del tutto inutile nell'economia generale della decisione che deve in codesta sede essere adottata.
Ed infatti, deve essere innanzitutto rilevato – il che è di per sé ragione assorbente – come in funzione dell'accoglimento delle pretese dell' la Pt_1 comunicazione dell'invito a regolarizzare1 sia circostanza del tutto irrilevante.
Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare e condividere – con orientamento oramai consolidato (tra le ultime, sent. n. 112/2025 CdA Venezia del 20/2/2025) – i principii espressi sul punto dal Supremo collegio che, con sentenza n. 27107/2018, ha chiarito che <
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del Pt_1 1 Vedi nostri consolidati precedenti (ad esempio, sent. n. 112/2025 CdA Venezia del 20/2/2025) che richiamano cass. civ. 27107/2018 : <
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto Pt_1 ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la specifica irregolarità verificatasi Pt_1 (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo dell è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla Pt_1 violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi. Pt_ Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell' rvanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti. Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
5 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la Pt_1 specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli Pt_1 artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli Pt_1 sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
6 Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
6.2. Rileva inoltre il Collegio come la decisione appellata e, conseguentemente, il motivo di appello che solo nella sua porzione terminale centra la questione nodale in quanto risolutiva della controversia, sia eccentrica rispetto alle iniziali allegazioni delle parti e, in particolare, alle allegazioni dello
[...] che non ha mai negato né nel proporre ricorso in primo CP_1 grado e neppure nel corso del giudizio (si vedano i verbali di udienza) di avere ricevuto la comunicazione dell'invito a regolarizzare datato 25/1/2018; ciò a fronte di una esplicita allegazione da parte di che già in primo grado, Pt_1 con la memoria di costituzione, aveva precisato di avere trasmesso un invito a regolarizzare in data 25/1/2018.
Più precisamente, leggendo il ricorso in primo grado depositato dallo i apprende che: Controparte_1
• aveva piena conoscenza, quantomeno da Controparte_1 novembre 2017 (doc. 7 app.to), dell'omissione contributiva e della necessità di procedere a regolarizzazione [<10. In capo alla Ricorrente risultava dovuto, quindi, il solo importo iscritto a ruolo di cui alla nota di rettifica relativa alla posizione 6/2015 per la quale era necessario provvedere immediatamente al relativo pagamento>>];
• on contestava - neppure in sede giudiziale Controparte_1 di primo grado (si veda il verbale di udienza in cui si afferma in modo troppo generico che <l'avv. Spina contesta integralmente quanto dedotto in sede di memoria difensiva avversaria>> e si analizzino anche le note depositate in data 21/9/2020 e poi 25/3/2021 in cui nulla viene riferito) - di non avere ricevuto l'invito a regolarizzare datato 25/1/2018; contesta, invece, Controparte_1 esplicitamente tutt'altro aspetto e, in particolare, di non avere ricevuto la notifica di altro atto successivo che affermava essere stato Pt_1 inviato il 4/4/2018 [<Lo nega fermamente di aver mai Controparte_1 ricevuto la notifica del 4 aprile 2018>>].
6.3. Quindi, potendosi ricostruire la vicenda nei termini di cui sopra, è inevitabile affermare che:
7 1) È pacifica la sussistenza di irregolarità contributiva che risale al giugno 2015;
2) È pacifica (ed in ogni caso è irrilevante per le ragioni chiarite da cass. civ. 27107/2018, sopra riportata) la segnalazione da parte di a Pt_1 dell'invito a regolarizzare (trattasi, come Controparte_1 sopra detto, di circostanza assodata in quanto non contestata);
3) È pacifica la regolarizzazione tardiva effettuata con pagamento in data 29/8/2018 (quindi dopo emissione di durc interno negativo ed invito a regolarizzare). Tardività sia con riferimento alla data (25/1/2018) di invito a regolarizzare sia con riferimento alla data (26/7/2018) rispetto alla quale lo stesso ammette di avere Controparte_1 appreso quanto e come pagare.
6.4. Ora, è sicuramente vero che l'irregolarità contributiva di cui si discute è ridotta, ammontando a poche centinaia di euro (circa € 240,00), ma è anche vero che la stessa è comunque superiore ai 150,00 euro di cui all'art 3, DM 8.1.2015.
Ed allora, dato atto, come sopra, della rilevanza, seppur minimale, dell'omissione contributiva di cui si discute, si palesano irrilevanti le difese di si vedano le pagine da 13 a 19 della memoria di Controparte_1 costituzione in appello] funzionali ad evidenziare come il ritardato pagamento della suddetta somma (da cui genera l'emissione del durc negativo e, quindi, l'obbligo di versamento di contributi in un primo momento legittimamente non versati in quanto oggetto di benefici fruiti) sia stato il frutto di condotta incerta tenuta dall' e tale da generare confusione e, in definitiva, impedire Pt_1 il pagamento.
Infatti, quanto alla irrilevanza di una simile difesa, invero fondata su dati che in buona parte possono dirsi assodati anche perché scarsamente contestati, deve essere detto come bbia ammesso, come si è Controparte_1 già sopra anticipato, di avere appreso in via definitiva come e quanto avrebbe dovuto pagare in data 26/7/2018 (come da doc 12 che lo stesso
[...] dimette) ed abbia invero provveduto al pagamento, in CP_1 ritardo, solamente in data 29/8/2018; quindi successivamente allo scadere dei 15 giorni utili a produrre l'effetto della regolarizzazione.
7. Pertanto, alla luce di quanto sopra, pur assorbito il secondo ed ovviamente fondato motivo di appello, devono trovare accoglimento le pretese di Pt_1
8 8. Quanto, infine, alle spese di giudizio, ferma restando la revoca della condanna di al pagamento dei costi di lite del primo grado, le stesse Pt_1 possono essere integralmente compensate (nel doppio grado di giudizio) tra le parti tenuto conto del valore minimo dell'omissione contributiva che ha dato sfogo alla revoca dei benefici contributivi ed in ragione della complessità, in fatto, della vicenda, tenuto anche conto della giurisprudenza (di merito) ondivaga nella materia dell'efficacia retroattiva del durc interno negativo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda con la quale la parte appellata ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito nr. 41320180001124776000;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 4/10/2021 da
- CF Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, Parte appellante contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2 ara Spin raro, con domicilio eletto presso il loro studio in Albignasego (Padova) - via Battaglia 71/B, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 170/2021 resa dal Tribunale di Treviso, ai sensi dell'art. 83 comma 7, lettera h), D.L. 18/2020 e dell'art. 221 legge 77/2020, in data 2.4.2021 e quindi depositata in data 7.5.2021, non notificata.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Nel merito: rigettarsi l 'avverso ricorso di primo grado, in quanto infondato in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: ove venga annullato l 'avviso di addebito oggetto di causa per ragioni formali, condannarsi parte ricorrente in primo grado al pagamento delle somme ivi portate, con sanzioni civili ed interessi. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: nel merito, in via principale: respingere le pretese dell'Istituto appellante, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
1 del Tribunale di Treviso, Giudice Unico del Lavoro, n. 170/21 del 2 aprile 2021, resa inter partes. Con vittoria di spese di lite di secondo grado.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Treviso accoglieva il ricorso in opposizione avverso avviso di addebito presentato dallo CP_1
e, per l'effetto, annullava l'avviso di addebito nr.
[...]
41320180001124776000, notificato dall' in data 9.7.2018 portante la Pt_1 somma di € 10.153,91, inerente ad agevolazioni contributive - relative ad alcune mensilità del 2015 - e conseguenti sanzioni.
Il suddetto avviso di addebito risulta pertanto formato al fine di recuperare agevolazioni contributive in conseguenza dell'emissione di DURC interno negativo quale esito della mancata regolarizzazione di precedente omissione contributiva.
1.1. Nello specifico, il giudice di prime cure affermava essere tenuto a Pt_1 dimostrare l'invio e la conseguente ricezione della comunicazione con la quale invitava a regolarizzare la propria posizione Controparte_1 contributiva. Tale comunicazione, infatti, secondo il primo giudice, non era stata oggetto di produzione in uno con la memoria di costituzione in primo grado;
il documento n. 3 dell'Ente, non risultava essere una pec, non essendovi né indirizzi, né attestazioni tipiche di tale mezzo di comunicazione;
si trattava, invero, di un mero avviso depositato nel fascicolo telematico o nel cassetto previdenziale.
In aggiunta a ciò, il giudice di prime cure dichiarava l'intempestività e la conseguente inammissibilità (ai sensi dell'articolo 416 c.p.c.) della produzione del documento prodotto effettuata dall' in data 26.03.2021 – ovvero la Pt_1 ricevuta di avvenuta consegna dell'invito alla regolarizzazione –, in quanto l' avrebbe dovuto provvedere alla produzione del medesimo nella Pt_1 memoria di costituzione, al fine di consentire a controparte il pieno esercizio del diritto di difesa.
L'accoglimento delle difese dello non avendo il Controparte_1 giudice di prime cure comunque affrontato nel merito la pretesa dell' Pt_1 dipendeva quindi dal non avere l'Ente previdenziale dato prova di avere seguito l'iter procedurale che imponeva, secondo la ricostruzione del Tribunale di Treviso, la comunicazione al contribuente dell'invito alla regolarizzazione.
2 Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la suddetta sentenza, con atto depositato in data 4/10/2021, proponeva appello l' sulla base di due motivi impugnazione. Pt_1
2.1. Con il primo motivo d'appello, l' evidenziava due profili di Pt_1 erroneità nelle conclusioni a cui era pervenuto il primo giudice.
In primo luogo, l'invito a regolarizzare sarebbe un atto interruttivo della prescrizione in ambito contributivo, motivo per cui la prova di consegna del medesimo avrebbe potuto essere depositata anche oltre il termine decadenziale della costituzione in giudizio.
In secondo luogo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto acquisire la prova d'ufficio, concedendo a controparte un termine ulteriore per presentare le proprie difese.
Ciò posto, l' ribadiva di aver inviato via pec l'invito a regolarizzare e, Pt_1 anche qualora fosse stato comunicato mediante deposito nel cassetto previdenziale, tale modalità avrebbe ugualmente raggiunto il proprio scopo.
In aggiunta a ciò, l' sottolineava la produzione dell'invio della richiesta Pt_1 di regolarizzazione e la mancata concessione, da parte del primo giudice, di un termine ulteriore alla controparte per presentare le proprie deduzioni.
Infine, l'Ente evidenziava la mancata contestazione del debito contributivo relativo al mese di giugno 2015 e produceva il pagamento effettuato dalla società in data 29.8.2018.
2.2 Con il secondo motivo di censura, evidenziava come il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe comunque dovuto pronunciarsi nel merito ancorché avesse rilevato (seppur errando) la sussistenza di un vizio formale (per la mancata notifica dell'avviso a regolarizzare).
Ove il Tribunale di Treviso si fosse pronunciato nel merito avrebbe quindi dovuto accogliere le tesi dell'Ente; tesi che riportava in atto di appello e Pt_1 che inequivocabilmente dimostravano come osse Controparte_1 gravato da un precedente debito contributivo – originariamente inadempiuto e poi, tardivamente, in effetti saldato – dal quale era dipesa l'emissione del Durc negativo.
3. Si costituiva ritualmente lo contestando le difese Controparte_1 avverse e instando per la conferma della sentenza.
3 3.1 Quanto al primo motivo d'impugnazione, lo studio ripercorreva l'iter storico che aveva portato alla sentenza del primo giudice e ribadiva la tardività dell'allegazione avversa, datata 26.03.2021, peraltro sottolineando come la medesima non fosse stata autorizzata.
Controparte, quindi, cadrebbe in errore con la propria richiesta, avanzata al primo giudice, di un ulteriore termine al fine di consentirgli di procedere al deposito e richiamava giurisprudenza di legittimità sottolineando come l'eccezione di prescrizione possa essere rilevata esclusivamente sulla base di prove acquisite ritualmente e nel rispetto del principio di tempestività di allegazione della sopravvenienza;
nel caso di specie, invece, l non Pt_1 avrebbe eccepito l'interruzione in primo grado e si sarebbe limitato alla produzione dell'atto in modo irrituale e tardivo.
3.2 In merito al secondo motivo di censura, l'appellata evidenziava la genericità del richiamo alla situazione di fatto richiamata dall' che Pt_1 avrebbe richiesto l'individuazione di riferimenti più precisi, al fine di delinearla in modo efficace e rispettosa del principio “tantum devolutum, quantum appellatum”; a supporto riportava giurisprudenza di legittimità.
Infine, lo studio rievocava le difese svolte in primo grado.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 23/2/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 4/4/2024 ed al 12/6/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è, nel suo complesso, fondato e deve essere accolto per le seguenti assorbenti e dirimenti ragioni.
6. Certamente inaccoglibile, nella sua porzione iniziale, è il primo motivo di appello allorquando insite per l'affermazione di erroneità della Pt_1 pronuncia gravata non avendo questa consentito la prova della notifica dell'invito a regolarizzazione. Ed infatti, la produzione documentale era pacificamente tardiva e non vi era ragione alcuna, come ha affermato il Tribunale di Treviso, per consentire ad di depositare tardivamente un Pt_1 documento che, pur nell'ambito di iter motivazionale (non condivisibile) della decisione del primo giudice, non risultava tempestivamente depositato.
6.1. Deve tuttavia essere rilevato come la suddetta pretesa di produzione documentale, sulla quale fonda porzione rilevante del primo motivo di Pt_1
4 appello, sia del tutto inutile nell'economia generale della decisione che deve in codesta sede essere adottata.
Ed infatti, deve essere innanzitutto rilevato – il che è di per sé ragione assorbente – come in funzione dell'accoglimento delle pretese dell' la Pt_1 comunicazione dell'invito a regolarizzare1 sia circostanza del tutto irrilevante.
Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare e condividere – con orientamento oramai consolidato (tra le ultime, sent. n. 112/2025 CdA Venezia del 20/2/2025) – i principii espressi sul punto dal Supremo collegio che, con sentenza n. 27107/2018, ha chiarito che <
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del Pt_1 1 Vedi nostri consolidati precedenti (ad esempio, sent. n. 112/2025 CdA Venezia del 20/2/2025) che richiamano cass. civ. 27107/2018 : <
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto Pt_1 ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la specifica irregolarità verificatasi Pt_1 (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo dell è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla Pt_1 violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi. Pt_ Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell' rvanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti. Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
5 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la Pt_1 specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli Pt_1 artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli Pt_1 sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
6 Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
6.2. Rileva inoltre il Collegio come la decisione appellata e, conseguentemente, il motivo di appello che solo nella sua porzione terminale centra la questione nodale in quanto risolutiva della controversia, sia eccentrica rispetto alle iniziali allegazioni delle parti e, in particolare, alle allegazioni dello
[...] che non ha mai negato né nel proporre ricorso in primo CP_1 grado e neppure nel corso del giudizio (si vedano i verbali di udienza) di avere ricevuto la comunicazione dell'invito a regolarizzare datato 25/1/2018; ciò a fronte di una esplicita allegazione da parte di che già in primo grado, Pt_1 con la memoria di costituzione, aveva precisato di avere trasmesso un invito a regolarizzare in data 25/1/2018.
Più precisamente, leggendo il ricorso in primo grado depositato dallo i apprende che: Controparte_1
• aveva piena conoscenza, quantomeno da Controparte_1 novembre 2017 (doc. 7 app.to), dell'omissione contributiva e della necessità di procedere a regolarizzazione [<10. In capo alla Ricorrente risultava dovuto, quindi, il solo importo iscritto a ruolo di cui alla nota di rettifica relativa alla posizione 6/2015 per la quale era necessario provvedere immediatamente al relativo pagamento>>];
• on contestava - neppure in sede giudiziale Controparte_1 di primo grado (si veda il verbale di udienza in cui si afferma in modo troppo generico che <l'avv. Spina contesta integralmente quanto dedotto in sede di memoria difensiva avversaria>> e si analizzino anche le note depositate in data 21/9/2020 e poi 25/3/2021 in cui nulla viene riferito) - di non avere ricevuto l'invito a regolarizzare datato 25/1/2018; contesta, invece, Controparte_1 esplicitamente tutt'altro aspetto e, in particolare, di non avere ricevuto la notifica di altro atto successivo che affermava essere stato Pt_1 inviato il 4/4/2018 [<Lo nega fermamente di aver mai Controparte_1 ricevuto la notifica del 4 aprile 2018>>].
6.3. Quindi, potendosi ricostruire la vicenda nei termini di cui sopra, è inevitabile affermare che:
7 1) È pacifica la sussistenza di irregolarità contributiva che risale al giugno 2015;
2) È pacifica (ed in ogni caso è irrilevante per le ragioni chiarite da cass. civ. 27107/2018, sopra riportata) la segnalazione da parte di a Pt_1 dell'invito a regolarizzare (trattasi, come Controparte_1 sopra detto, di circostanza assodata in quanto non contestata);
3) È pacifica la regolarizzazione tardiva effettuata con pagamento in data 29/8/2018 (quindi dopo emissione di durc interno negativo ed invito a regolarizzare). Tardività sia con riferimento alla data (25/1/2018) di invito a regolarizzare sia con riferimento alla data (26/7/2018) rispetto alla quale lo stesso ammette di avere Controparte_1 appreso quanto e come pagare.
6.4. Ora, è sicuramente vero che l'irregolarità contributiva di cui si discute è ridotta, ammontando a poche centinaia di euro (circa € 240,00), ma è anche vero che la stessa è comunque superiore ai 150,00 euro di cui all'art 3, DM 8.1.2015.
Ed allora, dato atto, come sopra, della rilevanza, seppur minimale, dell'omissione contributiva di cui si discute, si palesano irrilevanti le difese di si vedano le pagine da 13 a 19 della memoria di Controparte_1 costituzione in appello] funzionali ad evidenziare come il ritardato pagamento della suddetta somma (da cui genera l'emissione del durc negativo e, quindi, l'obbligo di versamento di contributi in un primo momento legittimamente non versati in quanto oggetto di benefici fruiti) sia stato il frutto di condotta incerta tenuta dall' e tale da generare confusione e, in definitiva, impedire Pt_1 il pagamento.
Infatti, quanto alla irrilevanza di una simile difesa, invero fondata su dati che in buona parte possono dirsi assodati anche perché scarsamente contestati, deve essere detto come bbia ammesso, come si è Controparte_1 già sopra anticipato, di avere appreso in via definitiva come e quanto avrebbe dovuto pagare in data 26/7/2018 (come da doc 12 che lo stesso
[...] dimette) ed abbia invero provveduto al pagamento, in CP_1 ritardo, solamente in data 29/8/2018; quindi successivamente allo scadere dei 15 giorni utili a produrre l'effetto della regolarizzazione.
7. Pertanto, alla luce di quanto sopra, pur assorbito il secondo ed ovviamente fondato motivo di appello, devono trovare accoglimento le pretese di Pt_1
8 8. Quanto, infine, alle spese di giudizio, ferma restando la revoca della condanna di al pagamento dei costi di lite del primo grado, le stesse Pt_1 possono essere integralmente compensate (nel doppio grado di giudizio) tra le parti tenuto conto del valore minimo dell'omissione contributiva che ha dato sfogo alla revoca dei benefici contributivi ed in ragione della complessità, in fatto, della vicenda, tenuto anche conto della giurisprudenza (di merito) ondivaga nella materia dell'efficacia retroattiva del durc interno negativo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda con la quale la parte appellata ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito nr. 41320180001124776000;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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